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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18522/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE ROMA CP_1
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. CANTO LEONARDO per parte ricorrente nonché l'avv. MEGNA MARIA ROSALIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18522 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore , con gli avv.ti CANTO LEONARDO e PANE Persona_1
DOMENICO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento di € 1.447,79 in favore dell' a titolo di restituzione CP_1
dell'indebito pagamento;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere madre di , titolare di pensione INVCIV e Persona_1
indennità d'accompagnamento dal 27/4/2017; che a seguito di visita di revisione del 3.4.2019 non veniva più riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ma, comunque, veniva riconosciuto il diritto del minore di percepire l'indennità di frequenza con la medesima decorrenza;
che però l' non erogava alcunché; CP_1
che con nuova visita di revisione del 28/04/2021, l'Istituto confermava ancora il diritto del minore a percepire l'indennità di frequenza con decorrenza 28/04/2021, ancora senza erogare la prestazione;
che in data 3.5.2021 riceveva dalla sede di Palermo il CP_1
provvedimento di ripetizione di complessivi euro 12.996,70 sulla pensione di cui era titolare il minore, cat. INVCIV n. 07166265, quindi relativa all'indennità di accompagnamento, fondato sul presupposto che, tra il 1
Maggio 2019 ed il 31 Maggio 2021 fossero state corrisposte rate di prestazione di invalidità non spettanti;
che in data 19.6.2021 presentava ricorso amministrativo, rimasto inesitato;
che nel periodo da maggio 2019 al 31.5.2021 quindi non erogava l'indennità di frequenza, continuando ad erogare l'indennità
d'accompagnamento,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare che è illegittima e dunque annullare integralmente la richiesta di rimborso di € 12.996,70, avanzata dall CP_1
con la nota del 03/05/2021, nei confronti del minore , Persona_1
relativa agli importi di pensione cat. INVCIV n.07166265 corrisposti da
Maggio 2019 sino al Maggio 2021 essendo state percepite in buona fede dal suddetto e comunque per tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto, e per l'effetto,- Condannare l' Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] all'erogazione a beneficio del minore della spettante Persona_1
indennità di frequenza mai erogata per tutto il periodo che va da Aprile
2021 sino a Giugno 2023”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che l'indebito contestato si generava per l'erogazione dell'indennità d'accompagnamento non dovuta e che,
l'indennità di frequenza non veniva corrisposta per la mancata prodzione dei certificati di frequenza e per il mancato invio del modello AP70.
Deduceva inoltre che, acquisiti i certificati di frequenza dalla produzione giudiziale, avrebbe erogato l'indennità di frequenza all'atto della presentazione del modelloAP70; che l'indennità di frequenza spettante ammonta ad € 11.518,91, da porre in compensazione con l'indebito azionato, con un residuo da pagare di € 1.447,79.
Contestava comunque la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va innanzi tutto rilevata l'inapplicabilità delle norme dettate in tema di ripetizione dell'indebito pensionistico (L. 88/1989 e succ.) insuscettibili di applicazione analogica.
Così come risulta inconferente al caso di specie la giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale per motivi reddituali (cfr. Cass.
n. 28771/2018 e succ.).
In tema di indebito sanitario, viceversa, deve affermarsi il principio per il quale, in carenza del requisito sanitario, l'erogazione delle relative somme, pur se dovuto ad errore dell'Istituto rogante, avviene sine titulo, essendo venuto appunto a mancare l'unico requisito fondante e, pertanto, rientra nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 C.c..
Va pertanto richiamata l'ordinanza n. 24180/2022 della Suprema
Corte: “…pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venire meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Avendo ricevuto il verbale di visita di revisione ove non veniva più riconosciuto il diritto all'indennità d'accompagnamento, da quella data le somme sono ripetibili.
Attesa la produzione del modello AP70 in uno alle note conclusive, la ricorrente va condannata al pagamento del residuo, come quantificato dall' CP_1
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18522/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE ROMA CP_1
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. CANTO LEONARDO per parte ricorrente nonché l'avv. MEGNA MARIA ROSALIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18522 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore , con gli avv.ti CANTO LEONARDO e PANE Persona_1
DOMENICO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento di € 1.447,79 in favore dell' a titolo di restituzione CP_1
dell'indebito pagamento;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere madre di , titolare di pensione INVCIV e Persona_1
indennità d'accompagnamento dal 27/4/2017; che a seguito di visita di revisione del 3.4.2019 non veniva più riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ma, comunque, veniva riconosciuto il diritto del minore di percepire l'indennità di frequenza con la medesima decorrenza;
che però l' non erogava alcunché; CP_1
che con nuova visita di revisione del 28/04/2021, l'Istituto confermava ancora il diritto del minore a percepire l'indennità di frequenza con decorrenza 28/04/2021, ancora senza erogare la prestazione;
che in data 3.5.2021 riceveva dalla sede di Palermo il CP_1
provvedimento di ripetizione di complessivi euro 12.996,70 sulla pensione di cui era titolare il minore, cat. INVCIV n. 07166265, quindi relativa all'indennità di accompagnamento, fondato sul presupposto che, tra il 1
Maggio 2019 ed il 31 Maggio 2021 fossero state corrisposte rate di prestazione di invalidità non spettanti;
che in data 19.6.2021 presentava ricorso amministrativo, rimasto inesitato;
che nel periodo da maggio 2019 al 31.5.2021 quindi non erogava l'indennità di frequenza, continuando ad erogare l'indennità
d'accompagnamento,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare che è illegittima e dunque annullare integralmente la richiesta di rimborso di € 12.996,70, avanzata dall CP_1
con la nota del 03/05/2021, nei confronti del minore , Persona_1
relativa agli importi di pensione cat. INVCIV n.07166265 corrisposti da
Maggio 2019 sino al Maggio 2021 essendo state percepite in buona fede dal suddetto e comunque per tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto, e per l'effetto,- Condannare l' Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] all'erogazione a beneficio del minore della spettante Persona_1
indennità di frequenza mai erogata per tutto il periodo che va da Aprile
2021 sino a Giugno 2023”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che l'indebito contestato si generava per l'erogazione dell'indennità d'accompagnamento non dovuta e che,
l'indennità di frequenza non veniva corrisposta per la mancata prodzione dei certificati di frequenza e per il mancato invio del modello AP70.
Deduceva inoltre che, acquisiti i certificati di frequenza dalla produzione giudiziale, avrebbe erogato l'indennità di frequenza all'atto della presentazione del modelloAP70; che l'indennità di frequenza spettante ammonta ad € 11.518,91, da porre in compensazione con l'indebito azionato, con un residuo da pagare di € 1.447,79.
Contestava comunque la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va innanzi tutto rilevata l'inapplicabilità delle norme dettate in tema di ripetizione dell'indebito pensionistico (L. 88/1989 e succ.) insuscettibili di applicazione analogica.
Così come risulta inconferente al caso di specie la giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale per motivi reddituali (cfr. Cass.
n. 28771/2018 e succ.).
In tema di indebito sanitario, viceversa, deve affermarsi il principio per il quale, in carenza del requisito sanitario, l'erogazione delle relative somme, pur se dovuto ad errore dell'Istituto rogante, avviene sine titulo, essendo venuto appunto a mancare l'unico requisito fondante e, pertanto, rientra nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 C.c..
Va pertanto richiamata l'ordinanza n. 24180/2022 della Suprema
Corte: “…pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venire meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Avendo ricevuto il verbale di visita di revisione ove non veniva più riconosciuto il diritto all'indennità d'accompagnamento, da quella data le somme sono ripetibili.
Attesa la produzione del modello AP70 in uno alle note conclusive, la ricorrente va condannata al pagamento del residuo, come quantificato dall' CP_1
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini