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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1474 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Roberta Putzu e Silvia Onnis, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Roberta Putzu e Silvia Onnis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/04/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/04/2009 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2009, numero 24, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cagliari il 18 aprile 2009 (atto registrato nel comune di Cagliari al n. 24, parte 2, Serie A, anno 2009) tra la signora e il signor Parte_1
CP_1
2) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cagliari di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge.
3) Disporre che verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e a garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio - decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, nonché all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle
Pag. 2 di 4 attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo e spiegandogli, compatibilmente con la sua età, le decisioni stesse;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
5) I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative al figlio, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza dello stesso;
preserveranno inoltre il figlio da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche.
I genitori, inoltre, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando vicendevolmente di screditare l'altra figura genitoriale, nonché di esprimere giudizi lesivi de suo onore e della sua reputazione, alla presenza del figlio.
6) Il figlio manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, che resterà assegnata al padre, mentre la signora - provvisoriamente ospite Pt_1 della propria madre - ha reperito una nuova abitazione, ove è in procinto di trasferirsi.
7) Salvo diversi accordi tra le parti, il signor potrà vedere e tenere con sé CP_1 il figlio a settimane alterne:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita da scuola e fino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà AN a scuola;
- il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola e fino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà a scuola, nonché il sabato e la Per_1 domenica (pernottamento incluso);
- per le festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni con il padre Per_1
o con la madre il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 5 o il 6 gennaio, fermi per il resto gli ordinari diritti di visita;
quanto alle festività pasquali (la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), le trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre;
Per_1
- quanto alle vacanze estive, previa comunicazione all'altro genitore entro il 30 giugno, ciascun genitore potrà trascorrere col figlio (ed eventualmente portarlo in vacanza per) 15 giorni consecutivi in cui saranno sospesi gli ordinari diritti di visita;
- inoltre, trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con Per_1 il padre o con la madre, mentre ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno, nonché rispettivamente per la festa della mamma o del papà, anche in deroga agli ordinari diritti di visita.
Pag. 3 di 4 Ciascun genitore nei giorni di sua spettanza farà in modo che il figlio possa avere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore, il quale a sua volta dovrà rispettare le altrui esigenze organizzative e di vita.
8) I genitori si concedono sin d'ora espressamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore.
9) Considerate le condizioni economiche delle parti ed i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le parti provvederanno al mantenimento del figlio in via diretta, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017.
L'assegno unico spetterà ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10) I coniugi dichiarano invece di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e rinunciano ciascuno ad ogni diritto sui beni mobili registrati e sui conti correnti intestati all'altro coniuge, mentre confermano di aver già provveduto al riassetto patrimoniale della famiglia, nei termini stabiliti in sede di separazione, e di aver pertanto risolto definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio ed al regime di comunione legale adottato.
11) Una volta perfezionato il trasferimento della signora , i coniugi si Pt_1 adopereranno per volturare l'utenza a nome del signor e si Per_2 CP_1 spartiranno bonariamente arredi e regali di nozze, come da accordi già informalmente intercorsi.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1474 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Roberta Putzu e Silvia Onnis, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Roberta Putzu e Silvia Onnis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/04/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/04/2009 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2009, numero 24, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cagliari il 18 aprile 2009 (atto registrato nel comune di Cagliari al n. 24, parte 2, Serie A, anno 2009) tra la signora e il signor Parte_1
CP_1
2) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cagliari di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge.
3) Disporre che verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e a garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio - decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, nonché all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle
Pag. 2 di 4 attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo e spiegandogli, compatibilmente con la sua età, le decisioni stesse;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
5) I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative al figlio, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza dello stesso;
preserveranno inoltre il figlio da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche.
I genitori, inoltre, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando vicendevolmente di screditare l'altra figura genitoriale, nonché di esprimere giudizi lesivi de suo onore e della sua reputazione, alla presenza del figlio.
6) Il figlio manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, che resterà assegnata al padre, mentre la signora - provvisoriamente ospite Pt_1 della propria madre - ha reperito una nuova abitazione, ove è in procinto di trasferirsi.
7) Salvo diversi accordi tra le parti, il signor potrà vedere e tenere con sé CP_1 il figlio a settimane alterne:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita da scuola e fino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà AN a scuola;
- il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola e fino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà a scuola, nonché il sabato e la Per_1 domenica (pernottamento incluso);
- per le festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni con il padre Per_1
o con la madre il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 5 o il 6 gennaio, fermi per il resto gli ordinari diritti di visita;
quanto alle festività pasquali (la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), le trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre;
Per_1
- quanto alle vacanze estive, previa comunicazione all'altro genitore entro il 30 giugno, ciascun genitore potrà trascorrere col figlio (ed eventualmente portarlo in vacanza per) 15 giorni consecutivi in cui saranno sospesi gli ordinari diritti di visita;
- inoltre, trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con Per_1 il padre o con la madre, mentre ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno, nonché rispettivamente per la festa della mamma o del papà, anche in deroga agli ordinari diritti di visita.
Pag. 3 di 4 Ciascun genitore nei giorni di sua spettanza farà in modo che il figlio possa avere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore, il quale a sua volta dovrà rispettare le altrui esigenze organizzative e di vita.
8) I genitori si concedono sin d'ora espressamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore.
9) Considerate le condizioni economiche delle parti ed i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le parti provvederanno al mantenimento del figlio in via diretta, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017.
L'assegno unico spetterà ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10) I coniugi dichiarano invece di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e rinunciano ciascuno ad ogni diritto sui beni mobili registrati e sui conti correnti intestati all'altro coniuge, mentre confermano di aver già provveduto al riassetto patrimoniale della famiglia, nei termini stabiliti in sede di separazione, e di aver pertanto risolto definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio ed al regime di comunione legale adottato.
11) Una volta perfezionato il trasferimento della signora , i coniugi si Pt_1 adopereranno per volturare l'utenza a nome del signor e si Per_2 CP_1 spartiranno bonariamente arredi e regali di nozze, come da accordi già informalmente intercorsi.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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