Articolo 5 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 4Articolo 6
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12 maggio 1990
Art. 5. 1. Dopo l' articolo 317 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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