Articolo 1 della Legge 12 novembre 1949, n. 860
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21 dicembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

I ricorsi per Cassazione in materia, civile, notificati anteriormente al 1 luglio 1943 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza.
Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la causa e' stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della presentazione. Il primo presidente, o il presidente della sezione, provvede a norma dell' art. 377 del Codice di procedura civile . Non e' necessario rinnovare l'istanza, se la discussione e' rinviata.
Se l'istanza non e' presentata nel termine stabilito, la Corte di cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e 138 delle disposizioni d'attuazione e transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 .
L'ordinanza, stesa in carta non bollata, dichiara L'estinzione del processo di cassazione per abbandono del ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle spese.
Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia gia' stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso notificato anteriormente al 1 luglio 1945, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenta per chiedere che il ricorso sia discusso.

Entrata in vigore il 21 dicembre 1949