Sentenza breve 31 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 31/03/2021, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/03/2021
N. 00412/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2021, proposto da
Betulla S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Dissegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Marsan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tezze Sul Brenta, via Jolanda 162;
per l'annullamento
dell'Ordinanza del Comune Bassano del Grappa Area A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità, reg. un. 535 del 10.12.2020 avente il seguente oggetto “rif. pratica n. 2020/33657 – Realizzazione di tinteggiature in assenza di titolo edilizio abitativo e autorizzazione paesaggistica sull'immobile in area vincolata ubicato in via Margnan di Bassano del Grappa (VI) – Rimessione in pristino”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bassano del Grappa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, del giorno 25 marzo 2021 il dott. Alberto Pasi;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ricorrono i presupposti ex art. 60 CPA per la decisione della causa con sentenza in forma semplificata.
In data 30 maggio 2019, la ricorrente Betulla SRL ha chiesto al Comune di Bassano del Grappa l'autorizzazione paesaggistica per la tinteggiatura in colore pastello di un proprio edificio, sito nel nel centro storico e consistente di 54 appartamenti ed 85 box interrati.
Il 16 dicembre 2019 ha chiesto l'archiviazione della domanda, e il 20 dicembre ne ha presentata una nuova e diversa, anche per il colore (grigio e non più pastello).
L' 11 marzo 2020, il Comune ha comunicato l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento sulla seconda domanda, preannunciando che avrebbe ripreso a decorrere solo a partire dalla definizione della prima, definizione evidentemente futura, non avendo il Comune medesimo ancora provveduto alla sua archiviazione con proprio provvedimento,
Senza attendere l'esito della seconda domanda, la ricorrente ha eseguito la tinteggiatura, con ciò provocando l'ordine di sospensione lavori del 5 giugno 2020 e l' ordinanza di ripristino del 10 dicembre 2020.
Quale unico motivo di ricorso avverso tali atti, la società assume che la conclusione del primo procedimento risale alla sua richiesta di archiviazione del 16 dicembre 2019, con la conseguenza che quando il Comune le ha annunciato, in data 11 marzo 2020, l' interruzione del secondo procedimento fino a definizione del primo, questa interruzione si era già conclusa e il termine aveva già ripreso a decorrere, per poi inutilmente spirare prima dell' inizio lavori, legittimati dunque per silentium.
E' di assoluta evidenza l'infondatezza della censura considerando che:
non risultano mai adottati dall' amministrazione provvedimenti di archiviazione della prima domanda, o comunque definitori del primo procedimento;
l'atto amministrativo, per principio generale, si interpreta in modo che abbia un senso e un effetto, mentre, a seguire la prospettazione ricorrente, la nota 11 marzo 2020 non ne avrebbe alcuno, poichè annuncerebbe un periodo di interruzione già concluso il 16 dicembre 2019 prima dell' avvio, in data 20 dicembre, proprio del procedimento interessato dalla interruzione medesima;
è invece chiarissimo, dal tenore della nota 11 marzo 2020, che in quella data il Comune, non avendo ancora preso atto della rinuncia della società alla prima domanda, ha inteso notiziare la società che avrebbe iniziato ad istruire la seconda solo dopo la futura definizione della prima, legittimamente avvalendosi dell' istituto della interruzione, e che la ricorrente, anzichè sollecitare tale definizione, ha frainteso, o voluto fraintendere, l' inequivocabile contenuto della nota 11 marzo 2020 per avvalersi di un supposto ma inesistente silenzio assenso, in realtà impedito dalla comunicata interruzione.
Dunque, i lavori sono stati eseguiti in mancanza di titolo paesistico e conseguentemente edilizio, e sono stati legittimamente sanzionati con gli atti impugnati.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di causa, liquidandole in € 3.000,00 (euro tremila/00) e oneri di legge in favore del Comune di Bassano del Grappa
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO