Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2196/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2196/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
13.12.2024, da
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Todi in Via Tito Oro Nobili n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Peppucci ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Marsciano PG, Via Tuderte, n. 5, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Todi in Via Tito Oro Nobili n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Tomassi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Francesco Briganti, presso il
Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Todi in data 29.08.2009 (Atto n. 52, Parte
II, Serie A, Anno 2009); con i figli: , nato il [...] e , nato il [...], minorenni;
Per_1 Per_2
FATTO
pagina 1 di 7
“1. RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI:
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di porre la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2. CASA CONIUGALE E RESIDENZA DEI CONIUGI:
La casa coniugale, sita in Todi (PG), Via Tito Oro Nobili n. 5, è di esclusiva proprietà della SI.ra
. Controparte_1
Il SI. ha lasciato, di comune accordo, la casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione Pt_1
paterna sita in Todi (PG), Via Tito Oro Nobili n. 2, in cui si impegna a trasferire la residenza entro il
31.12.2024.
Quanto ai beni mobili e ai regali di nozze i coniugi sono già concordi sulle rispettive appartenenze, avendo già il sig. provveduto a portare con sé i beni personali. Pt_1
Ogni futuro cambio di residenza, domicilio ovvero dimora, da parte di uno dei coniugi, dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro.
3. MANTENIMENTO, CONTRIBUTI ALIMENTARI, SPESE STRAORDINARIE:
I coniugi rinunciano, allo stato, reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento essendo economicamente indipendenti.
a) Le parti concordano che i figli e minorenni, vengano affidati ad entrambi Per_1 Persona_3
i genitori secondo le regole dell'affido condiviso e residenza anagrafica degli stessi presso la casa della madre, già abitazione coniugale.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In caso di disaccordo sulle scelte dei minori la decisione sarà rimessa al giudice competente.
b) Il SI. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli dei figli, avrà la facoltà Pt_1
di tenere con sé gli stessi secondo i tempi e le modalità di seguito indicate:
pagina 2 di 7 - due giorni alla settimana, da preferirsi nel martedì e nel giovedì dalle ore 19,00 alle 21,30, senza pernotto presso l'abitazione paterna, salvo richieste diverse dei figli. Dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti concordemente pattuiscono che vi sia il pernotto presso l'abitazione del padre in entrambi i giorni infrasettimanali, salvo esigenze particolari o richieste diverse dei figli;
- il padre continuerà ad accompagnare i figli a scuola ogni mattina e a riprenderli all'orario di uscita;
- i fine settimana saranno trascorsi in modo alternato con i figli dal sabato all'ora di pranzo – uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21,30 (con pernotto della notte di sabato compreso);
Resta inteso che i genitori potranno liberamente concordare diversa modalità di visita del padre con i figli, previo accordo.
c) I genitori si impegnano, altresì, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, in presenza dei figli. I genitori si impegnano a far conservare ai figli minori rapporti continuativi con i nonni e/o parenti nell'interesse primario degli stessi, nonchè a vivere in un ambiente sereno e non conflittuale.
I genitori danno atto che eventuali contatti con i futuri partners dei coniugi dovranno avvenire comunque in maniera graduale e in modo da non creare alcun disagio in e , tenendo Per_1 Per_2
conto della loro volontà così da non ingenerare confusione con il ruolo delle figure genitoriali.
d) Le parti convengono altresì che i minori trascorreranno le festività più importanti (Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Ferragosto e Ognissanti, oltre altre) il pranzo con uno e la cena con l'altro ad anni alterni.
Il giorno dei rispettivi compleanni i minori li festeggeranno (salvo che i genitori non reputino di trascorrerli congiuntamente agli stessi) a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, ogni anno alternativamente.
Qualunque altra occasione e ricorrenza, che dovesse presentarsi di volta in volta, sarà trascorsa dai minori alternativamente con i genitori, previo accordo tra gli stessi. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli almeno 7 giorni consecutivi sia durante le vacanze estive sia durante quelle invernali, previo accordo circa il periodo di competenza da comunicarsi 30 giorni prima circa, avendo cura di comunicare all'altro la data della partenza, il luogo e la durata della eventuale vacanza.
e) Il SI. tenuto conto dello stipendio mensile percepito, si impegna a corrispondere Pt_1 mensilmente, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 150,00 (euro centocinquaeuro/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici Istat mediante bonifico pagina 3 di 7 ordinario su c/c bancario, intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 (cinque) Controparte_1
di ogni mese solare.
Le parti stabiliscono altresì che il sig. provvederà a ricaricare mensilmente le sim dei telefoni Pt_1
cellulari dei figli.
f) Le spese straordinarie, indicate in via esemplificativa ma non esaustiva: quelle scolastiche (per i libri, lo scuolabus, eventuali gite di istruzione, lezioni private), sportive (frequenza a corsi ed attrezzature necessarie etc), mediche (visite specialistiche e/o cure e/o interventi dentistici, ortopedici, ortodontiche, oculistiche tutte rimborsabili dal SSN, acquisto occhiali da vista con prescrizione medica, psicologiche, etc), andranno, dalla sottoscrizione del presente accordo, preventivamente concordate tra i due genitori, fatta eccezione per quelle indifferibili ed urgenti, nonché per quelle relative a: visite di natura specialistica, visite e/o cure e/o interventi ortopedici, dentistici, ortodontici, oculistici rimborsabili dal SSN, acquisto occhiali da vista con prescrizione medica, scolastiche (spese di trasporto pullman, acquisto di testi e corredo scolastico inizio anno, libri scolastici scuole medie, superiori ed università, pagamento di tasse scolastiche, ripetizioni, baby-sitter), attività sportiva prescritta dal medico e relativa attrezzatura, saranno sostenute in ragione del 50% ciascuno da essi coniugi. A tal fine i coniugi concordano che sarà sufficiente l'esibizione del documento comprovante la spesa anche solo da affrontare, che verrà ripartita al 50%. Le spese per l'acquisto di computer e/o simili, spese relative a visite di istruzione e/o gite scolastiche e/o viaggi di studio in Italia o all'estero, iscrizione a corsi educativi e formativi e spese di istruzione suppletiva, nonché ludico-ricreative che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli (costi per l'esercizio di attività sportiva, acquisto di materiale necessario per la pratica dello sport scelto dal minore, corsi di lingua straniera, di informatica, di musica e simili) i genitori dovranno concordarle preventivamente e saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno.
I genitori dichiarano, comunque, di attenersi, come sopra menzionato, per quanto concerne la natura delle spese straordinarie, a quanto previsto e disciplinato dal “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a favore della prole economicamente non autosufficiente” stipulato tra il Tribunale di Perugia e diverse associazioni di avvocati in data 25.05.2016, da intendersi tra le parti, integralmente ratificato, accettato e trascritto.
g) Le parti concordano che l'assegno unico di entrambi i figli minori, che ad oggi è pari a complessivi
€ 398,00 circa, venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra . Controparte_1
4. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI:
In merito ai figli minori:
pagina 4 di 7 di anni 13 frequenta la classe terza dell'Istituto Scolastico Scuola Media Cocchi Aosta Persona_4
di Todi. Il minore non svolge attività sportive.
di anni 9 frequenta la classe quarta dell'Istituto Elementare Porta Fratta di Todi. Il Persona_3 minore svolgerà l'attività extrascolastica del calcio.
5. BENI IN COMUNIONE
Non risultano esserci beni mobili registrati in comunione. Le parti danno atto di essersi preventivamente divisi tra di loro i beni mobili in comunione presenti nell'abitazione coniugale.
6.COMUNICAZIONI
Ciascun genitore ha l'obbligo verso l'altro di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico,
e comunque deve sempre informare in anticipo di eventuali spostamenti in altre località fuori Regione quando ha con sé i figli.
7) CONSENSO ALL'ESPATRIO
I coniugi si danno reciproco e preventivo consenso all'espatrio.
8) SPESE LEGALI
Ciascuno dei coniugi provvederà alla remunerazione del proprio avvocato, senza vincolo di solidarietà al quale i legali, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano espressamente”.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
20.12.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 5 di 7 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e , i quali Parte_2 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Todi in data 29.08.2009 (Atto n. 52, Parte
II, Serie A, Anno 2009);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
pagina 6 di 7 - Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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