Articolo 15 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 14Articolo 15 bis
Versione
24 ottobre 1942
Art. 15. Introduzione del presame o caglio.

Il presame o caglio, contenente piu' del 25 per cento di cloruro di sodio, e' ammesso all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla. intera quantita' di cloruro di sodio in esso contenuta e' dovuto un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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