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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 9 del 3.1.2025
Oggetto: spese giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott. Amato Carbone Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro iscritta al n. 306/2025 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Brunetti, in forza di procura in Parte_1
atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE
contro
, in persona del in carica Controparte_1 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025, ha impugnato, limitatamente al capo di Parte_2
regolamentazione delle spese di lite, la sentenza del Tribunale di Taranto n. 9/2025, emessa in funzione di Giudice del Lavoro, con cui il primo giudice – pur accogliendo integralmente la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, L. 107/2015 – aveva disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Con l'atto di appello, la ricorrente ha censurato tale statuizione, deducendo la violazione dell'art. 92
c.p.c. e l'erroneità della motivazione resa dal Tribunale, che aveva giustificato la compensazione con il riferimento alla “novità della questione” e alla “evoluzione giurisprudenziale” intervenuta nel corso del giudizio.
L'appellante ha evidenziato che, già al momento della proposizione del ricorso di primo grado, la giurisprudenza di merito e di legittimità si era consolidata nel senso favorevole ai docenti assunti a tempo determinato, richiamando in particolare Cons. Stato n. 1842/2022 e Cass. n. 29961/2023.
Ha quindi chiesto la condanna del appellato alla rifusione delle spese del doppio grado. CP_1
Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, il non si è Controparte_1
costituito, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale, pur avendo accolto integralmente la domanda dell'odierna appellante, ha disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando la “novità della questione” e la formazione di un orientamento giurisprudenziale nel corso del giudizio.
Tale motivazione non può essere condivisa.
La formulazione attuale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla L. n. 263/2005 e successivamente dalla L. n. 69/2009, consente la compensazione delle spese solo in presenza di ipotesi tassative, ossia:
soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata;
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, nessuna di tali condizioni ricorre.
La giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria avevano già chiaramente riconosciuto, in epoca antecedente al deposito del ricorso introduttivo, il diritto dei docenti a tempo determinato al beneficio economico della “Carta docente” in misura pari a quella spettante ai colleghi di ruolo.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e le successive conformi pronunce di merito avevano infatti consolidato un orientamento univoco, poi confermato anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023.
Ne deriva che il Tribunale ha erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c., compensando le spese in assenza di reali elementi di novità o di mutamento giurisprudenziale.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite del primo grado vanno quindi poste a carico del appellato e determinate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 1.001,00 a CP_1
€ 5.200,00), nella misura (€ 1.033,00) indicata dall'appellante, tenendo conto dei parametri minimi e della semplicità della questione giuridica dopo il consolidamento dell'orientamento favorevole ai ricorrenti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono parimenti essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.4.2025 da
[...]
avverso la sentenza del 3.1.2025 n. 9/2025 del Tribunale di Taranto, così provvede: Parte_1
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento delle spese di primo grado liquidate in € 1.033,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'Avv. Brunetti Michele.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del presente grado, che liquida in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'Avv. Brunetti Michele
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce, l'8.10.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore
Avv. Domenico Monterisi
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 9 del 3.1.2025
Oggetto: spese giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott. Amato Carbone Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro iscritta al n. 306/2025 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Brunetti, in forza di procura in Parte_1
atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE
contro
, in persona del in carica Controparte_1 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025, ha impugnato, limitatamente al capo di Parte_2
regolamentazione delle spese di lite, la sentenza del Tribunale di Taranto n. 9/2025, emessa in funzione di Giudice del Lavoro, con cui il primo giudice – pur accogliendo integralmente la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, L. 107/2015 – aveva disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Con l'atto di appello, la ricorrente ha censurato tale statuizione, deducendo la violazione dell'art. 92
c.p.c. e l'erroneità della motivazione resa dal Tribunale, che aveva giustificato la compensazione con il riferimento alla “novità della questione” e alla “evoluzione giurisprudenziale” intervenuta nel corso del giudizio.
L'appellante ha evidenziato che, già al momento della proposizione del ricorso di primo grado, la giurisprudenza di merito e di legittimità si era consolidata nel senso favorevole ai docenti assunti a tempo determinato, richiamando in particolare Cons. Stato n. 1842/2022 e Cass. n. 29961/2023.
Ha quindi chiesto la condanna del appellato alla rifusione delle spese del doppio grado. CP_1
Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, il non si è Controparte_1
costituito, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale, pur avendo accolto integralmente la domanda dell'odierna appellante, ha disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando la “novità della questione” e la formazione di un orientamento giurisprudenziale nel corso del giudizio.
Tale motivazione non può essere condivisa.
La formulazione attuale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla L. n. 263/2005 e successivamente dalla L. n. 69/2009, consente la compensazione delle spese solo in presenza di ipotesi tassative, ossia:
soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata;
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, nessuna di tali condizioni ricorre.
La giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria avevano già chiaramente riconosciuto, in epoca antecedente al deposito del ricorso introduttivo, il diritto dei docenti a tempo determinato al beneficio economico della “Carta docente” in misura pari a quella spettante ai colleghi di ruolo.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e le successive conformi pronunce di merito avevano infatti consolidato un orientamento univoco, poi confermato anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023.
Ne deriva che il Tribunale ha erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c., compensando le spese in assenza di reali elementi di novità o di mutamento giurisprudenziale.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite del primo grado vanno quindi poste a carico del appellato e determinate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 1.001,00 a CP_1
€ 5.200,00), nella misura (€ 1.033,00) indicata dall'appellante, tenendo conto dei parametri minimi e della semplicità della questione giuridica dopo il consolidamento dell'orientamento favorevole ai ricorrenti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono parimenti essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.4.2025 da
[...]
avverso la sentenza del 3.1.2025 n. 9/2025 del Tribunale di Taranto, così provvede: Parte_1
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento delle spese di primo grado liquidate in € 1.033,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'Avv. Brunetti Michele.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del presente grado, che liquida in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'Avv. Brunetti Michele
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce, l'8.10.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore
Avv. Domenico Monterisi
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi