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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1303/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
06/02/1965, residente in [...], Vicolo Delle Fornaci n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv.
Davide Bonanni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nata in [...], Controparte_1 C.F._3
il 08/04/1965, residente in [...];
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi. pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
b), della Legge 1°dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. la SI.ra , residente alla Spezia, Parte_1 Controparte_1
Via Colombaro, n° 03 c.f. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile C.F._3
competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Vinte le Spese: onorari, spese generali
15%, CNA, IVA”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 28/08/2024 e regolarmente notificato, Parte_1
ha dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia in data 03.02.2018 con Controparte_1
e che dall'unione non sono nati figli. Ha aggiunto che il Tribunale della Spezia, con sentenza
[...] del 17.10.2023 ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti. Ha pertanto chiesto lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni.
All'udienza dell'19.12.2024 dinnanzi al Giudice relatore, si è presentato il solo ricorrente, mentre non è comparsa la convenuta sebbene ritualmente notificata. Di conseguenza, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi;
è stata comunque sentito il ricorrente.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, all'udienza del 5.3.2025 ha fatto precisare al ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente notificata e Controparte_1
non comparsa.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di pag. 2 di 4 separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio;
inoltre, il ricorrente (e - per fatti concludenti - anche la convenuta, mercé la sua mancata costituzione) ha confermato anche in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 18.4.2024) la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Null'altro da disporre, vista l'assenza di prole da tutelare e di richieste in punto economico.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di competenza,
(ovvero da € 26.000,01 a € 52.000,00), con applicazione della tabella n. 2, come modificata da
D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (poiché non svolta) e decisionale, con applicazione dei valori minimi tenuto conto della non particolare complessità della causa e dell'assenza di domande (ad eccezione della pronuncia, necessaria, sullo status). Poiché il ricorrente risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la resistente sarà tenuta al versamento delle spese processuali, poste a suo carico, nella misura liquidata (cfr. Cass. civ., ord. n.
11590/2019), in favore dell'Erario.
pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio in data 3.2.2018 in La Spezia (SP), e Controparte_1
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno
2018, al n. 14, parte I;
- condanna alla refusione in favore di controparte ) e, Controparte_1 Parte_1
per essa, in quanto ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.453,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.3.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1303/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
06/02/1965, residente in [...], Vicolo Delle Fornaci n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv.
Davide Bonanni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nata in [...], Controparte_1 C.F._3
il 08/04/1965, residente in [...];
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi. pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
b), della Legge 1°dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. la SI.ra , residente alla Spezia, Parte_1 Controparte_1
Via Colombaro, n° 03 c.f. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile C.F._3
competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Vinte le Spese: onorari, spese generali
15%, CNA, IVA”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 28/08/2024 e regolarmente notificato, Parte_1
ha dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia in data 03.02.2018 con Controparte_1
e che dall'unione non sono nati figli. Ha aggiunto che il Tribunale della Spezia, con sentenza
[...] del 17.10.2023 ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti. Ha pertanto chiesto lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni.
All'udienza dell'19.12.2024 dinnanzi al Giudice relatore, si è presentato il solo ricorrente, mentre non è comparsa la convenuta sebbene ritualmente notificata. Di conseguenza, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi;
è stata comunque sentito il ricorrente.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, all'udienza del 5.3.2025 ha fatto precisare al ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente notificata e Controparte_1
non comparsa.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di pag. 2 di 4 separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio;
inoltre, il ricorrente (e - per fatti concludenti - anche la convenuta, mercé la sua mancata costituzione) ha confermato anche in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 18.4.2024) la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Null'altro da disporre, vista l'assenza di prole da tutelare e di richieste in punto economico.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di competenza,
(ovvero da € 26.000,01 a € 52.000,00), con applicazione della tabella n. 2, come modificata da
D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (poiché non svolta) e decisionale, con applicazione dei valori minimi tenuto conto della non particolare complessità della causa e dell'assenza di domande (ad eccezione della pronuncia, necessaria, sullo status). Poiché il ricorrente risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la resistente sarà tenuta al versamento delle spese processuali, poste a suo carico, nella misura liquidata (cfr. Cass. civ., ord. n.
11590/2019), in favore dell'Erario.
pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio in data 3.2.2018 in La Spezia (SP), e Controparte_1
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno
2018, al n. 14, parte I;
- condanna alla refusione in favore di controparte ) e, Controparte_1 Parte_1
per essa, in quanto ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.453,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.3.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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