Art. 15. Introduzione del presame o caglio.
Il presame o caglio, contenente piu' del 25 per cento di cloruro di sodio, e' ammesso all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla. intera quantita' di cloruro di sodio in esso contenuta e' dovuto un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.
Il presame o caglio, contenente piu' del 25 per cento di cloruro di sodio, e' ammesso all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla. intera quantita' di cloruro di sodio in esso contenuta e' dovuto un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.