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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2663/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott. Marina Righi Giudice dott. Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
30/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. VALERIO NICCOLO'
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. VALERIO NICCOLO'
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...]_1
(TV) il 22/02/1985) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
matrimonio contratto il 16/12/2017 e trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MIANE alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivono separati con l'obbligo del mutuo rispetto, dandosi atto che ha già rilasciato la casa Parte_2
familiare e stabilito proprio domicilio in San Pietro di Feletto, fraz. Rua, Via Veneto n. 28, in accordo con Parte_1
;
[...]
2. i coniugi danno atto di essere, allo stato, economicamente autosufficienti;
3. i figli sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali collaborano paritariamente e continuativamente alla cura e alla educazione della prole, attuando un confronto costruttivo e impegnandosi a dare piena continuità al ruolo genitoriale;
4. i figli vivono presso la casa familiare e sono collocati prevalentemente presso la madre;
5. la casa coniugale è assegnata a , con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Parte_1
6. la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
2 7. fermo restando che il padre può vedere e tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, ed Per_1
vivono: Per_2
- dalla domenica ore 19.00 al venerdì ore 18.00 con la madre presso la casa familiare e, a weekend Parte_1
alternati, dal venerdì ore 18.00 alla domenica ore 19.00 con il padre Parte_2
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, con il padre almeno 3 giorni consecutivi in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 15 febbraio di ogni anno;
- durante le vacanze estive, con il padre almeno 15 giorni consecutivi in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, con il padre la settimana dal 25 al 30 dicembre oppure la settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio;
e che trascorreanno, alternatamente con ciascun genitore, gli altri ponti e le altre festività, così come i compleanni.
8. corrisponde entro il giorno dieci di ciascun mese a , quale contributo perequativo per Parte_2 Parte_1
il mantenimento di entrambi i figli, la somma di € 450,00, con adeguamento istat annuale a partire dall'anno successivo all'omologa della separazione e riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, per spese ordinarie quali: vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, mensa scolastica, medicinali da banco (ivi compresi antibiotici antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano quali autobus, spese per carburante e manutenzione ordinarie dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori;
ricarica cellulare quando sia acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori;
9. se previamente concordate, i genitori provvedono ciascuno in misura del 50%, alle seguenti spese straordinarie
- spese di organizzazione familiare: baby sitter;
- spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie), rette, iscrizioni e tasse di scuole private, spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages postuniversitari ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuoola;
3 - spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00; cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia);
10. i genitori provvedono ciascuno in misura del 50%, alle seguenti spese straordinarie: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le spese anche se riferite a scuole private o paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese odontoiatriche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00;
11. il dissenso ad un spesa straordinaria deve essere motivato e manifestato per iscritto entro dieci giorni perché, in difetto, il silenzio è inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Presidente
4 dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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