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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5887 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 568 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 568 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. COGGIATTI CLAUDIO e dell'avv. GIAMMARCO ENRICO
( ), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._1
COGGIATTI CLAUDIO;
APPELLANTE
CONTRO
, con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. DI NITTO TOMMASO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA ANTONIO GRAMSCI 24 00197 ROMA presso il difensore avv. DI NITTO
TOMMASO;
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 14349/18
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la parte attrice ha chiesto di Parte_2
escutere la garanzia prestata dalla , Controparte_1
accessoria a un finanziamento assistito dal “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” costituito ex art.2, comma 100, lettera a) della legge n.662/1996, concesso alla Parte_3
Ha esposto che quest'ultima si era resa inadempiente all'obbligo di restituzione del finanziamento. Ha dedotto che il Comitato di gestione del Fondo di Garanzia aveva deliberato l'inefficacia della garanzia a causa del mancato rispetto del termine fissato per la sua attivazione.
Ha concluso chiedendo:
1) accertare che, in relazione alle richieste per il rimborso delle perdite sofferte, formulate da a Parte_1 [...]
con la comunicazione del 5 maggio 2010 concernente un Controparte_2
finanziamento, assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” costituito ex art.2, comma 100, lettera a) della legge n.662/1996, concesso alla (già non si è verificata la decadenza, Parte_3 Controparte_3
infondatamente opposta dalla convenuta e che la garanzia è operativa, ai sensi delle disposizioni che la disciplinano e, previa occorrendo disapplicazione della deliberazione Comitato di Gestione di Fondo di Garanzia d.d. 26 ottobre 2012,
2) condannare la convenuta al Controparte_2
pagamento a favore di , in relazione alla Parte_4
pratica di finanziamento Galavin Srl posizione MCC 32555, della somma di €
230.000,00 oltre agli interessi moratori al tasso legale dal 16 dicembre 2010 al saldo;
3) condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite, oltre al CAP 4% e all'IVA.
La convenuta ha contestato la domanda e così concluso:
2 a. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
b. nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere invece sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in ragione dell'attuale inefficacia della garanzia a suo tempo concessa a Parte_1
[...]
c. in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto di credito vantato da nei confronti di Parte_2 [...]
e, per l'effetto, rigettare in toto la citazione ex adverso Controparte_2
proposta.
La domanda è stata respinta perché il Tribunale ha dichiarato la garante decaduta dalla garanzia.
I fatti e le ragioni della decisione sono stati così esposti dal Tribunale:
Il rapporto di finanziamento ha avuto un andamento regolare sino al 10 febbraio 2009, data in cui la Società ha omesso il pagamento di una rata in scadenza e la con CP_2
lettera del 22 aprile 2009, la ha diffidata a regolarizzare la propria posizione debitoria, intimando il pagamento della rata scaduta entro e non oltre il 15 maggio
2009.
La Società non ha dato seguito alla diffida inviata dalla Banca ed il 12 maggio 2009
è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo.
La nel corso della procedura ha comunicato al Commissario Giudiziale, in data CP_2
9 giugno 2009, l'ammontare dell'intero credito vantato precisando la natura ipotecaria del medesimo.
La Società, tuttavia, è stata dichiarata fallita con sentenza del 21 gennaio 2010 del
Tribunale di Bassano del Grappa, la quale ha assegnato ai creditori il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo fallimentare.
La ha depositato la domanda di insinuazione al passivo in data 31 marzo 2010 CP_2
Contro e successivamente, in data 6 maggio 2010, ha inviato a nella sua qualità di
3 gestore del Fondo, la richiesta di attivazione della garanzia, alla quale CP_2
ha dato seguito, avviando il procedimento previsto dalle Disposizioni operative per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per attivare e, quindi, liquidare la garanzia stessa. Contro
con lettera raccomandata a/r del 21 gennaio 2011, rilevando il superamento del termine perentorio di centoventi giorni dalla data di invio della intimazione di pagamento al debitore entro cui la a mente del punto 12.2 delle Disposizioni CP_2
operative, avrebbe dovuto attivare la garanzia, ha comunicato alla Banca, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, di aver avviato il procedimento di inefficacia della garanzia, richiedendole di fornire le proprie osservazioni, che questa ha reso con lettera raccomandata a/r del 21 febbraio 2011.
Il giudicante rileva in primo luogo che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11.1
(significativamente rubricato “Avvio delle procedure di recupero del credito”) non si può identificare nel mero sollecito di pagamento della rata scaduta, avvenuta con la citata comunicazione del 22 aprile 2009 ma deve avere per oggetto l'intera
“esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora”; infatti essa è prevista in via alternativa rispetto alla richiesta del decreto ingiuntivo ed alla richiesta di ammissione allo stato passivo ed è finalizzata all'attivazione per la garanzia per l'intero ammontare dell'esposizione (arg. ex art. 12.3 lett. c) in tal modo presupponendo la decadenza dall'impresa dal termine. Ciò spiega perché il termine previsto per l'esecuzione dell'intimazione sia di 12 mesi dalla data del primo inadempimento (termine che sarebbe evidentemente incongruo per un mero sollecito di pagamento della singola rata).
Esclusa in tal modo la rilevanza della comunicazione del 22 aprile 2009 e della sua ricezione da parte della Società, l'esame si sposta sulla dichiarazione di credito resa alla procedura di concordato preventivo il 9 giugno 2009.
Secondo le difese di parte attrice poiché a breve distanza di tempo dal primo inadempimento (febbraio 2009), ossia nell'aprile 2009 la finanziata è stata Pt_3
ammessa alla procedura di concordato preventivo, si è verificata l'ipotesi considerata
4 dai punti 11.1 e 11.3, e si deve escludere che la Banca fosse tenuta ad intimare stragiudizialmente il pagamento, perché l'intimazione alla società ammessa al concordato, che non può eseguire pagamenti di debiti preesistenti al di fuori delle previsioni della realizzazione dell'attivo, ad avvenuta omologa, sarebbe stata inefficace, e si deve anche escludere che dovesse agire giudizialmente per l'accertamento del credito, essendo munita di titolo, perché il mutuo era ipotecario, e non aveva utilità all'azione monitoria per il solo accertamento, o esecutivamente, ostandovi l'ammissione del debitore al concordato.
Per queste ragioni si dovrebbe escludere che la comunicazione di credito, richiesta dal commissario giudiziale ai creditori, possa essere qualificata come un'intimazione di pagamento;
un'intimazione di pagamento sarebbe stata tecnicamente impossibile per tutta la durata della procedura di concordato preventivo;
non si sarebbe potuta verificare la decadenza prevista dall'art. 11.1, per la sua mancata esecuzione nei 12 mesi dal primo inadempimento, ed il termine ridecorrerebbe dalla dichiarazione di fallimento del 21 gennaio 2010; sicché la successiva domanda di insinuazione al passivo del 31 marzo 2010 costituirebbe tempestiva intimazione di pagamento, e da essa decorrerebbe il successivo termine di 120 gg. fissato per l'attivazione della garanzia, che la banca ha richiesto il 5 maggio 2010, quindi tempestivamente.
Queste argomentazioni presuppongono che l'intimazione di pagamento non sia necessaria quando il debitore sia impossibilitato all'adempimento spontaneo e che l'esigenza acceleratoria sottostante alla previsione della decadenza non sussista se non in presenza di un perdurante volontario inadempimento del debitore.
Senonché questi presupposti si palesano infondati alla luce della disciplina regolamentare, secondo la quale il termine di 12 mesi per l'intimazione di pagamento decorre anche per effetto della dichiarazione di fallimento, essendo in tal caso la
Banca onerata di presentare domanda di insinuazione al passivo, ed operando anche in tale ipotesi il successivo termine di 120 gg. per l'attivazione della garanzia e la connessa sanzione di decadenza (articoli 11.1, 11.3 12.2).
5 A più forte ragione si deve escludere che la mera ammissione alla procedura di concordato preventivo possa esentare la Banca dall'onere di effettuare l'intimazione di pagamento e di richiedere, nel termine acceleratorio dettato dal regolamento,
l'attivazione della garanzia, dovendosi osservare che in ogni caso la previsione di un termine acceleratorio tutela l'esigenza del gestore di definire con certezza in tempi ristretti l'ammontare degli oneri complessivi connessi alle garanzie – in una prospettiva di razionale gestione delle risorse pubbliche a ciò destinate – e di esercitare direttamente in via di regresso, una volta onorata la garanzia, le ragioni creditorie nei confronti del debitore.
Per queste ragioni si deve ravvisare la decadenza affermata dal Comitato di Gestione del Fondo, conseguente alla mancata attivazione della garanzia nel termine di 120 gg. dalla dichiarazione di credito resa nel corso del concordato preventivo. E' il caso di osservare che anche nel caso si ritenesse che tale dichiarazione non possa rivestire i caratteri dell'intimazione di pagamento la garanzia sarebbe ugualmente estinta per il decorso del termine di 12 mesi dal primo inadempimento.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto l'errata interpretazione del
Tribunale che ha ritenuto che la dichiarazione di credito compiuta in sede concorsuale al commissario giudiziale fosse una intimazione idonea a far decorrere il termine decadenziale.
Ha esposto che la dichiarazione di credito in sede di concordato preventivo non integrava una intimazione al pagamento, non potendo tra l'altro essere seguita da una azione individuale, e non era neppure assimilabile alla insinuazione al passivo del fallimento, ragione per la quale non poteva costituire il termine di decorrenza della decadenza.
Ha esposto, inoltre, che la debitrice in sede di concordato aveva proposto l'integrale pagamento del credito oggetto di causa, cosicché non vi era necessità di attivare la garanzia.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
6 Quale secondo motivo di appello ha dedotto l'errata interpretazione del Tribunale contenuta nella seconda argomentazione a sostegno del rigetto. Il Tribunale, infatti, ha dedotto che in ogni caso erano decorsi più di 12 mesi dal primo inadempimento (da intendersi risalente all'aprile 2009 ed alla comunicazione effettuata dall'appellante a seguito del mancato pagamento di un rateo).
Ha esposto che le disposizioni disciplinanti la decadenza di cui all'art. 11.1 delle
Disposizioni operative della garanzia dovevano necessariamente essere interpetrate nel senso che “possa verificarsi una decadenza se, nel termine, non è compiuto dal creditore un atto, valente quale Intimazione di Pagamento, se ed in quanto esso sia suscettibile di essere validamente compiuto”. Nel caso di specie, secondo l'appellante, il credito non si sarebbe potuto soddisfare al di fuori della procedura di concordato per cui il primo momento utile per intimare il pagamento del credito doveva coincidere con la declaratoria di fallimento.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello
L'appello è infondato.
La pacifica scansione temporale dei fatti rilevanti al fine di valutare la correttezza della dichiarata decadenza è la seguente:
l'appellante ha richiesto alla Società finanziata il pagamento della prima rata scaduta non pagata con una intimazione spedita in data 22 aprile 2009 e ricevuta dall'Amministratore Unico dell'impresa in data 13 maggio 2009; in data 9 giugno 2009 l'appellante ha comunicato al Commissario Giudiziale nominato nell'ambito della procedura di concordato preventivo cui era stata inizialmente ammessa la Società finanziata l'ammontare del credito vantato, precisando la natura ipotecaria del medesimo;
in data 5 maggio 2010 l'appellante ha richiesto all'appellato l'attivazione della garanzia con lettera ricevuta in data 12 maggio 2010.
Tanto premesso, va affermato che la precisazione del credito compiuta dall'appellante nel giugno 2009 costituisce sicuramente un atto che integra la fattispecie di cui all'art. 11.3 delle Disposizioni il quale così recita: Intimazione del pagamento - L'intimazione
7 del pagamento di cui al punto 11.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di: diffida di pagamento;
decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
Come correttamente affermato dal Tribunale, il dato letterale delle Disposizioni operative collega il decorrere del termine decadenziale ad una intimazione di pagamento, che viene individuata nella insinuazione al passivo o in un atto ad essa equipollente. È evidente che, così come l'insinuazione al passivo, anche la precisazione del credito rappresenta in una sede concorsuale l'avvio del procedimento per il riconoscimento del credito. Strutturalmente sono atti che hanno una analoga funzione.
Né appare fondata l'argomentazione dell'appellante secondo la quale la procedura concorsuale, impedendo l'esercizio del credito in forma individuale, non può essere considerata quale termine di decorrenza per la escussione della garanzia. La disciplina delle disposizioni operative, invece, presiede ad un ben preciso scopo: è evidente, infatti, che proprio l'attivazione tempestiva della garanzia, a seguito della precisazione del credito, potrebbe consentire al garante di ottenere in surroga la restituzione di quanto versato al garantito attraverso l'insinuazione nel passivo.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'ipotesi di inefficacia della garanzia previsto dall'art. 12.2 delle Disposizioni operative in forza delle quali la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1
La validità della prima argomentazione posta a fondamento della sentenza rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello.
L'appello deve essere respinto.
Le spese del grado di appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento di una somma parti al contributo unificato.
P.Q.M.
8 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da avverso la sentenza del tribunale di Roma n. Parte_2
14349/18, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in
€. 8.800,00 per compensi oltre Iva e cpa e rimborso spese generali
3) Dà della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento di una somma parti al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
Così deciso in Roma 14/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 568 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. COGGIATTI CLAUDIO e dell'avv. GIAMMARCO ENRICO
( ), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._1
COGGIATTI CLAUDIO;
APPELLANTE
CONTRO
, con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. DI NITTO TOMMASO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA ANTONIO GRAMSCI 24 00197 ROMA presso il difensore avv. DI NITTO
TOMMASO;
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 14349/18
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la parte attrice ha chiesto di Parte_2
escutere la garanzia prestata dalla , Controparte_1
accessoria a un finanziamento assistito dal “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” costituito ex art.2, comma 100, lettera a) della legge n.662/1996, concesso alla Parte_3
Ha esposto che quest'ultima si era resa inadempiente all'obbligo di restituzione del finanziamento. Ha dedotto che il Comitato di gestione del Fondo di Garanzia aveva deliberato l'inefficacia della garanzia a causa del mancato rispetto del termine fissato per la sua attivazione.
Ha concluso chiedendo:
1) accertare che, in relazione alle richieste per il rimborso delle perdite sofferte, formulate da a Parte_1 [...]
con la comunicazione del 5 maggio 2010 concernente un Controparte_2
finanziamento, assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” costituito ex art.2, comma 100, lettera a) della legge n.662/1996, concesso alla (già non si è verificata la decadenza, Parte_3 Controparte_3
infondatamente opposta dalla convenuta e che la garanzia è operativa, ai sensi delle disposizioni che la disciplinano e, previa occorrendo disapplicazione della deliberazione Comitato di Gestione di Fondo di Garanzia d.d. 26 ottobre 2012,
2) condannare la convenuta al Controparte_2
pagamento a favore di , in relazione alla Parte_4
pratica di finanziamento Galavin Srl posizione MCC 32555, della somma di €
230.000,00 oltre agli interessi moratori al tasso legale dal 16 dicembre 2010 al saldo;
3) condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite, oltre al CAP 4% e all'IVA.
La convenuta ha contestato la domanda e così concluso:
2 a. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
b. nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere invece sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in ragione dell'attuale inefficacia della garanzia a suo tempo concessa a Parte_1
[...]
c. in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto di credito vantato da nei confronti di Parte_2 [...]
e, per l'effetto, rigettare in toto la citazione ex adverso Controparte_2
proposta.
La domanda è stata respinta perché il Tribunale ha dichiarato la garante decaduta dalla garanzia.
I fatti e le ragioni della decisione sono stati così esposti dal Tribunale:
Il rapporto di finanziamento ha avuto un andamento regolare sino al 10 febbraio 2009, data in cui la Società ha omesso il pagamento di una rata in scadenza e la con CP_2
lettera del 22 aprile 2009, la ha diffidata a regolarizzare la propria posizione debitoria, intimando il pagamento della rata scaduta entro e non oltre il 15 maggio
2009.
La Società non ha dato seguito alla diffida inviata dalla Banca ed il 12 maggio 2009
è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo.
La nel corso della procedura ha comunicato al Commissario Giudiziale, in data CP_2
9 giugno 2009, l'ammontare dell'intero credito vantato precisando la natura ipotecaria del medesimo.
La Società, tuttavia, è stata dichiarata fallita con sentenza del 21 gennaio 2010 del
Tribunale di Bassano del Grappa, la quale ha assegnato ai creditori il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo fallimentare.
La ha depositato la domanda di insinuazione al passivo in data 31 marzo 2010 CP_2
Contro e successivamente, in data 6 maggio 2010, ha inviato a nella sua qualità di
3 gestore del Fondo, la richiesta di attivazione della garanzia, alla quale CP_2
ha dato seguito, avviando il procedimento previsto dalle Disposizioni operative per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per attivare e, quindi, liquidare la garanzia stessa. Contro
con lettera raccomandata a/r del 21 gennaio 2011, rilevando il superamento del termine perentorio di centoventi giorni dalla data di invio della intimazione di pagamento al debitore entro cui la a mente del punto 12.2 delle Disposizioni CP_2
operative, avrebbe dovuto attivare la garanzia, ha comunicato alla Banca, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, di aver avviato il procedimento di inefficacia della garanzia, richiedendole di fornire le proprie osservazioni, che questa ha reso con lettera raccomandata a/r del 21 febbraio 2011.
Il giudicante rileva in primo luogo che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11.1
(significativamente rubricato “Avvio delle procedure di recupero del credito”) non si può identificare nel mero sollecito di pagamento della rata scaduta, avvenuta con la citata comunicazione del 22 aprile 2009 ma deve avere per oggetto l'intera
“esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora”; infatti essa è prevista in via alternativa rispetto alla richiesta del decreto ingiuntivo ed alla richiesta di ammissione allo stato passivo ed è finalizzata all'attivazione per la garanzia per l'intero ammontare dell'esposizione (arg. ex art. 12.3 lett. c) in tal modo presupponendo la decadenza dall'impresa dal termine. Ciò spiega perché il termine previsto per l'esecuzione dell'intimazione sia di 12 mesi dalla data del primo inadempimento (termine che sarebbe evidentemente incongruo per un mero sollecito di pagamento della singola rata).
Esclusa in tal modo la rilevanza della comunicazione del 22 aprile 2009 e della sua ricezione da parte della Società, l'esame si sposta sulla dichiarazione di credito resa alla procedura di concordato preventivo il 9 giugno 2009.
Secondo le difese di parte attrice poiché a breve distanza di tempo dal primo inadempimento (febbraio 2009), ossia nell'aprile 2009 la finanziata è stata Pt_3
ammessa alla procedura di concordato preventivo, si è verificata l'ipotesi considerata
4 dai punti 11.1 e 11.3, e si deve escludere che la Banca fosse tenuta ad intimare stragiudizialmente il pagamento, perché l'intimazione alla società ammessa al concordato, che non può eseguire pagamenti di debiti preesistenti al di fuori delle previsioni della realizzazione dell'attivo, ad avvenuta omologa, sarebbe stata inefficace, e si deve anche escludere che dovesse agire giudizialmente per l'accertamento del credito, essendo munita di titolo, perché il mutuo era ipotecario, e non aveva utilità all'azione monitoria per il solo accertamento, o esecutivamente, ostandovi l'ammissione del debitore al concordato.
Per queste ragioni si dovrebbe escludere che la comunicazione di credito, richiesta dal commissario giudiziale ai creditori, possa essere qualificata come un'intimazione di pagamento;
un'intimazione di pagamento sarebbe stata tecnicamente impossibile per tutta la durata della procedura di concordato preventivo;
non si sarebbe potuta verificare la decadenza prevista dall'art. 11.1, per la sua mancata esecuzione nei 12 mesi dal primo inadempimento, ed il termine ridecorrerebbe dalla dichiarazione di fallimento del 21 gennaio 2010; sicché la successiva domanda di insinuazione al passivo del 31 marzo 2010 costituirebbe tempestiva intimazione di pagamento, e da essa decorrerebbe il successivo termine di 120 gg. fissato per l'attivazione della garanzia, che la banca ha richiesto il 5 maggio 2010, quindi tempestivamente.
Queste argomentazioni presuppongono che l'intimazione di pagamento non sia necessaria quando il debitore sia impossibilitato all'adempimento spontaneo e che l'esigenza acceleratoria sottostante alla previsione della decadenza non sussista se non in presenza di un perdurante volontario inadempimento del debitore.
Senonché questi presupposti si palesano infondati alla luce della disciplina regolamentare, secondo la quale il termine di 12 mesi per l'intimazione di pagamento decorre anche per effetto della dichiarazione di fallimento, essendo in tal caso la
Banca onerata di presentare domanda di insinuazione al passivo, ed operando anche in tale ipotesi il successivo termine di 120 gg. per l'attivazione della garanzia e la connessa sanzione di decadenza (articoli 11.1, 11.3 12.2).
5 A più forte ragione si deve escludere che la mera ammissione alla procedura di concordato preventivo possa esentare la Banca dall'onere di effettuare l'intimazione di pagamento e di richiedere, nel termine acceleratorio dettato dal regolamento,
l'attivazione della garanzia, dovendosi osservare che in ogni caso la previsione di un termine acceleratorio tutela l'esigenza del gestore di definire con certezza in tempi ristretti l'ammontare degli oneri complessivi connessi alle garanzie – in una prospettiva di razionale gestione delle risorse pubbliche a ciò destinate – e di esercitare direttamente in via di regresso, una volta onorata la garanzia, le ragioni creditorie nei confronti del debitore.
Per queste ragioni si deve ravvisare la decadenza affermata dal Comitato di Gestione del Fondo, conseguente alla mancata attivazione della garanzia nel termine di 120 gg. dalla dichiarazione di credito resa nel corso del concordato preventivo. E' il caso di osservare che anche nel caso si ritenesse che tale dichiarazione non possa rivestire i caratteri dell'intimazione di pagamento la garanzia sarebbe ugualmente estinta per il decorso del termine di 12 mesi dal primo inadempimento.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto l'errata interpretazione del
Tribunale che ha ritenuto che la dichiarazione di credito compiuta in sede concorsuale al commissario giudiziale fosse una intimazione idonea a far decorrere il termine decadenziale.
Ha esposto che la dichiarazione di credito in sede di concordato preventivo non integrava una intimazione al pagamento, non potendo tra l'altro essere seguita da una azione individuale, e non era neppure assimilabile alla insinuazione al passivo del fallimento, ragione per la quale non poteva costituire il termine di decorrenza della decadenza.
Ha esposto, inoltre, che la debitrice in sede di concordato aveva proposto l'integrale pagamento del credito oggetto di causa, cosicché non vi era necessità di attivare la garanzia.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
6 Quale secondo motivo di appello ha dedotto l'errata interpretazione del Tribunale contenuta nella seconda argomentazione a sostegno del rigetto. Il Tribunale, infatti, ha dedotto che in ogni caso erano decorsi più di 12 mesi dal primo inadempimento (da intendersi risalente all'aprile 2009 ed alla comunicazione effettuata dall'appellante a seguito del mancato pagamento di un rateo).
Ha esposto che le disposizioni disciplinanti la decadenza di cui all'art. 11.1 delle
Disposizioni operative della garanzia dovevano necessariamente essere interpetrate nel senso che “possa verificarsi una decadenza se, nel termine, non è compiuto dal creditore un atto, valente quale Intimazione di Pagamento, se ed in quanto esso sia suscettibile di essere validamente compiuto”. Nel caso di specie, secondo l'appellante, il credito non si sarebbe potuto soddisfare al di fuori della procedura di concordato per cui il primo momento utile per intimare il pagamento del credito doveva coincidere con la declaratoria di fallimento.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello
L'appello è infondato.
La pacifica scansione temporale dei fatti rilevanti al fine di valutare la correttezza della dichiarata decadenza è la seguente:
l'appellante ha richiesto alla Società finanziata il pagamento della prima rata scaduta non pagata con una intimazione spedita in data 22 aprile 2009 e ricevuta dall'Amministratore Unico dell'impresa in data 13 maggio 2009; in data 9 giugno 2009 l'appellante ha comunicato al Commissario Giudiziale nominato nell'ambito della procedura di concordato preventivo cui era stata inizialmente ammessa la Società finanziata l'ammontare del credito vantato, precisando la natura ipotecaria del medesimo;
in data 5 maggio 2010 l'appellante ha richiesto all'appellato l'attivazione della garanzia con lettera ricevuta in data 12 maggio 2010.
Tanto premesso, va affermato che la precisazione del credito compiuta dall'appellante nel giugno 2009 costituisce sicuramente un atto che integra la fattispecie di cui all'art. 11.3 delle Disposizioni il quale così recita: Intimazione del pagamento - L'intimazione
7 del pagamento di cui al punto 11.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di: diffida di pagamento;
decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
Come correttamente affermato dal Tribunale, il dato letterale delle Disposizioni operative collega il decorrere del termine decadenziale ad una intimazione di pagamento, che viene individuata nella insinuazione al passivo o in un atto ad essa equipollente. È evidente che, così come l'insinuazione al passivo, anche la precisazione del credito rappresenta in una sede concorsuale l'avvio del procedimento per il riconoscimento del credito. Strutturalmente sono atti che hanno una analoga funzione.
Né appare fondata l'argomentazione dell'appellante secondo la quale la procedura concorsuale, impedendo l'esercizio del credito in forma individuale, non può essere considerata quale termine di decorrenza per la escussione della garanzia. La disciplina delle disposizioni operative, invece, presiede ad un ben preciso scopo: è evidente, infatti, che proprio l'attivazione tempestiva della garanzia, a seguito della precisazione del credito, potrebbe consentire al garante di ottenere in surroga la restituzione di quanto versato al garantito attraverso l'insinuazione nel passivo.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'ipotesi di inefficacia della garanzia previsto dall'art. 12.2 delle Disposizioni operative in forza delle quali la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1
La validità della prima argomentazione posta a fondamento della sentenza rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello.
L'appello deve essere respinto.
Le spese del grado di appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento di una somma parti al contributo unificato.
P.Q.M.
8 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da avverso la sentenza del tribunale di Roma n. Parte_2
14349/18, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in
€. 8.800,00 per compensi oltre Iva e cpa e rimborso spese generali
3) Dà della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento di una somma parti al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
Così deciso in Roma 14/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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