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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI COSENZA II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2927 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Renato Zupi e Rita De Aloe;
ricorrente
e
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Pappalardo;
resistente
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 889/2023 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio del matrimonio dallo stesso Parte_1
contratto con , disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per le Controparte_1
pronunce accessorie.
pagina 1 di 4 La domanda di assegno divorzile (avendo la resistente chiarito l'equivoco lessicale determinato dall'aggiunta della locuzione “alimentare”, cfr. udienza 13.10.23) deve rigettarsi.
Al riguardo si osserva innanzitutto che l'art. 5 L. 898/70, nell'individuare le condizioni necessarie per l'attribuzione di detto assegno, non si limita a presupporre che l'istante non possieda mezzi personali adeguati ma esige altresì il rincontro di ulteriori elementi. Secondo la più recente giurisprudenza della S.C., la funzione dell'assegno divorzile è quella di assistere i coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi è la prova – di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato- che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla condizione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr 17601/19, 10781/19; Sez. Un. 18287/18).
Nello specifico, l'istante, che in sede di comparsa di costituzione fondava la detta domanda sul generico assunto di versare in una condizione di impossibilità obiettiva di procurarsi un reddito, nella prima memoria istruttoria ex art 183, comma 6, c.p.c. (per la cui concessione è sufficiente la richiesta anche di una sola delle parti), deduce la sussistenza di patologie alla spalla destra che le hanno impedito di continuare a svolgere l'attività di colf o badante dopo una caduta accidentale avventa a maggio 2020 (ad eccezione di una brevissima esperienza lavorativa di poche ore prestata nel 2021).
Sul punto, deve osservarsi che le certificazioni mediche in atti (da ultimo, referto visita ortopedica e referto ecografia), non chiariscono la gravità della descritta degenerazione alla spalla e, in particolare, la sussistenza di eventuali limiti funzionali all'articolazione tali da incidere in maniera significativa nello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
A diverse conclusioni non può addivenirsi nemmeno tendendo conto degli ulteriori dedotti
“problemi gastrointestinali e problemi ai denti”, in difetto di puntuale allegazione che consentano di valutare l'incidenza dei lamentati disturbi sulla capacità lavorativa.
La resistente non ha provato, attraverso evidenze oggettive, di non avere più trovato una collocazione lavorativa nonostante l'impegno profuso in tal senso, non potendosi ricavare ciò
pagina 2 di 4 unicamente dal certificato di disoccupazione in atti, trattandosi di un elemento che non da conto delle ragioni di tale fotografata condizione.
Del resto, la resistente vive oramai a Torino dal 2018 e appare inverosimile che la stessa possa far fronte alle proprie necessità attraverso il solo sostegno della (da quando è stato revocato il CP_2
reddito di cittadinanza), tanto più che sostiene un costo di locazione pari ad “euro 245,00 al mese, oltre spese”.
Non può nemmeno accogliersi la domanda sotto il profilo perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, considerato che nulla ha provato la resistente circa la causa dell'allegata sperequazione reddituale con l'ex-coniuge, ovvero se la stessa sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia (cfr. Cass. 17601/19, 10781/19; Sez. Un.
18287/18).
Pertanto, considerato che la dedotta oggettiva disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l'insorgenza del diritto all'assegno divorzile e in difetto di prova, il cui onere è in capo alla richiedente (cfr., tra le tante, Cass.
21855/2022), circa la sussistenza di condizioni oggettive che non consentano alla stessa di procurarsi reddito, la domanda di assegno divorzile deve rigettarsi.
L'adesione alla domanda principale e le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa questione, così decide:
- rigetta la domanda di assegno divorzile
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 21.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
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