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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
NA RD - Presidente
Beatrice Marrani - Consigliera
NA VE - Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 30/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 191/2025
TRA
con Avv.ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti;
Parte_1
Appellante E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 287/2025 del 09.01.2025,
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza in oggetto indicata chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in parziale riforma dell'impugnata sentenza 1) condanni l' al pagamento delle spese di CP_1
lite di primo grado, nella misura di euro 2.697,00 oltre spese generali, IVA e C.A., ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con distrazione;
2) condanni, altresì, l' al CP_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre spese generali ex art.2DM 5/11, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
L' non si è costituito nel presente giudizio, nonostante la rituale evocazione. CP_1
All'udienza odierna il difensore dell'appellante concludeva come in atti.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure, dichiarata cessata la materia del contendere, ha compensato integralmente tra le parti le spese legali.
In punto di fatto, occorre rilevare che con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 24.06.2024 e ritualmente notificato il 26.06.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Roma, chiedendo la condanna dell'ente al pagamento in proprio favore della somma di € 10.081,60, a titolo di ratei maturati dal provvedimento di revoca del 26.9.2022 al
30.4.2024, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze e fino al saldo.
La ricorrente chiedeva, altresì, la vittoria delle spese di lite, secondo i paramenti dell'art. 2 del D.M. 55/2014, con la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 1 bis, D.M. 55/14 e s.m. attesa la redazione del ricorso con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione degli allegati, il tutto con distrazione.
La proponente rappresentava che con decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c., il Tribunale di Roma aveva omologato le risultanze della CTU che le riconosceva le condizioni sanitarie per la concessione della prestazione di cui all'art. 1 Legge n.18/80 a decorrere dal 26.9.2022, omologa notificata all' il 15.01.2024; precisava che nonostante la presentazione della CP_1 necessaria documentazione, modello AP 70, inviato in data 01.02.2024, l aveva CP_1
provveduto alla sola erogazione dei ratei mensili della prestazione, a decorrere dall'1.5.2024, senza corrispondere i relativi ratei arretrati, maturati dal provvedimento di revoca del
26.9.2022 al 30.4.2024.
Decorso, quindi, il termine di 120 giorni senza che l' avesse ottemperato, veniva CP_1 chiesta la condanna dell' alla corresponsione dei ratei arretrati di cui al diritto CP_1
riconosciuto.
In data 15.10.2024 si costituiva l , chiedendo al giudice di dichiarare l'intervenuta CP_1
cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto la prestazione era già stata liquidata con provvedimento del 10.4.2024, pertanto, entro i 120 giorni all'uopo previsti dalla legge e antecedentemente al deposito del ricorso;
e, in subordine, la pronuncia d'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza fissata per la discussione, celebratasi il 09.01.2025 il procuratore della ricorrente dichiarava l'intervenuta erogazione della somma dovuta il 02.12.2024, e si univa alla formulata richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese.
Con sentenza n. 287 del 09.01.2025, il Giudice di prime cure dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, per quanto in questa sede interessa, così motivava: “Agli atti è documentato che la notifica del decreto di omologa è avvenuta successivamente in data 15.1.2024 e che parte ricorrente ha inviato all' in data 1.2.2024 il modello AP70 necessario per la CP_1 liquidazione.
É provato dalla documentazione depositata da che l' ha liquidato il beneficio CP_1 CP_1
in data 10.4.2024 e quindi entro i 120 giorni dalla data di ricezione del modello AP70 ed anche dalla data della notifica del decreto di omologa.
Il ricorso è invece stato depositato in data 21.6.2024 , oltre due mesi dopo il provvedimento di liquidazione del beneficio.
Deve quindi ritenersi che la parte fosse a conoscenza della liquidazione del beneficio prima del deposito del ricorso e anche della notifica dello stesso.
Il fatto che poi l'effettivo pagamento degli arretrati sia avvenuto in data 2.12.2024 è ininfluente ai fini delle spese di lite atteso che ciò che rileva è il provvedimento di liquidazione mentre l'effettivo pagamento del beneficio dipende da tempistiche e verifiche di carattere contabile.
Avuto comunque riguardo ai redditi dichiarati dalla parte ricorrente le spese devono essere compensate malgrado la soccombenza virtuale della stessa.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma nella parte in cui il Tribunale ha impropriamente compensato le spese di lite.
Contestualmente, chiede disporsi in suo favore il pagamento integrale delle spese di lite, quantificate per il primo grado in € 2.697,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA o, comunque, liquidate nel rispetto del minimo tariffario previsto oltre ai compensi per il presente giudizio, anch'essi da distrarsi.
Come detto, l'appello deve essere accolto, innanzitutto mettendosi in rilievo che all'atto del deposito del ricorso erano già trascorsi i 120 giorni di legge, senza che l' avesse CP_1 corrisposto tutto quanto dovuto all'avente diritto a titolo di arretrati, avendo l'ente nei termini prescritti dalla leggi riconosciuto solo il diritto all'indennità di accompagnamento ed iniziato a corrispondere dal mese di maggio 2025 i relativi ratei.
L'ente, infatti, stante il ricevimento della notifica del decreto di omologa e la documentazione amministrativa (ossia, il c.d. modello AP-70), come si evince dagli allegati nn.
7, 8 e 9 del fascicolo di I grado, ha provveduto a liquidare la somma di € 10.038,88, per gli arretrati maturati, solo nel mese di dicembre del 2025. Dunque, l'odierna attività è scaturita, seppur indirettamente, dalla persistente inadempienza dell che ha costretto la creditrice a CP_1
ricorrere al Tribunale;
il deposito del ricorso è avvenuto in data 24.06.2025, ciò che poteva essere evitato se l' , esercitando la dovuta diligenza, avesse corrisposto tempestivamente CP_1 tutto il dovuto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel capo relativo alle spese, l' deve essere condannato al pagamento delle spese integrali di giudizio CP_1
di primo grado.
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, comportava l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali, secondo il principio della soccombenza, salva solo la facoltà di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale. La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché ove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (C.
Cost. n. 77 del 19/04/2018).
Tuttavia, il giudice, chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento alla sostanza della questione giuridica trattata, ponendo le predette spese a carico della parte che, con ogni probabilità, è destinata a perdere in giudizio, e ciò deve fare tenendo conto dei parametri di legge, nonché dei criteri di valutazione, che vengono in rilievo al momento della definizione dell'importo riconoscibile al professionista in sede di adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, solo a seguito della liquidazione del dovuto da parte del debitore, ammontante a €10.038,88 (fascicolo di I grado, comunicazione del 10.04.2024, depositata in allegato, in data 09.12.2024). CP_1
Di conseguenza, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. Ne consegue che la decisione sulla compensazione delle spese di lite è censurabile, in quanto non conforme al diritto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado.
Per quanto attiene alla misura dei compensi, si richiama il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'Avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale.
Il D.M. n.55/2014 si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto (in ogni caso non oltre il 50%
e in riferimento alla fase istruttoria, non oltre il 70%) o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445 bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza e minima difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto proposte, reputate per nulla complesse.
Il compenso del giudizio di primo grado può, quindi, essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex art. 13 co. 2 c.p.c.
Orbene, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si determinano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4 relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio: € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria non espletata.
Al suindicato importo va aggiunta la maggiorazione ex art.4, co. 1bis del citato D.M. n.
44/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al co. 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”.
Secondo la citata norma, è rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute negli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%.
In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
l deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate CP_1 in € 2.051,50, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' soccombente in base al valore del presente grado di giudizio che ammonta ad € CP_1
2.051,50, pari alla somma delle spese di giudizio di primo grado, così come riconosciute.
In ragione di ciò, la liquidazione delle spese del corrente grado va effettuata ai sensi del D.M.
n. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della competenza “Corte di Appello” e in base allo scaglione “fino a € 5.200,00”. Anche in questo caso, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con relativa attribuzione del compenso ai legali antistatari. Pertanto, l'importo da liquidare si determina in € 962,00, come da dispositivo esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l al pagamento delle spese processuali di primo grado che liquida in € 2.051,50, oltre le CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 962,00 oltre spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 30 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NA VE NA RD
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
NA RD - Presidente
Beatrice Marrani - Consigliera
NA VE - Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 30/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 191/2025
TRA
con Avv.ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti;
Parte_1
Appellante E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 287/2025 del 09.01.2025,
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza in oggetto indicata chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in parziale riforma dell'impugnata sentenza 1) condanni l' al pagamento delle spese di CP_1
lite di primo grado, nella misura di euro 2.697,00 oltre spese generali, IVA e C.A., ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con distrazione;
2) condanni, altresì, l' al CP_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre spese generali ex art.2DM 5/11, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
L' non si è costituito nel presente giudizio, nonostante la rituale evocazione. CP_1
All'udienza odierna il difensore dell'appellante concludeva come in atti.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure, dichiarata cessata la materia del contendere, ha compensato integralmente tra le parti le spese legali.
In punto di fatto, occorre rilevare che con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 24.06.2024 e ritualmente notificato il 26.06.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Roma, chiedendo la condanna dell'ente al pagamento in proprio favore della somma di € 10.081,60, a titolo di ratei maturati dal provvedimento di revoca del 26.9.2022 al
30.4.2024, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze e fino al saldo.
La ricorrente chiedeva, altresì, la vittoria delle spese di lite, secondo i paramenti dell'art. 2 del D.M. 55/2014, con la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 1 bis, D.M. 55/14 e s.m. attesa la redazione del ricorso con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione degli allegati, il tutto con distrazione.
La proponente rappresentava che con decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c., il Tribunale di Roma aveva omologato le risultanze della CTU che le riconosceva le condizioni sanitarie per la concessione della prestazione di cui all'art. 1 Legge n.18/80 a decorrere dal 26.9.2022, omologa notificata all' il 15.01.2024; precisava che nonostante la presentazione della CP_1 necessaria documentazione, modello AP 70, inviato in data 01.02.2024, l aveva CP_1
provveduto alla sola erogazione dei ratei mensili della prestazione, a decorrere dall'1.5.2024, senza corrispondere i relativi ratei arretrati, maturati dal provvedimento di revoca del
26.9.2022 al 30.4.2024.
Decorso, quindi, il termine di 120 giorni senza che l' avesse ottemperato, veniva CP_1 chiesta la condanna dell' alla corresponsione dei ratei arretrati di cui al diritto CP_1
riconosciuto.
In data 15.10.2024 si costituiva l , chiedendo al giudice di dichiarare l'intervenuta CP_1
cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto la prestazione era già stata liquidata con provvedimento del 10.4.2024, pertanto, entro i 120 giorni all'uopo previsti dalla legge e antecedentemente al deposito del ricorso;
e, in subordine, la pronuncia d'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza fissata per la discussione, celebratasi il 09.01.2025 il procuratore della ricorrente dichiarava l'intervenuta erogazione della somma dovuta il 02.12.2024, e si univa alla formulata richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese.
Con sentenza n. 287 del 09.01.2025, il Giudice di prime cure dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, per quanto in questa sede interessa, così motivava: “Agli atti è documentato che la notifica del decreto di omologa è avvenuta successivamente in data 15.1.2024 e che parte ricorrente ha inviato all' in data 1.2.2024 il modello AP70 necessario per la CP_1 liquidazione.
É provato dalla documentazione depositata da che l' ha liquidato il beneficio CP_1 CP_1
in data 10.4.2024 e quindi entro i 120 giorni dalla data di ricezione del modello AP70 ed anche dalla data della notifica del decreto di omologa.
Il ricorso è invece stato depositato in data 21.6.2024 , oltre due mesi dopo il provvedimento di liquidazione del beneficio.
Deve quindi ritenersi che la parte fosse a conoscenza della liquidazione del beneficio prima del deposito del ricorso e anche della notifica dello stesso.
Il fatto che poi l'effettivo pagamento degli arretrati sia avvenuto in data 2.12.2024 è ininfluente ai fini delle spese di lite atteso che ciò che rileva è il provvedimento di liquidazione mentre l'effettivo pagamento del beneficio dipende da tempistiche e verifiche di carattere contabile.
Avuto comunque riguardo ai redditi dichiarati dalla parte ricorrente le spese devono essere compensate malgrado la soccombenza virtuale della stessa.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma nella parte in cui il Tribunale ha impropriamente compensato le spese di lite.
Contestualmente, chiede disporsi in suo favore il pagamento integrale delle spese di lite, quantificate per il primo grado in € 2.697,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA o, comunque, liquidate nel rispetto del minimo tariffario previsto oltre ai compensi per il presente giudizio, anch'essi da distrarsi.
Come detto, l'appello deve essere accolto, innanzitutto mettendosi in rilievo che all'atto del deposito del ricorso erano già trascorsi i 120 giorni di legge, senza che l' avesse CP_1 corrisposto tutto quanto dovuto all'avente diritto a titolo di arretrati, avendo l'ente nei termini prescritti dalla leggi riconosciuto solo il diritto all'indennità di accompagnamento ed iniziato a corrispondere dal mese di maggio 2025 i relativi ratei.
L'ente, infatti, stante il ricevimento della notifica del decreto di omologa e la documentazione amministrativa (ossia, il c.d. modello AP-70), come si evince dagli allegati nn.
7, 8 e 9 del fascicolo di I grado, ha provveduto a liquidare la somma di € 10.038,88, per gli arretrati maturati, solo nel mese di dicembre del 2025. Dunque, l'odierna attività è scaturita, seppur indirettamente, dalla persistente inadempienza dell che ha costretto la creditrice a CP_1
ricorrere al Tribunale;
il deposito del ricorso è avvenuto in data 24.06.2025, ciò che poteva essere evitato se l' , esercitando la dovuta diligenza, avesse corrisposto tempestivamente CP_1 tutto il dovuto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel capo relativo alle spese, l' deve essere condannato al pagamento delle spese integrali di giudizio CP_1
di primo grado.
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, comportava l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali, secondo il principio della soccombenza, salva solo la facoltà di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale. La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché ove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (C.
Cost. n. 77 del 19/04/2018).
Tuttavia, il giudice, chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento alla sostanza della questione giuridica trattata, ponendo le predette spese a carico della parte che, con ogni probabilità, è destinata a perdere in giudizio, e ciò deve fare tenendo conto dei parametri di legge, nonché dei criteri di valutazione, che vengono in rilievo al momento della definizione dell'importo riconoscibile al professionista in sede di adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, solo a seguito della liquidazione del dovuto da parte del debitore, ammontante a €10.038,88 (fascicolo di I grado, comunicazione del 10.04.2024, depositata in allegato, in data 09.12.2024). CP_1
Di conseguenza, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. Ne consegue che la decisione sulla compensazione delle spese di lite è censurabile, in quanto non conforme al diritto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado.
Per quanto attiene alla misura dei compensi, si richiama il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'Avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale.
Il D.M. n.55/2014 si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto (in ogni caso non oltre il 50%
e in riferimento alla fase istruttoria, non oltre il 70%) o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445 bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza e minima difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto proposte, reputate per nulla complesse.
Il compenso del giudizio di primo grado può, quindi, essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex art. 13 co. 2 c.p.c.
Orbene, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si determinano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4 relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio: € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria non espletata.
Al suindicato importo va aggiunta la maggiorazione ex art.4, co. 1bis del citato D.M. n.
44/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al co. 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”.
Secondo la citata norma, è rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute negli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%.
In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
l deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate CP_1 in € 2.051,50, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' soccombente in base al valore del presente grado di giudizio che ammonta ad € CP_1
2.051,50, pari alla somma delle spese di giudizio di primo grado, così come riconosciute.
In ragione di ciò, la liquidazione delle spese del corrente grado va effettuata ai sensi del D.M.
n. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della competenza “Corte di Appello” e in base allo scaglione “fino a € 5.200,00”. Anche in questo caso, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con relativa attribuzione del compenso ai legali antistatari. Pertanto, l'importo da liquidare si determina in € 962,00, come da dispositivo esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l al pagamento delle spese processuali di primo grado che liquida in € 2.051,50, oltre le CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 962,00 oltre spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 30 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
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