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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 322/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 28/11/2024 e promossa in questo grado
Da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/08/1949 e residente in [...]; (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] ed ivi residente, C.F._2
(C.F. ), nata a [...] ed ivi Parte_3 C.F._3
residente; tutte nella qualità di eredi del defunto nato a Persona_1
Caltanissetta il 26/06/1946 ed ivi deceduto in data 09/08/2021, e tutte elettivamente domiciliate in Caltanissetta presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Palumbo che le rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
Contro
( – già (doc. 1), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Venezia-Mestre, in persona del legale rappresentante pro-tempore; e per essa, quale mandataria, ( già , in persona Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
del legale rappresentante pro-tempore; elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv. M. Rossi, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
E nei confronti di con sede legale in Verona, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Gaetano Carluzzo, presso il cui studio in Gela è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 28.11.2024 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ed altre): “questa difesa precisa le Pt_1 proprie conclusioni come formulate nell'atto di citazione in appello e nei successivi scritti difensivi, di seguito riproposte e trascritte:
- nel merito, per le ragioni tutte in narrativa descritte, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 235/2021 resa dal Tribunale
Ordinario di Caltanissetta, Sezione Civile, nel giudizio di primo grado recante n.
3061/2017 r.g., pubblicata il 30/04/2021, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o comunque inefficace il D.I. n. 464/2017 del 05/10/2017, reso dal Tribunale Ordinario di
Caltanissetta, Sezione
Civile, nel giudizio monitorio recante n. 2051/2017 r.g., ritenendo e dichiarando non dovute le somme ivi indicate, con qualsiasi utile statuizione;
- conseguentemente, sempre per le ragioni tutte in narrativa descritte, condannare
[...]
( – già ), con sede in Venezia-Mestre, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
via Terraglio, 63, in persona del l.r.p.t., e per essa, quale mandataria,
[...]
già , in persona del l.r.p.t., alla CP_2 P.IVA_2 CP_3
restituzione in favore delle odierne appellanti, nelle spiegate qualità, di tutte le somme già percepite in esecuzione del D.I. n. 464/2017 del 05/10/2017, reso dal Tribunale Ordinario di Caltanissetta, Sezione Civile, nel giudizio monitorio recante n. 2051/2017 r.g., dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza resa nel giudizio di prime cure n.
3061/2017 r.g.;
- in via subordinata, sempre per le ragioni tutte in narrativa descritte, nella non temuta ipotesi in cui venisse ritenuta fondata, anche solo parzialmente, la pretesa creditoria azionata in via monitoria, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 235/2021 resa dal Tribunale Ordinario di
Caltanissetta, Sezione Civile, nel giudizio di primo grado recante n. 3061/2017 r.g., pubblicata il 30/04/2021, ritenere e dichiarare che il terzo chiamato in causa,
[...]
già Controparte_5 Controparte_6 C.F./P.IVA , con sede legale in Verona alla via Carlo Ederle n. 45, in P.IVA_3
persona del l.r.p.t., è tenuto a manlevare le appellanti, nelle spiegate qualità, da ogni avversa pretesa, con condanna diretta della medesima Compagnia a corrispondere alla
– già ), con sede in Venezia- Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Mestre, via Terraglio, 63, in persona del l.r.p.t., e per essa, quale mandataria,
[...]
già , in persona del l.r.p.t., quanto le CP_2 P.IVA_2 CP_3
appellanti medesime saranno eventualmente obbligate a pagare;
- conseguentemente, sempre per le ragioni tutte in narrativa descritte, condannare
[...]
( – già ), con sede in Venezia-Mestre, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
via Terraglio, 63, in persona del l.r.p.t., e per essa, quale mandataria,
[...]
già , in persona del l.r.p.t., alla CP_2 P.IVA_2 CP_3
restituzione in favore delle odierne appellanti, nelle spiegate qualità, di tutte le somme già percepite in esecuzione del D.I. n. 464/2017 del 05/10/2017, reso dal Tribunale Ordinario di Caltanissetta, Sezione Civile, nel giudizio monitorio recante n. 2051/2017 r.g., dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza resa nel giudizio di prime cure n.
3061/2017 r.g.;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui questa
Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di confermare la sentenza oggetto del presente gravame, ritenere e dichiarare la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del primo e/o del secondo grado di giudizio, per le ragioni esposte o per quelle ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi di difesa, rimborso forfettario spese generali e ulteriori accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
(IFIS): “
1. si riporta integralmente ai propri precedenti scritti difensivi;
2. precisa le conclusioni come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e insiste per il loro accoglimento;
3. chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
( : “Con la presente, ci si riporta a tutto quanto eccepito, dedotto e Controparte_4
richiesto nella comparsa di costituzione e risposta, che qui deve intendersi interamente ripetuto e trascritto, si conclude come in atti e verbali di causa e si chiede che la stessa venga trattenuta in decisione”.
I FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 18.04.2017 oppugnava il decreto Persona_1
ingiuntivo n° 464/2017, con il quale il Tribunale di Caltanissetta gli aveva ingiunto di pagare a cessionaria di un credito inizialmente vantato da , Controparte_7 CP_8 la somma di € 47.134,25, oltre interessi e spese.
L'opponente contestava l'esistenza del credito azionato sostenendo di avere raggiunto con la precedente cessionaria del credito, la Rubidio SPV s.r.l., un accordo per la “definizione della propria posizione debitoria”, ammontante all'epoca ad € 29.000,00 circa, ed in dipendenza del quale la prima si era detta disposta ad accettare, a stralcio e saldo di quanto dovutole, la complessiva somma di € 3.000,00, da corrispondere in unica soluzione ovvero a rate mensili dall'importo non inferiore ad € 100,00 cadauna.
Produceva al riguardo le copie delle “e-mails” (docc. 4, 5, 6 e 7) intercorse con tale della CAF (Centrale attività finanziaria), mandataria della Parte_4 Parte_5 ai fini del recupero dell'anzidetto credito, e soggiungeva di non avere effettuato il bonifico di € 3.000,00 nei termini previsti (31.03.2014) per avere appreso dallo stesso Parte_4
che il credito sarebbe stato comunque ceduto ad altra società.
Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_6
(successivamente dalla quale pretendeva di essere mallevato per Controparte_4
avere sottoscritto la dichiarazione di adesione al programma assicurativo sul credito abbinato ai prestiti personali concessi da Agos Ducato S.p.A.
Accettava il contraddittorio la contestando gli assunti avversari ed Controparte_7 instando per la concessione della provvisoria esecuzione all'opposto decreto.
Disposta la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice, quest'ultima si costituiva regolarmente in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda ex adverso avanzata.
Non necessitando di particolari cure istruttorie, la causa, all'esito di una breve istruttoria, trovava il proprio epilogo nella sentenza n° 235/2021, il cui dispositivo così recita:
“Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n 464/2017, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 5 ottobre 2017.
-Condanna l'opponente al rimborso in favore della delle spese di lite che CP_7 liquida ed in € 3.627,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
-Condanna, altresì, il Sig. al pagamento in favore della terza Persona_1 chiamata in causa delle spese di lite che liquida in € 3.627,00 per Controparte_4
compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge”. Avverso il succitato provvedimento hanno interposto appello Parte_1
ed tutti nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1
, frattanto deceduto, le quali ne hanno chiesto la riforma per i motivi che in
[...]
prosieguo verranno illustrati.
Si sono costituiti la quale mandataria della Controparte_2 Controparte_1
nuova cessionaria del credito, nonché la le quali hanno
[...] Controparte_4 dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione e/o comunque l'infondatezza dei motivi che la sorreggono. Entrambe hanno chiesto il rigetto del proposto gravame.
Con ordinanza del 20.06.2022 la Corte, accogliendo l'istanza di inibitoria avanzata dalla parte appellante, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha rinviato la causa per la decisione.
All'udienza del 28.11.2024, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appellante, infatti, ha espressamente indicato i capi della decisione impugnati (elemento volitivo) ed ha suggerito le modifiche da apportare alla sentenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti costitutivi delle pretese azionate.
L'atto di impugnazione, pertanto, risponde ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342
c.p.c., dal momento che sono stati partitamente indicando gli errores in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado.
Deve essere del pari respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., perché già esaminata in senso reiettivo dalla Corte con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo che sorregge la proposta impugnazione gli appellanti, nel denunciare
“l'erronea e contraddittoria interpretazione/applicazione della normativa di riferimento”, lamentano l'incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dal Tribunale in ordine all'inconfigurabilità, nella specie, di un consenso (accordo a saldo e stralcio) che, ai fini della definizione della posizione debitoria del primo ed attraverso le e-mails versate agli atti del giudizio, era stato raggiunto tra il dante causa degli odierni impugnanti e la mandataria della Rubidio SPV s.r.l., prima cessionaria del credito in questione. CP_9
Sostengono al riguardo che: “la documentazione versata in atti consente di ritenere ampiamente dimostrato che il sig. compilando, sottoscrivendo e trasmettendo i Per_1 moduli forniti da aveva formalmente e tempestivamente accettato la proposta CP_9
in precedenza formulata dalla medesima società con email del 20/03/2017 (all. n. 5 produzione opponente primo grado), dovendosi, pertanto, ritenere perfezionato l'accordo tra le parti”.
L'assunto non convince per le brevi considerazioni che seguono.
Si premette anzitutto che, per consolidata giurisprudenza, le e-mail e gli sms sono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, anche se privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all' art. 2712 c.c., osservandosi però che essi fanno piena prova dei fatti e delle cose in essi rappresentate solo se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità.
Premesso che la Ifis banca ha puntualmente e chiaramente contestato il valore probatorio delle succitate e-mail (a pag. 3 della comparsa di costituzione in primo grado si legge:
“Nessun rilievo può peraltro assumere la mail asseritamente inviata dal signor Parte_4
CP_ all'opponente e in ogni caso si osserva che dal tenore della missiva -benché ne contesta espressamente la valenza e il relativo contenuto-…….) si osserva che era comunque onere della parte appellante provare che la mandataria società CP_9
incaricata di procedere al recupero del credito vantato dalla Rubidio SPV s.r.l., aveva anche il potere di operare una decurtazione del credito vantato dalla propria mandante.
Dal momento che tale onere non è stato affatto assolto, nessuna valenza probatoria può essere attribuita alle e-mail in questione ai fini che la parte appellante pretende di trarne.
Nulla infatti si conosce della posizione rivestita dal in seno alla società Parte_4
mandataria e neppure dei poteri che al predetto competevano per poter proporre una riduzione del credito contestato.
Non va sottaciuto inoltre che nei contratti a formazione progressiva l'accertamento della conclusione dell'accordo con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente presuppone la conformità di questa alla proposta ex art. 1326, commi 1 e 5, c.c., sicché il giudice del merito è tenuto ad indagare sul piano giuridico se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge.
Ebbene, nella specie, tale concordanza non può dirsi affatto raggiunta atteso che l'opponente in primo grado, pur essendo a conoscenza della circostanza che il credito sarebbe stato ben presto ceduto ad altra società, non ha (mai) provveduto ad eseguire il bonifico di € 3.000,00 nei termini concordati, e cioè entro il 31.03.2017. (si veda l'allegato
7). Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano l'impugnata statuizione per avere respinto “la domanda di manleva ……….. per essere stata provata l'esclusione della copertura assicurativa”.
Si sostiene al riguardo che il giudice di prime cure, erroneamente, ha condiviso l'assunto della compagnia assicuratrice secondo cui l'invalidità accertata in capo all'assicurato dalla competente Commissione Medica a seguito della visita effettuata in data 02/08/2017, sarebbe stata causata da invalidità preesistenti “e/o comunque imputabile a condizioni fisiche o patologiche già insorte rispetto alla data di sottoscrizione del programma assicurativo” (15/04/2009).
Preliminarmente giova ricordare che nell'ambito dei contratti di assicurazione, e con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei
"rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
L' , dunque, ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in Parte_6
polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto, mentre, una volta fornita la prova che si è verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi non compresi, ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale.
Negli esposti sensi si è sempre espresso il Supremo Collegio con numerose pronunce:
“Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei «rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (si veda da ultimo Cassazione civile, sez. III n° 24273/2023 che ha dato continuità ad un consolidato precedente orientamento espresso da Sez. 3, Sentenza n. 25510 del 21.9.2021; Sez. 3, Ordinanza n.
9205 del 2.4.2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018; etc.).
Tanto precisato, si osserva che la polizza n. 2620 stipulata con Controparte_6
prevede espressamente che la compagnia di assicurazione, “nel caso di invalidità permanente pari o superiore al 66%, è tenuta a corrispondere al beneficiario un indennizzo pari al debito residuo del contratto di finanziamento alla data di riconoscimento (intendendosi per tale la data di accertamento dell'infortunio oppure, in caso di malattia, la data della presentazione, agli enti competenti, della relativa richiesta) dell'invalidità totale e permanente, fino ad un massimo di € 50.000,00 (doc. 3 prod. appellante)
Dalla documentazione versata in atti inoltre emerge che la Commissione Medica di
Caltanissetta, a seguito della visita effettuata in data 02/08/2017 (e quindi in epoca successiva alla stipula del contratto), ha riconosciuto “(…) invalido Persona_1
ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (…)”, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, e cioè dal 21/06/2017 (doc. n. 12 produzione opponente primo grado).
Ebbene, il riconoscimento di un'invalidità al 100% (l' non era in grado di Per_1 compiere gli atti quotidiani della vita) rientra sicuramente nella previsione dei “rischi inclusi” della polizza assicurativa e, in linea di principio, varrebbe a fondare la domanda di malleva azionata dalla parte appellante.
Sennonché, tra le cause di esclusione dall'oggetto della copertura (decesso dell'assicurato, anticipata estinzione del finanziamento, etc.), è espressamente prevista “l'invalidità totale permanente causata da invalidità preesistenti”, ovvero imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti alla data di decorrenza.
Si legge al riguardo nella polizza assicurativa che il contraente “…..dichiara di aderire al
Programma Assicurativo …… di non essere/essere stato/i affetto/i da una malattia acuta o cronica e non presentare postumi invalidanti che riducano l'integrità fisica e psichica… di essere consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte, non veritiere o reticenti, relative a circostanze… sulla valutazione del rischio, comprometteranno il diritto alla prestazione assicurativa…”.
Se così è, non può anzitutto obliterarsi quanto emerso dall'esame del verbale di accertamento della Commissione Medica del 10.11.2015 e cioè che, nell'occorso, non si trattava di una “prima visita” volta ad accertare lo stato di salute di , Persona_1
quanto è piuttosto della verifica delle di lui condizioni fisiche e/o patologiche a seguito di “aggravamento” (“Tipo Accertamento: Aggravamento”); dall'anamnesi, inoltre, risulta che “Da decenni - il predetto era affetto da- diabete mellito insulino dipendente, encefalopatia vascolare cronica, esiti di turp, insuff. renale cronica, ipertensione arteriosa discopatie multiple alla colonna tremore essenziale in corso di definizione diagnostica”.
E dal momento che le succitate patologie si riscontrano anche nel verbale del 2017, è logico inferire che esse esistevano ancor prima della data di sottoscrizione del contratto di assicurazione (15.04.20099), sicché deve escludersi l'operatività della copertura assicurativa, atteso che – come si è detto- tra le cause di esclusione rientra l'invalidità totale permanente causata da” invalidità preesistenti, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti già diagnosticate all' prima della data di Parte_6 decorrenza.”
Giova ricordare infatti un particolare di non poco momento, e cioè che l'anamnesi, in medicina, è la raccolta dalla voce diretta del paziente e/o dei suoi familiari, di tutte quelle informazioni, notizie e sensazioni che possono aiutare il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie a indirizzarsi verso una corretta diagnosi di patologia o una adeguata procedura sanitaria.
Alla stregua perciò delle considerazioni che precedono, l'appello non può essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata in tutti i suoi passaggi, atteso che risulta congruamente motivata e dà conto delle ragioni per le quali gli argomenti riproposti dall'appellante a sostegno del gravame sono stati tutti opportunamente disattesi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per ciascuna parte appellata in €
3.800,00, oltre compenso forfetario ed accessori di legge se dovuti.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 235/2021 del Tribunale di Caltanissetta, impugnata da ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
Condanna le predette a rifondere le spese processuali della presente fase alle parti appellate, che liquida per ciascuna di loro in € 3.800,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico delle appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 27.02.2025.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 29.05.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice