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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/02/2024, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 3896/2023 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza depositandola telematicamente ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3896/2023 r.g. promossa da con il patrocinio degli AVVOCATI ANTONIETTA DI PONTE e Parte_1
ADOLFO ZINI e presso lo studio della prima in APRILIA, VIA DELLE REGIONI, N. 43, elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'AVVOCATO ALBERTO NERI presso il cui studio Controparte_1
in REGGIO EMILIA, VIA ERNESTO CHE GUEVARA, N. 2, è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 5 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10/10/2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio allegando: Controparte_1
che in data 14 luglio 2021 le parti avevano sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine del veicolo CITROEN BERLINGO BLUEHDI 130, van dcxl 3° serie, diesel, cv 16, con cinque posti;
che in adempimento di quanto previsto nel contratto, aveva provveduto al Parte_1
pagamento dei canoni dovuti;
che non aveva provveduto, invece, alla consegna del veicolo oggetto del Controparte_1
predetto contratto;
che, in particolare, quest'ultima aveva consegnato a nel mese di agosto Parte_1
2021, in c.d. preassegnazione, il veicolo VOLKSWAGEN 4°, serie CADDY 1.6 TDI 102 cv, CP_2
con soli due posti, adducendo una responsabilità del costruttore;
che con comunicazione pec in data 27/07/2023, ex art. 1454 c.c., aveva Parte_1
diffidato a consegnare il veicolo oggetto del contratto inter partes entro e Controparte_1
non oltre il 12 agosto 2023; che non avendovi provveduto, in data 6 settembre 2023 Controparte_1 [...]
aveva restituito il veicolo ricevuto in c.d. preassegnazione e interrotto, dal Parte_1
mese di luglio 2023, il pagamento dei canoni;
che l'inadempimento di era grave, non essendo stato consegnato il veicolo Controparte_1
oggetto del contratto ed essendo stato offerto in c.d. preassegnazione un veicolo con soli due posti, inidoneo a soddisfare l'esigenza di di trasporto dei proprio dipendenti nei Parte_1
vari cantieri;
che, quindi, il contratto di noleggio si era risolto di diritto ex art. 1454 c.c.; che, conseguentemente, ra tenuta al risarcimento dei danni sofferti da Controparte_1 [...] pari all'ammontare dei canoni inutilmente versati dal mese di agosto 2021 al Parte_1
mese di luglio 2023 per complessivi euro 10.918,79, e al costo del carburante rimborsato a due dei propri dipendenti per l'utilizzo delle loro auto per recarsi nei cantieri, per complessivi euro 9.600,00.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto inter partes o, in subordine, di dichiarare la risoluzione del predetto contratto per grave pagina 2 di 5 inadempimento imputabile ad con conseguente condanna di quest'ultima al Controparte_1
risarcimento dei danni, come dianzi quantificati.
a contestato le avverse pretese, replicando: Controparte_1
che il veicolo oggetto del contratto di noleggio inter partes era ancora da produrre e, per tale ragione, il contratto non indicava una data di consegna, che veniva comunicata il 2 agosto 2021, successivamente alla stipula del contratto;
che, in particolare, veva avvertito che la data Controparte_1 Parte_1 di consegna avrebbe potuto subire variazioni in conseguenza di “variazioni nei tempi di consegna da parte del Costruttore”, con conseguente impegno di a comunicare Controparte_1
prontamente eventuali modifiche della data di consegna;
che nel contratto era stato pattuito che, in attesa della consegna del veicolo oggetto di locazione,
l'Utilizzatore avrebbe ricevuto un veicolo in c.d. preassegnazione;
che veva accettato in consegna, a tale titolo, il veicolo Parte_1 Org_1
4° serie TDI 102 CV FURGONE MAXI;
[...] Org_2
che nel prosieguo, il produttore del veicolo ordinato aveva comunicato ritardi Parte_2
nella produzione e consegna dello stesso, e informato tempestivamente Controparte_1
l'Utilizzatore di tale circostanza;
che il ritardo di produzione e di consegna non erano imputabili a Controparte_1
che ex art. 15 lett. d) del contratto era stato pattuito un esonero di responsabilità di CP_1 in caso di “ritardi a qualsiasi causa dovuti rispetto alla data convenuta di consegna del veicolo”;
[...]
che aveva usufruito del veicolo in c.d. preassegnazione che le era stato Parte_1
consegnato e, quindi, accettato;
che il predetto veicolo mai, prima del settembre 2023, era stato restituito in ragione della sua inidoneità agli scopi di Parte_1
che il veicolo in preassegnazione rientrava nella medesima fascia di quello oggetto di noleggio;
che i danni lamentati erano, quindi, insussistenti.
In ragione di quanto precede, a chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
Respinte le istanze di prova per testi, formulate da entrambe le parti, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexiers c.p.c., all'udienza cartolare del
07/02/2024.
DIRITTO
1.
pagina 3 di 5 Nelle note sostitutive di udienza del 17.01.2024, ha eccepito il difetto di procura Parte_1
in capo alla resistente, risultando la stessa rilasciata dal “procuratore speciale , Controparte_3
nominato, non già dal legale rappresentante di ma da Controparte_1 Parte_3
“direttore generale nonché procuratore della società”.
L'eccezione è priva di pregio e, pertanto, va disattesa. ha nominato procuratore speciale di agendo Parte_3 Controparte_3 Controparte_1
in qualità di procuratore della predetta società, come reso evidente dalla stessa procura speciale autenticata dal Notaio in data 28.05.2021, in allegato alla comparsa di costituzione, Persona_1
da quella aggiornata in data 15.11.2023 e dalla visura camerale della società, in allegato alle note sostituzione di udienza del 05.02.2024 di parte resistente.
2.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Trattandosi di veicolo ancora da produrre, il contratto di noleggio a lungo termine del veicolo
, concluso inter partes in data 14 luglio 2021, non prevedeva una data di Parte_2
consegna.
E difatti quest'ultima veniva comunicata da a Controparte_1 Parte_1
solo in data 2 agosto 2021 e, quindi, successivamente alla stipula del predetto contratto.
Emerge per tabulas, invero, che con e-mail in data 2 agosto 2021 aveva Controparte_1 comunicato a quanto segue: “Gentile cliente la presente Parte_1 CP_1 per informarla che la consegna del veicolo […] è prevista nella settimana 5 (dal 31/01/2022 Pt_2
al 04/02/2022), a meno di variazioni nei tempi di consegna da parte del Costruttore.
Nel caso di modifiche nella data di consegna o di eventuali ritardi che ci venissero comunicati la informeremo prontamente. […]” (doc. 3 in allegato al ricorso).
Nell'immediatezza di tale comunicazione nulla aveva eccepito sulla data Parte_1
di consegna comunicatale, né sul fatto che potessero esserci variazioni nei tempi di consegna da parte del costruttore, lamentandosi dello slittamento dei tempi previsti solo a far data dal 3 febbraio 2022
(doc. 3 citato).
Ciò posto, all'art. 15 lett. d) del contratto è espressamente previsto un esonero di responsabilità di n caso di “ritardi a qualsiasi causa dovuti rispetto alla data convenuta di Controparte_1 consegna del veicolo” (doc. 1 in allegato al ricorso).
Tale clausola risulta specificatamente sottoscritta da ai sensi dell'art. Parte_1
1341, comma 2, c.c..
pagina 4 di 5 Avendo le parti espressamente pattuito l'esonero di responsabilità di in Controparte_1
caso di ritardi, a qualsiasi causa dovuti, nella consegna del veicolo, la stessa deve considerarsi esonerata da qualsivoglia responsabilità.
Quanto al veicolo in c.d. preassegnazione, valga osservare che aveva Parte_1
accettato la consegna di tale veicolo, dello stesso segmento di quello ordinato (circostanza, questa, incontestata), così usufruendone;
in particolare, solo il 6 settembre 2023 aveva provveduto alla sua restituzione ad Controparte_1
Ne deriva che non vi è prova che, prima di tale momento, si fosse mai Parte_1
lamentata della inidoneità del veicolo consegnatole rispetto alle proprie esigenze.
Pertanto, e concludendo, l'inadempimento lamentato non sussiste e, dunque, il danno lamentato non va risarcito.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano nell'ammontare indicato in dispositivo, tenuti a mente i parametri medi delle fasi di studio della controversia e introduttiva e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, e della fase decisionale, tenuto conto della ridotta attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande formulate da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 8/2/2024
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza depositandola telematicamente ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3896/2023 r.g. promossa da con il patrocinio degli AVVOCATI ANTONIETTA DI PONTE e Parte_1
ADOLFO ZINI e presso lo studio della prima in APRILIA, VIA DELLE REGIONI, N. 43, elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'AVVOCATO ALBERTO NERI presso il cui studio Controparte_1
in REGGIO EMILIA, VIA ERNESTO CHE GUEVARA, N. 2, è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 5 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10/10/2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio allegando: Controparte_1
che in data 14 luglio 2021 le parti avevano sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine del veicolo CITROEN BERLINGO BLUEHDI 130, van dcxl 3° serie, diesel, cv 16, con cinque posti;
che in adempimento di quanto previsto nel contratto, aveva provveduto al Parte_1
pagamento dei canoni dovuti;
che non aveva provveduto, invece, alla consegna del veicolo oggetto del Controparte_1
predetto contratto;
che, in particolare, quest'ultima aveva consegnato a nel mese di agosto Parte_1
2021, in c.d. preassegnazione, il veicolo VOLKSWAGEN 4°, serie CADDY 1.6 TDI 102 cv, CP_2
con soli due posti, adducendo una responsabilità del costruttore;
che con comunicazione pec in data 27/07/2023, ex art. 1454 c.c., aveva Parte_1
diffidato a consegnare il veicolo oggetto del contratto inter partes entro e Controparte_1
non oltre il 12 agosto 2023; che non avendovi provveduto, in data 6 settembre 2023 Controparte_1 [...]
aveva restituito il veicolo ricevuto in c.d. preassegnazione e interrotto, dal Parte_1
mese di luglio 2023, il pagamento dei canoni;
che l'inadempimento di era grave, non essendo stato consegnato il veicolo Controparte_1
oggetto del contratto ed essendo stato offerto in c.d. preassegnazione un veicolo con soli due posti, inidoneo a soddisfare l'esigenza di di trasporto dei proprio dipendenti nei Parte_1
vari cantieri;
che, quindi, il contratto di noleggio si era risolto di diritto ex art. 1454 c.c.; che, conseguentemente, ra tenuta al risarcimento dei danni sofferti da Controparte_1 [...] pari all'ammontare dei canoni inutilmente versati dal mese di agosto 2021 al Parte_1
mese di luglio 2023 per complessivi euro 10.918,79, e al costo del carburante rimborsato a due dei propri dipendenti per l'utilizzo delle loro auto per recarsi nei cantieri, per complessivi euro 9.600,00.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto inter partes o, in subordine, di dichiarare la risoluzione del predetto contratto per grave pagina 2 di 5 inadempimento imputabile ad con conseguente condanna di quest'ultima al Controparte_1
risarcimento dei danni, come dianzi quantificati.
a contestato le avverse pretese, replicando: Controparte_1
che il veicolo oggetto del contratto di noleggio inter partes era ancora da produrre e, per tale ragione, il contratto non indicava una data di consegna, che veniva comunicata il 2 agosto 2021, successivamente alla stipula del contratto;
che, in particolare, veva avvertito che la data Controparte_1 Parte_1 di consegna avrebbe potuto subire variazioni in conseguenza di “variazioni nei tempi di consegna da parte del Costruttore”, con conseguente impegno di a comunicare Controparte_1
prontamente eventuali modifiche della data di consegna;
che nel contratto era stato pattuito che, in attesa della consegna del veicolo oggetto di locazione,
l'Utilizzatore avrebbe ricevuto un veicolo in c.d. preassegnazione;
che veva accettato in consegna, a tale titolo, il veicolo Parte_1 Org_1
4° serie TDI 102 CV FURGONE MAXI;
[...] Org_2
che nel prosieguo, il produttore del veicolo ordinato aveva comunicato ritardi Parte_2
nella produzione e consegna dello stesso, e informato tempestivamente Controparte_1
l'Utilizzatore di tale circostanza;
che il ritardo di produzione e di consegna non erano imputabili a Controparte_1
che ex art. 15 lett. d) del contratto era stato pattuito un esonero di responsabilità di CP_1 in caso di “ritardi a qualsiasi causa dovuti rispetto alla data convenuta di consegna del veicolo”;
[...]
che aveva usufruito del veicolo in c.d. preassegnazione che le era stato Parte_1
consegnato e, quindi, accettato;
che il predetto veicolo mai, prima del settembre 2023, era stato restituito in ragione della sua inidoneità agli scopi di Parte_1
che il veicolo in preassegnazione rientrava nella medesima fascia di quello oggetto di noleggio;
che i danni lamentati erano, quindi, insussistenti.
In ragione di quanto precede, a chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
Respinte le istanze di prova per testi, formulate da entrambe le parti, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexiers c.p.c., all'udienza cartolare del
07/02/2024.
DIRITTO
1.
pagina 3 di 5 Nelle note sostitutive di udienza del 17.01.2024, ha eccepito il difetto di procura Parte_1
in capo alla resistente, risultando la stessa rilasciata dal “procuratore speciale , Controparte_3
nominato, non già dal legale rappresentante di ma da Controparte_1 Parte_3
“direttore generale nonché procuratore della società”.
L'eccezione è priva di pregio e, pertanto, va disattesa. ha nominato procuratore speciale di agendo Parte_3 Controparte_3 Controparte_1
in qualità di procuratore della predetta società, come reso evidente dalla stessa procura speciale autenticata dal Notaio in data 28.05.2021, in allegato alla comparsa di costituzione, Persona_1
da quella aggiornata in data 15.11.2023 e dalla visura camerale della società, in allegato alle note sostituzione di udienza del 05.02.2024 di parte resistente.
2.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Trattandosi di veicolo ancora da produrre, il contratto di noleggio a lungo termine del veicolo
, concluso inter partes in data 14 luglio 2021, non prevedeva una data di Parte_2
consegna.
E difatti quest'ultima veniva comunicata da a Controparte_1 Parte_1
solo in data 2 agosto 2021 e, quindi, successivamente alla stipula del predetto contratto.
Emerge per tabulas, invero, che con e-mail in data 2 agosto 2021 aveva Controparte_1 comunicato a quanto segue: “Gentile cliente la presente Parte_1 CP_1 per informarla che la consegna del veicolo […] è prevista nella settimana 5 (dal 31/01/2022 Pt_2
al 04/02/2022), a meno di variazioni nei tempi di consegna da parte del Costruttore.
Nel caso di modifiche nella data di consegna o di eventuali ritardi che ci venissero comunicati la informeremo prontamente. […]” (doc. 3 in allegato al ricorso).
Nell'immediatezza di tale comunicazione nulla aveva eccepito sulla data Parte_1
di consegna comunicatale, né sul fatto che potessero esserci variazioni nei tempi di consegna da parte del costruttore, lamentandosi dello slittamento dei tempi previsti solo a far data dal 3 febbraio 2022
(doc. 3 citato).
Ciò posto, all'art. 15 lett. d) del contratto è espressamente previsto un esonero di responsabilità di n caso di “ritardi a qualsiasi causa dovuti rispetto alla data convenuta di Controparte_1 consegna del veicolo” (doc. 1 in allegato al ricorso).
Tale clausola risulta specificatamente sottoscritta da ai sensi dell'art. Parte_1
1341, comma 2, c.c..
pagina 4 di 5 Avendo le parti espressamente pattuito l'esonero di responsabilità di in Controparte_1
caso di ritardi, a qualsiasi causa dovuti, nella consegna del veicolo, la stessa deve considerarsi esonerata da qualsivoglia responsabilità.
Quanto al veicolo in c.d. preassegnazione, valga osservare che aveva Parte_1
accettato la consegna di tale veicolo, dello stesso segmento di quello ordinato (circostanza, questa, incontestata), così usufruendone;
in particolare, solo il 6 settembre 2023 aveva provveduto alla sua restituzione ad Controparte_1
Ne deriva che non vi è prova che, prima di tale momento, si fosse mai Parte_1
lamentata della inidoneità del veicolo consegnatole rispetto alle proprie esigenze.
Pertanto, e concludendo, l'inadempimento lamentato non sussiste e, dunque, il danno lamentato non va risarcito.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano nell'ammontare indicato in dispositivo, tenuti a mente i parametri medi delle fasi di studio della controversia e introduttiva e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, e della fase decisionale, tenuto conto della ridotta attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande formulate da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 8/2/2024
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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