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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/10/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.56/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 15/10/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento n.56/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. RUTILI Pietro Augusto P.zza Matteotti 10 – S. BENEDETTO DEL TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: MALATTIE CP_2
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 29/01/2024 esponeva di aver proposto Parte_1 all istanze di indennizzo ovvero rendita per la inabilità permanente derivante CP_1 da n.6 malattie professionali: “DITO A SCATTO PRIMO DITO MANO DX;
; Controparte_3 Controparte_4
; ;
[...] Controparte_5 Controparte_6
; ” asseritamente contratte
[...] Parte_2 nell'esercizio ed a causa della propria attività lavorativa di collaboratrice scolastica, svolta dal 2000 al 2022. Poiché tali istanze erano state disattese, la parte ricorrente chiedeva che la sua condizione di inabilità fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare le prestazioni di legge. CP_1
L'Ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. La causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico-legale in esito all'udienza di discussione del 15/10/2025 tenutasi in modalità cartolare, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico. MOTIVI DELLA DECISIONE Le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente sono state confermate dai testimoni escussi. D'altro canto, il C.T.U. nominato Dott. , sulla scorta della Persona_1 documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha svolto le seguenti considerazioni e stabilito quanto segue: “Le patologie denunciate sono essenzialmente inquadrabili in disturbi osteo-muscoloscheletrici e fanno parte del novero di patologie che possono derivare, nella loro articolata eziopatogenesi, dal cosiddetto sovraccarico biomeccanico, termine con il quale si definiscono
“alterazioni delle unità muscolo-tendinee, dei nervi e del sistema vascolare degli arti superiori che, se causate o aggravate da movimenti e/o sforzi ripetuti in ambiente lavorativo, vengono inquadrate come lavoro-correlato”. La parte ricorrente sostiene che l'attività di lavoro abbia comportato rilevante dispendio fisico attraverso mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi (MMC), l'assunzione di posture incongrue, la necessità di compiere movimenti ripetitivi articolari che si possono configurare alla stregua di micro traumatismi ripetuti. Parte convenuta, per contro, sostiene che le patologie denunciate non possono ritenersi causate né concausata dall'attività di lavoro per insussistente dimostrazione ovvero mancanza del rischio specifico ed inoltre ha evidenziato la prescrizione delle patologie denunciate a carico delle scapolo-omerali, gomiti e polsi in quanto già denunciate nel 2014, respinte dall senza che l'assicurata La documentazione tecnica CP_1 disponibile scheda personale inerente i rischi specifici nell'ambito del DVR dell'istituto scolastico liceo scientifico “Rosetti” non evidenzia profili di rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Tali informazioni tecniche non sono pienamente aderenti con le prove testimoniali né con l'anamnesi lavorativa raccolta dalla periziata secondo la quale l'attività di lavoro comportava, oltre alla movimentazione di manuale di carichi, uso continuo delle mani con movimenti
2 ripetitivi ed applicazione di forza. Ciò premesso, si ritiene di poter escludere il rapporto di causalità tra la patologia delle spalle e l'attività di lavoro non gravata da mmc né dall'assunzione di posture forzata in posizione antigravitaria;
analogamente per gli esiti chirurgici della sindrome del tunnel carpale non sussiste nesso causale con il lavoro dichiarato in quanto l'intervento chirurgico al polso destro è stato effettuato prima di intraprendere l'attività di lavoro di collaboratrice scolastica, circostanza indicativa perlomeno di predisposizione individuale alla patologia.La patologia tendinea inserzionale dei gomiti, sotto il profilo eziopatogenetico,potrebbe ricondursi a mansioni che comportino frequenti movimenti di pronosupinazione dell'avambraccio (> a dx in destrimani) come nell'atto di spazzare, lavare pavimenti con spazzolone, ecc. ma nella fattispecie risulterebbe prescritta fermo restando che la dimostrazione della avvenuta esposizione a rischio specifico non sembrerebbe comprovata. Infine per il cosiddetto
“dito a scatto” interessante il pollice della mano destra, considerando che tra le possibili cause, oltre alla predisposizione individuale nella popolazione femminile, ricorrono microtraumatismi (comprese azioni di forza ripetute) si può individuare almeno un rapporto di concausalità con le mansioni lavorative dichiarate. Il danno Biologico permanente, quale conseguenza menomativa della patologia denunciata in forma di tenosinovite stenosante del flessore primo dito mano destra, risulta valutabile nella misura del 2% (due percento)”. Inoltre, in risposta alle osservazioni formulate dall , ha ribadito la superiore CP_1 valutazione. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal Consulente, in quanto esente da vizi logici e metodologici ed ampiamente motivato, in ragione di ciò si è ritenuto di non accogliere l'istanza di chiarimenti formulata dalla difesa di parte ricorrente. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dall , la stessa era inerente a CP_1 malattie per le quali il CTU non ha riconosciuto l'origine lavorativa e rimane pertanto assorbita da tale decisione. Trattasi, dunque, di una inabilità non indennizzabile, neppure in unificazione con preesistenze quantificate nella misura del 2%. Pertanto, poiché la domanda di parte ricorrente è specificamente finalizzata alla concessione dell'indennizzo per inabilità permanente e comunque non risultando un interesse attuale dell'istante all'accertamento del suddetto grado di inabilità non indennizzabile, il ricorso va rigettato. Considerata la natura della causa e la specificità della materia trattata, si ritiene di compensare le spese di lite come pure quelle della CTU.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:
Accertata la sussistenza della denunciata malattia di origine professionale
“Tenosinovite stenosante del flessore primo dito mano destra” con grado di inabilità permanente al lavoro nella misura del 2% (due percento) non indennizzabile, rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.
3 Pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU, come separatamente liquidate. Così deciso in Ascoli Piceno in data 27/10/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 15/10/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento n.56/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. RUTILI Pietro Augusto P.zza Matteotti 10 – S. BENEDETTO DEL TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: MALATTIE CP_2
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 29/01/2024 esponeva di aver proposto Parte_1 all istanze di indennizzo ovvero rendita per la inabilità permanente derivante CP_1 da n.6 malattie professionali: “DITO A SCATTO PRIMO DITO MANO DX;
; Controparte_3 Controparte_4
; ;
[...] Controparte_5 Controparte_6
; ” asseritamente contratte
[...] Parte_2 nell'esercizio ed a causa della propria attività lavorativa di collaboratrice scolastica, svolta dal 2000 al 2022. Poiché tali istanze erano state disattese, la parte ricorrente chiedeva che la sua condizione di inabilità fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare le prestazioni di legge. CP_1
L'Ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. La causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico-legale in esito all'udienza di discussione del 15/10/2025 tenutasi in modalità cartolare, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico. MOTIVI DELLA DECISIONE Le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente sono state confermate dai testimoni escussi. D'altro canto, il C.T.U. nominato Dott. , sulla scorta della Persona_1 documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha svolto le seguenti considerazioni e stabilito quanto segue: “Le patologie denunciate sono essenzialmente inquadrabili in disturbi osteo-muscoloscheletrici e fanno parte del novero di patologie che possono derivare, nella loro articolata eziopatogenesi, dal cosiddetto sovraccarico biomeccanico, termine con il quale si definiscono
“alterazioni delle unità muscolo-tendinee, dei nervi e del sistema vascolare degli arti superiori che, se causate o aggravate da movimenti e/o sforzi ripetuti in ambiente lavorativo, vengono inquadrate come lavoro-correlato”. La parte ricorrente sostiene che l'attività di lavoro abbia comportato rilevante dispendio fisico attraverso mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi (MMC), l'assunzione di posture incongrue, la necessità di compiere movimenti ripetitivi articolari che si possono configurare alla stregua di micro traumatismi ripetuti. Parte convenuta, per contro, sostiene che le patologie denunciate non possono ritenersi causate né concausata dall'attività di lavoro per insussistente dimostrazione ovvero mancanza del rischio specifico ed inoltre ha evidenziato la prescrizione delle patologie denunciate a carico delle scapolo-omerali, gomiti e polsi in quanto già denunciate nel 2014, respinte dall senza che l'assicurata La documentazione tecnica CP_1 disponibile scheda personale inerente i rischi specifici nell'ambito del DVR dell'istituto scolastico liceo scientifico “Rosetti” non evidenzia profili di rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Tali informazioni tecniche non sono pienamente aderenti con le prove testimoniali né con l'anamnesi lavorativa raccolta dalla periziata secondo la quale l'attività di lavoro comportava, oltre alla movimentazione di manuale di carichi, uso continuo delle mani con movimenti
2 ripetitivi ed applicazione di forza. Ciò premesso, si ritiene di poter escludere il rapporto di causalità tra la patologia delle spalle e l'attività di lavoro non gravata da mmc né dall'assunzione di posture forzata in posizione antigravitaria;
analogamente per gli esiti chirurgici della sindrome del tunnel carpale non sussiste nesso causale con il lavoro dichiarato in quanto l'intervento chirurgico al polso destro è stato effettuato prima di intraprendere l'attività di lavoro di collaboratrice scolastica, circostanza indicativa perlomeno di predisposizione individuale alla patologia.La patologia tendinea inserzionale dei gomiti, sotto il profilo eziopatogenetico,potrebbe ricondursi a mansioni che comportino frequenti movimenti di pronosupinazione dell'avambraccio (> a dx in destrimani) come nell'atto di spazzare, lavare pavimenti con spazzolone, ecc. ma nella fattispecie risulterebbe prescritta fermo restando che la dimostrazione della avvenuta esposizione a rischio specifico non sembrerebbe comprovata. Infine per il cosiddetto
“dito a scatto” interessante il pollice della mano destra, considerando che tra le possibili cause, oltre alla predisposizione individuale nella popolazione femminile, ricorrono microtraumatismi (comprese azioni di forza ripetute) si può individuare almeno un rapporto di concausalità con le mansioni lavorative dichiarate. Il danno Biologico permanente, quale conseguenza menomativa della patologia denunciata in forma di tenosinovite stenosante del flessore primo dito mano destra, risulta valutabile nella misura del 2% (due percento)”. Inoltre, in risposta alle osservazioni formulate dall , ha ribadito la superiore CP_1 valutazione. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal Consulente, in quanto esente da vizi logici e metodologici ed ampiamente motivato, in ragione di ciò si è ritenuto di non accogliere l'istanza di chiarimenti formulata dalla difesa di parte ricorrente. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dall , la stessa era inerente a CP_1 malattie per le quali il CTU non ha riconosciuto l'origine lavorativa e rimane pertanto assorbita da tale decisione. Trattasi, dunque, di una inabilità non indennizzabile, neppure in unificazione con preesistenze quantificate nella misura del 2%. Pertanto, poiché la domanda di parte ricorrente è specificamente finalizzata alla concessione dell'indennizzo per inabilità permanente e comunque non risultando un interesse attuale dell'istante all'accertamento del suddetto grado di inabilità non indennizzabile, il ricorso va rigettato. Considerata la natura della causa e la specificità della materia trattata, si ritiene di compensare le spese di lite come pure quelle della CTU.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:
Accertata la sussistenza della denunciata malattia di origine professionale
“Tenosinovite stenosante del flessore primo dito mano destra” con grado di inabilità permanente al lavoro nella misura del 2% (due percento) non indennizzabile, rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.
3 Pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU, come separatamente liquidate. Così deciso in Ascoli Piceno in data 27/10/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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