Ordinanza cautelare 9 settembre 2010
Sentenza 21 aprile 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2010, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01018/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Esim s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con G.E. Transportation Systems s.p.a. e Imet s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 150;
contro
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati, 61/A;
nei confronti di
Bonciani s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Fariselli, Virginia Patruno, Mirca Tognacci, con domicilio eletto presso l’avv. Virginia Patruno in Bari, corso Sonnino, 169;
Mer Mec s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Lacoppola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Crisanzio, 80/D;
Thales s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Covone, Gianluca Belotti, Renato Grelle, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Bracciodieta in Bari, via Abate Gimma, 147;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo all’esecuzione degli “interventi per il miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario sulle linee FAL della Regione Puglia e della Regione Basilicata Anno 2009”, adottato nella seduta riservata del 20.5.2010 e comunicato con nota prot. n. 5569 del 21.5.2010 a firma del responsabile del procedimento; nonché di tutti i verbali di gara, nella parte in cui sono state ammesse le tre a.t.i. che precedono l’odierna deducente in graduatoria e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Notarnicola, Didonna, Fariselli, Lacoppola e Covone;
Considerato che il raggruppamento ricorrente si è classificato quarto e, allo stato degli atti, non ha offerto elementi sufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’ammissione di tutti i concorrenti che lo hanno preceduto in graduatoria (ciò vale quantomeno con riguardo alle a.t.i. seconda e terza classificata, la cui posizione richiederebbe maggiori approfondimenti istruttori);
P.Q.M.
Respinge la domanda di sospensiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2010
IL SEGRETARIO