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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2437/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
e dell'avv. GALLETTI SERENA Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Email_2
piazza d'Appiano, n. 38, Ponsacco (PI) CP_1
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEZZETTI Parte_2 C.F._2
STEFANIA ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3
studio del predetto difensore, via Giusti n. 10, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 13 settembre 2015, contraevano, in Calci (PI) matrimonio Parte_2 Parte_1
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Calci (PI) al n. 5, parte
II, serie, anno 2015;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 6 aprile 2019 e , il 26 luglio 2021; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_2 Parte_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 8 ottobre 2024, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e , ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1
, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2
in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calci (PI) il 13 settembre
2015 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Calci (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015, n. 5, parte II, serie.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i figli minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con loro collocazione paritaria e alternata presso di loro e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare posta a Calci (PI) , Piazza Santoni, 31 che resterà a lei assegnata, sino a quando non sarà venduta a terzi, avendo già i ricorrenti sottoscritto in data 27.5.24 un preliminare di compravendita per un prezzo di euro 382.500 con stipula del definitivo da concludersi entro il
30.9.24;con il ricavato della vendita verrà estinto il mutuo che grava sull'immobile e diviso l' importo residuo, riconoscendo alla moglie, oltre al 50% del netto ricavato, viste le somme corrisposte dalla moglie per condizionatori e opere di muratura, la somma ulteriore di € 7.500,00, oltre ciò che residua del bonus edilizio del 110% -pari a € 22.647,24.
DISPONE che i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i figli, che potranno vedere e tenere con sé secondo il calendario settimanale paritario alternato 2+2+3.
Alla luce della volontà delle parti di reperire due abitazioni vicine dopo l'uscita dalla casa familiare, la madre, anche nei giorni di spettanza del padre, se questo farà rientro a Calci dopo le ore 16, potrà recarsi a prendere a scuola i minori, se lo desidera, e tenerli con sé fino al rientro del padre a Calci alle ore 17/17.30); il Sig. avviserà la madre del proprio orario di rientro effettivo a Calci entro Pt_1
le ore 14.30. Il padre si recherà a prelevare i bambini presso la madre (o nel luogo limitrofo ove si trovino, ad esempio il parco vicino casa, ecc.).
Se il padre farà rientro a casa entro l'orario d'uscita dei figli da scuola (le ore 16), i figli dovranno essere prelevati dal padre nei suoi giorni di spettanza. In caso di suo rientro anticipato per evenienze sopravvenute (ad esempio per annullamento appuntamenti) il padre telefonerà tempestivamente alla madre e si recherà da lei a prelevare i figli.
Qualora la Sig.ra sia impossibilitata ad andare a prendere i figli a scuola nei giorni di Pt_2
spettanza del Sig. ella si impegna a comunicarlo con congruo anticipo ed egli dovrà Pt_1
organizzarsi in autonomia;
In ogni caso, i genitori si impegnano comunque a comunicare all'altro nei giorni di spettanza la loro impossibilità di stare con i bimbi in caso di necessità o malattia dei bimbi stessi, in modo che l'altro genitore possa organizzarsi se ne ha la possibilità per stare con loro e non delegare il loro accudimento ad altre persone.
Salvo migliori accordi, dall'estate 2025 i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo/i da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
qualora i periodi coincidano un anno avrà la preferenza nella scelta il genitore che avrà indicato e proposto per primo il periodo/i; potranno altresì trascorrere durante le vacanze natalizie 7 giorni continuativi con ognuno di loro e 3 giorni durante quelle pasquali, periodi che essi provvederanno a concordare almeno 3 mesi prima, dovendo essere seguito il principio dell'alternanza per le festività civili e religiose, nonché per il giorno del compleanno dei figli, laddove non possa essere trascorso insieme.
DISPONE che i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui li ha con sé, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere disciplinate secondo le linee guida CNF del 2017; Pertanto in aderenza a tali linee guida, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria che lo necessita, il genitore che intenda affrontare una spesa dovrà informare l'altro tramite messaggio di posta elettronica o messaggio
WhatsApp; questi nel termine di 10 giorni, dovrà esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa e se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che anticiperà la spesa rimetterà il relativo giustificativo documentato all'altro genitore che dovrà rimborsare la sua quota entro 10 giorni.
DISPONE che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 50% dai genitori.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Calci (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9 maggio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2437/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
e dell'avv. GALLETTI SERENA Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Email_2
piazza d'Appiano, n. 38, Ponsacco (PI) CP_1
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEZZETTI Parte_2 C.F._2
STEFANIA ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3
studio del predetto difensore, via Giusti n. 10, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 13 settembre 2015, contraevano, in Calci (PI) matrimonio Parte_2 Parte_1
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Calci (PI) al n. 5, parte
II, serie, anno 2015;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 6 aprile 2019 e , il 26 luglio 2021; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_2 Parte_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 8 ottobre 2024, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e , ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1
, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2
in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calci (PI) il 13 settembre
2015 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Calci (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015, n. 5, parte II, serie.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i figli minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con loro collocazione paritaria e alternata presso di loro e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare posta a Calci (PI) , Piazza Santoni, 31 che resterà a lei assegnata, sino a quando non sarà venduta a terzi, avendo già i ricorrenti sottoscritto in data 27.5.24 un preliminare di compravendita per un prezzo di euro 382.500 con stipula del definitivo da concludersi entro il
30.9.24;con il ricavato della vendita verrà estinto il mutuo che grava sull'immobile e diviso l' importo residuo, riconoscendo alla moglie, oltre al 50% del netto ricavato, viste le somme corrisposte dalla moglie per condizionatori e opere di muratura, la somma ulteriore di € 7.500,00, oltre ciò che residua del bonus edilizio del 110% -pari a € 22.647,24.
DISPONE che i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i figli, che potranno vedere e tenere con sé secondo il calendario settimanale paritario alternato 2+2+3.
Alla luce della volontà delle parti di reperire due abitazioni vicine dopo l'uscita dalla casa familiare, la madre, anche nei giorni di spettanza del padre, se questo farà rientro a Calci dopo le ore 16, potrà recarsi a prendere a scuola i minori, se lo desidera, e tenerli con sé fino al rientro del padre a Calci alle ore 17/17.30); il Sig. avviserà la madre del proprio orario di rientro effettivo a Calci entro Pt_1
le ore 14.30. Il padre si recherà a prelevare i bambini presso la madre (o nel luogo limitrofo ove si trovino, ad esempio il parco vicino casa, ecc.).
Se il padre farà rientro a casa entro l'orario d'uscita dei figli da scuola (le ore 16), i figli dovranno essere prelevati dal padre nei suoi giorni di spettanza. In caso di suo rientro anticipato per evenienze sopravvenute (ad esempio per annullamento appuntamenti) il padre telefonerà tempestivamente alla madre e si recherà da lei a prelevare i figli.
Qualora la Sig.ra sia impossibilitata ad andare a prendere i figli a scuola nei giorni di Pt_2
spettanza del Sig. ella si impegna a comunicarlo con congruo anticipo ed egli dovrà Pt_1
organizzarsi in autonomia;
In ogni caso, i genitori si impegnano comunque a comunicare all'altro nei giorni di spettanza la loro impossibilità di stare con i bimbi in caso di necessità o malattia dei bimbi stessi, in modo che l'altro genitore possa organizzarsi se ne ha la possibilità per stare con loro e non delegare il loro accudimento ad altre persone.
Salvo migliori accordi, dall'estate 2025 i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo/i da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
qualora i periodi coincidano un anno avrà la preferenza nella scelta il genitore che avrà indicato e proposto per primo il periodo/i; potranno altresì trascorrere durante le vacanze natalizie 7 giorni continuativi con ognuno di loro e 3 giorni durante quelle pasquali, periodi che essi provvederanno a concordare almeno 3 mesi prima, dovendo essere seguito il principio dell'alternanza per le festività civili e religiose, nonché per il giorno del compleanno dei figli, laddove non possa essere trascorso insieme.
DISPONE che i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui li ha con sé, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere disciplinate secondo le linee guida CNF del 2017; Pertanto in aderenza a tali linee guida, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria che lo necessita, il genitore che intenda affrontare una spesa dovrà informare l'altro tramite messaggio di posta elettronica o messaggio
WhatsApp; questi nel termine di 10 giorni, dovrà esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa e se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che anticiperà la spesa rimetterà il relativo giustificativo documentato all'altro genitore che dovrà rimborsare la sua quota entro 10 giorni.
DISPONE che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 50% dai genitori.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Calci (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9 maggio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina