Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1601 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
09/03/1956, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Gennaro (PEC:
[...]
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Tirreni (SA) in data 08/03/1956, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo Prot. n.2024/36465 con il patrocinio dell'avv. Anna Lucia Indellicati (PEC:
Email_2
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1232/2024 pronunciata dal Tribunale di Palermo in compo- sizione collegiale in data 22-28/02/2024 nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G. 15618/2020;
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8
Conclusioni per la parte appellante:
«in riforma della sentenza n. 1232/2024 del 22.02.2024 emessa dal Tribu- nale di Palermo, pubblicata il 28 02.2024, disporre la revoca del manteni- mento in favore della signora e nei confronti del Controparte_1 figlio , il quale risulta maggiorenne e capace di svolgere Controparte_2 idonea e proficua attività lavorativa. Con vittoria di spese ed onorari sia del primo che del presente grado del giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto dallo CP_3 avverso la sentenza n. 1232/2024, emessa dal Tribunale di Parte_2
Palermo il 22.02.2024 e depositata il 28.02.2014, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
-conseguentemente, confermare in toto quanto statuito dal Giudice di primo grado;
-condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente giudizio di appello.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 30/11/2020, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo, , chiedendo che Controparte_1 venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Palermo in data 12/06/1982, e che venisse revocato l'obbligo a suo carico, già disposto in sede di separazione, di contribuzione al mantenimento sia della coniuge che del figlio , nato a [...] CP_2 in data 07/10/1984, in quanto titolari di redditi propri.
2. Con comparsa del 30/09/2021, si costituiva in giudizio la , CP_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo, in via riconvenzionale, l'attribuzione in proprio favore di un assegno dell'importo di euro 600,00 mensili, comprensivo delle somme dovute a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ma non CP_2 economicamente autosufficiente in ragione di una grave patologia psichi- ca che ne limitava l'attitudine a svolgere ogni attività lavorativa.
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Palermo con sentenza n. 1232/2024 dei 22-28/02/2024, definendo il giudizio, pronunciava la cessa-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 zione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ed emetteva le seguen- ti statuizioni:
• poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla
[...]
la somma di euro 400,00 mensili di cui euro 200,00 a titolo Pt_3 di assegno divorzile ed euro 200,00 a titolo di contributo al man- tenimento del figlio , oltre alla contribuzione nella misura CP_2 del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo; CP_
• ordinava all' di corrispondere la predetta somma direttamente alla detraendola dagli emolumenti dovuto allo;
CP_1 Pt_1
• condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
• disponeva la trasmissione della sentenza al Pubblico Ministero per l'eventuale apertura di un procedimento di amministrazione di so- stegno in favore di . Controparte_2
4. Con ricorso del 23/09/2024, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza chiedendo, in parziale riforma della stessa, il rigetto della domanda proposta dall'appellata, volta alla corresponsione dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
. CP_2
5. Con comparsa di costituzione del 09/01/2025, si è costituita in giudizio la opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione. CP_1
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impu- gnato e, all'esito dell'udienza del 14/02/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive con- clusioni e la causa è stata assunta in decisione.
5. Con il primo motivo di impugnazione, ha chiesto la Parte_1 revoca dell'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio evidenziando che il Tribunale di Palermo non CP_2 avrebbe adeguatamente valutato gli esiti della prova orale espletata nel giudizio di primo grado, dalla quale sarebbe emerso che la patologia da cui il predetto è affetto non è tale da precludergli lo svolgimento di un'attività lavorativa. Nè dalla documentazione medica prodotta agli atti del giudizio dalla resistente emergono indicazioni circa il fatto che tale pa- tologia sia invalidante al punto tale da limitarne, parzialmente o totalmen- te, la capacità lavorativa di . Controparte_2
6. Occorre, preliminarmente, riferire che , quarantenne Controparte_2 figlio delle parti, risulta essere affetto da “da psicosi cronica con disturbi del comportamento, ideazione delirante con tematiche di persecuzione e
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 sintomatologia ossessiva con discontrollo della impulsività”, come certifi- cato dal dr. , che lo ha in cura dal 2017. Il predetto Persona_1 professionista ha, altresì, certificato che nonostante l'assunzione di tera- pia farmacologica persiste nel paziente l'ideazione delirante di persecu- zione e il deficit del controllo dell'impulsività.
7. Sul punto il provvedimento impugnato ha disposto l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio in ragione CP_2 della patologia invalidante da cui questi risulta essere affetto, all'uopo ri- levando che gli esiti della prova orale assunta non erano sufficienti a pro- vare la capacità lavorativa del predetto, avendo i testi riferito su circo- stanze molto risalenti nel tempo.
8. Il primo giudice, inoltre, stante la serietà del quadro clinico certificato, ha disposto la trasmissione degli atti alla competente Procura della Re- pubblica affichè venisse valutata l'apertura di un procedimento di ammi- nistrazione di sostegno.
9. All'esito del relativo procedimento, portante N.R.G. 1660/2024 V.G., il giudice tutelare presso il Tribunale di Palermo, rilevando che la patologia di è tale da compromettere le attività di vita quotidiana, Controparte_2 ha disposto la misura dell'amministrazione di sostegno a tempo indeter- minato all'uopo nominando l'avv. Marilena Sarcone.
10. Le valutazione poste dal Tribunale di Palermo a sostegno del provve- dimento adottato devono in questa sede essere integralmente condivise atteso che la documentazione medica depositata agli atti del giudizio de- linea a carico di un serio quadro clinico di disturbo della Controparte_2 personalità che permane nonostante le cure e l'ausilio di un'adeguata te- rapia farmacologica cui il predetto risulta essere sottoposto dal 2017.
11. A fronte di tali allegazioni documentali, l'odierno ricorrente si è limita- to a contestare genericamente gli effetti invalidanti della patologia da cui è affetto il figlio senza, tuttavia, offrire alcun elemento probatorio a so- stegno della propria tesi.
12. Anche gli esiti della prova orale espletata nel giudizio di primo grado non possono assumere efficacia dirimente atteso che, come correttamen- te, rilevato dal primo giudice i testi hanno riferito su circostante molto ri- salenti e limitate ad un ristretto arco temporale.
13. In particolare, la teste , escussa all'udienza del Testimone_1
22/0&/2023 ha riferito che avrebbe lavorato come par- Controparte_2 cheggiatore presso l'Acquapark di Monreale per due stagioni in un perio-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 do orientativamente ricompreso tra il 2013/2014 e il 2016 e quindi, cer- tamente in un'epoca anteriore all'aggravarsi della malattia.
14. La predetta teste ha, altresì, riferito che avrebbe an- Controparte_2 che lavorato come cameriere di sala presso la pizzeria “La Fattoria” di Monreale precisando che lo stesso “quando doveva prendere il diploma, contemporaneamente lavorava lì nel periodo serale o nei week end o a chiamata” e faceva periodi di tirocinio con la scuola, anche presso altri lo- cali.
15. Le dichiarazioni delle teste , dunque, da un lato consentono di Tes_1 collocare lo svolgimento di tale attività lavorativa ad un'epoca risalente, ovvero al periodo in cui lo doveva conseguire il diploma presso Pt_1
l'istituto alberghiero, ma non chiariscono se tale attività lavorativa fosse dallo stesso svolta quale tirocinio formativo obbligatorio connesso al per- corso di studi intrapreso.
16. In entrambi i casi, tuttavia, si è in presenza di esperienze lavorative aventi natura episodica ed estremamente circoscritta nel tempo oltre che ascrivibili ad un'epoca alquanto risalente, di talché, alla luce degli scarni elementi probatori, deve essere confermato l'obbligo a carico del ricor- rente di contribuzione al mantenimento del figlio , nella misura CP_2 già indicata dal primo giudice.
17. Con il secondo motivo di impugnazione chiede la Parte_1 revoca dell'obbligo di contribuzione disposto in favore della , CP_1 allegando che il Tribunale di Palermo avrebbe omesso di considerare la circostanza che la resistente non si è mai attivata per ricercare un'occupazione lavorativa e che la stessa è, certamente, titolare dell'assegno di inclusione, misura assistenziale che ha sostituto il reddito di cittadinanza di cui la stessa già godeva.
18. Allega, inoltre, quale elemento sopravvenuto la circostanza che esso ricorrente ha dovuto reperire un nuovo alloggio per il quale corrisponde un canone di locazione mensile di euro 650,00, che è più alto rispetto al precedente pari ad euro 500,00 mensili.
19. La resistente, nel contestare le avverse allegazioni, ha documentato di percepire unicamente una pensione sociale dell'importo di euro 239,62 mensili, che ha sostituito il reddito di cittadinanza originariamente perce- pito pari ad euro 209,00 mensili, e di non essersi mai potuta dedicare alla ricerca di un'attività lavorativa in ragione delle precarie condizioni di salute del figlio.
20. Sul punto, il provvedimento impugnato ha disposto l'obbligo a carico
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 dello di corrispondere alla , a titolo di assegno divorzile, Pt_1 CP_1 la somma di euro 200,00 mensili in ragione della grave sperequazione economica esistente tra i coniugi.
21. Va rammentato che ai fini dell'accertamento dei presupposti per il ri- conoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile, la sussi- stenza di una sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali del- le parti, di per sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo, dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
22. Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo conso- lidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il rico- noscimento del diritto all'assegno di divorzio, si impone, preliminarmente, di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
23. Laddove tale circostanza non ricorra, va, comunque, effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richie- dente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
24. In particolar modo, si deve escludere la possibilità di operare una se- parazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri at- tributivi e determinativi, e il concetto di adeguatezza deve assumere un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può li- mitarsi né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raf- fronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
25. In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisita- mente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del con- tributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimo- niale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
26. Applicando i principi suindicati alla fattispecie in esame, va rilevato che la non è economicamente autosufficiente, in quanto, pur CP_1 essendo proprietaria dell'immobile in cui vive per averlo ricevuto iure he- reditatis dal padre, risulta essere beneficiaria unicamente di una pensione sociale dell'importo di euro 239,00 mensili, come dalla stessa documenta- to.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 27. A fronte di tale circostanza, l'odierno appellante non ha né allegato, né, tantomeno provato che la abbia ulteriori e diversi redditi CP_1 concretamente in grado di garantirle un tenore di vita decoroso.
28. Parimenti acclarata è la circostanza che l'odierna appellata, durante il matrimonio non ha svolto alcuna attività lavorativa, avendo dedicato le proprie energie unicamente alla cura della famiglia e del figlio , bi- CP_2 sognoso di particolari attenzioni, sacrificando le proprie aspirazioni pro- fessionali. La , inoltre, oggi in ragione dell'età raggiunta non ha CP_1 alcuna concreta possibilità di inserirsi utilmente nel mercato del lavoro.
29. A fronte di ciò, l'odierno appellante risulta avere incrementato il pro- prio reddito, essendo percettore di un trattamento pensionistico annuo pari ad euro 27.814,45 al netto delle trattenute Irpef per l'anno 2022 (uni- co 2023) e pari ad euro 28.934,00 circa al netto delle trattenute Irpef per l'anno 2023 (unico 2024). Tale incremento patrimoniale compensa il mag- giore esborso di euro 650,00 dallo stesso sostenuto per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede.
30. Alla luce delle superiori risultanze da cui emerge una rilevante diver- genza tra le rispettive disponibilità patrimoniali delle parti, il motivo di appello non può trovare accoglimento, e la sentenza impugnata va con- fermata, sussistendo i presupposti per riconoscere in favore dell'appellata il diritto alla percezione dell'assegno di divorzio nella misura già individua- ta.
31. Non può trovare accoglimento, infine, l'ultimo motivo di impugnazio- ne, con il quale viene chiesta la riforma del provvedimento impugnato, con riferimento alla quantificazione delle spese processuali ritenuta non conforme al tariffario professionale, atteso che la quantificazione delle predette spese è stata correttamente operata dal primo giudice che ha applicato i valori tabellari minimi dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55 del 2014. Risulta, infatti, applicato correttamente lo sca- glione previsto per le cause di valore indeterminato di complessità bassa, pari allo scaglione delle cause il cui valore è ricompreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, che conduce a un importo di euro 3.809,00, che si di- scosta in misura minima dalla quantificazione delle spese processuali li- quidate nella sentenza impugnata in euro 3.820,00.
32. Per tutte le ragioni fin qui esposte l'appello non può trovare accogli- mento.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 3.473,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario in ragione del be- neficio del patrocinio a spese dello Stato di cui gode la resistente.
34. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso del 23/09/2024 avverso la senten- Controparte_5 za n. 1232/2024 pronunciata dal Tribunale di Palermo in composizione collegiale in data 22-28/02/2024;
• condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 che liquida in euro 3.473,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nel- la misura di legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 113 D.P.R. n. 115/2002;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 28/03/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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