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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale formato dai magistrati
Dr Daniela Ronzani presidente
Dr Susanna Menegazzi giudice relatore
Dr Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
4825/2023 in data 08/09/2023 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Palmeri
parte ricorrente
contro
(C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Rossi
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione giudiziale
rimessa in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente : Parte_1
“ NEL MERITO - Dichiararsi la separazione coniugale tra la
NOa c.f.: Parte_1
, nata a [...], il [...] e il C.F._1
sig. c.f. nato a [...] CP_1 C.F._2
(TV), il 13.04.1965 con addebito della separazione al sig. per violazione dei doveri coniugali ed in CP_1
particolare del dovere di assistenza morale e materiale e di collaborazione reciproca, l'atteggiamento autoritario e la violenza psicologica ed economica esercitata negli anni;
- Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie
[...]
e alla madre;
Persona_1 Persona_2
- Disporre che la casa familiare sita in San Biagio di
Callalta (TV), via Postumia Centro n. 68, già di proprietà esclusiva della ricorrente, sia assegnata alla madre affinchè vi continui a vivere stabilmente con le figlie.
- Turni di responsabilità padre/ figlia allo stato come segue: il martedì e il giovedì a settimane alterne dalle ore 18.30 alle ore 20.15 Il sabato dalle ore 10.00 alle
14.30 per e fino alle 15.15 per Persona_2 [...]
in quanto accompagnata dal padre alla lezione di Per_1
musica vicino a casa delle ragazze. Escluso il pernottamento. Possibilità di ampliamento graduale del calendario nel rispetto dei bisogni delle figlie con previsione all' uopo del mero monitoraggio della situazione familiare da parte dei servizi sociali.
Pag. 2 di 13 - Disporre che il sig. versi alla NOa CP_1
quale contributo al mantenimento Parte_1
ordinario delle figlie la somma di € 600,00 ciascuna e quindi complessivamente € 1.200,00 mensili;
importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere a mezzo ordine di pagamento da parte del datore di lavoro come in essere ex art. 473 bis 37 c.p.c.
- Disporre che il sig. partecipi e /o rimborsi al CP_1
pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie nella misura del 70% come individuate e regolamentate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di
Treviso
- Disporsi che il sig. versi alla NOa CP_1 [...]
a titolo di contributo al suo Parte_1
mantenimento la somma di € 150,00 mensili;
importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi a mezzo del datore di lavoro del sig. ex at. CP_1
473 bis 37 c.p.c. come attualmente in essere.
- Assegno unico alla madre al 100% come attualmente in essere
- Figlie a carico di ciascun genitore al 50%
- Disporre che il sig. comunichi alla moglie la CP_1
password per accedere alle agevolazioni con il Fondo per le spese riguardanti le visite mediche private delle minori;
- Revocarsi il divieto di espatrio delle minori in territorio extra europeo, autorizzando l'espatrio di
[...]
e in Messico per consentire loro di Per_2 Persona_1
Pag. 3 di 13 trascorrere un periodo di vacanze estive e/o natalizio con i parenti della f.o. del ramo materno.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l' ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate in atti ed in particolare affinché venga ordinato a controparte di provvedere al deposito della documentazione patrimoniale, bancaria (compresi gli estratti conto degli ultimi tre anni del conto Viabuy del sig. formulata nelle note ex CP_1
art. 127 c.p.c. del 05.02.2024) nonché all'escussione dei testi indicati in merito ai capitoli di prova formulati con memoria ex art. 473 bis 17 comma 1 c.p.c. nell' interesse della ricorrente
Spese di lite, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi e da pagarsi IN FAVORE DELL' ERARIO essendo stata la ricorrente ammessa al p.s.s.”
per parte convenuta : CP_1
“Nel merito:
- rigettare le domande tutte proposte da controparte, in quanto infondate;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi,
dichiarando i coniugi economicamente indipendenti;
- disporre l'affidamento condiviso delle minori Persona_1
e ad entrambi i genitori,
[...] Persona_2
stabilendo che le stesse risiedano presso la madre;
Pag. 4 di 13 -disporre il diritto di visita del padre come al p.to B. della parte in diritto della Comparsa di costituzione e risposta, ovvero disporre: o il diritto del padre di vedere le figlie un giorno a settimana dalle ore 17.30 (al termine del lavoro) o dall'uscita da scuola se libero da impegni lavorativi e fino alle ore 20.30 (21.30 durante i periodi di vacanza) nonché nel fine settimana dal venerdì o dal sabato e fino alla domenica sera alle ore 20,30 (21.30 durante i periodi di vacanza) con pernotto presso il padre,
o il diritto del padre a trascorrere un mese consecutivo con le figlie durante le vacanze estive, da concordare entro la fine del mese di aprile e una settimana durante le vacanze invernali, da concordare entro il mese di novembre,
o il diritto del padre di trascorrere con le figlie ciascuno anno, il giorno di Natale o Santo Stefano, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo,
- porre a carico del Signor un assegno mensile CP_1
di € 250,00= a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuna figlia minore, da versarsi alla NOa
[...]
entro il 10 di ogni mese e da Parte_1
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT,
- disporre che entrambi i coniugi provvedano alle spese straordinarie (mediche, ricreative e sportive) sostenute nell'interesse del minore nella misura del 50% ciascuno,
- spese di giudizio rifuse.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttore già formulate in atti anche con
Pag. 5 di 13 riferimento alla prova per testi formulata nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 2 relativamente ai capitoli di prova e ai testi non ammessi sia a prova diretta che a prova contraria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La NOa adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo: di avere contratto matrimonio a BO (TV) il 15/9/2008 con il sig. CP_1
; che dall' unione erano nate due figlie:
[...] [...]
il 23.09.2012 e il Persona_1 Persona_2
01.09.2011; che già dopo la nascita della prima figlia erano sorti problemi di coppia;
che il sig aveva CP_1
interrotto ogni rapporto intimo con la moglie dopo il concepimento della secondogenita e il rapporto si era ancor più deteriorato;
che il marito si era occupato delle figlie fino a quando queste frequentavano la scuola materna, ma poi con l'inizio della scuola elementare la gestione delle figlie era ricaduta interamente sulla madre;
che man mano che le figlie crescevano il sig. si allontanava anche CP_1
da loro (oltre che dalla moglie) e il sig. iniziava CP_1
ad avere comportamenti squalificanti nei confronti della moglie e a privare la famiglia di adeguata assistenza economica, in particolar modo dal 2020; che negli ultimi anni il sig. aveva posto in essere restrizioni e CP_1
condotte inspiegabili (esempio spegneva il riscaldamento in casa), si isolava sempre di più dal resto della famiglia e
Pag. 6 di 13 diventava aggressivo.
Tanto premesso, e premesso che a seguito dell'intervento dei legali il sig dal 17/6/2023 era uscito da casa, CP_1
la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito;
affidando a lei le bambine in via esclusiva con ripresa graduale degli incontri tra padre e figlie. Poiché lei era casalinga - i coniugi avevano concordato nel corso della vita matrimoniale che lei si dedicasse alla prole e alla casa e si astenesse dallo svolgimento di attività lavorativa extra familiare – mentre il marito percepiva retribuzione quale operaio ed era inoltre proprietario di vari immobili dati in locazione, chiedeva che fosse imposto al marito il versamento in suo favore di un assegno di mantenimento nell'importo mensile di euro 150; oltre al versamento di euro 600 al mese per il mantenimento di ciascuna figlia e al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie nella misura del 70% ; assegno unico integralmente alla madre.
Il sig si costituiva in giudizio e contestava la CP_1
ricostruzione del rapporto coniugale offerta dalla moglie;
non era vero che lui aveva trascurato la famiglia;
se alle volte ciò era accaduto, era perchè per qualche anno, dopo la nascita delle figlie, aveva dovuto prestare assistenza prima agli zii materni e poi anche ai genitori anziani;
piuttosto, era stata la moglie a fargli mancare assistenza morale;
lui aveva sempre provveduto da solo a mantenere la famiglia, nonostante la capacità professionale della moglie
Pag. 7 di 13 – laureata in giurisprudenza in Messico – e se i rapporti con le figlie si erano allentati era a causa delle difficoltà frapposte dalla moglie.
Chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie, allegava una retribuzione lorda mensile di circa euro 1.860, evidenziava che da uno soltanto degli immobili di proprietà traeva una entrata mensile di 500 euro;
era gravato da diversi finanziamenti per un importo complessivo mensile di euro
915 circa. Proponeva di versare la somma mensile di euro
250 per ciascuna figlia, nulla per la moglie che era proprietaria della casa familiare e di un immobile in
Messico, e che aveva capacità lavorativa.
Sentiti i coniugi, il giudice provvedendo in via provvisoria affidava le figlie ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre alla quale assegnava la casa familiare;
affidava ai Servizi il compito di programmare graduali incontri tra padre e figlie;
poneva a carico del sig. un assegno mensile per la moglie pari ad euro CP_1
150 e il versamento di euro 450 per il mantenimento di ciascuna figlia oltre al 60% delle spese straordinarie per le figlie.
Veniva espletato l'interrogatorio formale del sig CP_1
come ammesso dal giudice;
la causa veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. Va dichiarata la separazione dei coniugi
[...]
e essendo venuta meno Parte_1 CP_1
Pag. 8 di 13 tra loro l'affectio TA , ciò che risulta dagli atti del giudizio e da quanto dichiarato dalle parti;
il NO
, poi, con l'accordo con la moglie, si è allontanato CP_1
da casa già da tempo.
2. La domanda di addebito avanzata dalla NOa Pt_1
non può essere accolta, non essendo emersi – né lo potrebbero con l'assunzione delle prove chieste da parte ricorrente – fatti tali da poter ritenere che la crisi coniugale sia dipesa da condotte del contrarie ai CP_1
doveri del matrimonio. Ciò che emerge è piuttosto un progressivo allontanamento dei coniugi probabilmente dovuto alla particolare situazione del rispetto alla CP_1
famiglia di origine;
se è vero che probabilmente il CP_1
nel dedicarsi all'accudimento dei propri parenti anziani, ha sottratto del tempo alla moglie e alle figlie, non si può tuttavia ritenere che sia stata questa la decisiva ragione della crisi.
3. Non risultano ragioni per non disporre, allo stato,
l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori.
Occorre però tenere conto del fatto che le ragazzine fanno fatica a stare col padre perché, vedendolo poco da sempre, hanno vissuto con lui pochi momenti di interazione.
E' allora opportuno che le figlie abbiano residenza prevalente presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare;
e che i Servizi proseguano nell'attività di riavvicinamento padre/figlie come da loro relazione
Pag. 9 di 13 20/5/2024, visto l'atteggiamento collaborativo del CP_1
ivi riferito.
Il Tribunale valuta positivamente anche quanto proposto dai
Servizi nella medesima relazione circa l'opportunità di suggerire alle parti di intraprendere un percorso di aiuto alla genitorialità.
4. Quanto ai rapporti economici, si osserva in sintesi quanto segue.
La NOa chiede per sé un assegno di Pt_1
mantenimento di soli euro 150 al mese, riferendo di non avere mai lavorato da quando ci sono le figlie (prima insegnava spagnolo) per occuparsi della famiglia;
situazione che si presume sia stata presa in accodo con il coniuge e che la NOa stessa auspica di superare.
Chiede poi che il marito contribuisca al mantenimento delle figlie con euro 600 ciascuna.
Considerato che:
-la NOa è proprietaria esclusiva della abitazione familiare, pagata da lui;
-il marito ha una retribuzione di circa euro 1.600 al mese quale operaio;
è proprietario di diversi immobili da cui può trarre reddito (da uno di essi percepisce allo stato euro 550 al mese); paga un rata mensile di circa 500 euro per il mutuo relativo alla casa familiare;
-le minori di fatto stanno praticamente sempre con la madre, in attesa che il rapporto con il padre si evolva.
Pag. 10 di 13 Tutto ciò considerato, si ritiene che, allo stato e salvo nuovi elementi sulla attività lavorativa della NOa o sulla collocazione delle minori, sia equo porre a carico del sig un assegno di mantenimento in favore della CP_1
moglie pari ad euro 150 al mese;
e un contributo mensile di euro 350 per ciascuna figlia;
con rivalutazione annuale
ISTAT.
Le spese straordinarie vanno ripartite tra i genitori al
50% ciascuno;
l'assegno unico, per quanto detto sopra circa la collocazione delle figlie, va percepito integralmente dalla madre.
5. Può essere revocato il divieto di espatrio delle minori stabilito con provvedimento 23/1/2024, in quanto risulta che la sia stabilmente integrata in Italia, dove Pt_1
ha casa propria e dove anche le minori sono stabilmente integrate.
Va accolta la richiesta della di ordinare al sig. Pt_1
la password per accedere alle agevolazioni con il CP_1
Fondo per le spese riguardanti le visite mediche private delle minori.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 4825/2023,
Pag. 11 di 13 così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] CP_1
a BO il 15/9/2008, come da atto di matrimonio n. 11
2. p 1 anno 2008;
2. assegna la casa familiare alla NOa perché Pt_1
ci abiti con le figlie minori;
3. dispone l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
dispone che i competenti Servizi proseguano nell'opera di facilitazione degli incontri tra padre e figlie monitorando la situazione familiare e relazionando al Tribunale ogni sei mesi;
suggeriranno inoltre alle parti di intraprendere un percorso di aiuto alla genitorialità;
4. pone a carico del sig un assegno di mantenimento CP_1
in favore della NOa pari a euro 150 mensili;
Pt_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
5. stabilisce a carico del sig un contributo mensile CP_1
al mantenimento delle figlie pari ad euro 350 per ciascuna figlia;
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
6. pone le spese straordinarie per le figlie a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
assegno unico integralmente alla madre;
Pag. 12 di 13
7. dispone che il sig. comunichi alla moglie la CP_1
password per accedere alle agevolazioni con il Fondo per le spese riguardanti le visite mediche private delle minori;
8. revoca il divieto di espatrio delle minori in territorio extra europeo;
9. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
4/9/2025
Il presidente Il giudice estensore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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