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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 7729/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 7729/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. GIUSEPPE EGIDIO Parte_1 C.F._1
SCUTERI
e
(c.f.: ) con l'avv. GIUSEPPE EGIDIO Controparte_1 C.F._2
SCUTERI; con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) preliminarmente, i sigg.ri chiedono all'Ill.mo Parte_2
Tribunale Adìto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile
2) Contributo al mantenimento
A conferma di quanto disposto in sede di separazione le figlie e Persona_1 Persona_2 vivranno con la madre presso l'abitazione coniugale in quanto studentesse maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
1 Obbligo di mantenimento del padre verso le figlie in euro 500 mensili (euro 250 cadauno) da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese.
I genitori contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese scolastiche, ludico-sportive ed a quelle medico sanitarie ed odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie
5) Gli effetti della convenzione decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente atto”; con richiesta di porre il pagamento delle spese legali a carico esclusivo di . Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Perù in data 30/06/1999 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico esclusivo di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio Controparte_1 il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite in conformità all'accordo raggiunto tra le parti.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 7729/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. GIUSEPPE EGIDIO Parte_1 C.F._1
SCUTERI
e
(c.f.: ) con l'avv. GIUSEPPE EGIDIO Controparte_1 C.F._2
SCUTERI; con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) preliminarmente, i sigg.ri chiedono all'Ill.mo Parte_2
Tribunale Adìto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile
2) Contributo al mantenimento
A conferma di quanto disposto in sede di separazione le figlie e Persona_1 Persona_2 vivranno con la madre presso l'abitazione coniugale in quanto studentesse maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
1 Obbligo di mantenimento del padre verso le figlie in euro 500 mensili (euro 250 cadauno) da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese.
I genitori contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese scolastiche, ludico-sportive ed a quelle medico sanitarie ed odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie
5) Gli effetti della convenzione decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente atto”; con richiesta di porre il pagamento delle spese legali a carico esclusivo di . Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Perù in data 30/06/1999 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico esclusivo di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio Controparte_1 il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite in conformità all'accordo raggiunto tra le parti.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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