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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 189/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(che ha incorporato ), (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ARTURI EMILIA FRANCESCA P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SACCOMANNO ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 CP_3 C.F._1 dell'avv. SACCOMANNO ANDREA
appellate
CONCLUSIONI
per parte appellante: A) accogliere il presente gravame e, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, riformare la sentenza n. 129/2020, emessa il 9.2.2020 e pubblicata in data
10.2.2020 dal Tribunale di Palmi, – in persona del GOT dott.ssa Ruscio, a definizione del giudizio RG n. 93/2018 (a cui è stata riunito il procedimento n. 324/2018), instaurato dalla società e dalla sig.ra Controparte_1 CP_4
, per come censurata in narrativa con conseguente rigetto della domanda, in
[...] toto ed a suo tempo proposta dalle appellate, perché, preliminarmente, nulla, inammissibile ed improcedibile e, nel merito, pretestuosa, temeraria ed infonda, sia in fatto che in diritto, nonché prescritta;
B) In via subordinata ed istruttoria, nella denegata ed assurda ipotesi in cui l'On. Corte adita lo ritenga necessario ravvisando profili di illegittimità, sia pure, per i motivi evidenziati con il presente gravame, il contratto presenta condizioni rispettose della normativa anti-usura, si chiede che venga rinnovata la CTU contabile affinché esegua un ricalcolo senza applicazione dell'art. 117 Tub e dell'art. 1815 c.c., ma si limiti a riportare gli accessori applicati entro la soglia di legge tenendo in considerazione l'eccepita prescrizione.
C) in ogni caso con vittoria di spese e competenze processuali per i doppi gradi di giudizio”.
per parte appellata: “- respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
- condannare la controparte alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario e con l'emissione di ogni ed altra statuizione di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 9.01.2018, CP_1
e convenivano in giudizio la
[...] Controparte_4 Controparte_5
chiedendo di accertare l'usurarietà e la nullità del mutuo contratto con atto per notaio del 28.06.2006 dalla AR LA RL (cui succedeva la Per_1 Controparte_1
e per il quale prestava fideiussione Controparte_4
Con separato atto di citazione, le attrici si opponevano al precetto notificato il 31.1.2018
Contr dalla , contestando i medesimi vizi del mutuo oggetto del primo giudizio nonché la nullità della fideiussione, chiedendo la riunione dei giudizi per continenza.
pag. 2/7 In entrambi i giudizi si costituiva la chiedendo il rigetto della Controparte_5
domanda.
Riunite le cause, con sentenza n. 129/2020 il Tribunale di Palmi accertava l'usurarietà del contratto di mutuo oggetto di causa, dichiarato nullo l'atto di precetto notificato ed accertava che il debito residuo era pari ad € 18.610,11.
Con atto di citazione notificato il 12.3.2020, la impugnava la predetta Controparte_5
decisione, lamentando:
1. il mancato esame della questione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per estrema genericità e della carenza di legittimazione della garante, che non potevano ritenersi assorbite in ragione dell'accoglimento della domanda delle attrici;
2. illogicità della motivazione e errato esame di fatti decisivi, mancando l'illustrazione della ragione della scelta di recepire una delle ipotesi indicate nella relazione di perizia del ctu, ed errore nella valutazione della usurarietà;
3. errata dichiarazione di nullità del precetto anche per la parte di credito riconosciuto sussistente.
Si costituivano in giudizio le appellate, concludendo per il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si procede dall'esame del secondo motivo di appello, in quanto il suo accoglimento conduce alla riforma della sentenza di primo grado, con conseguente l'assorbimento degli altri motivi di appello.
La sentenza di prime cure, infatti, accerta l'usurarietà del contratto di mutuo ritenendo che il tasso di interesse moratoria superi il tasso soglia.
La verifica del tasso moratorio, tuttavia, non ha tenuto conto della clausola di salvaguardia di cui al contratto di mutuo, che prevedeva che il tasso di interesse avrebbe rispettato il limite del tasso soglia. Poiché la cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di pag. 3/7 fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia (cfr. Cass. Sez. 3,
18/10/2024, n. 27106, Rv. 672540 - 01), si deve evidenziare che detta originaria nullità non si era verificata. Difatti, gli interessi moratori devono essere confrontati con il tasso soglia per gli interessi di mora, da calcolare aumentando di 2,1% il taegm previsto nei decreti ministeriali. Nel caso di specie, il ctu ha evidenziato nella tabella 6 che il tasso di mora pattuito non era superiore al tasso soglia.
Si deve escludere nel calcolo dei costi rilevanti ai fini del tasso soglia la commissione per anticipata estinzione. In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Cass. Sez. 3,
07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250 - 01).
La commissione per estinzione anticipata, peraltro, era prevista per il solo caso in cui a richiederla fosse il mutuatario e non il mutuante, per cui la sommatoria con gli interessi moratori non si sarebbe potuta verificare, né si è verificata nel caso di specie.
2.1. Anche le spese per l'assicurazione sugli immobili oggetto di ipoteca in favore della banca non costituiva un costo da includere nel calcolo del Taeg.
L'inclusione o meno di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti ai fini del calcolo del T.A.E.G. di un contratto di credito, correlata al “legame” fra assicurazione e operazione di finanziamento, è quaestio iuris particolarmente dibattuta (valorizzandosi, in un quadro giurisprudenziale e dottrinale particolarmente frastagliato, un “legame” ora declinato come collegamento, ora come connessione, ora infine come strumentalità, sottolineandosi, anche in virtù della variante prescelta, l'uno o l'altro indice onde affermare ovvero negare il legame predetto).
La giurisprudenza prevalente ritiene che nel “costo totale del credito” e dunque del
T.A.E.G. sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, solo se la conclusione di un contratto avente ad pag. 4/7 oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. (cfr. art. 121, comma II, T.U.B.).
Da ciò si desume che l'onere de quo possa ritenersi “obbligatorio”, e dunque rientrare nel computo del T.A.E.G., solo allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilità di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni, rientrando poi nell'onere della prova del cliente consumatore dimostrare la natura obbligatoria della polizza e, in particolare, che la sua sottoscrizione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito.
Onere, quest'ultimo, poi particolarmente intenso e pregnante ove vi sia la ricorrenza
(non necessariamente cumulativa) di alcune esemplificative circostanze ovvero di elementi di prova di segno contrario, quali:
(1) nell'“informativa europea di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio”;
(2) vi sia “un apposito modulo da sottoscrivere in caso di adesione alla polizza assicurativa” – la quale non costituisce, pertanto, una mera “clausola” del finanziamento, ma un testo a sé;
(3) vi sia altresì un'“espressa previsione negoziale … che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul credito e per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG”;
(4) “la polizza non ha funzione di copertura del credito, ma ha per oggetto la copertura di rischi … che solo indirettamente possono risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo”;
(5) “il beneficiario non è l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente”
A fronte della sussistenza, pertanto, anche di uno solo di tali elementi di segno negativo
(non occorrendone, come detto, la “ricorrenza cumulativa”), non è sufficiente al cliente né dimostrare la pur congiunta sussistenza di elementi come la contestualità fra assicurazione e finanziamento e la loro pari durata - trattandosi di elementi presuntivi, questi ultimi, di per sé rilevanti ove non già esclusi dal ricorrere anche di uno solo fra i pag. 5/7 predetti indici negativi e in ogni caso al più eventualmente disvelanti un collegamento del costo assicurativo alla concessione del credito e non anche la sua obbligatorietà -, né, a fortiori, evocare, a fronte di polizza non avente la funzione di copertura del credito, la copertura di rischi collegati solo indirettamente alla capacità (resa impossibile o più difficoltosa) di rimborsare il finanziamento medesimo.
Applicando tali complessive coordinate al caso di specie, occorre osservare che:
- la stipula del contratto di assicurazione non è presupposto per la concessione del mutuo, in quanto prevista nell'art. 8 delle condizioni generali quale adempimento relativo ai beni ipotecati e l'effetto della mancata stipula non è il diniego dell'accesso al credito ma la stipula della polizza a cura della ed a spese del contraente;
Pt_1
- non è prevista la sottoscrizione di una polizza collegata al contratto di mutuo, poiché il contraente è libero di stipulare il contratto con una compagnia di assicurazione di sua scelta, tanto che i costi non sono stati rilevati dal ctu in quanto non documentati (e non documentabili al momento della sottoscrizione del contratto);
- la polizza non risulta avere poi specificamente ad oggetto la copertura del finanziamento, trattandosi invece di polizza diretta a coprire il rischio del danneggiamento “per incendio, scoppio e fulmine ed altri eventi assicurabili” per i beni sottoposti a garanzia, e dunque rischi solo non collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
A fronte, poi, del ricorrere di diversi degli indici c.d. negativi (di per sé, peraltro e come detto, anche singolarmente sufficienti ad escludere il carattere obbligatorio della polizza, e dunque a imporne l'esclusione dal computo qui da realizzarsi) occorre aggiungere la constatazione del C.T.U. per cui, nel caso di specie, i costi sostenuti dal cliente non sono documentati se non per la prima rata.
2.3. Esclusa l'usurarietà del contratto di mutuo, non occorre esaminare le ulteriori censure di nullità, quale quella di indeterminatezza del piano di rimborso
(esemplificativo) allegato al contratto di mutuo e analoghe, poiché l'appellante non ha inteso richiamarle nell'atto di costituzione, limitando la difesa espressamente ed esclusivamente alla questione dell'usura. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte pag. 6/7 (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione. (Cass. Sez. 3, 01/12/2023, n. 33649).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 14.103,00 per il primo grado (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€ 1489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.136,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Palmi n. 129/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande avanzate da e Parte_3 Controparte_4
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.155,50 per spese ed € 21.263,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di ctu nella misura liquidata in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 189/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(che ha incorporato ), (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ARTURI EMILIA FRANCESCA P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SACCOMANNO ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 CP_3 C.F._1 dell'avv. SACCOMANNO ANDREA
appellate
CONCLUSIONI
per parte appellante: A) accogliere il presente gravame e, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, riformare la sentenza n. 129/2020, emessa il 9.2.2020 e pubblicata in data
10.2.2020 dal Tribunale di Palmi, – in persona del GOT dott.ssa Ruscio, a definizione del giudizio RG n. 93/2018 (a cui è stata riunito il procedimento n. 324/2018), instaurato dalla società e dalla sig.ra Controparte_1 CP_4
, per come censurata in narrativa con conseguente rigetto della domanda, in
[...] toto ed a suo tempo proposta dalle appellate, perché, preliminarmente, nulla, inammissibile ed improcedibile e, nel merito, pretestuosa, temeraria ed infonda, sia in fatto che in diritto, nonché prescritta;
B) In via subordinata ed istruttoria, nella denegata ed assurda ipotesi in cui l'On. Corte adita lo ritenga necessario ravvisando profili di illegittimità, sia pure, per i motivi evidenziati con il presente gravame, il contratto presenta condizioni rispettose della normativa anti-usura, si chiede che venga rinnovata la CTU contabile affinché esegua un ricalcolo senza applicazione dell'art. 117 Tub e dell'art. 1815 c.c., ma si limiti a riportare gli accessori applicati entro la soglia di legge tenendo in considerazione l'eccepita prescrizione.
C) in ogni caso con vittoria di spese e competenze processuali per i doppi gradi di giudizio”.
per parte appellata: “- respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
- condannare la controparte alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario e con l'emissione di ogni ed altra statuizione di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 9.01.2018, CP_1
e convenivano in giudizio la
[...] Controparte_4 Controparte_5
chiedendo di accertare l'usurarietà e la nullità del mutuo contratto con atto per notaio del 28.06.2006 dalla AR LA RL (cui succedeva la Per_1 Controparte_1
e per il quale prestava fideiussione Controparte_4
Con separato atto di citazione, le attrici si opponevano al precetto notificato il 31.1.2018
Contr dalla , contestando i medesimi vizi del mutuo oggetto del primo giudizio nonché la nullità della fideiussione, chiedendo la riunione dei giudizi per continenza.
pag. 2/7 In entrambi i giudizi si costituiva la chiedendo il rigetto della Controparte_5
domanda.
Riunite le cause, con sentenza n. 129/2020 il Tribunale di Palmi accertava l'usurarietà del contratto di mutuo oggetto di causa, dichiarato nullo l'atto di precetto notificato ed accertava che il debito residuo era pari ad € 18.610,11.
Con atto di citazione notificato il 12.3.2020, la impugnava la predetta Controparte_5
decisione, lamentando:
1. il mancato esame della questione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per estrema genericità e della carenza di legittimazione della garante, che non potevano ritenersi assorbite in ragione dell'accoglimento della domanda delle attrici;
2. illogicità della motivazione e errato esame di fatti decisivi, mancando l'illustrazione della ragione della scelta di recepire una delle ipotesi indicate nella relazione di perizia del ctu, ed errore nella valutazione della usurarietà;
3. errata dichiarazione di nullità del precetto anche per la parte di credito riconosciuto sussistente.
Si costituivano in giudizio le appellate, concludendo per il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si procede dall'esame del secondo motivo di appello, in quanto il suo accoglimento conduce alla riforma della sentenza di primo grado, con conseguente l'assorbimento degli altri motivi di appello.
La sentenza di prime cure, infatti, accerta l'usurarietà del contratto di mutuo ritenendo che il tasso di interesse moratoria superi il tasso soglia.
La verifica del tasso moratorio, tuttavia, non ha tenuto conto della clausola di salvaguardia di cui al contratto di mutuo, che prevedeva che il tasso di interesse avrebbe rispettato il limite del tasso soglia. Poiché la cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di pag. 3/7 fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia (cfr. Cass. Sez. 3,
18/10/2024, n. 27106, Rv. 672540 - 01), si deve evidenziare che detta originaria nullità non si era verificata. Difatti, gli interessi moratori devono essere confrontati con il tasso soglia per gli interessi di mora, da calcolare aumentando di 2,1% il taegm previsto nei decreti ministeriali. Nel caso di specie, il ctu ha evidenziato nella tabella 6 che il tasso di mora pattuito non era superiore al tasso soglia.
Si deve escludere nel calcolo dei costi rilevanti ai fini del tasso soglia la commissione per anticipata estinzione. In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Cass. Sez. 3,
07/03/2022, n. 7352, Rv. 664250 - 01).
La commissione per estinzione anticipata, peraltro, era prevista per il solo caso in cui a richiederla fosse il mutuatario e non il mutuante, per cui la sommatoria con gli interessi moratori non si sarebbe potuta verificare, né si è verificata nel caso di specie.
2.1. Anche le spese per l'assicurazione sugli immobili oggetto di ipoteca in favore della banca non costituiva un costo da includere nel calcolo del Taeg.
L'inclusione o meno di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti ai fini del calcolo del T.A.E.G. di un contratto di credito, correlata al “legame” fra assicurazione e operazione di finanziamento, è quaestio iuris particolarmente dibattuta (valorizzandosi, in un quadro giurisprudenziale e dottrinale particolarmente frastagliato, un “legame” ora declinato come collegamento, ora come connessione, ora infine come strumentalità, sottolineandosi, anche in virtù della variante prescelta, l'uno o l'altro indice onde affermare ovvero negare il legame predetto).
La giurisprudenza prevalente ritiene che nel “costo totale del credito” e dunque del
T.A.E.G. sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, solo se la conclusione di un contratto avente ad pag. 4/7 oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. (cfr. art. 121, comma II, T.U.B.).
Da ciò si desume che l'onere de quo possa ritenersi “obbligatorio”, e dunque rientrare nel computo del T.A.E.G., solo allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilità di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni, rientrando poi nell'onere della prova del cliente consumatore dimostrare la natura obbligatoria della polizza e, in particolare, che la sua sottoscrizione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito.
Onere, quest'ultimo, poi particolarmente intenso e pregnante ove vi sia la ricorrenza
(non necessariamente cumulativa) di alcune esemplificative circostanze ovvero di elementi di prova di segno contrario, quali:
(1) nell'“informativa europea di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio”;
(2) vi sia “un apposito modulo da sottoscrivere in caso di adesione alla polizza assicurativa” – la quale non costituisce, pertanto, una mera “clausola” del finanziamento, ma un testo a sé;
(3) vi sia altresì un'“espressa previsione negoziale … che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul credito e per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG”;
(4) “la polizza non ha funzione di copertura del credito, ma ha per oggetto la copertura di rischi … che solo indirettamente possono risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo”;
(5) “il beneficiario non è l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente”
A fronte della sussistenza, pertanto, anche di uno solo di tali elementi di segno negativo
(non occorrendone, come detto, la “ricorrenza cumulativa”), non è sufficiente al cliente né dimostrare la pur congiunta sussistenza di elementi come la contestualità fra assicurazione e finanziamento e la loro pari durata - trattandosi di elementi presuntivi, questi ultimi, di per sé rilevanti ove non già esclusi dal ricorrere anche di uno solo fra i pag. 5/7 predetti indici negativi e in ogni caso al più eventualmente disvelanti un collegamento del costo assicurativo alla concessione del credito e non anche la sua obbligatorietà -, né, a fortiori, evocare, a fronte di polizza non avente la funzione di copertura del credito, la copertura di rischi collegati solo indirettamente alla capacità (resa impossibile o più difficoltosa) di rimborsare il finanziamento medesimo.
Applicando tali complessive coordinate al caso di specie, occorre osservare che:
- la stipula del contratto di assicurazione non è presupposto per la concessione del mutuo, in quanto prevista nell'art. 8 delle condizioni generali quale adempimento relativo ai beni ipotecati e l'effetto della mancata stipula non è il diniego dell'accesso al credito ma la stipula della polizza a cura della ed a spese del contraente;
Pt_1
- non è prevista la sottoscrizione di una polizza collegata al contratto di mutuo, poiché il contraente è libero di stipulare il contratto con una compagnia di assicurazione di sua scelta, tanto che i costi non sono stati rilevati dal ctu in quanto non documentati (e non documentabili al momento della sottoscrizione del contratto);
- la polizza non risulta avere poi specificamente ad oggetto la copertura del finanziamento, trattandosi invece di polizza diretta a coprire il rischio del danneggiamento “per incendio, scoppio e fulmine ed altri eventi assicurabili” per i beni sottoposti a garanzia, e dunque rischi solo non collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
A fronte, poi, del ricorrere di diversi degli indici c.d. negativi (di per sé, peraltro e come detto, anche singolarmente sufficienti ad escludere il carattere obbligatorio della polizza, e dunque a imporne l'esclusione dal computo qui da realizzarsi) occorre aggiungere la constatazione del C.T.U. per cui, nel caso di specie, i costi sostenuti dal cliente non sono documentati se non per la prima rata.
2.3. Esclusa l'usurarietà del contratto di mutuo, non occorre esaminare le ulteriori censure di nullità, quale quella di indeterminatezza del piano di rimborso
(esemplificativo) allegato al contratto di mutuo e analoghe, poiché l'appellante non ha inteso richiamarle nell'atto di costituzione, limitando la difesa espressamente ed esclusivamente alla questione dell'usura. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte pag. 6/7 (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione. (Cass. Sez. 3, 01/12/2023, n. 33649).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 14.103,00 per il primo grado (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€ 1489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.136,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Palmi n. 129/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande avanzate da e Parte_3 Controparte_4
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.155,50 per spese ed € 21.263,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di ctu nella misura liquidata in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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