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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/11/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 10 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3237 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. IEVA Alessandro ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Giuseppe Suppa, n. 30
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Direttore Generale, avv. rappresentata e CP_1 CP_2 difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in Bari, al lungomare
Starita, n. 6
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.03.2025, , dipendente dell' dal Parte_1 CP_1
01.07.2018 con qualifica di c.p.s. infermiere, esponeva di aver prestato in maniera esclusiva attività di assistenza e di essere stato a stretto contatto con pazienti affetti da
Covid per un totale di 40 turni di servizio nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020 presso il reparto di Medicina e Chirurgia di accettazione e di Urgenza dell'Ospedale della Murgia di Altamura. L'istante aggiungeva che l'unità operativa, presso cui è stato allocato nel periodo dal
15.03.2020 al 15.05.2020, rientrava tra quelle indicate nella fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, concernente le modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020 e modificato dal D.L. n. 34 del 2020, ma che gli veniva liquidata una somma a titolo di incentivo
Covid, pari ad € 279,04 lordi, inferiore a quella definita dalla fascia di appartenenza.
Conseguentemente, il adiva il presente Tribunale al fine di vedersi riconoscere Pt_1 dall' la differenza fra quanto percepito (€ 279,04 lordi) e quanto spettante (€ CP_1
63,00 lordi a turno per 40 turni di servizio = € 2.520,00 lordi), pari ad € 2.240,00 lordi.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva quanto segue: le risorse, ai sensi CP_3 dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, della delibera della Giunta Regionale
n. 1817 del 2022 e della delibera del Direttore Generale dell n. 2438 del CP_3
2022, vanno stanziate al lordo di oneri ed IRAP, conteggiati e decurtati al momento delle singole liquidazioni;
il ricorrente ha espletato 38 turni in fascia C (e non A); il beneficio da corrispondersi, al netto degli oneri IRAP, è pari ad € 558,22 (€ 760,00 lordi) e, poiché è stato già corrisposto al ricorrente l'importo di € 279,04, quest'ultimo ha diritto esclusivamente all'ulteriore somma di € 480,96 lordi.
Non risultando necessario disporre l'espletamento della fase istruttoria, la causa, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 dispone che “per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. pag. 2/6 Per l'attuazione, ai sensi del comma 2, è autorizzata “la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma
6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In materia, la in base all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2020, ha CP_4 promosso “presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020, finalizzato a compensare con una indennità il maggior rischio di esposizione al Covid-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
Secondo quanto previsto dall'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, “nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co. 1 del D.L. n. Parte_2
18/2020”, gli importi devono essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza di due (cumulativi) criteri, ossia il “lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio” ed il “coinvolgimento
(diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19”.
Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a “tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla
Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, pag. 3/6 è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato, dunque, previsto un premio, in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestato e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica, secondo quattro fasce.
Nel dettaglio, “FASCIA A) (euro 63 per ogni turno)” per il personale impiegato presso
“Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive,
Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei
Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID,
Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office
(Triage)”; “FASCIA B) (euro 37 per ogni turno)” per “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; “FASCIA C) (20 euro per ogni turno)” per “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e
Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza
COVID”; “FASCIA D) (10 euro per ogni turno)” per “altri Operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Sempre ai sensi dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, a ciascun lavoratore dipendente “non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio” e, dunque, “pari a 1260 euro lordi per pag. 4/6 mese in Fascia A), 740 euro lordi per mese in Fascia B), 400 euro lordi per mese in
Fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia D)”.
Ciò posto, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, è disposto “per la uno stanziamento di euro 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP”; CP_4 allo stesso fine, l'art. 2, comma 10 del D.L. n. 34 del 2020 ha stanziato “ulteriori risorse pari ad euro 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP”.
Pertanto, gli importi, previsti “al lordo di oneri ed IRAP”, come stabilito anche dalla delibera della Giunta Regionale n. 1817 del 2022 e dalla delibera del Direttore Generale dell n. 2438 del 2022, devono essere “conteggiati e decurtati da ciascuna CP_3 azienda” in fase di liquidazione a ciascun beneficiario.
Nel caso di specie, dai fogli presenza risulta che il ricorrente ha prestato 40 turni di servizio, e non 38 come asserito dall' nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020 CP_1 presso il reparto di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza dell'Ospedale della Murgia di Altamura, cui è stata attribuita la fascia A) (come da provvedimento dell' , a firma del direttore generale, dott. versato in CP_1 Persona_1 atti).
Conseguentemente, il , inquadrato nel personale appartenente alla fascia A), ha Pt_1 diritto a percepire la somma pari ad € 63,00 “al lordo di oneri ed IRAP” (ovvero € 46,26 netti) per ciascuno dei 40 turni di servizio svolti, pari ad € 1.850,40 netti.
Di talché, la domanda è parzialmente fondata, con condanna dell' a versare in CP_1 favore del ricorrente la somma pari ad € 1.571,36 netti, a titolo di incentivo Covid, corrispondente alla differenza fra quanto spettante e gli € 279,04 netti effettivamente erogati, come da buste paga relative ai mesi di settembre 2021 e dicembre 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 07.03.2025, nei confronti dell' Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
pag. 5/6 1) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 1.571,36 netti, a titolo di incentivo Covid, di cui all'accordo sindacale regionale del 28.05.2020;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per CP_1 compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a.
Bari, 10 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 10 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3237 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. IEVA Alessandro ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Giuseppe Suppa, n. 30
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Direttore Generale, avv. rappresentata e CP_1 CP_2 difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in Bari, al lungomare
Starita, n. 6
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.03.2025, , dipendente dell' dal Parte_1 CP_1
01.07.2018 con qualifica di c.p.s. infermiere, esponeva di aver prestato in maniera esclusiva attività di assistenza e di essere stato a stretto contatto con pazienti affetti da
Covid per un totale di 40 turni di servizio nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020 presso il reparto di Medicina e Chirurgia di accettazione e di Urgenza dell'Ospedale della Murgia di Altamura. L'istante aggiungeva che l'unità operativa, presso cui è stato allocato nel periodo dal
15.03.2020 al 15.05.2020, rientrava tra quelle indicate nella fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, concernente le modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020 e modificato dal D.L. n. 34 del 2020, ma che gli veniva liquidata una somma a titolo di incentivo
Covid, pari ad € 279,04 lordi, inferiore a quella definita dalla fascia di appartenenza.
Conseguentemente, il adiva il presente Tribunale al fine di vedersi riconoscere Pt_1 dall' la differenza fra quanto percepito (€ 279,04 lordi) e quanto spettante (€ CP_1
63,00 lordi a turno per 40 turni di servizio = € 2.520,00 lordi), pari ad € 2.240,00 lordi.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva quanto segue: le risorse, ai sensi CP_3 dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, della delibera della Giunta Regionale
n. 1817 del 2022 e della delibera del Direttore Generale dell n. 2438 del CP_3
2022, vanno stanziate al lordo di oneri ed IRAP, conteggiati e decurtati al momento delle singole liquidazioni;
il ricorrente ha espletato 38 turni in fascia C (e non A); il beneficio da corrispondersi, al netto degli oneri IRAP, è pari ad € 558,22 (€ 760,00 lordi) e, poiché è stato già corrisposto al ricorrente l'importo di € 279,04, quest'ultimo ha diritto esclusivamente all'ulteriore somma di € 480,96 lordi.
Non risultando necessario disporre l'espletamento della fase istruttoria, la causa, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 dispone che “per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. pag. 2/6 Per l'attuazione, ai sensi del comma 2, è autorizzata “la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma
6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In materia, la in base all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2020, ha CP_4 promosso “presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020, finalizzato a compensare con una indennità il maggior rischio di esposizione al Covid-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
Secondo quanto previsto dall'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, “nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co. 1 del D.L. n. Parte_2
18/2020”, gli importi devono essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza di due (cumulativi) criteri, ossia il “lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio” ed il “coinvolgimento
(diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19”.
Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a “tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla
Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, pag. 3/6 è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato, dunque, previsto un premio, in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestato e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica, secondo quattro fasce.
Nel dettaglio, “FASCIA A) (euro 63 per ogni turno)” per il personale impiegato presso
“Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive,
Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei
Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID,
Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office
(Triage)”; “FASCIA B) (euro 37 per ogni turno)” per “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; “FASCIA C) (20 euro per ogni turno)” per “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e
Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza
COVID”; “FASCIA D) (10 euro per ogni turno)” per “altri Operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Sempre ai sensi dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, a ciascun lavoratore dipendente “non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio” e, dunque, “pari a 1260 euro lordi per pag. 4/6 mese in Fascia A), 740 euro lordi per mese in Fascia B), 400 euro lordi per mese in
Fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia D)”.
Ciò posto, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, è disposto “per la uno stanziamento di euro 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP”; CP_4 allo stesso fine, l'art. 2, comma 10 del D.L. n. 34 del 2020 ha stanziato “ulteriori risorse pari ad euro 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP”.
Pertanto, gli importi, previsti “al lordo di oneri ed IRAP”, come stabilito anche dalla delibera della Giunta Regionale n. 1817 del 2022 e dalla delibera del Direttore Generale dell n. 2438 del 2022, devono essere “conteggiati e decurtati da ciascuna CP_3 azienda” in fase di liquidazione a ciascun beneficiario.
Nel caso di specie, dai fogli presenza risulta che il ricorrente ha prestato 40 turni di servizio, e non 38 come asserito dall' nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020 CP_1 presso il reparto di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza dell'Ospedale della Murgia di Altamura, cui è stata attribuita la fascia A) (come da provvedimento dell' , a firma del direttore generale, dott. versato in CP_1 Persona_1 atti).
Conseguentemente, il , inquadrato nel personale appartenente alla fascia A), ha Pt_1 diritto a percepire la somma pari ad € 63,00 “al lordo di oneri ed IRAP” (ovvero € 46,26 netti) per ciascuno dei 40 turni di servizio svolti, pari ad € 1.850,40 netti.
Di talché, la domanda è parzialmente fondata, con condanna dell' a versare in CP_1 favore del ricorrente la somma pari ad € 1.571,36 netti, a titolo di incentivo Covid, corrispondente alla differenza fra quanto spettante e gli € 279,04 netti effettivamente erogati, come da buste paga relative ai mesi di settembre 2021 e dicembre 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 07.03.2025, nei confronti dell' Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
pag. 5/6 1) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 1.571,36 netti, a titolo di incentivo Covid, di cui all'accordo sindacale regionale del 28.05.2020;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per CP_1 compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a.
Bari, 10 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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