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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 17.6.2020 al n. 982 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del
Tribunale di Livorno n. 349/2020 pubblicata il 4.5.2020, su cui questa Corte ha emesso sentenza non definitiva n.
2079 pubblicata il 17.10.2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
Parte_1 Parte_2
e elettivamente domiciliati Parte_3 Parte_4 in Livorno, presso e nello studio dell'avv. Fabio
Squarcini che li rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, unitamente all'avv. Enrico Squarcini, come da procura allegata all'atto di aggiunta di nuovo difensore del 23.10.2023
-appellanti-
contro
1 (già Controparte_1 Controparte_2
– incorporante
[...] Controparte_3
, corrente in Parma, elettivamente
[...] domiciliata in Pisa, presso e nello studio dell'avv.
Giuseppina Pantalissi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
Rimessa la causa in istruttoria con ordinanza del
17.10.2023, all'udienza del 9-11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
CONCLUSIONI: per Parte_1 Parte_2
, e :
[...] Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello riformare totalmente la sentenza n. 349/2020 resa dal Tribunale di Livorno, in via istruttoria rinnovare CTU grafologica su tutte le firme disconosciute dal sig. relative ad Pt_2 entrambi i contratti dei conti correnti n. 200467 e
200121, ammettere i capitoli di prova come richiesti con la memoria ex art 186 6 co n. 2 depositata il 26.05.2017, ammettere altresì CTU contabile relativamente al conto corrente 200467 in via principale in accoglimento del primo e secondo motivo di appello dichiarare la nullità del contratto de quo per difetto di forma scritta, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese addebitate e non dovute ed agli interessi corrisposti, che dovranno essere ricalcolati come previsto dalla legge, ed al saldo del conto corrente.
In via subordinata, dichiarare che il saldo debitore del conto corrente n. 163/330/200467 intestato ad
2 già in essere presso la Parte_1 filiale di Livorno n. 2 Controparte_3 chiuso in data 29.6.16 è pari ad euro 2.300,417,5= e non quello indicato al ricorso per decreto ingiuntivo opposto in quanto indebitamente richiesti: euro 14.981,60= a titolo di interessi anatocistici;
euro 238.666,24= a titolo di interessi erroneamente calcolati euro 35.192,22= a titolo di spese indebitamente conteggiate per un totale di 414,843,06 o la maggior o minor somma che verrà accertata attraverso la consulenza contabile di cui si fa fin d'ora richiesta, e per la conseguenza revocare il decreto ingiuntivo medesimo.
Ad integrazione di quanto sopra, all'udienza del
9.7.2024 gli appellanti hanno concluso come segue:
“Vista la sentenza 2079/2023 emessa da questa Corte di Appello in data 17.10.2023, sia totalmente riformata la sentenza n. 349/2020 emessa dal Tribunale di Livorno, stante l'accoglimento del primo motivo (assorbiti il secondo e quarto) ed il sostanziale accoglimento del terzo motivo di gravame, condannando così la
[...]
al pagamento delle spese legali per entrambi i CP_1 gradi di giudizio con le maggiorazioni previste previsti dall'art 4 comma 1 bis e art. 4 comma 2 del D.M. n.
147/2022 in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT e per la difesa di quattro soggetti, con distrazione delle stessa
a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. per : Controparte_1 si riportano le conclusioni rassegnate all'udienza del 9.7.2024:
“In via preliminare perché la Corte respinga le domande tutte introdotte da controparte con la citazione in Appello
3 perché infondate in fatto e in diritto confermando, in ogni sua parte e statuizione la Sentenza n. 349/2020 emessa dal Tribunale di Livorno.
In ipotesi subordinata affinché ridetermini il debito degli appellanti nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, all'esito della espletata CTU depositata in Appello l'11.06.2024.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio sia del primo che del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di seguito Parte_1 anche solo “ ”), – Pt_5 Parte_2 Parte_3 il primo in proprio e quale erede di e il Persona_1 secondo quale erede di – e – Persona_1 Parte_4 quest'ultima in qualità di erede di - Persona_1 convenivano in giudizio la Controparte_3
(di seguito anche solo “ ), al fine
[...] CP_4 di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1425/2016 emesso dal Tribunale di Livorno, con il quale veniva ad essi ingiunto il pagamento dell'importo di euro
2.715.260,50, per saldo debitore del conto corrente n.
163/330/200467 intestato alla Società, il tutto oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo, deducevano gli opponenti (la società quale obbligata principale;
quale fideiussore;
Parte_2 Parte_2
e quali eredi dell'originario Parte_3 Parte_4 altro fideiussore , in via pregiudiziale, Persona_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno;
nel merito, contestavano l'ammontare della pretesa creditoria deducendo che la aveva applicato somme non dovute CP_4 per complessivi euro 414.843,06, di cui:
4 - euro 238.666,24 a titolo di interessi indebitamente conteggiati
- euro 35.195,22 a titolo di spese indebitamente conteggiate
- euro 140.981,60 a titolo di interessi anatocistici.
Esponevano in proposito gli opponenti:
- che al documento prodotto dalla Banca denominato
Norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi era allegato un documento di sintesi datato
6.10.2005, dunque posteriore all'atto di costituzione di ipoteca sottoscritto da e da Persona_1 Parte_2
in data 21.9.2005 e contenente condizioni
[...] economiche differenti da quelle pattuite in detto ultimo atto
- che il documento di sintesi del 6.10.2005 non era di conseguenza riferibile al conto corrente in esame e che le sottoscrizioni ivi riportate a nome Persona_1
e erano da considerarsi non autentiche. Parte_2
Chiedevano quindi gli opponenti dichiararsi la nullità del contratto per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB e la rideterminazione del saldo debitore con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria, chiedevano ammettersi CTU grafologica, CTU contabile e prova per testi.
Riferivano inoltre gli opponenti del comportamento non corretto tenuto dalla poco prima della CP_4 scadenza del contratto, la quale, oltre a non dare seguito alla richiesta della Società di rinegoziare l'intero rapporto in maniera tale da consentirle di rientrare delle passività, neppure provvedeva a stornare gli interessi di sconfino alla stessa addebitati in conseguenza dell'erronea indicazione, imputabile alla
, della scadenza del fido al mese di gennaio 2015 CP_4
5 anziché al mese di settembre 2015 che aveva fatto scattare nei confronti della Società la segnalazione alla
Centrale rischi. Non potendo, tuttavia, la Società, provvedere al rientro immediato dell'esposizione debitoria, riferivano ancora gli opponenti, veniva chiesta dalla un'estensione della garanzia a fronte CP_4 della quale sarebbe stata concessa una più ampia moratoria – rispetto alla data di scadenza del contratto originariamente fissata al 21.9.2015 - che di fatto durò tuttavia solo qualche mese, fino alla chiusura del conto avvenuta in data 29.6.2016, portando nel frattempo la
Società ad un ulteriore aggravio della propria esposizione debitoria in ragione degli elevati tassi applicati dalla CP_4
Si costituiva in giudizio la chiedendo il CP_4 rigetto dell'opposizione, sia in ordine alle eccezioni ex adverso sollevate sia in quanto nel merito infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In sede di prima memoria gli opponenti rinunciavano all'eccezione di incompetenza territoriale.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU grafologica, all'esito della quale veniva riconosciuta la genuinità delle sottoscrizioni apposte da Persona_1
e da in calce alle condizioni riportate Parte_2 nel documento di sintesi del 6.10.2005.
Nelle more del primo grado si costituiva in giudizio
(di seguito anche solo Controparte_5
“ ), quale incorporante la Controparte_5 [...]
richiamando gli atti, le Controparte_3 istanze e le eccezioni in precedenza formulati dalla
Banca incorporata.
Con sentenza n. 349/2020 del 4.5.2020, il Tribunale di Livorno, preso atto della rinuncia di parte opponente all'eccezione di incompetenza territoriale, respingeva
6 l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti al pagamento delle somme loro ingiunte, condannandoli altresì, sempre in solido tra loro, alla rifusione in favore della delle spese CP_4 del giudizio.
Il Tribunale, disattesa la richiesta di parte opponente di ripetere la CTU grafologica ritenendo esaustiva quella espletata e condivisibili le risultanze del CTU, in sintesi:
- dichiarava validamente sottoscritto il documento di sintesi del 6.10.2005 e per l'effetto valide le condizioni economiche applicate dalla CP_4
- dichiarava legittima la capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca essendo il contratto di conto corrente stato sottoscritto successivamente alla
Delibera CICR del 2000 e validamente pattuita tra le parti la relativa clausola di reciprocità
- dichiarava validamente pattuita e sufficientemente determinata la commissione di massimo scoperto così come il tasso di interesse applicato;
su tale ultimo punto giudicava inoltre infondata la contestazione sulla presunta variazione del tasso di interesse in concreto applicato dalla in alcuni periodi, atteso che parte CP_4 opponente non ne aveva mai eccepito l'usurarietà
- dichiarava infondata, infine, la contestazione sulla proroga del contratto disposta dalla dal CP_4 momento che parte opponente avrebbe potuto non aderirvi provvedendo al saldo di quanto dovuto.
Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno hanno interposto gravame la società Parte_1
e al fine Parte_2 Parte_3 Parte_4 di sentire dichiarare, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, la nullità del contratto di conto corrente n.
7 163/330/200467 per difetto di forma scritta;
in via subordinata, l'importo del saldo debitore del suddetto conto corrente ammontante al 29.6.2016 ad euro
2.300.417,5 e non nella misura indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo;
il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, insistevano gli appellanti sulle richieste di rinnovo di
CTU grafologica, di ammissione dei capitoli di prova articolati in primo grado con la seconda memoria 183, comma 6, c.p.c. e di CTU contabile.
Si è costituita in giudizio a sua Controparte_5 volta concludendo per il rigetto dell'appello con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
All'esito della riserva ex art. 127-ter c.p.c. del
25.5.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza non definitiva n. 2079 pubblicata in data 17.10.2023 questa Corte ha così parzialmente deciso:
- ha accolto il primo motivo di appello in ordine alla non autenticità delle sottoscrizioni a nome di e apposte in calce al Persona_1 Parte_2 documento di sintesi del 6.10.2005 e ha dichiarato la nullità del contratto di apertura di conto corrente ex art. 117, comma 3, TUB per difetto di forma scritta
- ha, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto
- ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di appello, in particolare quello concernente la questione – anch'essa dedotta con il quarto motivo di impugnazione - dell'ulteriore addebito di interessi per effetto della proroga del contratto, atteso che, stante l'assenza di condizioni pattuite diverse da quelle dell'atto notarile del 21.9.2005, anche per il periodo intercorrente tra il
8 21.9.2015 ed il 29.6.2016 il quantum dovuto doveva calcolarsi al medesimo tasso di interesse e senza applicazione di capitalizzazione alcuna (non avendo peraltro sul punto gli appellanti dimostrato di aver subito un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello dell'illegittimo addebito di interessi).
– ha, con coeva ordinanza e secondo quanto stabilito nella stessa sentenza non definitiva, rimesso in istruttoria la causa in relazione al terzo motivo di appello e disposto ctu contabile al fine di depurare il conto corrente n. 163/330/200467 dagli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto/commissione sull'accordato e rideterminare il saldo finale alla data del 29.6.2016 con applicazione del tasso di interesse secondo le condizioni di cui all'art. 2 dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria a rogito per Notaio dr. in Livorno, Rep. n. Persona_2
90113 Racc. n. 29535, del 21.9.2005 (ovvero “aggiungendo ad una componente fissa di 1,80 (uno virgola ottanta) punti percentuali, una componente variabile, arrotondata allo 0,05 superiore, relativa
- alla “MEDIA PERCENTUALE dell'EURIBOR 3 mesi divisore 360 / 365 giorni”, relativa al mese di agosto duemilacinque, arrotondata allo 0,05 superiore, come
Co rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano “Il Sole ore” in data 31 agosto 2005, e pari al 2,20% (due virgola venti per cento).
Con atto depositato in data 13.12.2023 la ha CP_4 presentato formale riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza non definitiva.
All'udienza del 9-11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione e sono stati concessi
9 alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non definitiva pronunciata da questa
Corte impone la trattazione della sola questione concernente la rideterminazione del saldo del c/c
163/330/200467all'esito dell'espletata ctu.
Il ctu incaricato ha provveduto all'esame degli estratti conto prodotti in giudizio relativi al periodo dal 30.9.2005 al 29.6.2016 e all'espunzione delle poste illegittime che ha portato al saldo finale alla data del
26.6.2016 di euro 2.382.902,38 a debito per la Società correntista, con una differenza di euro 332.358,18 rispetto all'importo di euro 2.715.260,56 contabilizzato alla medesima data dalla e fatto oggetto del CP_4 decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione avverso il quale deve essere, per quanto di ragione, accolta, con conseguente revoca dello stesso e condanna degli opponenti ed odierni appellanti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della appellata CP_4 dell'importo di Euro 2.382.902,38, oltre interessi come dal decreto ingiuntivo opposto.
Non sono pervenute dai consulenti tecnici delle parti in causa osservazioni né in relazione alla metodologia applicata né in merito ai risultati conseguiti dal ctu.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto parzialmente e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione
– oggetto della effettiva contestazione - da euro
260.001,00 ad euro 520.000,00, ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado (valori medi), e ai sensi del D.M.
10 147/2022 per il secondo grado (valori medi per la prima parte della fase decisionale, compresa la fase istruttoria, e minimi per la seconda parte della fase decisionale, questi ultimi maggiorati del richiesto aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014). In ragione dell'esito complessivo del giudizio che vede maggiormente vittoriosa, in relazione alle ragioni ed alle richieste formulate in sede di opposizione, la Società correntista, sono compensate tra le parti per 1/4 e poste a carico della appellata per i restanti 3/4, con distrazione CP_4 in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese del giudizio monitorio, che vede invece gli odierni appellanti in quasi totale prevalenza soccombenti, sono compensate per 1/9 e poste a carico degli opponenti odierni appellanti per i restanti 8/9.
Le spese della ctu grafologica espletata in primo grado e della ctu contabile espletata nel presente grado di giudizio sono, per i medesimi motivi di cui sopra, poste per 1/4 a carico degli appellanti e per i restanti
3/4 a carico della appellata. CP_4
La medesima ripartizione viene disposta per le spese delle consulenze di parte sostenute dagli appellanti per ct grafologica e contabile, rispettivamente, di euro
2.283,84 ed euro 8.881,60 (vd. fatture allegate alla memoria di replica del 30.10.2024) che restano pertanto a carico degli appellanti nella misura di 1/4 con condanna della appellata al rimborso in loro favore dei 3/4. CP_4
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da Parte_6
[...] e
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n.
[...]
349/2020 del 4.5.2020:
1) accoglie parzialmente l'appello e ridetermina in euro 2.382.902,38 il saldo finale del c/c n.
163/330/200467 alla data del 29.6.2016;
2) accoglie, per quanto di ragione, la proposta opposizione, e pertanto
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale,
Parte_1 Parte_2
, e al
[...] Parte_3 Parte_4 pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di 2.382.902,38, oltre
[...] interessi come dal decreto ingiuntivo opposto;
4) liquida le spese del giudizio di primo grado sostenute da Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 in euro 21.387,00 per compensi di avvocato ed euro 2.283,84 per spese di c.t.p. grafologica, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
5) dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla rifusione dei 3/4 di dette
[...] spese in favore di Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3
con distrazione in favore dei Parte_4 procuratori dichiaratisi antistatari, e compensa tra le parti il restante 1/4;
6) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute da Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 in euro 17.564,70 per compensi di avvocato ed
Euro 8.881,60 per spese di c.t.p. contabile, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
12 7) dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla rifusione dei 3/4 di dette
[...] spese in favore di Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3
con distrazione in favore dei Parte_4 procuratori dichiaratisi antistatari, e compensa tra le parti il restante 1/4;
8) pone le spese della ctu grafologica disposta in primo grado e della ctu contabile disposta nel presente grado di giudizio a carico di
[...] per i 3/4 e per il Controparte_1 restante 1/4 a carico di Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3
e ; Parte_4
9) dichiara le spese del giudizio monitorio compensate per 1/9 e pone i restanti 8/9 a carico solidale di Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Così deciso in Firenze, il 17.3.2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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