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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 18464/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. AMBROSETTI ELENA MARIA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. AMBROSETTI ELENA MARIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 15/09/2025, con cui e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento del figlio Per_1
(3.12.19);
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 19.9.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nella residenza di questa, attualmente a Colomabro di Cortefranca (BS) in via A. Gramsci n.15.
2. Assegnazione della casa familiare costituita dall'appartamento posto a piano terra dell'immobile in Colombaro di Cortefranca (BS) in Via Gramsci n.15 e individuato al NCT, foglio 9, particella 171/1 Cat.A/3 Cl.4 vani 7 R.C. Euro 301 alla madre signora con impegno del signor al regolare pagamento della rata Parte_1 Controparte_1
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mensile del mutuo contratto con gravante sulla casa. CP_2
3. Diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio : -infrasettimanalmente: il mercoledì e il venerdì il padre incontrerà e starà con il figlio presso la casa famigliare dalle ore 18 alle ore 21,00 rimanendovi per la cena;
il fine settimana, in via alternata con la madre, il padre terrà con sé il figlio, o il sabato o la domenica, dalle ore 14,00 alle 21,00; - vacanze di Natale: a decorrere dal 2025, in via alternata di anno in anno, il minore trascorrerà la sera/notte di Capodanno e 1 gennaio con il padre mentre e con la madre;
per i restanti giorni, benchè festivi per il minore, il calendario Per_2 Per_3 ordinario padre /figlio resterà invariato;
- vacanze di Pasqua: nell'anno 2026, in via alternata di anno in anno, il figlio starà con il padre il giorno di Pasqua, con la madre il giorno di Pasquetta;
per i restanti giorni, benchè festivi per il minore, il calendario ordinario padre /figlio resterà invariato;
-Vacanze estive: la madre potrà portare con sé in vacanza il figlio anche per 15 giorni consecutivi e così anche il padre, nel rispetto dei tempi di crescita e maturità del figlio e tenuto conto della diagnosi di autismo dal quale questo è gravato.
4. Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con il genitore con il quale di anno in anno si trova in virtù del calendario concordato.
5. Quando il padre avrà con sé il figlio dovrà consentire contatti telefonici con la madre e lo stesso la madre dovrà garantire i contatti telefonici del bambino con il padre.
6. I genitori si impegnano a comunicare l'un l'altro gli spostamenti del figlio che dovessero svolgersi fuori provincia di Brescia
/Bergamo e per periodi superiori alle 24 ore, dando esatte indicazioni del luogo dove il minore viene portato e consentendo il contatto telefonico con lo stesso.
7. Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio mediante pagamento alla madre della somma mensile di euro 400,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo l'incremento ISTAT, mediante bonifico bancario in favore della madre su c/c di POSTE ITALIANE il cui IBAN è [...].
8. Le parti di comune accordo hanno iscritto il figlio alla “Scuola Primaria Paritaria Madonna della Neve ” in Adro alle seguenti condizioni: la madre provvederà ad accompagnare il figlio a scuola e a riprenderlo alla fine delle lezioni, ella provvederà al pagamento della mensa scolastica che per l'anno 2025 -2026 è pari ad euro 480,00 versandola direttamente alla scuola;
il padre si obbliga a pagare l'intera retta scolastica che per l'anno 2025 -2026 è di euro 2640,00 versandola direttamente alla scuola. Tutte le restanti spese scolastiche, e così anche le spese mediche, verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% in osservanza del Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia.
9. Le parti stabiliscono che l'Assegno Unico Familiare, come qualunque altra misura pubblica a sostegno del minore, venga interamente ovvero al 100% chiesta, percepita e assegnato alla madre Parte_1
10. La madre percepirà e gestirà in autonomia ogni eventuale emolumento pubblico che dovesse essere riconosciuto al figlio quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indennità di frequenza scolastica, la pensione di invalidità del figlio e ogni altra;
11. Le parti ritengono l'ascolto del minore, oltre che per lui disturbante, manifestamente superfluo stante l'età dello stesso e le concordi volontà dei genitori in merito alle condizioni che lo riguardano.
12. I genitori esprimono sin da ora il proprio consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio sia per sé che per il figlio minore »; Per_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
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compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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