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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato ex comb. disp. artt.
281terdecies c.p.c., 282sexies c.p.c., art. 170 DPR 115/2002 e art. 15 D. Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3330/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TEREZA BEZHANI
TEREZA BEZHANI (C.F. ), C.F._2 in proprio parte opponente
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avvocatura dello Stato di Venezia parte resistente
In punto: opposizione a decreto di revoca gratuito patrocinio e rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso – emesso in data 26.6.2024, proc. R.G. 2208/2022
Conclusioni parte ricorrente:
“accertarsi l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato per il sig. e conseguentemente revocare/annullare il provvedimento di revoca dd.to Parte_2
18.06.2024 e pubblicato il 16.07.2024; conseguentemente liquidare le competenze professionali come indicate nella parcella proforma allegata all'istanza di liquidazione del sub doc. 4 allegata alla presente impugnazione;
con rifusione delle spese del presente procedimento da rifondere a favore dell'Erario”;
Conclusioni parte resistente:
“-rigettare il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- spese e competenze legali rifuse”;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex comb. disp. artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D. Lgs. 150/2011 depositato in data
1.8.2024 HA ZA, in proprio nonché quale procuratore di proponeva Parte_2 pagina 1 di 5 opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso in favore del difensore, emesso dal
Tribunale collegiale di Vicenza in data 18.6.2024 nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 2208/2022. rappresentava di essere stato convenuto in giudizio dalla moglie Parte_2 CP_2
per la pronuncia della separazione– giudizio nell'ambito del quale con sentenza parziale n. 241/2023 il
Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi pronunciandosi sullo status, e con sentenza n.
1366/2024 lo condannava a corrispondere un contributo di mantenimento in favore della moglie separata.
Parte ricorrente censurava il provvedimento del Tribunale collegiale per scorretta ed impropria interpretazione della documentazione depositata nel corso del procedimento di separazione – in particolare in relazione al doc. 18, depositato per fini diversi rispetto alla proposta istanza di liquidazione del compenso -, nonché per omessa attivazione officiosa dei poteri istruttori in detta materia.
Dimetteva in sede di opposizione ulteriore documentazione dimostrativa delle attuali condizioni economico-patrimoniali della parte ammessa in via provvisoria al beneficio, ritenendo dimostrata la sussistenza dei presupposti legittimanti la liquidazione: in particolare, pur a fronte di superamento del limite di legge del reddito annuale per la fruizione del beneficio, dimetteva pezze giustificative delle spese vive mensili, sottolineando la notoria differenza del costo della vita – più elevato – nei Paese
Bassi rispetto all'Italia. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 7.11.2024 si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato di Venezia per il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Sottolineava la correttezza della motivazione del Tribunale collegiale, essendo i redditi esposti dal ben superiori al limite reddituale di legge, né essendo stata fornita prova alcuna Pt_2 dell'impossibilità di sostenere le spese legali in ragione del differente costo della vita tra lo stato membro di appartenenza e quello italiano. Al riguardo, evidenziava che i documenti prodotti in tale sede erano del tutto generici, in quanto recanti importi forfetizzati, riferibili a lunghi periodi temporali e non specificati nel dettaglio, ritenendo qualsivoglia attività istruttoria ufficiosa come del tutto esplorativa. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Alla prima udienza del 12.11.2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e il
Giudice, previa assegnazione di termine per la produzione di traduzione della documentazione versata in atti sub doc. 7, 8, 9, rinviava il procedimento per precisazione delle conclusioni e discussione orale pagina 2 di 5 all'udienza del 30.1.2025 – ove compariva parte ricorrente instando per l'accoglimento delle spiegate conclusioni.
4. Tanto premesso, è pacifico che il reddito annuale di (euro 24.409,00) superi –e Parte_2
sia quasi doppio - la soglia del reddito annuale (euro 12.838,01) limite per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato italiano.
E' altrettanto pacifico che il doc. 18 p. ricorrente non ha alcun valore probatorio ai fini del decidere recando voci di spesa forfetizzate, del resto avendo la stessa parte ricorrente allegato che la detta produzione è stata valorizzata dal Tribunale in modo improprio, essendo stata dimessa in giudizio a diversi fini.
E' ulteriormente pacifico che, in questa sede, non vi sono limiti preclusivi alla produzione di documentazione finalizzata a dar prova dei limiti reddituali dell'istante, ai fini del vaglio della sussistenza dei requisiti pe l'ammissione al beneficio.
Ciò posto, si rileva che l'art. 4, co. 4, D.Lgs. n. 116 del 27.5.2005 dispone che “I limiti fissati dai commi 1 e 21 non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera
il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 6, comma 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro”. Da tanto discende che il vaglio richiesto in questa sede attiene alla valutazione se vi sia una differenza del costo della vita nei Paesi Bassi, rispetto all'Italia, tale da consentire di ritenere che la parte ammessa in via provvisoria non sia in grado di sostenere le spese legali.
Orbene, ritiene questo giudice che ai fini del vaglio occorra distinguere tra spese, per così dire, ordinariamente necessarie (quale vitto, alloggio, utenze e assicurazioni obbligatorie), e spese che, invece, appaiono facoltative e rimesse alla libera scelta di ciascun cittadino (quali le assicurazioni facoltative e/o servizi aggiuntivi). Dopodichè, andrà operato un confronto – secondo valori di massima che possono essere tratti dalla comune esperienza – tra l'ammontare di detta categoria di spese nello stato membro in questione rispetto alla media italiana (il tutto pur alla luce dell'ammontare del reddito annuale dichiarato dalla parte ammessa in via provvisoria al beneficio).
Dal che discende, quale logico corollario, che la mera operazione di sottrazione degli importi di spesa mensile da quanto percepito mensilmente a titolo di pensione dal seppur restitutivo di un Pt_2
valore esiguo, non assume rilievo decisivo ai fini del decidere.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti – anche a tacere del fatto che trattasi di risultanze di addebiti in conto corrente di voci di spesa, identificabili solamente mediante la sintetica 1 Ossia il reddito complessivo annuo lordo dichiarato a fini fiscali, considerando anche i redditi percepiti da ogni componente della famiglia per il medesimo periodo. pagina 3 di 5 indicazione nell'estratto conto, difettando produzione della relativa documentazione contrattuale e/o esemplificativa o di dettaglio della voce di spesa – emerge come il costo mensile per alloggio (euro
600/mese), elettricità (euro 37/mese), telefono (euro 28,88/mese) sia coincidente con i prezzi medi praticati in Italia per esborsi analoghi. Lo stesso dicasi per le spese bancarie, assicurazione civile e auto, che, se moltiplicate per dodici mensilità, restituiscono somme in linea con quanto usualmente richiesto nel mercato italiano (ossia intorno ad euro 450/annui per assicurazione auto ed euro 60/annui per responsabilità civile).
Con riferimento agli esborsi per tasse, sindacato e tasse sulla casa annuale, questa pari a circa
290/anno, non può che rilevarsi che tale voce di spesa non possa nemmeno dirsi strettamente attinente al costo della vita, e quindi valorizzabile, in quanto somme dovute nei confronti dello stato olandese, sulla base di legislazione ed aliquote fiscali frutto del potere di imperio dello stato sovrano.
Certamente esulano dalle spese ordinarie necessarie quelle per assicurazione vita, infortuni e viaggio che appaiono – tenuto conto delle risultanze degli estratti conto in atti, assente documentazione contrattuale – non obbligatorie, e quindi rimesse alla scelta del singolo di cautelarsi contro i rischi più disparati.
Unica voce effettivamente non sovrapponibile è quella relativa alle spese per assicurazione sanitaria obbligatoria (euro 137/mese), laddove nei Paesi Bassi il sistema sanitario è finanziato in parte attraverso la fiscalità generale e in parte da assicurazioni, pur soggette alla regola del libero mercato. In ogni caso, detta voce di spesa, da sola, non consente di ritenere la sussistenza di una sproporzione tale tra costo della vita nel detto stato membro rispetto all'Italia, tale da giustificare il riconoscimento dell'ammissione al beneficio – anche considerando che il reddito annuale dichiarato supera ampiamente il limite per l'ammissione al beneficio, essendo quasi pari al doppio.
Da ultimo, non è dato comprendere la ragione dell'esborso di euro 70/mensili circa per “Ziggo service” non essendo stati versati in atti i documenti contrattuali, cosicchè non è possibile svolgere la valutazione nei termini sopra esposti, necessaria ai fini del decidere.
Per tutti questi motivi, pertanto, si ritiene che non sia provata una differenza tra il costo della vita in
Italia rispetto al costo della vita nei Paesi Bassi tale da consentire, a fronte dell'ampio superamento del reddito annuale lordo in capo al l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Pt_2
dovendo concludersi e ritenersi sussistente la capacità economica per far fronte alle spese legali.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con conferma integrale del provvedimento impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di parte ricorrente;
sono liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 stante il valore pagina 4 di 5 della domanda, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre, ed applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale in ragione dell'oralità della discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in euro 1.064,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Vittoria Cuogo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato ex comb. disp. artt.
281terdecies c.p.c., 282sexies c.p.c., art. 170 DPR 115/2002 e art. 15 D. Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3330/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TEREZA BEZHANI
TEREZA BEZHANI (C.F. ), C.F._2 in proprio parte opponente
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avvocatura dello Stato di Venezia parte resistente
In punto: opposizione a decreto di revoca gratuito patrocinio e rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso – emesso in data 26.6.2024, proc. R.G. 2208/2022
Conclusioni parte ricorrente:
“accertarsi l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato per il sig. e conseguentemente revocare/annullare il provvedimento di revoca dd.to Parte_2
18.06.2024 e pubblicato il 16.07.2024; conseguentemente liquidare le competenze professionali come indicate nella parcella proforma allegata all'istanza di liquidazione del sub doc. 4 allegata alla presente impugnazione;
con rifusione delle spese del presente procedimento da rifondere a favore dell'Erario”;
Conclusioni parte resistente:
“-rigettare il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- spese e competenze legali rifuse”;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex comb. disp. artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D. Lgs. 150/2011 depositato in data
1.8.2024 HA ZA, in proprio nonché quale procuratore di proponeva Parte_2 pagina 1 di 5 opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso in favore del difensore, emesso dal
Tribunale collegiale di Vicenza in data 18.6.2024 nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 2208/2022. rappresentava di essere stato convenuto in giudizio dalla moglie Parte_2 CP_2
per la pronuncia della separazione– giudizio nell'ambito del quale con sentenza parziale n. 241/2023 il
Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi pronunciandosi sullo status, e con sentenza n.
1366/2024 lo condannava a corrispondere un contributo di mantenimento in favore della moglie separata.
Parte ricorrente censurava il provvedimento del Tribunale collegiale per scorretta ed impropria interpretazione della documentazione depositata nel corso del procedimento di separazione – in particolare in relazione al doc. 18, depositato per fini diversi rispetto alla proposta istanza di liquidazione del compenso -, nonché per omessa attivazione officiosa dei poteri istruttori in detta materia.
Dimetteva in sede di opposizione ulteriore documentazione dimostrativa delle attuali condizioni economico-patrimoniali della parte ammessa in via provvisoria al beneficio, ritenendo dimostrata la sussistenza dei presupposti legittimanti la liquidazione: in particolare, pur a fronte di superamento del limite di legge del reddito annuale per la fruizione del beneficio, dimetteva pezze giustificative delle spese vive mensili, sottolineando la notoria differenza del costo della vita – più elevato – nei Paese
Bassi rispetto all'Italia. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 7.11.2024 si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato di Venezia per il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Sottolineava la correttezza della motivazione del Tribunale collegiale, essendo i redditi esposti dal ben superiori al limite reddituale di legge, né essendo stata fornita prova alcuna Pt_2 dell'impossibilità di sostenere le spese legali in ragione del differente costo della vita tra lo stato membro di appartenenza e quello italiano. Al riguardo, evidenziava che i documenti prodotti in tale sede erano del tutto generici, in quanto recanti importi forfetizzati, riferibili a lunghi periodi temporali e non specificati nel dettaglio, ritenendo qualsivoglia attività istruttoria ufficiosa come del tutto esplorativa. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Alla prima udienza del 12.11.2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e il
Giudice, previa assegnazione di termine per la produzione di traduzione della documentazione versata in atti sub doc. 7, 8, 9, rinviava il procedimento per precisazione delle conclusioni e discussione orale pagina 2 di 5 all'udienza del 30.1.2025 – ove compariva parte ricorrente instando per l'accoglimento delle spiegate conclusioni.
4. Tanto premesso, è pacifico che il reddito annuale di (euro 24.409,00) superi –e Parte_2
sia quasi doppio - la soglia del reddito annuale (euro 12.838,01) limite per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato italiano.
E' altrettanto pacifico che il doc. 18 p. ricorrente non ha alcun valore probatorio ai fini del decidere recando voci di spesa forfetizzate, del resto avendo la stessa parte ricorrente allegato che la detta produzione è stata valorizzata dal Tribunale in modo improprio, essendo stata dimessa in giudizio a diversi fini.
E' ulteriormente pacifico che, in questa sede, non vi sono limiti preclusivi alla produzione di documentazione finalizzata a dar prova dei limiti reddituali dell'istante, ai fini del vaglio della sussistenza dei requisiti pe l'ammissione al beneficio.
Ciò posto, si rileva che l'art. 4, co. 4, D.Lgs. n. 116 del 27.5.2005 dispone che “I limiti fissati dai commi 1 e 21 non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera
il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 6, comma 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro”. Da tanto discende che il vaglio richiesto in questa sede attiene alla valutazione se vi sia una differenza del costo della vita nei Paesi Bassi, rispetto all'Italia, tale da consentire di ritenere che la parte ammessa in via provvisoria non sia in grado di sostenere le spese legali.
Orbene, ritiene questo giudice che ai fini del vaglio occorra distinguere tra spese, per così dire, ordinariamente necessarie (quale vitto, alloggio, utenze e assicurazioni obbligatorie), e spese che, invece, appaiono facoltative e rimesse alla libera scelta di ciascun cittadino (quali le assicurazioni facoltative e/o servizi aggiuntivi). Dopodichè, andrà operato un confronto – secondo valori di massima che possono essere tratti dalla comune esperienza – tra l'ammontare di detta categoria di spese nello stato membro in questione rispetto alla media italiana (il tutto pur alla luce dell'ammontare del reddito annuale dichiarato dalla parte ammessa in via provvisoria al beneficio).
Dal che discende, quale logico corollario, che la mera operazione di sottrazione degli importi di spesa mensile da quanto percepito mensilmente a titolo di pensione dal seppur restitutivo di un Pt_2
valore esiguo, non assume rilievo decisivo ai fini del decidere.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti – anche a tacere del fatto che trattasi di risultanze di addebiti in conto corrente di voci di spesa, identificabili solamente mediante la sintetica 1 Ossia il reddito complessivo annuo lordo dichiarato a fini fiscali, considerando anche i redditi percepiti da ogni componente della famiglia per il medesimo periodo. pagina 3 di 5 indicazione nell'estratto conto, difettando produzione della relativa documentazione contrattuale e/o esemplificativa o di dettaglio della voce di spesa – emerge come il costo mensile per alloggio (euro
600/mese), elettricità (euro 37/mese), telefono (euro 28,88/mese) sia coincidente con i prezzi medi praticati in Italia per esborsi analoghi. Lo stesso dicasi per le spese bancarie, assicurazione civile e auto, che, se moltiplicate per dodici mensilità, restituiscono somme in linea con quanto usualmente richiesto nel mercato italiano (ossia intorno ad euro 450/annui per assicurazione auto ed euro 60/annui per responsabilità civile).
Con riferimento agli esborsi per tasse, sindacato e tasse sulla casa annuale, questa pari a circa
290/anno, non può che rilevarsi che tale voce di spesa non possa nemmeno dirsi strettamente attinente al costo della vita, e quindi valorizzabile, in quanto somme dovute nei confronti dello stato olandese, sulla base di legislazione ed aliquote fiscali frutto del potere di imperio dello stato sovrano.
Certamente esulano dalle spese ordinarie necessarie quelle per assicurazione vita, infortuni e viaggio che appaiono – tenuto conto delle risultanze degli estratti conto in atti, assente documentazione contrattuale – non obbligatorie, e quindi rimesse alla scelta del singolo di cautelarsi contro i rischi più disparati.
Unica voce effettivamente non sovrapponibile è quella relativa alle spese per assicurazione sanitaria obbligatoria (euro 137/mese), laddove nei Paesi Bassi il sistema sanitario è finanziato in parte attraverso la fiscalità generale e in parte da assicurazioni, pur soggette alla regola del libero mercato. In ogni caso, detta voce di spesa, da sola, non consente di ritenere la sussistenza di una sproporzione tale tra costo della vita nel detto stato membro rispetto all'Italia, tale da giustificare il riconoscimento dell'ammissione al beneficio – anche considerando che il reddito annuale dichiarato supera ampiamente il limite per l'ammissione al beneficio, essendo quasi pari al doppio.
Da ultimo, non è dato comprendere la ragione dell'esborso di euro 70/mensili circa per “Ziggo service” non essendo stati versati in atti i documenti contrattuali, cosicchè non è possibile svolgere la valutazione nei termini sopra esposti, necessaria ai fini del decidere.
Per tutti questi motivi, pertanto, si ritiene che non sia provata una differenza tra il costo della vita in
Italia rispetto al costo della vita nei Paesi Bassi tale da consentire, a fronte dell'ampio superamento del reddito annuale lordo in capo al l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Pt_2
dovendo concludersi e ritenersi sussistente la capacità economica per far fronte alle spese legali.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con conferma integrale del provvedimento impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di parte ricorrente;
sono liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 stante il valore pagina 4 di 5 della domanda, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre, ed applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale in ragione dell'oralità della discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in euro 1.064,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Vittoria Cuogo
pagina 5 di 5