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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/10/2025, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7918/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SA BE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7918/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da codice fiscale: , codice Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fiscale , e codice fiscale CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
, in proprio e quali eredi di , rappr.ti e dif. per procura in atti dagli
[...] Persona_1
avv. Vittorio Anselmi e TI Infarinato;
- parte attrice -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Catania, Via S. Maria La Grande n.5, Cod. Fisc. e P.IVA , P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Filippa Morina;
pagina 1 di 13 -parte convenuta-
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025.
--------------------
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 02.07.2020 gli attori indicati in epigrafe, in proprio e quali eredi universali di , convenivano in giudizio l' Persona_1 CP_2
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni dai medesimi patiti,
[...]
sia iure proprio sia iure successionis, per la morte del di loro congiunto, provocata per responsabilità dei sanitari facenti capo al P.O. Santa Marta e Santa Venera di
Acireale.
La convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
Veniva espletata una c.t.u. medico-legale.
Nel merito, vanno accolte le domande giudiziali proposte iure proprio dagli attori nei limiti di cui si dirà.
Si osserva innanzitutto come sia risultato provato con la attendibile ed esaustiva consulenza d'ufficio medico-legale in atti il nesso causale tra la lamentata condotta della convenuta e la morte di . In particolare, i consulenti d'ufficio Persona_1
Per medico-legale hanno accertato quanto segue: “1)--- Il Sig. in data 29/07/2017, accusando dolore al fianco sinistro e iperpiressia, veniva ricoverato presso
l'U.O.C. di Urologia del P.O. di Acireale con diagnosi di calcolosi ureterale pagina 2 di 13 sinistra e iperpiressia. E' di tutta evidenza che il suddetto quadro clinico era di urosepsi come anche annotato nel diario clinico all'ingresso in reparto (“si ricovera per urosepsi secondaria a calcolosi ureterale sinistra coem da TAC in basale”).
Per 2)--- Considerato che il Sig. dopo cinque giorni di ricovero in cui giornalmente accusava iperpiressia, che arrivava fino a 39°C, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ureterolipolapassi e posizionamento di stent JJ ureterale, si ritiene che vi siano motivi di censura nell'operato dei sanitari del suddetto nosocomio in quanto, come da accreditata letteratura del settore, l'intervento in questione andava procrastinato fino alla risuluzione dell'infezione mentre andava eseguita una decompressione in urgenza mediante il posizionamento di uno stent ureterale o di un drenaggio nefrostomico.
3)--- Pertanto, prima dell'intervento chirurgico andava effettuato un esame alle urine, una urinocoltura e delle emocolture oltre a ricercare gli indici di flogosi quali PCR, VES e , invece di eseguire una terapia antibiotica Persona_2
empirica, tra l'altro risultata inefficace, situazione clinica poi aggravata dall'esecuzione dell'intervento chirurgico.
4)--- In conclusione, sarebbe stato più corretto e prudente procedere, visto il quadro clinico di sepsi, prima con un intervento di decompressione del sistema escretore urinario ostruito mediante il posizionamento di uno stent urinario o di una nefrostomia percutaea, successivamente, dopo la decompressione, come raccomandato dalle linee guida, andavano raccolti campioni di urina e di sangue per l'esecuzione di esami colturali con antibiogramma al fine di poter effettuare una
pagina 3 di 13 terapia antibiotica mirata e, solo alla risoluzione dell'infezione, procedere all'intervento chirurgico.
5)--- Altro motivo di censura è, inoltre, la mancata rimozione dello stent ureterale dopo urosepsi (stent poi rimosso presso altro nosocomio) in quanto lo stesso può rappresentare un serbatoio dei batteri presenti nel biofilm.
6) In definitiva, si ritiene che l'assistenza prestata dai sanitari dell'U.O.C di
Urologia del P.O. di Acireale e le procedure adottate non siano state conformi alle regole di buona pratica clinica e alle linee guida del settore”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, anche secondo i CTU le precarie condizioni fisiche del de cuius non sono state concause della sua morte.
In definitiva, deve ritenersi provato quanto lamentato dagli attori e cioè che il verificarsi della morte di è imputabile alla convenuta. Persona_1
Ciò detto, si rileva come spetti a ciascuno dei tre attori, rispettivamente moglie e figli di , il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali per la Persona_1
perdita del rapporto parentale.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt.
2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale,
pagina 4 di 13 derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d.
“Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno pagina 5 di 13 non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato
(reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
pagina 6 di 13 Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
• in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
• ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita
(sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
• in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la pagina 7 di 13 convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno
2024), specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3.911,00 per moglie e figli.
Si precisa che deve ritenersi provata e non contestata la convivenza con il de cuius della moglie e della figlia per cui solo alle stesse va Parte_2
attribuito il punteggio di 16 previsto dalle tabelle de quibus.
Si aggiunge poi che per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, alla stregua delle deduzioni attrici si ritiene di attribuire un punteggio di
10 per la moglie e 5 per i due figli previsto dalle tabelle in questione, Lett. E, piuttosto che quelli invocati in comparsa conclusionale pari rispettivamente a 30 e
15.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a i seguenti punti: Parte_1
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 78 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 69 anni alla data del decesso del marito (lett. “B” della Tabella);
-16 punti in relazione alla lett. “C” della Tabella;
pagina 8 di 13 - punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti (lett. “D” della
Tabella) e ciò considerato che il de cuius aveva un altro figlio di nome Per_3
come risulta dallo stato di famiglia integrale, per cui non spetta il punteggio di 12 richiesto in comparsa conclusionale;
- punti 10 con riferimento alla lett. “E” della Tabella
- per un totale quindi di punti 63, pari ad Euro 246.393.
Si devono riconoscere a , figlia del de cuius, i seguenti punti: Parte_2
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 78 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 43 anni alla data del decesso del marito (lett. “B” della Tabella);
-16 punti in relazione alla lett. “C” della Tabella;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
- punti 5 con riferimento alla lett. “E” della Tabella
- per un totale quindi di punti 62, pari ad Euro 242.482.
Si devono riconoscere a , figlio del de cuius, i seguenti punti: Parte_3
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 78 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 39 anni alla data del decesso del marito (lett. “B” della Tabella);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
pagina 9 di 13 - punti 5 con riferimento alla lett. “E” della Tabella
- per un totale quindi di punti 48, pari ad Euro 187.728.
Va ora peraltro osservato che nei citati criteri orientativi delle tabelle di Milano non esiste un minimo garantito, soprattutto con riferimento alle varie fattispecie concrete tra cui quella in esame, in cui vengono in rilievo circostanze di fatto che, sebbene inidonee ad elidere il nesso di causalità tra il grave inadempimento della detta convenuta e il decesso di per le ragioni sopra esposte, Persona_1
impongono tuttavia una rimodulazione del quantum risarcitorio rispetto alle
Tabelle di Milano.
In particolare, sul piano soggettivo, viene in rilievo la condizione psicofisica generale di che non era equiparabile tout court a quella di un Persona_1
signore, di 78 anni, assunta come nelle citate tabelle di liquidazione. CP_3
Risultano infatti accertate dagli stessi CTU e documentate in atti le concomitanti patologie (cardiopatia con precedenti interventi chirurgici, diabete ed altro) che ne pregiudicavano significativamente (almeno in via presuntiva) la condizione di salute generale, rispetto anche a uno standard medio di persona di 78 anni, con contestuale riduzione delle aspettative di vita. In secondo luogo, , Persona_1
pur guarito, avrebbe visto ulteriormente e significativamente pregiudicate sia la propria aspettativa di vita sia la qualità della stessa per la presenza delle dette pluripatologie che avrebbe verosimilmente ridotto le chances di sopravvivenza e la qualitas della vita stessa.
In ragione di quanto esposto, al fine di procedere alla corretta quantificazione in termini economici del danno subito, coerentemente con il criterio della valutazione pagina 10 di 13 del caso concreto e il criterio di accertamento probabilistico, è necessario operare una significativa decurtazione che si stima, in via equitativa, essere pari al 25% rispetto agli importi come sopra esposti.
In definitiva, va disposta la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 184.794,75 in favore di , della somma di Euro 181.861,50 Parte_1
in favore di della somma di euro 140.796,00 in favore di Parte_2 [...]
. Parte_3
Il danno in esame è stato stimato in valori attuali sulla base delle citate tabelle milanesi;
poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di ciascuno degli attori sono in ogni caso dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto (12 dicembre 2017) per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata sulla base degli indici Istat alla data dell'evento dannoso (8 ottobre
2017) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Va invece rigettata la domanda attrice di risarcimento iure hereditario del danno tanatologico: infatti, deve osservarsi che non è stata raggiunta la prova che Re
pagina 11 di 13 abbia effettivamente avuto la lucida percezione della propria fine né Per_1
che l'abbia percepita come causata dalla condotta colposa della convenuta.
Nessuna statuizione va adottata con riferimento alla domanda di Pt_1
avente ad oggetto il rimborso della somma di euro 3.500,00 per asserite
[...]
spese funerarie in quanto al riguardo è stata fatta esplicita e legittima rinunzia in comparsa conclusionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3453/2024).
In virtù del principio della soccombenza va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali della convenuta in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
RB, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7918/20 R.G.:
1) condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 184.794,75 in favore di della somma di Euro 181.861,50 in favore di Parte_1 [...]
, della somma di euro 140.796,00 in favore di , oltre agli Parte_2 Parte_3
interessi per come specificato in motivazione;
rigetta l'ulteriore domanda attrice e di cui in motivazione;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 550,00 per spese vive ed euro 25.000,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte attrice;
pone a carico della convenuta le spese della consulenza d'ufficio medico-legale, come già liquidate in atti.
Catania, 25 ottobre 2025
pagina 12 di 13 IL GIUDICE
Salvatore RB
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SA BE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7918/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da codice fiscale: , codice Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fiscale , e codice fiscale CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
, in proprio e quali eredi di , rappr.ti e dif. per procura in atti dagli
[...] Persona_1
avv. Vittorio Anselmi e TI Infarinato;
- parte attrice -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Catania, Via S. Maria La Grande n.5, Cod. Fisc. e P.IVA , P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Filippa Morina;
pagina 1 di 13 -parte convenuta-
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025.
--------------------
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 02.07.2020 gli attori indicati in epigrafe, in proprio e quali eredi universali di , convenivano in giudizio l' Persona_1 CP_2
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni dai medesimi patiti,
[...]
sia iure proprio sia iure successionis, per la morte del di loro congiunto, provocata per responsabilità dei sanitari facenti capo al P.O. Santa Marta e Santa Venera di
Acireale.
La convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
Veniva espletata una c.t.u. medico-legale.
Nel merito, vanno accolte le domande giudiziali proposte iure proprio dagli attori nei limiti di cui si dirà.
Si osserva innanzitutto come sia risultato provato con la attendibile ed esaustiva consulenza d'ufficio medico-legale in atti il nesso causale tra la lamentata condotta della convenuta e la morte di . In particolare, i consulenti d'ufficio Persona_1
Per medico-legale hanno accertato quanto segue: “1)--- Il Sig. in data 29/07/2017, accusando dolore al fianco sinistro e iperpiressia, veniva ricoverato presso
l'U.O.C. di Urologia del P.O. di Acireale con diagnosi di calcolosi ureterale pagina 2 di 13 sinistra e iperpiressia. E' di tutta evidenza che il suddetto quadro clinico era di urosepsi come anche annotato nel diario clinico all'ingresso in reparto (“si ricovera per urosepsi secondaria a calcolosi ureterale sinistra coem da TAC in basale”).
Per 2)--- Considerato che il Sig. dopo cinque giorni di ricovero in cui giornalmente accusava iperpiressia, che arrivava fino a 39°C, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ureterolipolapassi e posizionamento di stent JJ ureterale, si ritiene che vi siano motivi di censura nell'operato dei sanitari del suddetto nosocomio in quanto, come da accreditata letteratura del settore, l'intervento in questione andava procrastinato fino alla risuluzione dell'infezione mentre andava eseguita una decompressione in urgenza mediante il posizionamento di uno stent ureterale o di un drenaggio nefrostomico.
3)--- Pertanto, prima dell'intervento chirurgico andava effettuato un esame alle urine, una urinocoltura e delle emocolture oltre a ricercare gli indici di flogosi quali PCR, VES e , invece di eseguire una terapia antibiotica Persona_2
empirica, tra l'altro risultata inefficace, situazione clinica poi aggravata dall'esecuzione dell'intervento chirurgico.
4)--- In conclusione, sarebbe stato più corretto e prudente procedere, visto il quadro clinico di sepsi, prima con un intervento di decompressione del sistema escretore urinario ostruito mediante il posizionamento di uno stent urinario o di una nefrostomia percutaea, successivamente, dopo la decompressione, come raccomandato dalle linee guida, andavano raccolti campioni di urina e di sangue per l'esecuzione di esami colturali con antibiogramma al fine di poter effettuare una
pagina 3 di 13 terapia antibiotica mirata e, solo alla risoluzione dell'infezione, procedere all'intervento chirurgico.
5)--- Altro motivo di censura è, inoltre, la mancata rimozione dello stent ureterale dopo urosepsi (stent poi rimosso presso altro nosocomio) in quanto lo stesso può rappresentare un serbatoio dei batteri presenti nel biofilm.
6) In definitiva, si ritiene che l'assistenza prestata dai sanitari dell'U.O.C di
Urologia del P.O. di Acireale e le procedure adottate non siano state conformi alle regole di buona pratica clinica e alle linee guida del settore”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, anche secondo i CTU le precarie condizioni fisiche del de cuius non sono state concause della sua morte.
In definitiva, deve ritenersi provato quanto lamentato dagli attori e cioè che il verificarsi della morte di è imputabile alla convenuta. Persona_1
Ciò detto, si rileva come spetti a ciascuno dei tre attori, rispettivamente moglie e figli di , il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali per la Persona_1
perdita del rapporto parentale.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt.
2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale,
pagina 4 di 13 derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d.
“Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno pagina 5 di 13 non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato
(reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
pagina 6 di 13 Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
• in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
• ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita
(sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
• in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la pagina 7 di 13 convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno
2024), specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3.911,00 per moglie e figli.
Si precisa che deve ritenersi provata e non contestata la convivenza con il de cuius della moglie e della figlia per cui solo alle stesse va Parte_2
attribuito il punteggio di 16 previsto dalle tabelle de quibus.
Si aggiunge poi che per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, alla stregua delle deduzioni attrici si ritiene di attribuire un punteggio di
10 per la moglie e 5 per i due figli previsto dalle tabelle in questione, Lett. E, piuttosto che quelli invocati in comparsa conclusionale pari rispettivamente a 30 e
15.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a i seguenti punti: Parte_1
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 78 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 69 anni alla data del decesso del marito (lett. “B” della Tabella);
-16 punti in relazione alla lett. “C” della Tabella;
pagina 8 di 13 - punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti (lett. “D” della
Tabella) e ciò considerato che il de cuius aveva un altro figlio di nome Per_3
come risulta dallo stato di famiglia integrale, per cui non spetta il punteggio di 12 richiesto in comparsa conclusionale;
- punti 10 con riferimento alla lett. “E” della Tabella
- per un totale quindi di punti 63, pari ad Euro 246.393.
Si devono riconoscere a , figlia del de cuius, i seguenti punti: Parte_2
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 78 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 43 anni alla data del decesso del marito (lett. “B” della Tabella);
-16 punti in relazione alla lett. “C” della Tabella;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
- punti 5 con riferimento alla lett. “E” della Tabella
- per un totale quindi di punti 62, pari ad Euro 242.482.
Si devono riconoscere a , figlio del de cuius, i seguenti punti: Parte_3
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 78 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 39 anni alla data del decesso del marito (lett. “B” della Tabella);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
pagina 9 di 13 - punti 5 con riferimento alla lett. “E” della Tabella
- per un totale quindi di punti 48, pari ad Euro 187.728.
Va ora peraltro osservato che nei citati criteri orientativi delle tabelle di Milano non esiste un minimo garantito, soprattutto con riferimento alle varie fattispecie concrete tra cui quella in esame, in cui vengono in rilievo circostanze di fatto che, sebbene inidonee ad elidere il nesso di causalità tra il grave inadempimento della detta convenuta e il decesso di per le ragioni sopra esposte, Persona_1
impongono tuttavia una rimodulazione del quantum risarcitorio rispetto alle
Tabelle di Milano.
In particolare, sul piano soggettivo, viene in rilievo la condizione psicofisica generale di che non era equiparabile tout court a quella di un Persona_1
signore, di 78 anni, assunta come nelle citate tabelle di liquidazione. CP_3
Risultano infatti accertate dagli stessi CTU e documentate in atti le concomitanti patologie (cardiopatia con precedenti interventi chirurgici, diabete ed altro) che ne pregiudicavano significativamente (almeno in via presuntiva) la condizione di salute generale, rispetto anche a uno standard medio di persona di 78 anni, con contestuale riduzione delle aspettative di vita. In secondo luogo, , Persona_1
pur guarito, avrebbe visto ulteriormente e significativamente pregiudicate sia la propria aspettativa di vita sia la qualità della stessa per la presenza delle dette pluripatologie che avrebbe verosimilmente ridotto le chances di sopravvivenza e la qualitas della vita stessa.
In ragione di quanto esposto, al fine di procedere alla corretta quantificazione in termini economici del danno subito, coerentemente con il criterio della valutazione pagina 10 di 13 del caso concreto e il criterio di accertamento probabilistico, è necessario operare una significativa decurtazione che si stima, in via equitativa, essere pari al 25% rispetto agli importi come sopra esposti.
In definitiva, va disposta la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 184.794,75 in favore di , della somma di Euro 181.861,50 Parte_1
in favore di della somma di euro 140.796,00 in favore di Parte_2 [...]
. Parte_3
Il danno in esame è stato stimato in valori attuali sulla base delle citate tabelle milanesi;
poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di ciascuno degli attori sono in ogni caso dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto (12 dicembre 2017) per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata sulla base degli indici Istat alla data dell'evento dannoso (8 ottobre
2017) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Va invece rigettata la domanda attrice di risarcimento iure hereditario del danno tanatologico: infatti, deve osservarsi che non è stata raggiunta la prova che Re
pagina 11 di 13 abbia effettivamente avuto la lucida percezione della propria fine né Per_1
che l'abbia percepita come causata dalla condotta colposa della convenuta.
Nessuna statuizione va adottata con riferimento alla domanda di Pt_1
avente ad oggetto il rimborso della somma di euro 3.500,00 per asserite
[...]
spese funerarie in quanto al riguardo è stata fatta esplicita e legittima rinunzia in comparsa conclusionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3453/2024).
In virtù del principio della soccombenza va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali della convenuta in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
RB, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7918/20 R.G.:
1) condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 184.794,75 in favore di della somma di Euro 181.861,50 in favore di Parte_1 [...]
, della somma di euro 140.796,00 in favore di , oltre agli Parte_2 Parte_3
interessi per come specificato in motivazione;
rigetta l'ulteriore domanda attrice e di cui in motivazione;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 550,00 per spese vive ed euro 25.000,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte attrice;
pone a carico della convenuta le spese della consulenza d'ufficio medico-legale, come già liquidate in atti.
Catania, 25 ottobre 2025
pagina 12 di 13 IL GIUDICE
Salvatore RB
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