Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Quinta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Catania, dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8947/2022 R.G.;
PROMOSSA DA:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Rizzo n.2, C.F. , elettivamente domiciliata in Bronte Via CodiceFiscale_1
Gorizia n.3 presso lo studio dell'Avv. Pia Grassia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
p.iva con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Verona, via Lungadige Cangrande in persona del Dott. suo CP_2
procuratore e legale rappresentante giusta atto del 9/4/2019 in Notar Dott.
[...]
, repertorio n. 15593, raccolta n. 8798, elettivamente domiciliata in Persona_1
Paternò (CT), via Emanuele Bellia n. 170, presso lo studio dell'Avv. Filippo Bucolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 04.07.2022 la signora Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale Civile di Catania, la
[...] [...]
[...]
al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto per il furto del veicolo di sua proprietà giusta polizza assicurativa n.00212733455293 con la stessa stipulata.
In particolare formulava le seguenti conclusioni: “ ALL'ON. TRIBUNALE Pt_2
reiectis adversis, in accoglimento di quanto esposto in narrativa: - ritenere e dichiarare la convenuta , in Controparte_4
persona del legale rappresentante, obbligata a corrispondere alla IG.ra
, odierna attrice, il risarcimento dei danni per il furto delle parti Parte_1
del veicolo Fiat 500. g. EP 634 NE patito in data 26.07.2020; - liquidare CP_5 tali danni in € 21.787,01, come sopra meglio specificati;
- conseguentemente condannare la stessa convenuta Controparte_4
a pagare alla IG.ra la predetta somma di €
[...] Parte_1
21.787,01, oltre interessi dal fatto all'effettivo soddisfo o nella somma maggiore o minore che giustizia riterrà dovuta. Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi del giudizio
Si costituiva la società convenuta la quale contestava la verificazione dell'evento ed, in ogni caso, la quantificazione del danno, e formulava le seguenti conclusioni:
“
1- dire e dichiarare le domande tutte proposte dall'attore nei confronti della assolutamente infondate sia in fatto che in diritto e, comunque Controparte_6
assolutamente prive di supporto probatorio e, pertanto rigettarle con vittoria di spese e compensi di causa.
2- In subordine ridurre la domanda attorea perché eccessiva e spropositata entro i limiti del vero e del provato dichiarando le domande in punto di quantum solo parzialmente ed in minima parte accolte. Con vittoria di spese e compensi.
Venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Veniva ammessa ed assunta la prova per testi richiesta dall'attrice e disposta CTU.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12/09/2024 che è stata sostituita dal deposito di note scritte.
2 Quindi, sulle conclusioni delle parti come da note scritte in atti, il giudice poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Entrambi le parti depositavano comparse conclusive.
Orbene, la domanda proposta dall'attrice è fondata sia pure nei limiti di seguito esposti.
Invero, quanto agli oneri probatori incombenti sulle parti va osservato che “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” ( cfr. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081; Cass., 17/5/1997, n.
4426). E ancora: "In tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda, in primo luogo l'effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., e che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo (ex pluribus, Cass. Civ., Sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1946; idem, 10 ottobre 2003, n.
16831; idem, 20 marzo 2006, n. 6108; idem, 20 aprile 2012, n. 6267; Cassazione civile, sez. III, sentenza 15/07/2016 n° 14422).
Va, altresì, evidenziato che l'assicurato, al fine di soddisfare gli oneri probatori su di sé gravanti, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., non può limitarsi a produrre la sua denuncia di furto, sporta alle Autorità (la Suprema Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che “…la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di
3 accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale”.)
In definitiva, la mera produzione della denuncia di furto (seppure accompagnata dall'inoltro e dalla successiva produzione della documentazione richiesta per la gestione del sinistro) non esime l'assicurato dalla prova rigorosa in primis, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicati, e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento- furto.
Nel caso in esame, l'attrice ha esposto che, in data 26.07.2020, alle ore 13:30 circa, parcava, regolarmente chiusa, la propria autovettura Fiat 500 GUCCI tg. EP 634 NE nei pressi del ponte cedevole della strada Favarella di Maniace che porta nell'area attrezzata del lago Tre Aree e che, alle 20:45 della stessa giornata, nel momento in cui ritornava a riprendere la macchina, constatava che la stessa aveva subito il furto di svariati elementi e che sporgeva denuncia di furto presso la Stazione dei
Carabinieri di Bronte.
Le superiori circostanze sono state tutte confermate dai testi escussi, presenti sia nel momento in cui il veicolo veniva parcheggiato sia nel momento in cui veniva constatato l'avvenuto furto.
Entrambi i testi hanno riferito che il veicolo veniva parcheggio e che le portiere venivano chiuse.
Hanno, poi, riferito circa lo stato del veicolo prima del furto e confermato che lo stesso al momento del ritrovamento corrispondeva a quello rappresentato dalle foto allegate.
In relazione alle dichiarazioni rese dai testi non sono emersi motivi per dubitare della attendibilità.
Può, pertanto, ritenersi provata la verificazione di un evento coperto dalla polizza assicurativa invocata.
In merito alla quantificazione del danno da indennizzare, il CTU nominato, tenuto conto della rilevante entità dei danni arrecati al veicolo dal furto, ha quantificato il danno indennizzabile nel valore assicurato pari ad €.7.300,00 ed evidenziato che
4 andrebbe applicato, in caso di furto parziale, uno scoperto del €.10% con l'importo minimo di €.500,00 ed, in caso di furto totale, lo scoperto del 2%. Ha, infine, concluso: “Tenuto conto che il valore antesinistro del veicolo risultava essere pari al valore assicurato non dovrà procedersi ad alcun calcolo per insufficienza assicurativa.
Tenuto, altresì, conto dell'importo delle riparazioni il furto può considerarsi come totale e pertanto l'indennizzo potrà essere così calcolato Valore antesinistro
..€.7.300,00 Scoperto contrattuale 2% €.146,00 Danno indennizzabile €.7.154,00”.
Ora, nel caso in questione, non risultano allegate le condizioni contrattuali e, pertanto, in relazione alla quantificazione dell'indennizzo, dovrà farsi riferimento a quanto allegato e richiesto dalle parti.
Nel prospetto di polizza allegato dall'attrice il valore del veicolo assicurato per il furto è pari ad €.7300,00; è, inoltre, indicato uno scoperto diverso a seconda che si tratti di furto totale o parziale.
Tanto precisato va evidenziato che “lo scoperto e la franchigia sono patti contrattuali che delimitano l'oggetto del contratto” cfr. in parte motiva Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, (ud. 22/10/2024, dep. 19/12/2024), n.33402 ed in particolare la stessa giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Vicenza sez. I,
17/06/2024, n.1227) ha chiarito che “In tema di assicurazioni è la società assicuratrice convenuta nel giudizio per essere condannata al saldo dell'indennizzo, che deve limitarsi a dedurre che il saldo non era dovuto in ragione dell'esistenza di una clausola di scoperto;
mentre è onere dell'attore controdedurre l'inapplicabilità in concreto di quella clausola di scoperto…”.
Invero, circa i limiti di esposizione previsti in polizza la Suprema Corte ha precisato
(sia pure in relazione all'eventuale superamento del massimale ma la ratio è da ritenere identica anche in relazione a limiti ulteriori quali franchigie e/o scoperti):
“…la questione del superamento del massimale è stata già correttamente considerata come inammissibile in ragione della tardività della parte nel sollevarla.
Si tratta di eccezione in senso stretto, quale fatto impeditivo o estintivo dell'obbligo
5 dell'assicurazione. In argomento, si aderisce al principio di recente ribadito da Sez.
3 -, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023, Rv. 667848 01 (che supera il precedente orientamento espresso da Sez. 2, Ordinanza n. 1475 del 18/01/2022, Rv. 663631 -
01), secondo il quale, in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato;
ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio Il rilievo da parte dell'Assicurazione della tempestività della produzione della polizza assicurativa da cui comunque risultava il massimale è infatti irrilevante, posto che alla stessa non si è accompagnata l'allegazione del fatto impeditivo del diritto.” (in tal senso cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 settembre 2023, n. 26247) La stessa giurisprudenza di merito (cfr. Corte appello
Napoli sez. III, 12/10/2020, n.3464) ha precisato: “Quanto allo scoperto, …………a fronte della originaria chiamata in causa della Compagnia, oggi appellata,
……………la stessa si è costituita in giudizio ……….. tardivamente, rispetto ai termini di cui all'art. 166 c.p.c., senza peraltro eccepire alcunché in ordine alla eventuale sussistenza di franchigie e/o scoperti, essendosi limitata a rilevare che
……… potrebbe essere tenuta solo a garantire i rischi assicurati, e nei limiti delle somme riportate in polizza, tenuto conto del valore preesistente dei veicoli al momento dell'incendio, detratto il valore dei resti degli stessi.
……………….secondo orientamento ormai costante di legittimità, il massimale -
Cass. n. 26813/19- al quale è senz'altro assimilabile lo scoperto di polizza, è da annoverarsi tra le eccezioni in senso stretto e come tale soggetta al regime preclusivo di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c.)”in tal senso cfr. Corte appello Napoli sez. III, 12/10/2020, n.3464).
6 Nel caso in esame, in sede di costituzione, la società assicurativa ha testualmente precisato che “la polizza invocata prevede la risarcibilità del danno da furto nei limiti del valore commerciale del mezzo al momento dell'accaduto.” (cfr. comparsa responsiva) senza neppure menzionare l'applicabilità dello scoperto di cui ha invocato l'applicazione soltanto in sede di comparsa conclusionale.
L'attrice, dal canto suo, non ha contestato l'applicabilità dello scoperto proposto dal CTU ed, anzi, in sede di comparsa conclusiva, ha aderito alla conclusione dallo stesso formulata secondo cui debba essere liquidato l'importo corrispondente al valore assicurato con applicazione dello scoperto previsto per l'ipotesi di furto totale.
In definitiva, le parti non hanno contestato che la base per la liquidazione dell'indennizzo debba essere costituita dal valore assicurato per l'evento furto così come precisato dal CTU atteso che, conclusivamente, la stessa attrice ha aderito alla predetta quantificazione sganciata dai costi di riparazione (oggetto della domanda inizialmente proposta).
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, di quanto allegato e richiesto dalle parti, non può farsi applicazione dello scoperto pattuito per l'ipotesi di furto parziale trattandosi di eccezione in senso stretto e tenuto conto del fatto che l'assicurazione convenuta ne ha chiesto l'applicazione soltanto in sede di comparsa conclusiva, a nulla rilevando che la previsione fosse desumibile dal prospetto di polizza allegato
(così come condivisibilmente motivato dalla Suprema Corte con la sentenza prima richiamata).
Purtuttavia, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non può riconoscersi un importo maggiore rispetto a quello richiesto dall'attrice così come quantificato dal CTU con applicazione della percentuale di scoperto prevista per l'ipotesi di furto totale (cui parte attrice ha prestato totale adesione cfr. comparsa conclusiva).
La società convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.7154,00 (pari all'importo assicurato già decurtato dello
7 scoperto del 2%) oltre agli interessi al tasso legale (in assenza di richiesta, allegazione e prova di un maggior danno) dalla data della domanda fino al soddisfo.
Quanto alle spese ed ai compensi del presente giudizio, fermo restando che ai fini della liquidazione dovrà tenersi conto del valore effettivo della causa secondo il criterio del decisum (cfr. Cass. Civ. 12 giugno 2019 n.1585 e art. 5 del DM n.
55/2014 Determinazione del valore della controversia comma 1, quarto periodo,
“nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata), tenuto conto della rilevante sproporzione tra l'importo inizialmente richiesto a titolo di indennizzo e quello accertato come dovuto, sembrano ricorrere giustificati motivi per compensarli in ragione di 1/3 mentre il residuo, pari ai due terzi, in forza del principio di soccombenza, va posto a carico della società convenuta nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi di cui al DM 147/22 e ne dispone il pagamento in favore dell'Erario tenuto conto dell'ammissione di parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio (come da delibera in atti).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente ed integralmente poste a carico della società assicurativa convenuta.
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta n.8947/22 R.G. così statuisce:
-in parziale accoglimento della domanda proposta, condanna la società assicurativa convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di
€.7150,00 oltre interessi al tasso legale da calcolare al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva;
-compensa tra le parti i compensi di giudizio in ragione di un terzo e condanna la società assicurativa al pagamento dei residui due terzi in favore dell'Erario che liquida nell'importo di €.3384,00 oltre Iva e Cpa sull'imponibile se dovuti come per legge nonché spese generali al 15% oltre che al pagamento in suo favore di tutte le spese vive anticipate e/o prenotate a debito;
8 -pone definitivamente a carico della società assicurativa convenuta i compensi liquidati in favore del CTU nominato.
La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso il 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri
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