Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 6562/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 18.03.2025 tra:
1. ( );
2. AB AS ( ); Controparte_1 C.F._1 C.F._2
3. FA IA ( ; 4. C.F._3 Controparte_2
( ;
5. nata a [...] il [...] C.F._4 CP_3
( , nata in [...] il [...] C.F._5 Controparte_4
( ), nata a [...] il [...] C.F._6 Controparte_5
( ), nata a [...] il C.F._7 Controparte_6
06/08/1952 ( ), quali eredi della Dott.ssa nata a [...] C.F._8 Persona_1
TA AN (BR) il 10/04/1951 ( ), deceduta il 28/01/2007; 6. C.F._9 CP_7
( ); 7. ( ); 8.
[...] C.F._10 Controparte_8 C.F._11
( ); 9. Controparte_9 C.F._12 Parte_1
( ; 10. ( ; 11. C.F._13 Parte_2 C.F._14
( ; 12. Controparte_10 C.F._15 CP_11
( ); 13. nata ad [...] il [...] C.F._16 Controparte_12
( ) in qualità di erede del Dott. nato aa Acqui (AL) C.F._17 Persona_2
il 02/03/53 (CF ), deceduto il 20/01/2023; 14. C.F._18 Parte_3
nata in [...] il [...] ( ),
[...] C.F._21 CP_14
nata a [...] il [...] ( ), in qualità di eredi del Dott. C.F._22 Per_4
nato a [...] il [...] ) deceduto il 31/03/2011;
[...] C.F._23
17. ( ); 18. ( ); CP_15 C.F._24 CP_16 C.F._25
19. ( ); 20. ( ); 21. CP_17 CodiceFiscale_26 Parte_4 C.F._27
( ); 22. Controparte_18 C.F._28 Parte_5
( ); 23. ( ); 24. C.F._29 CP_19 C.F._30 Parte_6
( ; 25. ( ; 26. C.F._31 Parte_7 C.F._32 Pt_8
( ); 27.
[...] C.F._33 Parte_9
( ; 28. ( ; 29. C.F._34 Parte_10 C.F._35
( ; 30. Controparte_20 C.F._36 Parte_11
( ); 31. ( ); 32. C.F._37 Parte_12 C.F._38 Parte_13
( ; 33.
[...] C.F._39 Controparte_21
( ); 34. ( ); 35. C.F._40 Parte_14 C.F._41 CP_22
( ); 36.
[...] C.F._42 Parte_15
( ); 37. NN AS ( ; 38. NATALI C.F._43 C.F._44
( ); 39. ( ); Parte_16 C.F._45 Parte_17 C.F._46
40. ( ; tutti elett.te dom.ti in Roma, Via Controparte_23 C.F._47
Domenico Chelini, 5, c/o lo Studio dell'dall'Avv. Marco Tortorella, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. e all'atto di appello del precedente grado e per l'erede procura notarile del 15/03/2023 notaio Dott.ssa CP_14 Persona_5
rep. n. 534;
- ATTORI IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(CF. ), in persona del Presidente Controparte_24 P.IVA_1 del Consiglio dei Ministri pro tempore, Controparte_25
(CF. ), in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2 Controparte_26
(CF. , in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_3 [...]
(CF. in persona del Ministro pro tempore Controparte_27 P.IVA_4
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI -
E nel giudizio riunito RG. 118/2024 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_18 C.F._48 Parte_19
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco C.F._49
Coluzzi e Lorenzo Marcoaldi, giusta procura separata firmata digitalmente come per legge ed allegata sub doc. 1 all'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., elettivamente domiciliati presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
- ATTORI IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(CF. ), in persona del Presidente Controparte_24 P.IVA_1 del Consiglio dei Ministri pro tempore, Controparte_25
(CF. ), in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2 Controparte_26
(CF. , in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_3 [...]
(CF. in persona del Ministro pro tempore Controparte_27 P.IVA_4
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI -
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 34928/2022 della Corte di
Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Medici in epigrafe, unitamente ad altri medici, tutti iscritti a corsi di specializzazione medica prima del 1991, hanno convenuto le Amministrazioni statali innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto a ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso,
(o, in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di Euro
6.713,94 per ogni anno di corso) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
accertare e dichiarare il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. In via alternativa, hanno chiesto di condannare le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo: danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge. In via subordinata, hanno chiesto di liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione.
Nel suddetto giudizio si sono costituite la il Controparte_24 [...]
il e il Controparte_27 Controparte_25
, che hanno preliminarmente eccepito sia la prescrizione decennale sia quella Controparte_26
quinquennale, in ragione della periodicità della corresponsione delle borse di studio, e in ogni caso hanno contestato nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Con sentenza n. 4819/2011, il Tribunale adito, accogliendo l'eccezione di prescrizione quinquennale decorrente dal 1991 svolta dalle Amministrazioni, ha rigettato le domande attoree, così statuendo: “il
Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA le domande volte ad ottenere il diretto riconoscimento dell'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica ed il conseguente riconoscimento dei punteggi previsti dalla normativa comunitaria;
b) DICHIARA il difetto di legittimazione del
[...]
, del e del Controparte_28 Controparte_26
a contraddire alle domande Controparte_27
risarcitorie proposte dagli attori;
c) RIGETTA le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti della
[...]
Controparte_24 d) DICHIARA inammissibili le domande proposte ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
e) CONDANNA gli attori in solido alla rifusione, in favore delle Amministrazioni convenute, delle spese di lite, che liquida in € 14.720,00 per onorari ed € 1.733,00 per diritti, oltre eventuali spese prenotate a debito”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello i e, con sentenza n. 5880/2016, la Corte Pt_20
d'Appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, accogliendo i motivi relativi alla prescrizione – e quindi riconoscendo il diritto alla remunerazione a tutti gli specializzandi immatricolatisi a corsi di specializzazione ricompresi negli elenchi di quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, conformi per tipologia e durata alla normativa comunitaria, successivamente al 1° gennaio 1983 -, ma negando il risarcimento, relativamente ad alcuni Dottori, per avere gli stessi conseguito una specializzazione non ricompresa negli elenchi di quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, conformi per tipologia e durata alla normativa comunitaria,
e, relativamente ad altri medici, per avere gli stessi iniziato il relativo corso di specializzazione prima del 1° gennaio 1983.
Avverso la sentenza n. 5880/2016 emessa in data 6.10.2016 da questa Corte gli odierni appellanti in riassunzione, unitamente ad altri medici, hanno proposto ricorso per cassazione e, con ordinanza n.
34928/2022 del 7.7.2022, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso proposto dai Sigg.ri ed altri, dichiarando inammissibile il primo motivo di ricorso;
accogliendo il secondo CP_29
motivo con riferimento agli eredi di e a rigettandolo con riferimento Persona_4 Parte_21
a e dichiarandolo per il resto Controparte_30 Parte_22 Controparte_18
inammissibile in relazione agli altri medici menzionati nel predetto motivo;
accogliendo il terzo motivo in relazione a tutti i medici fatta eccezione per e per i quali è Parte_23 Parte_24
stato, invece, dichiarato inammissibile;
dichiarando inammissibili il quarto, quinto e sesto motivo. La
Corte di legittimità ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa - anche per le spese del presente giudizio di legittimità tra i ricorrenti e le Amministrazioni intimate -, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Nello specifico, con riferimento ai motivi oggetto di accoglimento, parziale o totale, la Corte ha stabilito quanto segue:
- in relazione al secondo motivo, accolto con riferimento agli eredi di e a Persona_4
la Corte di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di Parte_21
trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso l'università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del Dlgs n 257 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri, come accade (...) nel caso dei medici iscritti ad una scuola di specializzazione in 'Igiene e medicina preventiva' (...) inclusa nell'art 7 della direttiva 75/362 (...) e a conferma di tale affermazione si ricorda che la versione italiana della direttiva 93/16 (che ha carattere me-ramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria 'Community Medicine', in parentesi, l'indicazione/traduzione delle denominazione in italiano, come 'Igiene e Medicina preventiva”; di conse-guenza, la frequenza del relativo corso dà, per ciò solo, diritto all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accerta-mento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accer-tamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive
e/o istituti in almeno due paesi membri (v. amplius Cass., ord., 11.2.2022, n. 4575 e Cass., ord., 21.6.2022, n. 19968)”. La stessa ha invece rigettato il motivo con riferimento a
[...]
e atteso che la specializzazione in “Igiene CP_30 Parte_22 Controparte_18
e sanità pubblica” non risulta essere equivalente alla specializzazione in “Igiene e medicina preventiva”; l'ha dichiarato inammissibile nei confronti degli altri medici menzionati nel motivo all'esame, per i quali la postulata corrispondenza di alcune specializzazioni a quelle indicate nella direttiva è risultata essere del tutto assertoria;
- in relazione al terzo motivo, accolto nei confronti di tutti i medici fatta eccezione per Pt_23
e la Corte di Cassazione ha invece stabilito che “la sussistenza o meno
[...] Parte_24
del diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge (in particolare l'art. 11 cit.) per i c.d. medici specializzandi a cavallo, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di Specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando prima del 1982 e terminando in data successiva al 10 gennaio 1983, ha dato luogo ad un non univoco orientamento giurisprudenziale. In questa sede è sufficiente al riguardo osservare che, a conclusione di un lungo iter, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo
3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista,.. iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 10 gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal i gennaio 1983 e fino alla fine, della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri- titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato;
a tale orientamento il Collegio ritiene debba essere data continuità, fermo restando che all'accertamento della sussistenza degli altri presupposti dovrà provvedere il giudice del merito in sede di rinvio”.
Con atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, iscritto al n.r.g. 6562/2023 di questa
Corte, i medici specializzandi indicati in epigrafe hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei confronti della del Controparte_24 Controparte_25
, del e del per sentire
[...] Controparte_26 Controparte_27 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata: in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del
3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare le Amministrazioni convenute al pagamento della somma di Euro 6.713,94 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le
Amministrazioni convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224
c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via alternativa, condannare le
Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 6.713,94, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore del legale antistatario”.
Con separato atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato e iscritto al n.r.g. 118/2024,
i Sigg.ri ed hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei Parte_18 Parte_19 confronti della del Controparte_24 Controparte_25
, del e del per sentire
[...] Controparte_26 Controparte_27 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo occorrendo ordine di integrazione del contraddittorio, respinta ogni avversa e contraria eccezione, in accoglimento della domanda dei Medici ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte con cui è stato disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, emettere una sentenza che nel merito, accertato il diritto del risarcimento del danno patito a fronte della tardiva/incompleta attuazione delle direttive nel nostro ordinamento, condanni parte convenuta accogliendo le conclusioni rassegnate già nell'atto introduttivo del giudizio, reiterate nella fase di gravame e di seguito trascritte: «Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata: in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C.-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-
371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata rimunerazione per
l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare le
Amministrazioni convenute al pagamento della somma di L 21.500.000 (pari ad € 11.103,82) per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre a maggior danno ex art 1224 cc ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le Amministrazioni convenute il risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art 1226 cc oltre il maggior danno ex art 1224 cc.
In via alternativa, condannare le Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di L 21.500.000 (pari ad € 11.103,82), per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, da determinarsi ex art
1226 cc, oltre il maggior danno ex art 1224 cc ed interessi di legge.
In via subordinata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione.
In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado”.
I due giudizi sono stati riuniti, trattandosi di procedimenti di rinvio a seguito della medesima ordinanza di Cassazione.
Nel presente giudizio di rinvio non si sono costituite la il Controparte_24
, il Controparte_27 Controparte_25
e il , pure ritualmente evocate in giudizio, e con ordinanza assunta all'udienza Controparte_26
del 26.11.2024 sono state dichiarate contumaci.
In pari data la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 18.03.2025. All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti così concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
In primo luogo, il Collegio rileva, quanto alle posizioni degli eredi di e di Persona_4 Pt_21
che gli stessi hanno frequentato corsi di specializzazione non espressamente indicato nell'elenco
[...] di cui all'art. 5, n. 2 Dir. 75/362/CEE e neanche nell'elenco del successivo art. 7 n. 2, e segnatamente il corso di “Igiene e medicina preventiva”. Il mancato inserimento di una Scuola di specializzazione attivata presso un'Università nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 275/1991, tuttavia, non è di per sé di ostacolo al riconoscimento, in favore degli specializzandi, del diritto al risarcimento del danno in misura pari alla borsa di studio quando si tratti di specializzazioni del tutto analoghe a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (cfr. Cass., Sez. 3, ord. 23.7.2019, n. 19730). In particolare, con riferimento alla scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, come espressamente indicato dall'ordinanza n. 34928/2022 della Suprema Corte, la versione italiana della direttiva 93/16
CEE (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria 'Community Medicine', tra parentesi, l'indicazione/traduzione della denominazione in italiano come 'Igiene e Medicina preventiva”. Ne consegue che “la frequenza del relativo corso dà, per ciò solo, diritto all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituti in almeno due paesi membri (v. amplius Cass., ord., 11.2.2022, n. 4575 e Cass., ord., 21.6.2022, n.
19968)”. Sulla base delle considerazioni che precedono, anche agli eredi di e al sig. Persona_4
deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a fronte della Parte_21
frequentazione da parte degli stessi dei corsi di specializzazione in una professione medica sopra indicati.
Quanto alla doglianza svolta dal Dott. , la Corte rileva che la stessa deve essere Controparte_18
dichiarata inammissibile.
Ed invero nell'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. il Dott. ha rappresentato che “sebbene CP_18
la Corte di Cassazione abbia per tale odierno appellante rigettato il (medesimo) motivo, ciò è avvenuto sull'erroneo convincimento che la specializzazione frequentata fosse Igiene e sanità pubblica, mentre – in realtà – il dott. è specializzato anch'esso in Igiene e medicina CP_18
preventiva, come si evince dal certificato di specializzazione depositato in primo grado e che si allega. Tale pronuncia, pertanto, è frutto di un errore risultante dagli atti e documenti avverso il quale sussisterebbe il rimedio revocatorio ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.” e che “come è noto, secondo l'insegnamento della Cassazione è inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. avverso la sentenza con la quale viene cassata ex art. 384
c.p.c. la decisione del giudice di merito con rinvio ad altro giudice (ipotesi che ricorre nella specie), con l'ulteriore rilevante precisazione secondo cui ogni eventuale rilievo revocatorio può essere fatto valere nel giudizio di rinvio (Cass. 7 novembre 2001, n. 13790; Cass. 20 ottobre 2003, n. 15660;
Cass. 25 luglio 2011, n. 16184; Cass. 12 ottobre 2015, n. 20393)”. Sul punto va rilevato che la sua posizione, autonoma e scindibile da quella degli altri medici specializzandi, risulta definitivamente coperta da giudicato a seguito del rigetto della sua pretesa da parte della Corte di Cassazione, sicchè non corrisponde al vero l'affermazione che lo stesso dovrebbe far valere eventuali vizi revocatori unicamente nel giudizio di riassunzione a seguito di cassazione e rinvio della sentenza d'appello impugnata. Quest'ultima è stata cassata dalla Corte di legittimità nei confronti degli altri medici specializzandi, ma non nei confronti del Dott. ne discende la sua carenza di legittimazione CP_18 ad agire in riassunzione ex art.392 c.p.c. e quindi, a fortiori, l'inammissibilità della richiesta di revocazione avanzata dal medesimo nell'odierno giudizio di riassunzione.
Passando ora alla questione del riconoscimento del diritto alla adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica iniziati prima del 1983, la Corte rileva che vi è stato un progressivo ampliamento di tale diritto nei termini che seguono.
Ed infatti, la Corte di Cassazione aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, il principio della insussistenza del diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno
1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15). Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16
e C-617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva
75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/ CEE, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dall'1 gennaio 1983
e fino alla conclusione della formazione stessa. Ad essa ha fatto seguito la sentenza delle SS.UU. n.
20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico
1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
L'orientamento è stato poi nuovamente modificato in senso ampliativo. In particolare, con ordinanza del 22.9.2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea su seguente quesito «Se l'art.
189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del
Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello
Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983». Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c),
l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dall'1 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE. E dunque, la Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni: i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato;
ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata;
iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese. Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di
Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva stessa. Secondo la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo. All'esito di tale affermazione, la Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva 82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel 2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1 gennaio
1983) la Direttiva 82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il 1° gennaio 1983,
l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse.
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della Direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
A tale pronuncia della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle SS.UU. della
Corte di Cassazione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983
e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.
75/362/CEE”.
Pertanto, nel caso in esame, sussiste il diritto del Dott.ri specializzandi indicati in epigrafe, immatricolatisi a corsi di specializzazione ricompresi negli elenchi di quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi prima del 29 gennaio 1982, al risarcimento del danno, con limitazione dello stesso a partire dall'1 gennaio 1983 e fino al conseguimento del diploma di specializzazione.
Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n.
370, ossia per ogni anno di specializzazione Euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire
13.000), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. La Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal 1.1.1983, la somma dovuta ad ogni medico per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
la somma per l'A.A. 1982-1983 viene dunque quantificata in Euro 5.035,45.
La Corte precisa, inoltre, che non possono essere riconosciuti importi per gli anni cd. “fuori corso” o ripetenti.
Ne consegue che vanno riconosciuti:
- al Dott. , specializzazione in Neuropsichiatria infantile, della durata legale di n. 4 Controparte_1 anni dall'A.A. 1981/82 all'A.A. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (2), per un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della durata legale di n. 4 Parte_21 anni dall'A.A. 88/89 all'A.A. 91/92, Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare (4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Cardiologia della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. Parte_25
1982/1983 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (3) e, dunque, un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Chirurgia toracica della durata legale di n. 5 anni Controparte_2 dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1986/1987, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo regolare (4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 31.891,21, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- a , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in qualità di eredi della Dott.ssa specializzazione in Medicina fisica e Persona_1
riabilitazione della durata legale di n. 3 anni dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo regolare (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Oftalmologia della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. CP_7
1981/1982 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa , specializzazione in Allergologia della durata legale di n. 3 anni Controparte_8 dall'A.A. 1981/1982 all'A.A. 1983/1984, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per l'anno di corso successivo e, dunque, un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Radiodiagnostica della durata legale di n. 4 anni Controparte_9 dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (3) e, dunque, un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. specializzazione in Chirurgia generale di n. 5 anni dall'A.A. 1982/1983 Parte_1 all'A.A. 1986/1987, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 31.891,21, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa specializzazione in Radiodiagnostica della durata legale di n. Parte_2
4 anni dall'A.A. 1981/1982 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro
6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa , specializzazione in Medicina interna della durata legale di n. 5 anni Controparte_10 dall'A.A. 1981/1982 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (3) e, dunque, un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Neurologia della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. CP_11
1980/1981 all'A.A. 1983/1984, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (1) e, dunque, un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- a in qualità di erede del Dott. , specializzazione in Controparte_12 Persona_2
Medicina interna della durata legale di n. 5 anni dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1986/1987, Euro
5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascuno dei successivi anni di corso (4) e, dunque, un totale di 31.891,21 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa specializzazione in Ematologia della durata legale di n. 3 anni Parte_3 dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Pediatria della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. Persona_3
1982/1983 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare (3) e, dunque, un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- a , in qualità di eredi del Dott. specializzazione Parte_26 CP_14 Persona_4 in Igiene e medicina preventiva della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. 1985/1986 all'A.A.
1988/1989, Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare (4) e, dunque, un totale complessivo di
Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Oftalmologia della durata legale n. 4 anni dall'A.A. CP_15
1981/1982 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Odontostomatologia della durata legale di n. 3 anni CP_16 dall'A.A. 1981/1982 all'A.A. 1983/1984, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (1) e, dunque, un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Chirurgia generale della durata legale di n. 5 anni dall'A.A. CP_17
1982/1983 all'A.A. 1986/1987, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 31.891,21, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva della durata legale di n. Parte_4
5 anni dall'A.A. 1981/1982 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro
6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (3) e, dunque, un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa specializzazione in Pediatria della durata legale di n. 4 Parte_5 anni dall'A.A. 1981/1982 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa specializzazione in della durata legale di n. 3 anni Parte_18 Persona_6 dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo regolare (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Chirurgia vascolare della durata legale di n. 5 anni dall'A.A. CP_19
1982/1983 all'A.A. 1986/1987, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 31.891,21, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Malattie infettive della durata legale di n. 3 anni dall'A.A. Parte_6
1980/1981 all'A.A. 1982/1983, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa specializzazione in Pediatria della durata legale di n. 3 anni dall'A.A. Parte_7
1981/1982 all'A.A. 1983/1984, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo regolare (1) e, dunque, un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa , specializzazione in Anestesia e rianimazione della durata legale di n. 3 Parte_8 anni dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Cardiologia della durata legale di n. 4 Parte_9 anni dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso regolare (3) e, dunque, un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa , specializzazione in Oftalmologia della durata legale di n. 4 Parte_10
anni dall'A.A. 1981/1982 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Neurologia della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. Parte_19
1982/1983 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo regolare (3) e, dunque, un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Allergologia ed immunologia clinica della Controparte_20 durata legale di n. 3 anni dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-
1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo regolare (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa , specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio della Parte_11 durata legale di 3 anni dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro
18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- alla Dott.ssa , specializzazione in Anestesia e rianimazione della durata legale di n. 3 Parte_12 anni dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Neurologia della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. Parte_13
1982/1983 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso successivo regolare (3) e, dunque, un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Pediatria della durata legale di Controparte_21
n. 4 anni dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro
6.713,94 per ciascun anno di corso successivo (3) e, dunque, un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Endocrinologia della durata legale di n. 3 anni dall'A.A. Parte_14
1980/1981 all'A.A. 1982/1983, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Malattie infettive della durata legale di n. 4 anni Controparte_22 dall'A.A. 1982/1983 all'A.A. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun successivo anno di corso (3) e, dunque, un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Pediatria della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. Parte_15
1981/1982 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun successivo anno di corso (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Psichiatria della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. Parte_27
1980/1981 all'A.A. 1983/1984, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun successivo anno di corso (1) e, dunque, un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. specializzazione in Cardiologia della durata legale di n. 4 anni dall'A.A. Parte_28
1981/1982 all'A.A. 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun successivo anno di corso (2) e, dunque, un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva della Parte_17 durata legale di n. 4 anni dall'A.A. 1980/1981 all'A.A. 1983/1984, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-
1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun successivo anno di corso (1) e, dunque, un totale complessivo di
Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- al Dott. , specializzazione in Urologia della durata legale di n. 5 anni dall'A.A. Controparte_23
1982/1983 all'A.A. 1986/1987, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 ed Euro 6.713,94 per ciascun successivo anno di corso (4) e, dunque, un totale complessivo di Euro 31.891,21, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
Non merita accoglimento la domanda proposta dagli attori in riassunzione, con cui chiedono il risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, in materia di tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione uni-versitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull'art. 11 della legge n. 370/1999 esige un onere di allegazione di perdita di chance specifica, con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.11.2019, n. 30502). Nel caso in esame, tuttavia, la domanda risarcitoria proposta dagli attori in riassunzione è incentrata sulla allegazione generica in quanto legata alla mera impossibilità dello sfruttamento del titolo all'estero e di farne punteggio nei concorsi all'estero.
Tenuto conto del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia e della contumacia delle Amministrazioni in questo grado, le spese di tutti i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta dal Dott. Controparte_18
- accoglie l'appello proposto dal Dott. ed altri avverso la sentenza n. 4819/2011 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 7.3.2011 e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa:
• al Dott. Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda Controparte_1
giudiziale;
• al Dott. Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_21
giudiziale;
• al Dott. Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_25
giudiziale;
• al Dott. Euro 31.891,21, oltre interessi legali dalla data della domanda Controparte_2
giudiziale;
• a , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, in qualità di eredi della Dott.ssa Euro 18.463,33, oltre
[...] Persona_1
interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
• al Dott. Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda CP_7
giudiziale;
• alla Dott.ssa Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda Controparte_8
giudiziale;
• al Dott. Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda Controparte_9
giudiziale;
• al Dott. Euro 31.891,21, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_1
giudiziale;
• alla Dott.ssa Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della Parte_2
domanda giudiziale;
• alla Dott.ssa Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda Controparte_10
giudiziale;
• al Dott. Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda CP_11
giudiziale;
• a in qualità di erede del Dott. , Euro 31.891,21 Controparte_12 Persona_2
oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
• alla Dott.ssa Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_3
giudiziale;
• al Dott. Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda Persona_3
giudiziale;
• a , in qualità di eredi del Dott. Euro Parte_26 CP_14 Persona_4
26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
• al Dott. Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
CP_15
• al Dott. Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda CP_16
giudiziale;
• al Dott. Euro 31.891,21, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
CP_17
• al Dott. Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
Parte_4
• alla Dott.ssa Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della Parte_5
domanda giudiziale;
• alla Dott.ssa Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_18
giudiziale;
• al Dott. Euro 31.891,21, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
CP_19
• al Dott. Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, oltre interessi legali dalla data Parte_6
della domanda giudiziale;
• alla Dott.ssa Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_7
giudiziale;
• alla Dott.ssa Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_8
giudiziale;
• al Dott. Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della Parte_9
domanda giudiziale;
• alla Dott.ssa Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della Parte_10
domanda giudiziale;
• al Dott. Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_19
giudiziale;
• al Dott. Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda Controparte_20
giudiziale;
• alla Dott.ssa Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_11
giudiziale;
• alla Dott.ssa Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_12
giudiziale;
• al Dott. Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_13
giudiziale;
• al Dott. Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla Controparte_21
data della domanda giudiziale;
• al Dott. Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, oltre interessi legali dalla data Parte_14
della domanda giudiziale;
• al Dott. Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda Controparte_22
giudiziale;
• al Dott. Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_15
giudiziale;
• al Dott. Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_27
giudiziale;
• al Dott. Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_28
giudiziale;
• al Dott. Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_17
giudiziale;
• al Dott. Euro 31.891,21, oltre interessi legali dalla data della domanda Controparte_23
giudiziale; - Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, nonché del grado di legittimità.
Così deciso all'udienza del 18.03.2025.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente