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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/11/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del LAVORO, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 24.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.1362 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nato il [...] in [...] e Parte_1 residente in [...], C.F.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
TORRE ANNUNZIATA alla via SIMONETTI, n. 36, presso lo studio degli avv.ti Domenico LA RANA e Mario LA RANA, che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 28.03.2024 il sig. , sulla scorta dell'esito negativo Parte_1 della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari
1 legittimanti l'indennità di accompagnamento. Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica CP_1 il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge. In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali. Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 11 marzo 2025 il sig. Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica. Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza. La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, veniva mandata prontamente in decisione, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445, 6° comma, C.P.C. Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 24.10.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2) La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante. Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
▪ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 19.02.2025 a fronte del decreto di “avviso” comunicato il giorno 20.01.2025;
▪ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 11.03.2025 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
▪ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione. Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3) Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o
2 principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente
“sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che
“consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
3 Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Nel caso di specie il dr. ha preso atto del diverso e più Persona_1 articolato quadro diagnostico rispetto a quello portato in emersione dalle Commissioni Mediche, ampliando la condizione clinico-menomativa. Così sintetizzata: ingravescente vasculopatia cerebrale cronica;
diabete mellito tipo II con neuropatia periferica;
esiti di K vescicale operato di TURV;
artrosi polidistrettuale;
BPCO; ipertensione arteriosa con aterosclerosi TSA operata;
deficit bilaterale del visus e ipoacusia bilaterale, in soggetto con stato ansioso-depressivo reattivo. Il C.T.U. annette(va) a dette patologie una percentuale invalidante (100%) ma una pregnanza medico-legale tali da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alle prestazioni evocate. Tale conclusione valorizza la lettura combinata del dato documentale e dell'esame obiettivo, eseguito l'11 ottobre 2024.
Si legge, fra l'altro, nell'elaborato peritale. Soggetto brachitipo, ad habitus iposplancnico, di sesso maschile. Peso Kg. 62. Altezza 1,65 m. circa. Facies amimica e sofferente. Sensorio apparentemente integro, con atteggiamento psichico depresso. Non collaborante. Mutacico. Cute e mucose visibili di colorito roseo-pallido. Sistema muscolare nel complesso ipotrofico ed ipotonico. Apparato linfoghiandolare apparentemente indenne. Torace tronco-conico, simmetricamente ipoespansibile. FVT rinforzato.
… Ridotta la tensione parietale. Assenza di punti dolenti alla palpo-pressione superficiale e profonda. Organi ipocondriaci nei limiti della norma. Alvo alternante;
incongruo controllo sfinterico urinario. A carico del sistema osteoarticolare, in soggetto con rachide cifoscoliotico, non si evidenziano deficit mielo-radicolari. Le maggiori articolazioni assiali (rachide dorso lombare) ed appendicolari (ginocchia) appaiono limitate ai loro gradi terminali e riferite dolenti. Appoggio e passaggi posturali conservati;
deambulazione autonoma, a piccoli passi a base allargata, con disquilibrio e
4 facile esauribilità muscolare, anche per neuropatia periferica. Esame neurologico negativo per focalità; qualche oscillazione al Romberg, discreta dismetria alla prova indice-naso, con parestesie periferiche e ROT indeboliti. Dal punto di vista psichico presenza di deficit attentivo-mnesici, discreto disorientamento temporo-spaziale, atteggiamento ansioso-depressivo ed evidente deflessione del tono dell'umore, ben apprezzabili nei tentativi di colloquio, nonostante il mutacismo ostinato. A prescindere dai documentati deficit del visus e della ipoacusia bilaterale non protesizzata, non si evidenziano altre apparenti attualità patologiche di rilevanza medico-legale a carico dei restanti organi ed apparati esplorati>. (5)
I rilievi attorei stigmatizzano la -asserita- errata valutazione del quadro clinico nelle sue ricadute complessivamente invalidanti, desunta essenzialmente dal corredo cartolare. Giova, tuttavia, segnalare una questione non adeguatamente considerata dall'istante. Avendo il C.T.U. ratificato la situazione di invalidità totale che funge da primo elemento costitutivo della fattispecie legale evocata, l'indagine, a questo punto impermeabile a potenziali critiche da omessa indicazione delle percentuali invalidanti, ineludibilmente si sposta sul secondo requisito valutativo, costituito dal vulnus deambulatorio o, in alternativa, da una situazione psicofisica tale da necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani.
Se non che sul punto le obiezioni attoree non sono condivisibili da entrambe le possibili prospettive di analisi. In primo luogo, i rilievi, impermeabili a qualsiasi critica inerente l'operato del perito in sede di esame obiettivo, planano sulla sola valorizzazione del dato cartolare e, quindi, in definitiva sulla chiave di lettura all'uopo utilizzata. Il denunciato grave errore valutativo da un lato non è riscontrabile per tabulas e dall'altro non risolve il “problema” di quanto emerso in sede di esame clinico diretto e puntualmente riportato nella relazione scritta. A tenore della quale -si ribadisce- ci si trova al cospetto di una persona ancora autonoma sia fisicamente sia da una prospettiva meramente psichica. La situazione fotografata nell'elaborato del dr. -può già Persona_2 anticiparsi in questa sede- non riflette affatto il requisito della “impossibilità deambulatoria” e neppure quello della necessaria assistenza continua per l'espletamento degli atti di vita quotidiani. Ora, questa “fotografia” non è stata criticata in alcun modo dal ricorrente che affida le sue obiezioni al solo dato documentale. In tal modo portando in emersione una criticità strutturale del proprio assunto, appartenendosi al notorio che il compito del perito va ben al di là della mera presa d'atto dei referti messigli a disposizione, dovendo la sua indagine estendersi ad un esame complessivo delle condizioni del paziente. Tale
5 esame ineludibilmente passa attraverso la lettura incrociata del dato anamnestico, di quello documentale e di quello “clinico”. Deve, poi, segnalarsi l'inesistenza di supporto cartolare medico sanitario
“diretto” che indichi una condizione obiettiva di incapacità deambulatoria e/o psichica più o meno totale e definitiva. In realtà l'istante muove da due ordini di considerazioni che, tuttavia, non sono condivisibili. 5 A)
Da una prima ottica, per così dire “retrospettiva”, il sig. segnala Pt_1 una sorta di contraddizione logica desumibile dall'elaborato peritale che, pur portando in emersione un quadro clinico più articolato rispetto a quello delineato dall'apposita Commissione Medica, sfocia nello stesso responso invalidante.
… successivamente il CTU: “è affetto da … ”, indicando, in tal modo, ulteriori patologie rappresentate dall'artrosi polistrettuale, dal deficit bilaterale del visus, dall'ipoacusia bilaterale e dallo stato ansioso depressivo reattivo senza modificare in alcun modo la valutazione precedentemente espressa dall' confermando apoditticamente il 100%. La percentuale CP_1 del 100% l'I.N.P.S. la raggiunge indicando alcuni codici (9310 e 1002) che il C.T.U. indica insieme ad altri codici corrispondenti alle ulteriori patologie riscontrate, senza però modificare la valutazione espressa. Vi è di più, il CTU non solo ha indicato ulteriori patologie codificate rispetto al giudizio della commissione ma le ha connotate con una terminologia che non CP_1 lascia dubbi sul carattere di progressiva gravità delle stesse: “Ingravescente vasculopatia cerebrale cronica, stato ansioso depressivo reattivo”!!!> Così l'atto introduttivo di lite.
Se non che evidenti si manifestano i limiti di tali obiezioni. In disparte qualsiasi digressione sulla effettiva diagnostica desumibile dal verbale di Commissione Medica del 23 novembre 2025, resta il fatto che la questione sul tappeto non si risolve con un'operazione di comparazione quasi algebrica dovendosi, evidentemente, valutare l'effettiva pregnanza delle menomazioni individuate in sede di visita medico legale e la loro reale incidenza sulle condizioni psico-fisiche del periziato. Nel caso di specie tale ulteriore passaggio valutativo è ancora più importante per essere stato positivamente riscontrato, sia in sede “amministrativa” sia in sede consulenziale, il requisito della totale inabilità. Con la conseguenza che resta tutta da dimostrare la interferenza delle menomazioni “nuove” (= non desumibili dal verbale di Commissione) con l'incapacità deambulatoria e/o con la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani di vita. Il ricorrente, invece, si limita ad un confronto di dati informativi del tutto sterile, senza minimamente delineare scenari “conseguenziali” diversi da
6 quelli individuati dal dr. sulla base del complessivo quadro Persona_2 menomativo cristallizzato in perizia. 5 B)
Da altra prospettiva l'istante valorizza un primo referto “post operazioni peritali” che, in realtà, ricalca pedissequamente i rilievi del dr. . Persona_2
Il paziente soffre di lombalgia recidivante con riferiti episodi sciatalgici da verosimile patologia spondilodiscoartrosica lombare, coxalgia bilaterale con limitazione funzionale (molto limitata la intrarotazione bilateralmente) su verosimile base artrosica marcata gonalgia bilaterale sul ginocchio varotrofico bilaterale con limitazione funzionale presenta inoltre limitazione funzionale alle spalle (specie nella intrarotazione), deformità artrosiche alle mani con difficoltà nei movimenti fini e metatarsalgia bilaterale per appiattimento dell'arcata trasversale anteriore bilaterale. Deambulazione possibile senza ausili solo per brevi tratti e da piccoli passi. Alterati i passaggi posturali dalla posizione supina a quella assisa e da quella assisa a quella eretta.> Sicchè il “grave errore” in cui sarebbe incorso il C.T.U. non è nemmeno diagnostico a derivazione clinico/obiettiva ma solo valutativo. Conclusione questa, tuttavia, che contrasta con lo scenario giuridico-ermeneutico di riferimento (cfr. supra).
A ciò aggiungasi che, a stretto rigore, il vulnus deambulatorio nemmeno era stato preso in considerazione al momento della veicolazione della domanda amministrativa, basata, invece, sulla denunciata impossibilità di compiere senza assistenza gli atti quotidiani della vita. (6)
Tali ultime considerazioni vanno allargate in senso “questionale” avendo l'istante segnalato che, in ogni caso e a tutto voler concedere, la situazione clinica rilevata dal perito sarebbe da riconsiderare all'attualità a fronte della asserita evoluzione peggiorativa del quadro menomativo complessivo, desumibile da due referti del 2025.
Ora, l'approccio processuale alla tematica sconta una non condivisibile analisi delle risultanze di causa in proiezione accertativa. Ed invero, il ricorrente genericamente rimanda ai due referti del marzo 2025 senza individuare il “novum”, sia esso diagnostico oppure evolutivo, che dovrebbe interferire con il responso peritale e giustificare la necessità, o anche solo l'opportunità, di ulteriori approfondimenti medico-legali. Insomma, trattasi di una vera e propria sollecitazione esplorativa, come tale inammissibile.
Del primo referto si è già detto nel paragrafo precedente. Esso non pone alcun problema diagnostico e nemmeno clinico.
Il secondo referto è addirittura impermeabile a qualsiasi chiave di lettura ad accelerazione interpretativa, restando incentrato su una sintesi diagnostica che non presenta alcuna novità rispetto non solo allo scenario
7 menomativo rilevato dal dr. , ma più in generale, per la Persona_2 struttura intrinseca del referto, rispetto al passato. Insomma. Anche una mera analisi “atecnica” dei due documenti in disamina rivela che gli stessi rimangono attinenti alle menomazioni già diagnosticate e valutate dal dr. e che nessun passaggio descrittivo interno porta in Persona_2 emersione situazioni di peggioramento clinico da sottoporre all'attenzione di un perito. Del resto -deve necessariamente segnalarsi- nessun peggioramento è stato espressamente allegato dall'interessato, né con l'atto introduttivo di lite né successivamente. L'unica questione posta concerne la asserita, ma non riscontrata, mancata correlazione fra quadro menomativo e conseguenze medico legali, essenzialmente basata su una lettura in senso peggiorativo dello stesso dato diagnostico, peraltro obiettivamente insensibile alle direttive ermeneutiche provenienti dai Giudici di legittimità. (7) Giova, giustappunto, rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto.
<Si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Cass. sez.
6 - Lav., ord. N.26092/10), ovvero che tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui la necessità di assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni
8 non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021, nonché Cass. sentenza n.24980/22.
Quanto alla impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza ausilio va ancora segnalato che l'istante resta ancorato ad una rivendicazione su base meramente assertiva, del tutto priva di rilievi “tecnici” funzionali a dare contezza di un quadro menomativo e fattuale in qualche modo evocativo delle linee-guida provenienti dalla Corte Regolatrice. Che, sul punto specifico, ha ulteriormente chiarito.
<… questa Corte ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi
9 disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. Vanno, al riguardo citati gli arresti in materia di psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale. … In un siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; …>> Così Cass., ordinanza n.11432/2017, richiamata anche dalla sentenza del 2022 da ultimo citata.
Le obiezioni attoree nemmeno in astratto paventano situazioni menomative rapportabili alle indicazioni ermeneutiche appena richiamate, finendo nella buona sostanza con il rimanere irretite in contestazioni generiche, sganciate dal reale ambito medico legale di riferimento e finanche legate ad una premessa diversa da quella originariamente indicata con la domanda amministrativa.
Pertanto, devesi ribadire che nella fattispecie de qua difettano in radice tutti e due i presupposti “qualitativi” dell'indennità di accompagnamento. (8) In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. non è tale da integrare gli estremi per il Parte_1 riconoscimento delle prestazioni evocate. Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge avuto riguardo alle documentate allegazioni attoree. Le spese consulenziali inerenti la fase “preventiva”, liquidate come da pregresso, separato provvedimento, restano a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M
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Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
10 2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 consulenziali liquidate come da separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 07/11/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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