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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/04/2024, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. 6459/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio,
composto dai seguenti Magistrati:
dott.ssa Alina Rossato Presidente
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 6459/2023 r.g. promossa con ricorso depositato in data
14.11.2023 da
, con gli avv. GLORIOSO CHIARA e GRIGOLON Parte_1
GIULIANA, come da mandato in atti,
- ricorrente -
nei confronti di
, in proprio, CP_1
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte delle parti rese all'udienza del 29.11.2023 conformi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 473bis.21, co. 3 c.p.c.:
“- In parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1807/16
emessa dal Tribunale di Padova in data 16.06.16:
pagina 1 di 5 - Il padre verserà alla resistente, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 270 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo;
ovvero dal 14.11.23;
- le spese straordinarie sostenute per la figlia, definite come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova del 2017, saranno poste al 100% a carico della madre con esclusione delle spese universitarie con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo;
ovvero dal 14.11.23; con revoca dal mese di maggio 2024 dell'ordine di pagamento disposto a carico del datore di lavoro del ricorrente;
- le spese universitarie (tasse e libri) saranno ripartite all'80% a carico della madre ed al
20% a carico del padre con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo;
ovvero dal 14.11.23;
- il ricorrente si impegna a pagare alla resistente, a mezzo bonifico bancario, il saldo del contributo ordinario pregresso di cui all'intervenuta conciliazione entro e non oltre 30
giorni dalla data odierna;
- spese di lite compensate.”
Per il P.M.: “Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 14.11.2023 conveniva Parte_1
in giudizio allegando che con sentenza n. 1807/2016 emessa dal CP_1
Tribunale di Padova in data 14.06.2016 era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
- allegava, altresì, che dall'unione era nata una figlia, ad oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- attese le mutate circostanze economiche delle parti, rassegnava le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 5 “In parziale modifica di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Padova n.
1807/2016 e fermo il resto, verificata l'accresciuta disparità reddituale e patrimoniale tra i Signori ed successivamente alla pronuncia di Parte_1 CP_1
scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto:
- stabilire se l'importo che il primo deve versare alla seconda a titolo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1
debba essere ridotto rispetto a quanto stabilito nella sentenza n. 1807/2016 del
Tribunale di Padova e, in caso affermativo, in quale misura;
- in ogni caso, porre a carico della Sig.ra la totalità delle spese CP_1
straordinarie da sostenere per la figlia maggiorenne, ma non Per_1
economicamente autosufficiente, o la diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia,
stabilendo, nel caso in cui anche il Sig. fosse tenuto a contribuire alle predette Pt_1
spese, l'applicazione del Protocollo adottato dal Tribunale di Padova.
Il tutto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
Spese del presente procedimento integralmente rifuse.” (cfr. ricorso introduttivo, pp.
7-8).
- Con memoria depositata in data 05.03.2024 si costituiva in giudizio e rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“Allo stato la sig.ra chiede il rigetto dell'istanza di modifica nei termini CP_1
formulati da parte ricorrente e che il Tribunale Voglia pronunciare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, le seguenti statuizioni di modifica alla sentenza di divorzio n.
1807/2016 Tribunale di Padova:
- l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1
mensile di €. 350,00 o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia 21enne , Persona_2
convivente con la madre;
- l'obbligo del sig. di contribuire alle spese straordinarie della figlia Parte_1
nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, qualora fosse Persona_2
pagina 3 di 5 verificata ex art. 473.bis29 c.p.c. la sussistenza dei presupposti per la modifica della condizione come concordata in divorzio, comprendendo espressamente la spesa mensile dell'abbonamento per il trasporto extraurbano necessario alla figlia per recarsi all'Università;
Fermo il resto.
- Individuare, in ogni caso, ai sensi dell'art.614bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dal sig. , a fronte del documentale, reiterato ancora attuale Parte_1
inadempimento agli obblighi genitoriali, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 473bis.39 c.p.c. con relativa statuizione di condanna.
Con effetto dalla pronuncia.
Con rifusione integrale delle spese e compensi di lite.” (cfr. memoria di costituzione,
pp. 20-21).
- All'udienza del 05.04.2024 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 473bis. 21, co. 3 c.p.c. di cui in epigrafe.
* * *
Le condizioni concordate dalle parti sono prive di profili d'illegittimità
e conformi all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in quanto rispettose delle norme di cui all'art. 337septies c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della causa,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1807/2016 emessa dal
Tribunale di Padova in data 14.06.2016:
pagina 4 di 5 1. prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate, conformi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 473bis. 21, co. 3 c.p.c.;
2. spese interamente compensate.
Padova, 09.04.2024
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio,
composto dai seguenti Magistrati:
dott.ssa Alina Rossato Presidente
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 6459/2023 r.g. promossa con ricorso depositato in data
14.11.2023 da
, con gli avv. GLORIOSO CHIARA e GRIGOLON Parte_1
GIULIANA, come da mandato in atti,
- ricorrente -
nei confronti di
, in proprio, CP_1
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte delle parti rese all'udienza del 29.11.2023 conformi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 473bis.21, co. 3 c.p.c.:
“- In parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1807/16
emessa dal Tribunale di Padova in data 16.06.16:
pagina 1 di 5 - Il padre verserà alla resistente, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 270 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo;
ovvero dal 14.11.23;
- le spese straordinarie sostenute per la figlia, definite come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova del 2017, saranno poste al 100% a carico della madre con esclusione delle spese universitarie con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo;
ovvero dal 14.11.23; con revoca dal mese di maggio 2024 dell'ordine di pagamento disposto a carico del datore di lavoro del ricorrente;
- le spese universitarie (tasse e libri) saranno ripartite all'80% a carico della madre ed al
20% a carico del padre con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo;
ovvero dal 14.11.23;
- il ricorrente si impegna a pagare alla resistente, a mezzo bonifico bancario, il saldo del contributo ordinario pregresso di cui all'intervenuta conciliazione entro e non oltre 30
giorni dalla data odierna;
- spese di lite compensate.”
Per il P.M.: “Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 14.11.2023 conveniva Parte_1
in giudizio allegando che con sentenza n. 1807/2016 emessa dal CP_1
Tribunale di Padova in data 14.06.2016 era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
- allegava, altresì, che dall'unione era nata una figlia, ad oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- attese le mutate circostanze economiche delle parti, rassegnava le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 5 “In parziale modifica di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Padova n.
1807/2016 e fermo il resto, verificata l'accresciuta disparità reddituale e patrimoniale tra i Signori ed successivamente alla pronuncia di Parte_1 CP_1
scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto:
- stabilire se l'importo che il primo deve versare alla seconda a titolo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1
debba essere ridotto rispetto a quanto stabilito nella sentenza n. 1807/2016 del
Tribunale di Padova e, in caso affermativo, in quale misura;
- in ogni caso, porre a carico della Sig.ra la totalità delle spese CP_1
straordinarie da sostenere per la figlia maggiorenne, ma non Per_1
economicamente autosufficiente, o la diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia,
stabilendo, nel caso in cui anche il Sig. fosse tenuto a contribuire alle predette Pt_1
spese, l'applicazione del Protocollo adottato dal Tribunale di Padova.
Il tutto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
Spese del presente procedimento integralmente rifuse.” (cfr. ricorso introduttivo, pp.
7-8).
- Con memoria depositata in data 05.03.2024 si costituiva in giudizio e rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“Allo stato la sig.ra chiede il rigetto dell'istanza di modifica nei termini CP_1
formulati da parte ricorrente e che il Tribunale Voglia pronunciare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, le seguenti statuizioni di modifica alla sentenza di divorzio n.
1807/2016 Tribunale di Padova:
- l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1
mensile di €. 350,00 o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia 21enne , Persona_2
convivente con la madre;
- l'obbligo del sig. di contribuire alle spese straordinarie della figlia Parte_1
nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, qualora fosse Persona_2
pagina 3 di 5 verificata ex art. 473.bis29 c.p.c. la sussistenza dei presupposti per la modifica della condizione come concordata in divorzio, comprendendo espressamente la spesa mensile dell'abbonamento per il trasporto extraurbano necessario alla figlia per recarsi all'Università;
Fermo il resto.
- Individuare, in ogni caso, ai sensi dell'art.614bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dal sig. , a fronte del documentale, reiterato ancora attuale Parte_1
inadempimento agli obblighi genitoriali, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 473bis.39 c.p.c. con relativa statuizione di condanna.
Con effetto dalla pronuncia.
Con rifusione integrale delle spese e compensi di lite.” (cfr. memoria di costituzione,
pp. 20-21).
- All'udienza del 05.04.2024 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 473bis. 21, co. 3 c.p.c. di cui in epigrafe.
* * *
Le condizioni concordate dalle parti sono prive di profili d'illegittimità
e conformi all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in quanto rispettose delle norme di cui all'art. 337septies c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della causa,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1807/2016 emessa dal
Tribunale di Padova in data 14.06.2016:
pagina 4 di 5 1. prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate, conformi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 473bis. 21, co. 3 c.p.c.;
2. spese interamente compensate.
Padova, 09.04.2024
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 5 di 5