Articolo 14 della Legge 6 dicembre 1993, n. 509
Articolo 13
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25 dicembre 1993
Art. 14. (Norma transitoria) 1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 21 ottobre 1981.
2. Il Banco nazionale di prova e' tenuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 14:
- Il D.M. 25 settembre 1981 reca: "Autorizzazione al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, in Gardone Val Trompia, del controllo delle munizioni commerciali".
Entrata in vigore il 25 dicembre 1993