Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02022/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2021, proposto da
Siculgest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvana Patanella, Vito Patanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cinisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del provvedimento n. prot. 20610 del 08.09.2021 IV Settore Urbanistica – Edilizia – SUAP servizio 1 Edilizia Privata con il quale si comunica alla ditta ricorrente la seguente disposizione: “ nessun tipo di lavoro può essere intrapreso nel lotto di terreno di che trattasi in quanto ricade per intero in zona di inedificabilità assoluta e ricade nel vigente P.R.G. in zona F1 – Verde Agricolo.” e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che l’interesse a ricorrere – il quale deve persistere per tutto il corso del giudizio – è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato;
- che, con nota depositata a mezzo PAT il 21.1.25, il legale della parte ricorrente (dominus dell’azione) ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Dato atto:
- che il Collegio recepisce il proposito manifestato dalla parte ricorrente;
- che pertanto ritiene di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della causa;
- che nulla va disposto in relazione alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI AL (Sezione Quinta):
1. dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso in epigrafe.
2. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione all’Amministrazione resistente non costituita.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO