Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella cause riunite iscritte ai N° 2477/2022 + 2569/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cianci ed elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti
ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Luca Giammusso ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2022 e ritualmente notificato recante RG. n. 2477/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229002719978 asseritamente notificata il 19/04/2022, relativa agli avvisi di addebito n. 37120180001173423, n.
37120180001466167 e n. 37120180014024003, aventi ad oggetto contributi previdenziali IVS dal
2014 al 2018 per l'importo totale di euro 28.293,79.
Ha dedotto, al riguardo, l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, la decadenza, l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi e del responsabile del procedimento, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Con distinto ricorso recante RG. n. 2569/2022 depositato in data 16 maggio 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato la medesima intimazione di pagamento n.
07120229002719978 del 19/04/2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 37120190000023236,
n. 37120190001752127 e n. 37120190014032470 recanti somme dovute a titolo di contributi IVS dal
2015 al 2019, riproponendo le medesime doglianze di cui al precedente giudizio.
Nel costituirsi ritualmente in entrambi i giudizi, l' ha eccepito il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva.
CP_ L' ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza delle domande, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, nonché di vizi di notifica di atti non imputabili al concessionario ( vale a dire degli avvisi di addebito impugnati la cui notifica è eseguita direttamente dall'ente impositore), va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di convenuto in giudizio. Ciò sulla scorta del recente orientamento CP_3
della Suprema Corte espresso a Sezioni Unite ( Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni
(come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, anche nella parte in cui la presente opposizione lamenta la mancata notifica dei titoli esecutivi, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
L'impugnazione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame, mentre nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica e i vizi formali dei titoli esecutivi, va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi .
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Poiché nel caso in esame l'opposizione è stata proposta oltre il ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento impugnata che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe, il primo atto successivo di cui lo stesso è venuto a conoscenza (notifica intimazione di pagamento avvenuta in data 19 aprile 2022 – deposito del ricorso recante RG. n. 2477/2022 in data 11 maggio
2022 e del ricorso recante RG n. 2569/2022 in data 16 maggio 2022), parte ricorrente deve ritenersi incorso in decadenza per ciò che concerne le doglianze relative alla omessa notifica dei titoli esecutivi, alla decadenza e alla regolarità formale degli stessi;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica di tali atti.
Al riguardo, va dato atto del costante orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago
S. Estensore: Mercolino G. Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.)
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. CP_4
122 del 2010)….. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Orbene, tra la notifica degli avvisi di addebito impugnati così come risultanti dalle relate di notifica
CP_ prodotte dall' e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale, per cui le opposizioni non possono che essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza se si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi considerata la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, di cui euro 3291,00 a favore dell' ed euro 3291,00 a favore di oltre spese generali, iva e cpa come per legge. CP_3
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 19 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini