Articolo 1 della Legge 26 novembre 1993, n. 483
Articolo 2
Versione
16 dicembre 1993
Art. 1. 1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1993