Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Caterina Molfino Presidente rel. est.
dott. Paolo Celentano Consigliere
dott. Caterina Di Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3790 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2024 , avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII
TRA
( c.f. ) con sede in S. Maria Capua Vetere alla via De Gasperi Parte_1 P.IVA_1
59 rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Avitabile e Pierfrancesco Micillo in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
Ricorrente
CONTRO
( c.f. ) con sede in Flero ( BS) alla via Marconi 15 rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa in primo grado dagli avvocati Luca Bonavitacola e Beatrice Tomasoni
Intimata non costituita della in persona del curatore Controparte_2 Controparte_3
avv. Giovanni Gravina di Ramacca
Intimata non costituita
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.8.2024, la reclamante in epigrafe ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 68/2024 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 30.07.2024 e
Ha allegato che la creditrice, con ricorso ex art. 121 CCII esponeva di essere creditrice della della somma complessiva di € 9.789,09 di cui € 7.822,27 per Controparte_3
importo capitale, € 1.239,84 per competenze professionali e spese legali liquidate in decreto ed € 726,98 per interessi di mora in forza del decreto ingiuntivo n. 1929/2024 del Giudice di
Pace di Brescia ed ha chiesto al Tribunale di aprire la liquidazione giudiziale della , CP_3
senza nulla dedurre in merito alla presenza dei requisiti dimensionali disciplinati dall'art. 121
CCII.
Il procedimento, nel quale l'odierna reclamante si è costituita, è stato definito con sentenza di accoglimento sulla base dei ritenuti sussistenti presupposti di fallibilità e dei requisiti dimensionali nonché dello stato di insolvenza.
A sostegno del reclamo la ha introdotto i seguenti motivi: Controparte_3
1) Violazione del limite dettato dall'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che il credito portato da pari a soli € € 9.789,99; CP_1
2) Erronea verifica della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1 lett. d), CCII [ (a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
(b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
(c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”] posto che la società non soddisfa i suddetti requisiti dimensionali ed è pertanto da considerare impresa minore;
3) costituisce principio consolidato in giurisprudenza che durante l'istruttoria fallimentare l'onere probatorio di dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali ricada sul debitore e che esso può essere assolto non solo dai bilanci di esercizio ma anche da altra documentazione che consenta al Tribunale di accertare l'assenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
nel caso in esame la società ha depositato
“determina” del Liquidatore n. 1 del 19 dicembre 2023 con la quale si dà atto che il socio unico di si è accollato integralmente i debiti erariali e quelli sopravvenuti ivi CP_3
compresi quelli del creditore procedente nonché nota dell' Controparte_4
con la quale è stata presentata la domanda di rateizzo del debito del socio unico e liquidatore in ottemperanza all'atto di determina;
Alla luce dell'ulteriore documentazione presentata, pertanto, ha chiesto la revoca della liquidazione giudiziale in quanto la Società è un'impresa minore e non versa in stato di insolvenza, godendo di crediti per € 280.155,59 e di disponibilità liquide per € 5.532,86 . Ha allegato che, infatti, gran parte dei debiti di è già stata oggetto di accordi di CP_3
ristrutturazione sulla base del piano di liquidazione predisposto dal liquidatore
[...]
che ha previsto l'interruzione dell'attività d'impresa ed il pagamento di tutti i Parte_2
debiti presenti anche attraverso una assunzione in proprio. Ha asserito che gran parte dei fornitori ha già stipulato autonomi accordi transattivi così come con l'odierna ricorrente.
La creditrice e la UR non si sono costituite. CP_1
All'udienza del 18.2.2025 la Corte si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e non può che essere respinto.
Dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado risulta che:
la era titolare di un credito portato da un decreto ingiuntivo non opposto;
CP_1
dalla visura camerale risulta che la società debitrice in data 17.01.2024 è stata messa in liquidazione volontaria;
la mancanza di liquidità e la cessazione di ogni attività, unitamente all'ammontare dei debiti verso i fornitori ed ad un grosso debito previdenziale hanno rivelato l'incapacità della società debitrice di far fronte ai propri debiti;
nel giudizio di primo grado la ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2022, CP_3
dal quale è emerso che la società debitrice non può essere qualificata “impresa minore”.
Ne consegue che non ha errato il Tribunale nel ritenere che la domanda della dovesse essere accolta.
Quanto al limite di fallibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII esso risulta, infatti, ampiamente superato se è vero, come afferma la stessa reclamante, che dalla situazione patrimoniale al 31.7.2024 risultano debiti verso fornitori per € 91.318,87 e debiti tributari e previdenziali per €
353.164,83 .
In ordine alla questione dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 comma 2 l.f., deve osservarsi innanzi tutto che:
la società è stata operativa fino al 2.1.2024 – data dello scioglimento - ed è stata posta in liquidazione volontaria con effetto dal 26.1.2024;
i bilanci rilevanti ai fini della fallibilità sono quelli relativi agli esercizi 2021 – 2022 – 2023, corrispondenti al triennio anteriore alla data di deposito del ricorso del creditore, 2.7.2024;
dalle visure acquisite nel corso del giudizio di primo grado risulta che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese anteriormente alla liquidazione è stato quello relativo all'esercizio 2022;
in sede di reclamo la società ha prodotto in giudizio il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 che è stato depositato al R.I. in data 29.7.2024, successivamente alla chiusura dell'istruttoria prefallimentare;
dal bilancio al 31.12.2021 risultano un attivo superiore al limite di legge (350.450) e ricavi superiori al limite di legge ( 657.566);
dal bilancio al 31.12.2022 risultano un attivo superiore al limite di legge (450.862) e ricavi superiori al limite di legge ( 934.040);
dal bilancio al 31.12.2023 risultano ricavi superiori al limite di legge (631.327).
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non provata l'insussistenza dei requisiti di fallibilità; tale prova non è stata fornita neanche in sede di reclamo, tenuto conto del fatto che i requisiti dimensionali dettati dalla norma in applicazione devono sussistere congiuntamente nel triennio di legge.
Quanto allo stato di insolvenza non assumono rilievo le allegazioni offerte dalla reclamante che intende argomentare la sussistenza di un temporaneo deficit di liquidità sulla base di tali assunti “ gran parte dei debiti di è già stata oggetto di accordi di ristrutturazione CP_3
sulla base del piano di liquidazione predisposto dal sig. che prevedeva Parte_2
l'interruzione dell'attività d'impresa ed il pagamento di tutti i debiti presenti anche attraverso una assunzione in proprio. All'esito di tale strategia, la gran parte dei fornitori ha già stipulato autonomi accordi transattiva con l'odierna ricorrente che sono stati adempiuti secondo le modalità pattuite, nel pieno rispetto delle tempistiche concordate. Pertanto, alla luce della desistenza depositata dal creditore procedente e della istanza di rateazione assunta dal socio verso l' “ deriva che sussistono i presupposti per revocare Controparte_4
l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ebbene, dalla documentazione prodotta ( nonché da quella acquisita d'ufficio nel giudizio di primo grado) risulta che, sebbene il creditore sia stato soddisfatto in data CP_1
21.10.2024 ed il liquidatore – già amministratore unico della società - abbia Parte_2
dichiarato di assumere su di sé i debiti societari, non emerge il superamento dello stato di insolvenza riscontrato dal Tribunale.
Ed infatti non c'è prova dei dedotti accordi – tranne quello intervenuto con la - che avrebbero comportato l'abbattimento del debito verso fornitori dai 97.995 euro in bilancio al
31.12.2023 agli 11.323 euro appostati nella situazione patrimoniale al 31.7.2024.
Quanto ai debiti tributari, vero è che lo ha inoltrato in data 26.8.2024 all'Agenzia Parte_2
delle Entrate domanda di rateizzazione, ma la circostanza non induce a ritenere superata la condizione patrimoniale negativa in quanto i debiti tributari soggetti a rateizzazione – che, peraltro, non è documentato avere un percorso di regolare adempimento - sono una minima parte rispetto a quelli iscritti a ruolo, come da prospetto DT in atti.
Con riferimento ai debiti contributivi, alla data del 15.7.2024 essi ammontavano a ben
218.707,63 euro, solo in misura minima sottoposta a dilazione, il cui regolare percorso non è stato, comunque, documentato.
Ne consegue che non sussistono i presupposti per revocare l'apertura della liquidazione giudiziale, evento che la società potrà conseguire ex art. 233 CCII all'esito del completamento del percorso virtuoso inaugurato dal liquidatore . Parte_2
Nulla si dispone sulle spese vista la mancata costituzione delle parti reclamate.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto del reclamo.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sul reclamo proposto dalla nei confronti della Controparte_3
e della in persona CP_1 Controparte_5 Controparte_3
del Curatore, avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 68/2024 del
30.7.2024, rigetta il reclamo.
Secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino