Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1810/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA
p.iva , con sede in Nocera Parte_1 P.IVA_1
Superiore (SA) alla via Lamia n. 18, in persona del legale rappresentante p.t., sig.
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_2 C.F._1 il 01/05/1949 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Guariglia, cod. fisc. , unitamente al quale e presso il C.F._2 cui studio elettivamente domicilia in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente n. 5, giusta procura speciale alle liti in atti ATTORE E già ), con sede Controparte_1 Controparte_2
a Modena, via S. Carlo n. 8/20, p. iva , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. prof. Roberto Rosapepe, c.f. , presso il cui studio a Salerno, C.F._3 corso Garibaldi n. 164, elettivamente domicilia CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 6/2/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premetteva quanto segue: l'attrice è una società esercente attività di industria
[...] metalmeccanica in genere ed in particolare di costruzione, revisione, ammodernamento, riparazione e manutenzione di veicoli industriali e carrozzeria pesante, di macchine movimento terra, di attrezzature per la movimentazione interna e lo stivaggio, nonché di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di tutto quanto menzionato, comprese parti di ricambio ed accessori;
l'attrice ha intrattenuto rapporti negoziali con l'Agenzia 1 di Nocera Superiore (SA) dell'Istituto bancario convenuto,
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la consulenza tecnica ed i relativi conteggi, commissionati ad una società specializzata nell'analisi delle problematiche attinenti i rapporti con il sistema finanziario e bancario, ha confermato quanto sopra e rilevato vizi ed anomalie riguardo ai rapporti bancari predetti;
l'attrice ha espletato il tentativo obbligatorio di mediazione civile prescritto dal d.lgs. n. 28/2010, avendo depositato all'uopo regolare istanza in data 03/01/2017; con missiva del 30/01/2017, la banca comunicava il proprio rifiuto alla partecipazione al fissato incontro di mediazione e pertanto, l'organismo di mediazione adìto, constatata la mancata partecipazione della controparte al procedimento, dichiarava il tentativo di mediazione concluso con esito negativo, redigendo il relativo verbale in data 02/02/2017. Parte attrice eccepiva la sussistenza di un collegamento negoziale / funzionale tra il conto ordinario n. 1624 e quelli c.d. “anticipi” n. 1055902 e n. 1217723, di cui era titolare l'istante, provato dal fatto che la banca non ha capitalizzato le competenze dei conti anticipi sui medesimi, ma sul conto ordinario, cioè il conto corrente n. 1624, che ha prodotto un maggior onere nei confronti del correntista, dal momento che, quando le competenze trimestrali dei conti anticipi si capitalizzano sul conto ordinario, esse producono “interessi su interessi” a tassi debitori più elevati, dal momento che i tassi di interesse debitori del conto ordinario sono più alti di quelli dei conti anticipi. Eccepiva poi l'illegittimità degli addebiti sui conti correnti: interessi, commissioni e spese, nonché l'incidenza della commissione di massimo scoperto sul Tasso Effettivo Globale.
Evidenziava che il tasso convenzionale applicato nei rapporti di conto corrente non era stato unico, ma era variato più volte negli anni;
che vi era stata capitalizzazione trimestrale in misura illegittima degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
che l'istituto di credito aveva applicato un tasso effettivo superiore a quello della soglia legale prevista dalla Legge n. 108/1996. In particolare, per quanto riguarda il conto ordinario n. 1624, aveva effettuato il ricalcolo degli interessi dovuti per legge rispetto a quelli invece illegittimamente capitalizzati (€ 7.664,74), poiché scaturenti dalla applicazione di un tasso effettivo superiore a quello della soglia legale, addivenendo a quantificare in tal modo l'importo delle capitalizzazioni versate, ma non dovute, in € 5.249,71. Evidenziava che l'ammontare degli interessi maturati dalle illegittime capitalizzazioni delle competenze (interessi, commissioni e spese) era pari a € 5.039,93. Analogamente in relazione al conto anticipi n. 1055902, dati gli interessi illegittimamente capitalizzati poiché ultralegali, eccepiva che la somma delle capitalizzazioni non dovute ammontava a complessivi € 758,11, a fronte delle
N.R.G. 1810/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 capitalizzazioni effettuate dall'istituto di credito (€ 28.754,22). L'ammontare degli interessi maturati dalle illegittime capitalizzazioni delle competenze (interessi, commissioni e spese) era pari a € 21.204,80. Infine, per quanto concerne il conto anticipi n. 1217723, considerati gli interessi ultralegali illegittimamente capitalizzati, la somma delle capitalizzazioni non dovute ammontava a complessivi € 5.841,53 a fronte delle capitalizzazioni effettuate dall'istituto di credito (€ 9.098,55). L'importo degli interessi maturati dalle illegittime capitalizzazioni delle competenze (interessi, commissioni e spese) era pari a € 6.909,22. Pertanto, eccepiva che il totale, per il cui recupero agiva, ammontava quindi a complessivi € 45.003,30, ottenuto, con riferimento a ciascun conto, dalla somma tra gli interessi ultralegali illegittimamente capitalizzati (€ 5.249,71 + € 758,11 + 5.841,53) e gli interessi maturati dalle illegittime capitalizzazioni delle competenze, cioè interessi, commissioni e spese (€ 5.039,93 + € 21.204,80 + € 6.909,22). Concludeva, dunque, chiedendo di: a) accertare e dichiarare illegittime e quindi non dovute le capitalizzazioni trimestrali delle competenze (interessi passivi, commissioni e spese), nonché gli interessi ultralegali addebitati da parte convenuta all'attrice e da quest'ultima versate;
b) di conseguenza condannare le convenute, Controparte_1
(già ), con sede legale alla Via Controparte_4
San Carlo n. 8/20 - 41121 Modena, nonché (già Controparte_1 [...]
- Filiale di Nocera Superiore - Agenzia 1, Controparte_4 con sede al C.so Matteotti n. 48 Nocera Superiore (SA), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ciascuna per quanto di ragione e/o competenza, anche in solido in presenza dei presupposti di legge, a pagare in favore dell'istante la somma di € 45.003,30, ovvero quella di diverso importo che eventualmente risulterà in corso di causa, a titolo di somme non dovute per le illegittime capitalizzazioni trimestrali delle competenze (interessi passivi, commissioni e spese), nonché per gli interessi ultralegali, addebitati da parte convenuta all'attrice e da quest'ultima versati, oltre in ogni caso agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
c) condannare comunque le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ciascuna per quanto di ragione e/o di competenza, anche in solido in presenza dei presupposti di legge, alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa in favore dell'attrice, oltre rimborso forfettario, iva e cap, con attribuzione al procuratore antistatario. In data 21/6/2017, si costituiva già Controparte_1 Controparte_2
) che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda,
[...] dal momento che il conto corrente ordinario n. 1624 era aperto alla data di notifica della citazione e lo è tuttora. Ancora in via preliminare eccepiva la prescrizione di qualsiasi somma di cui si chiede la restituzione corrisposta dall'attrice anteriormente al 4.1.2007, in mancanza di atti interruttivi precedenti alla ricezione da parte della convenuta della comunicazione di presentazione della istanza di mediazione obbligatoria. Nel merito eccepiva la genericità, l'infondatezza e l'apoditticità della domanda, evidenziando che la banca aveva sempre correttamente applicato gli interessi e le altre condizioni economiche pattuite con l'attrice.
N.R.G. 1810/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Con riguardo all'eccepito anatocismo, evidenziava di avere sempre operato nel pieno rispetto della legge e dei contratti stipulati e di avere, dopo la delibera Cicr del 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. n. 7) dato avviso alla clientela di adeguamento alla predetta delibera. Eccepiva poi la genericità delle eccezioni relative all'illegittima l'applicazione e la capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto e spese, sia perché non pattuite sia perché di per sé prive di causa, ribadendo di aver sempre operato nel pieno rispetto della legge e dei contratti stipulati. Concludeva, dunque, chiedendo per il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese ed onorari. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla per essere il conto corrente ordinario ancora aperto al momento CP_1 dell'instaurazione del presente giudizio. Va in proposito rilevato che, con la seconda memoria, ex. art. 183 c.p.c. comma 6, del 29.11.2017 la convenuta depositava copia dell'estratto conto n.1624 alla data del 31.03.17, dove si poteva appurare che il conto risultava ancora aperto e non passato a sofferenza. Si è di recente pronunciata la Cassazione (Cass. Sez. I, 15 febbraio 2024 n. 4214), sulla questione dell'“ammissibilità – e la compatibilità con il principio di unitarietà del rapporto di conto corrente bancario – dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto)”. In primo luogo, la Cassazione, richiamando i principi espressi nella sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite, ribadisce che sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca”. Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (Cass. civ., Sez. VI, Ord. del 05-09-2018, n. 21646). I giudici di legittimità, inoltre, hanno ritenuto “erronea” la motivazione con cui la Corte d'Appello aveva affermato che l'azione di ripetizione dell'indebito di somme illegittimamente addebitate” può “essere esperita dal correntista solo dopo la chiusura del conto”, poiché fino a quel momento le somme non possono considerarsi ancora 'pagate'”. Per la Suprema Corte, infatti, “il giudice di secondo grado, (…), nell'indicare le ragioni della ritenuta “inammissibilità” della predetta domanda, non ha, in realtà, correttamente applicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24418/2010 – pur citata nella sentenza impugnata – le quali hanno distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse
N.R.G. 1810/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 solutorie”. A tal proposito, tale pronuncia, in continuità con l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite del 2010, chiarisce che “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato”. Mentre, con riferimento alle rimesse c.d. ripristinatorie, “che affluiscono su un conto non
“scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”. Precisa, inoltre, che “se nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”. Secondo la Cassazione, è dunque errato affermare, in via generale, che “si può parlare di
“pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente”, come, invece, ha fatto la Corte d'Appello. Tale eventualità si verifica, invero, solo nella situazione “in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto”. La Suprema Corte quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». Ammessa dunque l'azione di accertamento, al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, occorre verificare se, nel caso di specie, ci troviamo di fronte a rimesse solutorie. Come già affermato dalle Sezioni Unite del 2 dicembre 2010, “il discrimine tra le rimesse
N.R.G. 1810/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va ricercato nella presenza,
o meno, di capitale liquido ed esigibile. In particolare, quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato “oltre fido”), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso “extra fido” (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente”. Più recentemente, la stessa Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 9141/2020, a cui si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, sent. n. 3858 del 15 Febbraio 2021), ha affermato che «per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento». Con l'ordinanza n. 3858 del 2021, la Cassazione ha ribadito che il “pagamento in senso tecnico” può essere individuato soltanto laddove vi siano rimesse solutorie, ossia versamenti che il cliente effettua su un conto scoperto (cioè non affidato) oppure oltre i limiti del fido;
con le rimesse ripristinatorie, invece, il correntista si limita ad ampliare nuovamente la disponibilità dell'affidamento, non potendosi individuare un pagamento nel senso appena precisato. Con riguardo alla tipologia di saldo contabile da utilizzare per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie, la Cassazione ha affermato che “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato“, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto” (Cass. civ., ord. del 16 marzo 2023, n. 7721, cit).
2. Sul merito. Risultano stipulati tra le parti il conto corrente ordinario n. 1624; il conto anticipi n. 1055902; il conto anticipi n. 1217723. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo
N.R.G. 1810/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo alla verifica relativa ai tassi di interessi applicati dalla banca, volta ad accertare se gli stessi abbiano o meno superato il limite previsto dalla normativa anti- usura, il Ctu ha rilevato che per il conto corrente ordinario n. 1624 non è stata rilevata usura in nessuno dei trimestri esaminati. Il Ctu ha precisato che, dal I trimestre 2007 (primo estratto prodotto agli atti) fino al IV trimestre 2007, la verifica dell'usura non è stata posta in essere in quanto, dalla disamina degli estratti conto, il rapporto non risultava ancora affidato. Non risultano depositati in atti contratti di apertura di conto corrente di corrispondenza o di apertura di credito, smarriti dal correntista che ha provveduto ad effettuare la relativa denuncia. Relativamente ai criteri di calcolo eseguiti per la determinazione del TEG, ovvero il tasso che va confrontato con il tasso soglia, il Ctu si è avvalso delle Istruzioni della Banca d'Italia nonché delle prescrizioni contenute nella nota sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303 del 20.06.2018. In merito all'accordato, il Ctu ha specificato che, dal I trimestre 2008, è possibile appurare la concessione da parte della banca di un fido c.d. “di fatto” di € 10.000,00, variato poi in alcuni trimestri. Dal IV trimestre 2012, invece, il rapporto non risulta più affidato, e tale fattispecie la si rinviene nell'applicazione della commissione di istruttoria veloce (sempre nel IV trimestre 2012) e dal mancato addebito delle commissioni sull'accordato o di messa a disposizione fondi. Gli stessi criteri di calcolo, ai fini dell'individuazione del TEG, sono stati eseguiti anche per la verifica dell'usura dei due conti anticipi n. 1055902 e n. 1217723. Il Ctu ha accertato che l'usura è stata riscontrata nel medesimo trimestre, ovvero il IV trimestre dell'anno 2010, per entrambi i conti anticipi, provvedendo a calcolare la somma versata oltre il dovuto dalla correntista alla convenuta per gli interessi del IV trimestre 2010, che, per entrambi i conti anticipi, ammonta a € 113,44. A seguito del deposito della bozza il consulente di parte attrice ha eccepito che, non essendo stati riscontrati i contratti di apertura di conto corrente di corrispondenza o di apertura di credito, si configurerebbe l'ipotesi di violazione della forma scritta come previsto dall'art. 117 del TUB con la conseguente necessità di dover integrare i calcoli formulando un'ipotesi ulteriore con elisione di tutti i costi non regolarmente convenuti per iscritto. In proposito va rilevato che non solo era onere dell'attore depositare in giudizio i contratti, ma altresì che lo stesso ha affermato di aver smarrito i contratti presentando apposita denuncia e non ha con l'atto di citazione in alcun modo eccepito la nullità dei contratti per assenza di forma scritta ma la nullità con riguardo a talune clausole ivi. contenute Il Ctp della ha eccepito che la Cassazione S.U. n. 24675 del 19/10/2017, ha CP_1 stabilito che la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata limitatamente al momento pattizio non configurandosi mai la c.d. “usura sopravvenuta” in corso del
N.R.G. 1810/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 rapporto, facendo infatti i quesiti del Tribunale riferimento alle “condizioni contrattuali” e non al superamento durante il corso del rapporto. Con riguardo all'usura sopravvenuta è sorto in giurisprudenza un contrasto interpretativo circa l'ammissibilità e la rilevanza della c.d. “usura sopravvenuta”, cioè dell'ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996. La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675. Tale decisione, infatti, ha indicato che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Tale pronuncia è però relativa al contratto di mutuo. Occorre pertanto accertare la questione dell'usura sopravvenuta nel contratto di conto corrente. Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Venezia che si esprime proprio sulla questione dell'usura sopravvenuta nel conto corrente: "al riguardo giova osservare che la S.C. a S.U. con sentenza n. 24675 del 2017 si è pronunciata ex professo sulla c.d. usura sopravvenuta, affermando il seguente principio di diritto: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Ancorché la sentenza richiamata esamini un contratto di mutuo, essa declina un principio generale in materia di usura derivante da un'interpretazione sistematica della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, co. 1, d.l. 29.12.2000, n. 394 convertito nella legge 28.02.2001, n. 24 e dall'art. 644 c.p. Come è noto, tali norme regolano e dettano una disciplina uniforme e di carattere generale relativamente all'usura, applicabile a tutte le ipotesi in cui vi è concessione di credito e prestito di denaro, non distinguendo tra le varie forme di finanziamento utilizzabili dagli Istituti di credito. Per tale motivo – essendo pacificamente tali norme riferibili anche ai rapporti di c/c – si deve necessariamente ritenere estensibile anche ai rapporti di c/c il principio stabilito da tale importante arresto, non essendovi alcuna valida ragione per non applicarlo al rapporto di conto corrente. Ne deriva che nessuna rilevanza potrà assegnarsi ad un eventuale superamento della soglia nel corso del rapporto” (Trib. Venezia, 8 aprile 2020, n. 634).
N.R.G. 1810/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Va rilevato che la legge non parla di usura sopravvenuta. Lo stesso legislatore, con interpretazione autentica, come tale vincolante, ha indicato quando vi sia usura: il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108 ha espressamente previsto che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. E la previsione ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29). In questo senso la Cassazione (Cass. 27 settembre 2013, n. 22204) evidenzia proprio come, per valutare se vi sia usura, occorre riferirsi solo al momento della pattuizione non essendo dunque ipotizzabile l'usurarietà sopravvenuta: “la natura usuraria del tasso di interesse va verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione […]”. La sentenza, quindi, esclude che vi possa essere un'usura successiva e sopravvenuta che derivi dalla variazione dei tassi “del resto, anche "l'argomento logico" - di per sè comunque non sufficiente - basato su una diversità di determinazione del tasso di interesse tra i contratti di mutuo e quelli di conto corrente si mostra comunque debole, considerando che in entrambi, ove il tasso di interesse sia variabile, devono essere predeterminati in contratto (anche nel vigore della normativa anteriore alla L. n. 154 del 92) i criteri di riferimento per la sua determinazione”. La Cassazione sul punto precisa che l'accertamento circa la ricorrenza concreta di un'usura sopravvenuta è superfluo, occorrendo guardare al momento di conclusione del contratto. La domanda attorea va pertanto rigettata.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1810/2017 del R.G.A.C., avente Con ad oggetto CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, , pendente tra
[...]
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Parte_3
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Pt_1 CP_1 giudizio che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1810/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9