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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6238/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Abbate e Delia Parte_1
Orsillo con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Bruna Barreca e Nicola Nero e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.12.2020, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver lavorato ininterrottamente dal 01.07.2010 in qualità di elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno, in favore di fino all'ottobre 2016 e, dopo tale data, in favore della Controparte_2 Controparte_1
società sorta a seguito di scissione parziale di e subentrata a
[...] Controparte_2
quest'ultima, esponeva di essere formalmente transitato, di volta in volta, alle dipendenze delle varie società che si sono susseguite nel contratto di appalto avente
1 ad oggetto attività manutentive sui rotabili, come da ultimo la Controparte_3
specificando di aver prestato la propria attività lavorativa sempre presso l'officina di manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche, di carri e mezzi di trazione ferroviaria, sita in Maddaloni presso lo scalo merci FS Maddaloni – Marcianise.
Dedotto di essere stato trasferito dalla con decorrenza dal 02.03.2020 Controparte_3
presso il cantiere di Reggio Calabria, avendo la predetta società cessato le attività presso il sito di Maddaloni e di essere stato dalla stessa licenziato con lettera del
31.03.2020, affermava di aver, di fatto, operato direttamente alle dipendenze della
(n.d.e. per brevità di seguito denominata solo ), da Controparte_1 _1
quest'ultima eterodiretto con l'indicazione di tutte le specifiche tecniche utili per l'esecuzione del servizio di manutenzione o riparazione delle locomotive.
A sostegno di quanto dedotto, assumeva che, all'interno della citata officina, la presunta appaltatrice ( si sarebbe limitata unicamente a somministrare Controparte_3
(retribuire) forza lavoro, peraltro già ivi in servizio e dotata della professionalità, necessaria e sufficiente per lo svolgimento dell'attività manutentiva.
Aggiungeva, poi, che tutte le società susseguitesi nell'appalto, ivi compreso la non avrebbero avuto alcun mezzo utile ad esplicitare il relativo Controparte_3
servizio in quanto tutti gli strumenti di lavoro utilizzati dai dipendenti, rimasti immutati nei lunghi anni di lavoro, sarebbero stati di proprietà di e ne _1 avrebbero addirittura portato l'intestazione.
Inoltre, assumeva che nessun rischio di impresa avrebbero mai assunto le società che, di volta in volta, avrebbero impiegato formalmente i lavoratori inseriti stabilmente nell'organizzazione di . _1
Rappresentava, inoltre, che l'organizzazione del lavoro nella suddetta officina sarebbe stata di fatto autogestita dagli stessi lavoratori e coordinata dal sig. Parte_2
in ragione del fatto che questi ivi lavorava da moltissimi anni, precedenti al subentro della sebbene anch'egli formalmente transitato, di volta in volta, alle Controparte_3 dipendenze delle varie società che si erano susseguite nell'appalto. Sottolineava che i lavoratori mai avrebbero ricevuto istruzioni organizzative, tecniche od operative dall'impresa i cui rappresentanti non erano mai stati fisicamente Controparte_3 presenti sul luogo di lavoro per esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
2 Sulla base di quanto dedotto, riteneva che lo svolgimento dell'attività dallo stesso prestata in favore di integrasse un'ipotesi di appalto illecito e Controparte_3
somministrazione irregolare di manodopera, con conseguente suo diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente Controparte_1
Rilevava, inoltre, la conseguente nullità e/o inefficacia del licenziamento comminato dalla in quanto proveniente da soggetto non legittimato ed invocava, Controparte_3
infine, l'applicazione al caso di specie dell'art. 2112, comma 1, c.c. sul presupposto che la cessazione delle attività presso il sito di Maddaloni da parte della e, Controparte_3 quindi, del ramo al quale era addetto, avrebbe concretizzato, a far data dal 02.03.2020, un trasferimento di azienda mediante retrocessione del ramo di azienda alla _1
con conseguente diritto a transitare alle dipendenze della cessionaria.
[...]
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio la società e Controparte_1
concludeva, pertanto, chiedendo di: “
1. accertata l'irregolarità e/o l'illegittimità dell'appalto con il quale, in violazione di legge, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il ricorrente è stato utilizzato sul cantiere presso lo Scalo FS di Maddaloni alle dipendenze della
previa declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del Controparte_1 licenziamento intimato dalla dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro CP_3 subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice (P. Controparte_1
Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazza P.IVA_1 della Croce Rossa n. 1 con decorrenza dall'1 luglio 2010 o dalla data di ritenuta ragione, con condanna della al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro ed al Pt_3 risarcimento del danno come per legge e con i consequenziali effetti normo economici;
2. in subordine, accertare l'avvenuta retrocessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, ordinare alla di assumere alle proprie dipendenze il ricorrente e di ripristinare il Controparte_1 suo rapporto di lavoro;
3. in ogni caso ordinare a di corrispondere al Controparte_1 ricorrente le retribuzioni maturate e non percepite dalla data di costituzione in mora a quella di effettiva riammissione in servizio. A tal fine si dichiara che l'ultima retribuzione mensile globale lorda del ricorrente è pari ad € 1.942,86 a cui vanno aggiunti il rateo di 13.ma e 14.ma mensilità (€ 162,00 x 2). La retribuzione globale mensile di riferimento è pari ad € 2.266,86, come da ultimo cedolino paga in atti.
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori”.
3 Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta decadenza di cui all'art. 32 del c.d. “Collegato Lavoro” (L. 04/11/2010 n. 183), assumendo che la parte ricorrente non avrebbe effettuato tempestiva impugnativa del licenziamento comminatogli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso (31.03.2020), nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per genericità del ricorso ed, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al periodo di tempo compreso tra novembre 2012 e gennaio 2017, in quanto la sarebbe stata costituita soltanto a far data dal 01.01.2017, a Controparte_1
seguito di trasferimento del ramo d'azienda da parte di nel merito, Controparte_2
con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, questo Giudice ritiene di condividere le argomentazioni adottate dalla giurisprudenza di questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente e che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ciò premesso, va, in primo luogo, respinta l'eccezione di decadenza della domanda sollevata dalla parte resistente.
Al riguardo, l'art. 32 comma 4 lettera d) Legge 183/2010, al comma 4, lettera d) prevede che: “
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: […] d) in ogni altro caso in cui, compresa
l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
L'art. 6 della legge n. 604/1966 prevede l'impugnativa in via stragiudiziale del licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del d.lgs. 276 del 2003: “
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
4 costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
Ebbene, la legge n. 183 del 2010, art. 32, ha dettato una nuova disciplina della decadenza in materia di rapporti di lavoro: - modificando quella in tema di licenziamenti prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, con l'aggiunta, rispetto all'obbligo di impugnare il licenziamento stragiudizialmente entro 60 giorni (dalla legge CP_4
nel 2012 portato a 90), anche dell'obbligo della impugnazione giudiziaria entro 270 giorni (poi portati dalla a 180) che prima non era prevista (comma 1); - CP_4
introducendo la decadenza per tutti i casi di invalidità del licenziamento (comma 2); introducendo la decadenza per tutte le ipotesi indicate ai commi 3 e 4: in particolare, e fra l'altro, per i contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010), con decorrenza dalla scadenza del termine, per i contratti di lavoro a termine già conclusi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, compresa l'ipotesi prevista dal d.lgs. n. 276 del 2003, art. 27, e, cioè, l'ipotesi della somministrazione irregolare.
Il problema della decorrenza dei termini nei rapporti di interposizione nasce dall'art. 32, co. 4, lett. d) della L. 183/2010 (cd. Collegato lavoro), ai sensi del quale il termine
(di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale e di centottanta giorni per quella giudiziale) si applica anche "[...] in ogni altro caso in cui [...] si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".
Ne discende che tutte le azioni con cui si chiedesse al giudice, per effetto della declaratoria di "irregolarità" del regime interpositorio, la riconduzione della titolarità del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso da quello formalmente titolare (ivi compreso, con evidenza, il caso della somministrazione illegittima), risultano soggette al termine decadenziale in discorso
La fattispecie contemplata dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 32 si riferisce, infatti, alla somministrazione regolare espressamente richiamata, ma anche all'appalto illegittimo o alla violazione delle norme sul distacco e, comunque, a tutte quelle tipologie che possono realizzarsi nell'ambito di gruppi societari che nascondono
5 un'unicità d'impresa come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicato la contitolarità del rapporto di lavoro (Cass. 25 maggio 2017 n. 13197)
Rientrano nell'alveo di operatività del termine di decadenza tutti i casi di impugnazione finalizzati all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto terzo, individuato quale preteso effettivo unico titolare del rapporto.
In altri termini, ricade nell'operatività della decadenza menzionata ogni domanda finalizzata alla stabilizzazione presso un datore di lavoro ritenuto effettivo, ovvero al conseguimento di un risultato di contenuto economico comunque risarcitorio che presupponga l'accertamento del rapporto di dipendenza di quest'ultimo.
In questi casi, ciò che la norma fa rientrare nell'ambito limitativo del termine di decadenza per l'impugnazione è l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo, quale preteso effettivo o unico titolare del rapporto.
Circa il dies a quo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi regolata dalla lettera
d) del 4° comma citato non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Tale imprecisione normativa è stata infatti corretta , quanto meno per la fattispecie della somministrazione , dal nuovo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che all'art.39 ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge
n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore". (Cfr. Corte di
Cassazione sentenza n. 13179/2017)
Ed, invero, “una tale decorrenza infatti risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con
l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto”.
Peraltro, siffatta interpretazione è l'unica coerente con la ratio della normativa, destinata a garantire un risultato in termini di certezza giuridica.
6 Diversamente opinando, il termine di decadenza introdotto nella menzionata lettera d) sarebbe tamquam non esset poiché opererebbe esclusivamente la previsione concernente l'intimazione del licenziamento.
La decadenza di cui alla lettera d), invece, opera a prescindere dal recesso che potrebbe, in teoria, anche non essere intimato al dipendente.
Tanto premesso, dal coacervo di tali disposizioni, emerge che per richiedere la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto (nella specie la convenuta è necessario Controparte_1 proporre impugnazione stragiudiziale, entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il formale datore di lavoro ( Controparte_3
Orbene, dalla documentazione in atti (Cfr. modello C 2 storico, allegato n. 1 della produzione di parte ricorrente) risulta che il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della in data 06.04.2020 e che lo stesso ha impugnato Controparte_3 stragiudizialmente, entro il termine di 60 giorni, il licenziamento ed il contratto di appalto in oggetto (chiedendo la contestuale costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ) con pec inviata e consegnata in data 23.06.2020 Controparte_1
(cfr. allegati n. 4 produzione ricorrente) e, successivamente, ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale, in data 01.12.2020, entro il termine di 180 giorni.
Pertanto, avendo rispettato il ricorrente i termini di decadenza prescritti dal citato art. 32, l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta va disattesa. _1
Parimenti, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla società resistente di poter articolare la propria difesa ed al giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Orbene, venendo al merito della controversia, la domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Ai fini della decisione, appare, in ogni caso, utile effettuare una breve ricostruzione della disciplina applicabile nel caso di specie.
7 Ebbene, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
L'appalto è considerato genuino quando l'appaltatore non è un semplice intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che impiega una propria organizzazione di mezzi e che assume i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.
La nozione di appalto lecito, pur ancorata alla disciplina generale del contratto prevista dall'art. 1655 c.c., viene valorizzata in una prospettiva giuslavoristica e ruota tutta intorno alla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore.
In base alla nuova disciplina introdotta dalla legge Biagi, la legittimità dell'appalto è svincolata dalla proprietà dei mezzi di produzione ed è strettamente legata al profilo organizzativo e direttivo dell'attività d'impresa gestita dall'appaltatore.
Nessun limite legislativo è stato introdotto rispetto alle attività che possono validamente costituire oggetto di contratto di appalto;
per questo, qualsiasi attività di impresa, finanche facente parte del core business dell'azienda, può in astratto divenire oggetto di appalto.
Inoltre, poiché ai fini dell'appalto lecito è necessaria e sufficiente l'organizzazione a proprio rischio dei mezzi necessari alla realizzazione dell'opera o del servizio e non la proprietà degli stessi, l'appalto sarà lecito anche qualora l'appaltatore si limiti a organizzare, in piena autonomia e utilizzando i poteri datoriali, i propri dipendenti per l'assolvimento dell'obbligazione dedotta in contratto.
L'effettività dell'organizzazione in capo all'appaltatore, nel lessico della norma, potrà, dunque, risultare dalla combinazione di due elementi.
Il primo può individuarsi nell'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa, tenendo in debito conto le esigenze del servizio dedotto in contratto, con un chiaro riferimento alla possibilità che il servizio appaltato non richieda rilevanti risorse strutturali o impiantistiche e possa essere realizzato
8 attraverso una genuina impresa di tipo “leggero” o cd. “dematerializzata”. In altri termini, la sola proprietà delle attrezzature e degli strumenti di lavoro in capo all'appaltante non può essere di per sé elemento individualizzante per affermare l'illiceità dell'appalto laddove l'intrinseco valore economico degli strumenti di lavoro
è insignificante in relazione all'assoluta prevalenza della valenza della prestazione di servizio.
Il secondo elemento è rappresentato dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, tratto eminente di distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro dove il potere direttivo e di controllo è in capo all'utilizzatore. In particolare, assume rilevanza – soprattutto nel caso di appalto di manodopera in cui è scarso l'apporto di strumenti di lavoro – verificare a chi spetta l'effettiva titolarità del rapporto di lavoro attraverso l'esame degli indici rivelatori della subordinazione.
L'art. 29, comma 3-bis del citato decreto legislativo, ratione temporis applicabile, prevede poi che “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”.
In altri termini, al fine di verificare la non genuinità dell'appalto – che sottende la presenza di un'impresa fittizia, priva cioè di un'autonoma organizzazione – è possibile far riferimento ad alcuni indici presuntivi di natura giurisprudenziale.
In primo luogo, l'appaltatore deve essere un soggetto "imprenditoriale" dal punto di vista tecnico, economico ed organizzativo, con assunzione del rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto.
Per verificare la presenza di tale indice di genuinità o meno dell'appalto, sono stati valorizzati una serie di elementi: l'assenza di esperienza professionale dell'appaltatore nel settore di riferimento dell'appalto; la diversità tra l'attività svolta dall'appaltatore rispetto a quella che il suo dipendente avrebbe dovuto eseguire presso il committente;
l'inesistenza, nella compagine aziendale dell'appaltatore, di personale qualificato ed idoneo a svolgere le mansioni connesse alle attività appaltate, l'estraneità dell'oggetto
9 dell'appalto rispetto alle attività normalmente fornite dall'appaltatore, rientranti nel suo oggetto sociale (cfr. corte di Cassazione civile, sez. lav., 06/04/2011, n. 7898).
Ancora, va rilevato, sul punto, che il potere direttivo deve essere esercitato dall'appaltatore.
Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità ha rilevato non genuini quegli appalti ove vi era una assoluta coincidenza dell'orario di lavoro tra i dipendenti dell'appaltatore e quelli del committente ovvero dal pagamento delle retribuzioni da parte del committente ai singoli dipendenti dell'appaltatore nonché in presenza di controllo diretto da parte del committente sui dipendenti dell'appaltatore; l'obbligo di questi ultimi di farsi autorizzare le ferie ed i permessi dal committente ed ancora dalla scelta del numero dei dipendenti da utilizzare rimessa al committente (cfr. Cassazione civile sez. lav. 16 ottobre 2013 n. 23522 ).
Sul punto, secondo Cass. n. 12201 del 06/06/2011 “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto”.
Inoltre, l'appalto può essere considerato genuino anche se il committente mette a disposizione le attrezzature e i mezzi occorrenti per l'esecuzione dell'opera o del servizio dedotti in contratto, sempreché la responsabilità che deriva dal loro utilizzo sia integralmente a carico dell'appaltatore, su cui deve permanere il rischio d'impresa.
In conclusione, affinché possa ritenersi sussistente un appalto genuino è necessario che sussista in capo all'appaltatore l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo dei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa
(cfr. Corte di Cassazione n. 15557/2019 e n. 13786/2021).
Per potersi giungere, quindi, alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore deve risultare l'assenza dell'organizzazione dei mezzi necessari e/o del rischio di impresa.
L'organizzazione può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati, mentre il rischio di
10 impresa è assimilabile al rischio complessivo dei rapporti esistenti nei confronti di tutti i terzi portatori di autonomi interessi, ossia all'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, caratteristiche tipiche dell'appalto.
Quindi, gli elementi su cui l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi sono così riassumibili: la sussistenza di un'organizzazione autonoma in capo all'appaltatore caratterizzata dall'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio d'impresa.
La mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso genera il risultato vietato dalla legge.
È quindi necessario verificare che “all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (cfr. Cass. n. 18455 del 2023).
La valutazione di tali elementi deve tener conto che possono essere oggetto di affidamento tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente. In siffatte ipotesi, il nesso di strumentalità del servizio appaltato con l'organizzazione del committente comporta che è pur sempre legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, sicché “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto” (cfr. già Cass. n. 13015 del 1993).
Quindi, è ammissibile un potere di coordinamento e di direzione in capo al committente, così come anche di formazione, purché questi incidano sull'espletamento del servizio e siano finalizzati solo alla conformazione del servizio e quindi alla
11 realizzazione dell'oggetto dell'appalto. Mentre, i suddetti poteri non possono mai essere rappresentati da un'ingerenza tale da escludere la libertà di iniziativa economica.
Ai fini della liceità dell'appalto, all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro ed i lavoratori alle proprie dipendenze, cioè specificamente di conformare in concreto la prestazione dei lavoratori nell'esecuzione del servizio.
D'altra parte, alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, necessariamente, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo – ancora – con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente. Così che risulta decisivo accertare non la mera presenza di un referente dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione.
Laddove, invece, l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo si configura la fattispecie vietata dell'interposizione illecita.
Altro elemento connotante l'appalto genuino è la c.d. gestione a proprio rischio.
L'appaltatore deve organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi.
Tuttavia, non può desumersi la illeceità dell'appalto dal mero utilizzo di beni del committente. Ciò in quanto l'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative alla organizzazione del servizio appaltato, pur non essendo proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Tanto premesso, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che non risulta sufficientemente provata nel caso di specie l'illiceità dell'appalto.
12 Orbene, all'esito della prova orale espletata, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine alla natura illecita dell'appalto.
Preliminarmente, va rilevato che, con contratto di appalto del 12.11.2015 (cfr. allegato produzione parte resistente), affidava in appalto alla Società Controparte_2
i seguenti servizi: “manutenzione di I° livello, di tipo programmato o Controparte_3
correttivo, alle locomotive elettriche da treno E405, E633, E652, E655/E656 (1^ e 2^ serie), E656 3^ serie;
occasionali attività manutentive anche su altri tipi di locomotive
(a titolo di esempio D145, D146, D345, D445); eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
eventuali interventi di manutenzione da eseguire “fuori sede”.
In seguito al “trasferimento del ramo d'azienda” da a far data dal Controparte_2
01.01.2017, veniva costituita che subentrava a nel Controparte_1 CP
suddetto contratto di appalto con (cfr. produzione parte resistente). Controparte_3
Sul punto, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato ininterrottamente, dal 01.07.2010, in qualità di elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno per conto, fino all'ottobre 2016, della e, dopo tale Controparte_2 data, della sebbene formalmente inquadrato alle dipendenze della Controparte_1
titolare dell'appalto stipulato, secondo la prospettazione dell'istante, Controparte_3
in violazione di quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
Va da subito evidenziato che le mansioni dedotte dal ricorrente (“elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno”) rientrano, certamente, nelle attività oggetto del contratto di appalto (in primis: “manutenzione di
I° livello, di tipo programmato o correttivo, alle locomotive elettriche da treno”).
Si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della somministrazione illecita di manodopera posta alla base della pretesa azionata.
Ed, invero, i testi escussi non riferiscono elementi sufficienti a sostegno di quanto dedotto nell'atto introduttivo;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa la sussistenza di un appalto illecito.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 15.11.2022 – ex collega TEone_1 del ricorrente – dichiarava: “ADR: “Conosco i ricorrenti perché erano colleghi di lavoro;
attualmente ho una causa pendente con la resistente”; ADR: “Noi lavoravamo presso
13 l'impianto di Maddaloni-Marcianise, prima per e dal 2017 in poi per;
CP _1 specifico che l'impianto di manutenzione era sempre lo stesso” ADR: “Io ho lavorato fino al
2020; ero dipendente di ma le direttive mi erano impartite dai capi tecnici di CP_3
, sig. e sig. . Mi pare di ricordare che il sig. si _1 CP_5 Controparte_6 CP_5 chiamasse Ricordo che gli stessi erano sempre presenti nell'officina e che facevamo Per_1 sempre capo a loro, che ci impartivano le direttive tramite un ordine di lavoro giornaliero”;
ADR: “Io ho iniziato a lavorare nel 2004; ricordo che il già lavorava lì, mentre il Pt_1 iniziò 7-8 anni dopo di me. In particolare, io lavoravo come elettricista, mentre i Tes_2 ricorrenti come meccanici. L'attività era di manutenzione di locomotrici elettriche”; ADR:
“L'ordine di servizio veniva consegnato di mattina e ci veniva consegnato da uno dei due capi TE tecnici” “In caso di assenza, richiesta di giorno di ferie o di permessi, a fine giornata comunicavo a tutti i presenti nella stanza in cui lavoravo che mi sarei assentato in quel determinato giorno, organizzandoci tra noi ragazzi della squadra con il nostro coordinatore, sig. , dato che eravamo molto affiatati tra noi;
specifico che il sig. era Parte_2 Pt_2 un operaio, che lavorava come elettricista come me. Lui era il lavoratore più anziano, che TE lavorava da più tempo di me;
lui faceva da tramite con i capi tecnici” “L'attività svolta TE era sempre la stessa;
nel corso del tempo, l'attrezzatura è sempre rimasta la stessa” “Ci occupavamo esclusivamente della manutenzione delle locomotrici elettriche;
per tale attività siamo stati formati svolgendo un tirocinio con vecchi colleghi nostri che all'epoca lavoravano sull'impianto. Si trattava di ex ferrovieri, i quali formavano il personale neoassunto” ADR: “Il controllo del lavoro svolto veniva effettuato dai capi tecnici che, a fine giornata, venivano e salivano sulle macchine. Essi venivano ad inizio giornata per l'ordine di lavoro giornaliero ed al termine per suddetto controllo” ADR: “Tutti osservavamo un orario di lavoro che andava dalle 8,00 alle 16,30. Solo all'inizio del rapporto di lavoro, per qualche mese, ci siamo organizzati con turni” ADR: “Non c'era nessuno della a cui potessimo rivolgerci. CP_3
TE Non c'era mai nessuno presente” “In caso di ritardo, impossibilità sopraggiunta di recarsi al lavoro o problemi, provvedevo a telefonare al sig. o ai ragazzi della squadra;
Pt_2 specifico che l'ordine di lavoro giornaliero era cartaceo e che conteneva tutte le indicazioni circa il lavoro da svolgere, il guasto da risolvere etc. In base a tali indicazioni ci organizzavamo tra noi sei-sette della squadra e su tale foglio segnalavamo ogni intervento eseguito, per poi consegnarlo siglato a fine giornata al capo tecnico, che saliva sul locomotore per la prova finale
e per la verifica del lavoro svolto. Non so se successivamente il capo tecnico aggiungesse TE qualcosa sul foglio circa il buon esito” “Lavoravo dal lunedì al venerdì e saltuariamente,
14 in base al richieste di o riguardanti esigenze di lavoro straordinarie, di CP _1
TE sabato”, “Con riguardo alle circostanze affermate a proposito del ruolo del sig. , Pt_2 posso dire che questo ruolo è stato dallo stesso assolto per tutto il periodo del mio rapporto di lavoro”; ADR: “In precedenza, ci sono stati altri capi tecnici: quando sono arrivato io erano i signori , e . Essi erano dipendenti di Parte_4 CP_7 Controparte_8 CP ed hanno lavorato come capi tecnici presso l'impianto per una decina d'anni”.
Ancora, il teste – anche lui ex collega del ricorrente – all'udienza del TEone_4
15.06.2023, riferiva: “ADR: “Conosco i ricorrenti perché siamo stati colleghi di lavoro. Io attualmente ho una controversia pendente contro la resistente del medesimo tenore”; ADR: “Io TE lavoravo presso l'impianto di Maddaloni-Marcianise, a partire dal 2003 fino al 2019”;
“Facevamo la manutenzione ferroviaria su motori elettrici, essendo io tecnico specializzato in tale ambito, mentre i ricorrenti erano tecnici meccanici addetti alla manutenzione”; ADR: “Se ricordo bene ha iniziato a lavorare prima di me ed ha lavorato fino al 2019; se Pt_1 Tes_2 ricordo bene, ha iniziato nel 2012-2013”; ADR: “Avevamo gli stessi orari: dalle 8,00 alle 16,30 dal lunedì al venerdì; talvolta, su richiesta – prima di e poi di – ci veniva CP _1 richiesto di andare anche il sabato, ma non ricordo bene con quali orari”; ADR: “Circa
l'organizzazione del lavoro, ricordo che venivano i capi tecnici quotidianamente a dirci cosa dovevamo fare. Voglio specificare che prima del 2010 i capi tecnici erano e Controparte_8
successivamente, sono stati i signori e Ricordo che gli ordini CP_7 CP_6 CP_5 erano impartiti a voce. C'era, poi, un coordinatore – sig. ” ADR: “Ricordo che i capi Pt_2 tecnici erano dipendenti di (signori e e prima di _1 CP_6 CP_5 CP
(signori e;
ricordo, tuttavia, che nel passaggio da a nulla CP_8 CP_7 CP _1
TE è cambiato” “Ricordo che, oltre a venire ad inizio giornata per impartire gli ordini, i capi tecnici a fine giornata venivano ad effettuare un controllo circa il corretto espletamento delle attività a noi affidate: ad esempio, se si trattava di sostituire un neon, controllavano che TE l'avessimo fatto e che l'avessimo fatto correttamente” “Ricordo che il sig. Pt_2 organizzava un po' il lavoro tra di noi;
era operaio come noi, ma, stando da più tempo, era più TE esperto e perciò coordinava” “Ricordo che utilizzavamo attrezzature per svolgere le attività: calibri, chiavi etc. e ricordo che dapprima erano di proprietà di e poi di CP
TE
. Erano degli strumenti con il loro logo” “In caso di ferie e di permessi, lo _1 riferivamo sul cantiere ai colleghi ed al coordinatore e ci autogestivamo tra di noi in modo da TE coprire e sopperire a vicenda in caso di eventuali assenze degli altri” “Sul cantiere mi TE sembra di ricordare che nessuno mai sia venuto per conto di “Oltre a lavorare CP_3
15 per prima del 2010 ho lavorato per Tuttavia, ricordo che non è cambiato CP_3 CP_9 nulla nel passaggio tra le varie aziende. Ciò anche sotto il profilo del coordinamento;
di questo TE se n'è sempre occupato il sig. ” “Se ricordo bene anche l'orario, grosso modo, è Pt_2 sempre stato quello. Sinceramente, a distanza di anni, non ricordo se c'è stata una variazione turnistica. Anche la procedura di lavoro come descritta poc'anzi, in ogni caso, non è mai TE cambiata” “Ricordo che all'inizio c'erano delle persone più esperte che ci hanno spiegato come svolgere le nostre mansioni;
successivamente, io, il ed altri che hanno iniziato nel Pt_2
2003-2004 abbiamo a nostra volta spiegato ad altri come svolgere il lavoro. Onestamente non ricordo per chi lavorassero queste persone più esperte. Forse i dipendenti che hanno formato me lavoravano per ”. CP
Infine, il teste – responsabile della ed, in particolare, Parte_2 Controparte_3 della squadra dei dipendenti di cui faceva parte l'odierno ricorrente – escusso all'udienza del 10.09.2024, dichiarava: “ADR: “sono stato dipendente della dal CP_3
2011, mi sembra, al 2020; ADR: “ho un giudizio in corso dello stesso tenore del presente;
ADR:
“io ero responsabile per la e lavoravo presso un I.M.C. impianto manutenzione CP_3 rotabili a Marcianise;
ADR: “ero quindi il responsabile della squadra di dipendenti di cui facevano parte i sig.ri e;
ADR: “ci occupavamo in generale di manutenzione Tes_2 Pt_1 rotabili elettrici, sia manutenzione correttiva programmata che riparazione speciale” ADR. “io ho lavorato dal 2002 presso l'impianto di Marcianise, svolgendo sempre lo stesso lavoro, per le varie società che si sono avvicendate, in particolare prima della ho lavorato con la _10 unipersonale, la Majer e poi Elettromeccanica Campana” ADR: “la squadra che _11 lavorava presso il sito di Marcianise era composta da diversi lavoratori, di cui facevano parte i ricorrenti, originariamente composta da diversi lavoratori che alla fine si sono ridotti ad un numero di 6 o 7 dipendenti” Adr: “l'orario di lavoro era dalle 8.00 alle 16.30 con una pausa di mezz'ora dal lunedì al venerdì; ADR: “il lavoro veniva predisposto dai capitecnici di , _1 in particolare da ultimo e che predisponevano Controparte_6 Persona_2 settimanalmente un programma di lavoro da svolgere, tuttavia ogni giorno, in base all'arrivo del lavoro da fare, mi davano l'ordinativo del lavoro da svolgere in quella giornata e io in base alla tipologia di attività da svolgere lo assegnavo ai singoli lavoratori della squadra in base al profilo professionale o altro, ovvero in base al tipo di lavoro se elettrico, meccanico o pneumatico.” ADR: “le domande di ferie venivano gestite dall'azienda sulla base di CP_3 solito di una programmazione che noi stessi predisponevamo, garantendo la presenza a lavoro di alcuni a rotazione, per quanto riguarda le ferie estive;
altre richieste di ferie venivano inviate
16 a me che inoltravo alla che poi autorizzava” ADR: “quando veniva consegnato CP_3
l'ordine di lavoro dai era fatto per iscritto mediante un documento che veniva a me Parte_5 consegnato e poi lo stesso documento, a completamento del lavoro, veniva da me riconsegnato ai capitecnici dopo aver fatto un collaudo in loro presenza: detto documento veniva firmato dai capitecnici e anche da me nel momento in cui veniva riconsegnato;
lo stesso veniva sottoscritto anche nel momento in cui mi veniva consegnato dal capotecnico sia da me che dal capotecnico che mi assegnava il lavoro” ADR: “capitava spesso che i capitecnici verificassero sul cantiere TE le lavorazioni che dovevamo eseguire recandovisi personalmente” “gli strumenti e i macchinari erano di proprietà , si trattava di strumenti di precisione o attrezzature _1 quali sollevatori a colonna o ad esempio un macchinario fisso che si chiama che è Per_3 appunto un macchinario fisso che serve a sollevare pesi molto elevati, o anche i carroponti, anch'essi a struttura fissa, ad esempio calibri o manometri erano di proprietà di ” _1
TE
“le modalità di lavoro che ho prima descritto sono sempre le stesse durante il rapporto di lavoro e anche prima, per intenderci quando lavavo con le precedenti società cui ho fatto riferimento, ovvero mi veniva consegnato, in qualità di responsabile, il lavoro da svolgere dai capitecnici mediante il documento cui ho fatto riferimento, che poi veniva riconsegnato all'esito TE dell'espletamento dell'attività e della verifica” “io oggi lavoro per Mercitalia Shonting TE
& Terminal, non svolgo le stesse mansioni e mi occupo di manutenzione rotabili diesel”
“l'attività che svolgo adesso è diversa dalle precedenti innanzi tutto perché si tratta di manutenzione di rotabili diesel e poi adesso ho un responsabile a cui faccio riferimento, mentre prima ero io il responsabile della squadra”.
Ancora i testi di parte resistente, su tali aspetti hanno riferito quanto segue: “ADR: “Il responsabile della si avvaleva dei suoi collaboratori, mentre io dei miei, che erano dei CP_3 capi tecnici (sig. e sig. ), che consegnavano al responsabile Persona_2 Controparte_6 della ovvero , un documento contenente l'ordine giornaliero CP_3 Parte_2 tramite il c.d. allegato 5; si trattava di un vero e proprio verbale di consegna della locomotiva alla ditta recante le indicazioni circa le anomalie del rotabile. Era un verbale fatto in CP_3 contraddittorio, sottoscritto dalle parti, ovvero da uno dei capi tecnici e dal responsabile della
che erano le persone previste dalla procedura di interfaccia” (cfr. dichiarazioni CP_3
teste , responsabile dell'impianto di Maddaloni-Marcianise, rese TEone_5
dall'udienza del 15.11.2022) ed, ancora: “ADR: “la manutenzione, sia programmata che non programmata, ovvero nascente da esigenze estemporanee indicate dai macchinisti, era organizzata e specificamente indicata in un documento, il cd. allegato 5 previsto nel contratto
17 di manutenzione, che veniva firmato da noi capi tecnici in qualità di rappresentanti di
e dal capocantiere, sig. , della , e veniva consegnato _1 Parte_2 Controparte_12 appunto al capocantiere che poi si occupava della distribuzione del lavoro tra i vari dipendenti”
[…] ADR: “l'organizzazione del lavoro dei ricorrenti era svolta dalla in particolare CP_3
per quanto attiene all'organizzazione del lavoro e autorizzazione di ferie e permessi ad esempio, veniva svolta dalla ditta (cfr. dichiarazioni del teste , rese CP_3 Persona_2
all'udienza del 15.06.2023, all'epoca dei fatti dipendente di ). _1
Orbene, quanto alla gestione amministrativa del personale – profilo peraltro non specificamente contestato e, comunque, addotto a fondamento dell'illiceità dell'appalto – tutti i testimoni escussi, anche quelli di parte ricorrente, hanno confermato la completa estraneità della resistente, individuando in Parte_2
il referente per l'organizzazione delle ferie (nelle quali alcun ruolo aveva la resistente), la richiesta di permessi o altre esigenze attinenti al personale;
parimenti, all'esito della prova orale, risulta in maniera univoca che non vi era alcuna eterodirezione da parte della resistente nello svolgimento del programma di lavoro rientrante nell'oggetto dell'appalto ed anche nelle modalità di espletamento della prestazione da parte del gruppo di , atteso che l'articolazione oraria della prestazione, anche CP_3
straordinaria, era sempre determinata dal referente di , come risulta dalle CP_3 dichiarazioni rese.
Non vi è prova, dunque, che il personale di svolgesse il controllo _1
organizzativo e gestionale della forza lavoro della impresa appaltatrice, consistente nel controllo della presenza sul lavoro, nella gestione dei turni, nell'eventuale sostituzione di personale assente, nella scelta del numero di dipendenti da adibire a ciascuna singola mansione e dei dipendenti che per ciascun turno e in un determinato periodo di tempo dovevano svolgere le varie mansioni appaltate.
Tali poteri di controllo gestionale, se ne deduce, erano esercitati dalla , CP_3 tramite il proprio coordinatore, con esclusione di qualsiasi ingerenza da parte del committente.
Al riguardo, a fronte della deduzione di parte ricorrente – anche in sede di note depositate in data 24.03.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. –secondo cui l'attività svolta sarebbe stata di mera esecuzione sulla base di un programma eteroimposto sul quale non vi era possibilità di interventi e che la stessa figura del signor sarebbe Pt_2
18 stata equiparabile a quella di un mero coordinatore delle attività senza alcun potere di incidere sul programma di lavoro stesso, deve evidenziarsi che tale assunto non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria espletata che, viceversa, ha pienamente confermato le fasi dello svolgimento dell'attività così come dedotte e provate anche documentalmente da parte resistente.
In particolare, l'appalto per cui è causa aveva ad oggetto la manutenzione/riparazione
(di tipo programmato o correttivo) di alcune tipologie di locomotive elettriche, nonché occasionali attività manutentive anche su altre tipologie di locomotive (diverse da quelle principali) ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria (cfr. doc. 1 contratto produzione parte resistente).
L'attività di manutenzione seguiva una precisa scansione temporale, che si articolava in tre fasi: una volta giunta in officina la locomotiva, il tecnico di oltre Controparte_1
agli eventuali interventi di manutenzione programmata, effettuava una ricognizione sul sistema informatico di gestione della manutenzione (c.d. SAP-RSMS), e sui libri di bordo del mezzo, per rilevare se fossero eventualmente presenti altre avarie.
All'esito di tale ricognizione, il Tecnico di procedeva all'apertura di un Controparte_1 ordine di lavoro (c.d. OdL) in , indicando tutte le tipologie di interventi _13
manutentivi da effettuare sulla locomotiva (cfr. gli OdL allegati alla memoria di costituzione).
Successivamente, all'apertura dell'OdL in SAP-RSMS, lo stesso tecnico redigeva, altresì, il Verbale di Consegna/Riconsegna (cfr. allegati produzione resistente), compilando la sezione “Consegna rotabile” di tale verbale.
Il verbale di consegna/riconsegna, così compilato, veniva firmato in contraddittorio tra il referente incaricato da (nella specie e su delega di era il signor _1 Per_4
) e quello dell'Impresa LT (che potevano essere i signori Parte_2
o in sostituzione del responsabile , e da quel momento la CP_6 CP_5 Pt_6
locomotiva veniva formalmente consegnata alla impresa appaltatrice. Era poi il referente dell'impresa appaltatrice che provvedeva a far effettuare l'intervento manutentivo richiesto, assegnandolo a quelli, tra i propri dipendenti, che erano in possesso delle competenze professionali necessarie per svolgerlo.
Al fine di soddisfare i necessari requisiti di tracciabilità contemplati nel contratto di appalto e nella documentazione ad esso collegata, l'impresa appaltatrice provvedeva
19 a registrare tutte le informazioni attinenti alle attività svolte;
all'esito, il referente dell'impresa appaltatrice o suo delegato provvedevano a compilate la “dichiarazione di conformità” e compilavano la sezione nel verbale denominata “riconsegna” del rotabile.
Tale verbale, unitamente a tutta la documentazione dell'intervento, veniva restituita al referente di , che procedeva ad effettuare un controllo, all'esito del quale, _1
chiudeva l'OdL.
Questa scansione temporale delle fasi di manutenzione e la procedura c.d. di interfaccia è stata confermata da tutti i testimoni escussi.
I testimoni di parte resistente e quelli di parte ricorrente (in particolare, i signori e ), infatti, hanno confermato, come sopra riportato, che il signor Tes_4 Pt_2
svolgeva un ruolo di coordinamento delle attività dei dipendenti della Pt_2
e che lo stesso era l'unico a interfacciarsi con i responsabili di , per CP_3 _1
l'acquisizione del programma di lavoro e la riconsegna nonché eventuali criticità, e che nessuno dei dipendenti di ha mai esercitato un potere direttivo nei confronti _1
dei dipendenti della . CP_3
L'unica deposizione dissonante, quanto alle relazioni con in ordine alla _1
consegna/acquisizione del programma di lavoro, è quella resa dal teste che Tes_1
riferisce di una relazione diretta con i referenti di , e e della _1 CP_6 CP_5 mediazione del solo in assenza dei primi due. Pt_2
La deposizione di tale testimone, tuttavia, oltre ad essere isolata, deve essere valutata dalla giudicante con particolare rigore perché, provenendo da un soggetto che è titolare di giudizi contro la resistente, non è pienamente attendibile stante l'interesse concreto della parte alla definizione anche per sé favorevole del giudizio. (cfr. ex multis
Cass. n. 26044/2023).
Peraltro, essa è isolata se si considera che sia i testimoni di parte resistente che della stessa parte ricorrente tra cui lo stesso, ed Parte_2 TEone_4 rimarcano, che fosse il ad avere il coordinamento delle attività presso Pt_2
e che si interfacciasse in via stabile ed esclusiva con il responsabile di CP_3
, sia per la consegna del programma di lavoro che la riconsegna dello stesso;
_1 era, inoltre, sempre il signor ad organizzare nello specifico il lavoro della Pt_2
squadra, senza alcuna interferenza dei responsabili di . _1
20 Era il signor , quindi, a coordinare l'attività dei dipendenti di sulla Pt_2 CP_3
base del programma di lavoro offerto da . La circostanza che il programma _1
di lavoro, sub specie di intervento da effettuare, partisse dalla società committente non può ex se viziare di genuinità l'appalto come asserito da parte ricorrente perché, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità summenzionata, è ben possibile un coordinamento da parte della committente funzionale all'esecuzione dell'appalto stesso e al suo corretto adempimento;
pertanto, sia sul piano genetico che funzionale non si ravvisa, nella specie, alcuna indebita ingerenza nell'organizzazione del lavoro e del personale che lascerebbe supporre l'illiceità dello stesso.
Parimenti inconferente, ai fini della statuizione dell'illiceità, è l'invocata assenza di beni di proprietà della società appaltatrice.
Sicuramente non decisivo è l'impiego di alcune attrezzature fornite da _1
(come le attrezzature di officina “fisse” per la movimentazione ed il sollevamento dei materiali - quali ad esempio gru, cala-assi - nonché alcune delle attrezzature “mobili”
- come cavalletti di sollevamento, transpallet, - Apparecchiature Computerizzate per
Prova Freno ACPF, ecc.) perché è lo stesso capitolato d'appalto (cfr. produzione della parte resistente) a prevedere che dette attrezzature venissero concesse in comodato d'uso gratuito alle ditte appaltatrici ed anche i singoli strumenti di lavoro “più comuni” (come, ad esempio, “chiavi, cacciaviti ed altri tipi di utensili” come riferito da un testimone ( , escusso all'udienza del 10.09.2024), erano di proprietà Controparte_6
della società appaltatrice.
Peraltro, l'impiego della strumentazione era costitutivo di responsabilità in capo alla società appaltatrice in caso di danneggiamenti alla stessa e di mancato possesso delle abilitazioni necessarie in capo agli utilizzatori della strumentazione (art. 13 capitolato).
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame non sussistano i presupposti dell'appalto illecito;
conseguentemente, la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Mercitalia
s.p.a. va disattesa.
In via subordinata, la parte ricorrente ha, poi, richiesto di accertare l'avvenuta retrocessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, di ordinare alla di Controparte_1 assumere alle proprie dipendenze il ricorrente e di ripristinare il suo rapporto di lavoro.
21 Il ricorrente, al riguardo, invoca l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., avendo _1
riassorbito il ramo d'azienda costituito dall'officina /cantiere di Maddaloni.
L'istante ha, infatti, dedotto quanto segue: “invero la cessazione delle attività presso il sito di Maddaloni da parte della in realtà ha concretizzato, a far data dal 2 CP_3
marzo 2020, un trasferimento di azienda mediante retrocessione del ramo di azienda alla con conseguente applicabilità del disposto contenuto nel 1° Controparte_1
comma dell'art. 2112 del c.c.” (cfr. pagina 9 del ricorso).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento di ramo di azienda si è concretizzato atteso che la non ha mai dismesso alla il Controparte_1 CP_3
segmento produttivo indicato (nella specie Scalo di Maddaloni – Marcianise) che è rimasto sempre nella titolarità e disponibilità della medesima e da _1 quest'ultima gestito.
Difatti, come emerge dalla documentazione allegata (contratto di appalto e capitolato) la si è limitata ad appaltare a tale compagine societaria ( ) una _1 CP_3 serie di servizi di manutenzione (manutenzione di I° livello, di tipo programmato o correttivo alle locomotive elettriche da treno, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di manutenzione fuori sede) senza cedere alcunché. Pertanto, non può ritenersi sussistente alcuna retrocessione del ramo di azienda come dedotto in ricorso.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente respinta.
La complessità e la controvertibilità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
S. Maria C.V., 26.03.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6238/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Abbate e Delia Parte_1
Orsillo con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Bruna Barreca e Nicola Nero e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.12.2020, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver lavorato ininterrottamente dal 01.07.2010 in qualità di elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno, in favore di fino all'ottobre 2016 e, dopo tale data, in favore della Controparte_2 Controparte_1
società sorta a seguito di scissione parziale di e subentrata a
[...] Controparte_2
quest'ultima, esponeva di essere formalmente transitato, di volta in volta, alle dipendenze delle varie società che si sono susseguite nel contratto di appalto avente
1 ad oggetto attività manutentive sui rotabili, come da ultimo la Controparte_3
specificando di aver prestato la propria attività lavorativa sempre presso l'officina di manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche, di carri e mezzi di trazione ferroviaria, sita in Maddaloni presso lo scalo merci FS Maddaloni – Marcianise.
Dedotto di essere stato trasferito dalla con decorrenza dal 02.03.2020 Controparte_3
presso il cantiere di Reggio Calabria, avendo la predetta società cessato le attività presso il sito di Maddaloni e di essere stato dalla stessa licenziato con lettera del
31.03.2020, affermava di aver, di fatto, operato direttamente alle dipendenze della
(n.d.e. per brevità di seguito denominata solo ), da Controparte_1 _1
quest'ultima eterodiretto con l'indicazione di tutte le specifiche tecniche utili per l'esecuzione del servizio di manutenzione o riparazione delle locomotive.
A sostegno di quanto dedotto, assumeva che, all'interno della citata officina, la presunta appaltatrice ( si sarebbe limitata unicamente a somministrare Controparte_3
(retribuire) forza lavoro, peraltro già ivi in servizio e dotata della professionalità, necessaria e sufficiente per lo svolgimento dell'attività manutentiva.
Aggiungeva, poi, che tutte le società susseguitesi nell'appalto, ivi compreso la non avrebbero avuto alcun mezzo utile ad esplicitare il relativo Controparte_3
servizio in quanto tutti gli strumenti di lavoro utilizzati dai dipendenti, rimasti immutati nei lunghi anni di lavoro, sarebbero stati di proprietà di e ne _1 avrebbero addirittura portato l'intestazione.
Inoltre, assumeva che nessun rischio di impresa avrebbero mai assunto le società che, di volta in volta, avrebbero impiegato formalmente i lavoratori inseriti stabilmente nell'organizzazione di . _1
Rappresentava, inoltre, che l'organizzazione del lavoro nella suddetta officina sarebbe stata di fatto autogestita dagli stessi lavoratori e coordinata dal sig. Parte_2
in ragione del fatto che questi ivi lavorava da moltissimi anni, precedenti al subentro della sebbene anch'egli formalmente transitato, di volta in volta, alle Controparte_3 dipendenze delle varie società che si erano susseguite nell'appalto. Sottolineava che i lavoratori mai avrebbero ricevuto istruzioni organizzative, tecniche od operative dall'impresa i cui rappresentanti non erano mai stati fisicamente Controparte_3 presenti sul luogo di lavoro per esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
2 Sulla base di quanto dedotto, riteneva che lo svolgimento dell'attività dallo stesso prestata in favore di integrasse un'ipotesi di appalto illecito e Controparte_3
somministrazione irregolare di manodopera, con conseguente suo diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente Controparte_1
Rilevava, inoltre, la conseguente nullità e/o inefficacia del licenziamento comminato dalla in quanto proveniente da soggetto non legittimato ed invocava, Controparte_3
infine, l'applicazione al caso di specie dell'art. 2112, comma 1, c.c. sul presupposto che la cessazione delle attività presso il sito di Maddaloni da parte della e, Controparte_3 quindi, del ramo al quale era addetto, avrebbe concretizzato, a far data dal 02.03.2020, un trasferimento di azienda mediante retrocessione del ramo di azienda alla _1
con conseguente diritto a transitare alle dipendenze della cessionaria.
[...]
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio la società e Controparte_1
concludeva, pertanto, chiedendo di: “
1. accertata l'irregolarità e/o l'illegittimità dell'appalto con il quale, in violazione di legge, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il ricorrente è stato utilizzato sul cantiere presso lo Scalo FS di Maddaloni alle dipendenze della
previa declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del Controparte_1 licenziamento intimato dalla dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro CP_3 subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice (P. Controparte_1
Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazza P.IVA_1 della Croce Rossa n. 1 con decorrenza dall'1 luglio 2010 o dalla data di ritenuta ragione, con condanna della al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro ed al Pt_3 risarcimento del danno come per legge e con i consequenziali effetti normo economici;
2. in subordine, accertare l'avvenuta retrocessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, ordinare alla di assumere alle proprie dipendenze il ricorrente e di ripristinare il Controparte_1 suo rapporto di lavoro;
3. in ogni caso ordinare a di corrispondere al Controparte_1 ricorrente le retribuzioni maturate e non percepite dalla data di costituzione in mora a quella di effettiva riammissione in servizio. A tal fine si dichiara che l'ultima retribuzione mensile globale lorda del ricorrente è pari ad € 1.942,86 a cui vanno aggiunti il rateo di 13.ma e 14.ma mensilità (€ 162,00 x 2). La retribuzione globale mensile di riferimento è pari ad € 2.266,86, come da ultimo cedolino paga in atti.
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori”.
3 Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta decadenza di cui all'art. 32 del c.d. “Collegato Lavoro” (L. 04/11/2010 n. 183), assumendo che la parte ricorrente non avrebbe effettuato tempestiva impugnativa del licenziamento comminatogli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso (31.03.2020), nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per genericità del ricorso ed, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al periodo di tempo compreso tra novembre 2012 e gennaio 2017, in quanto la sarebbe stata costituita soltanto a far data dal 01.01.2017, a Controparte_1
seguito di trasferimento del ramo d'azienda da parte di nel merito, Controparte_2
con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, questo Giudice ritiene di condividere le argomentazioni adottate dalla giurisprudenza di questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente e che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ciò premesso, va, in primo luogo, respinta l'eccezione di decadenza della domanda sollevata dalla parte resistente.
Al riguardo, l'art. 32 comma 4 lettera d) Legge 183/2010, al comma 4, lettera d) prevede che: “
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: […] d) in ogni altro caso in cui, compresa
l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
L'art. 6 della legge n. 604/1966 prevede l'impugnativa in via stragiudiziale del licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del d.lgs. 276 del 2003: “
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
4 costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
Ebbene, la legge n. 183 del 2010, art. 32, ha dettato una nuova disciplina della decadenza in materia di rapporti di lavoro: - modificando quella in tema di licenziamenti prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, con l'aggiunta, rispetto all'obbligo di impugnare il licenziamento stragiudizialmente entro 60 giorni (dalla legge CP_4
nel 2012 portato a 90), anche dell'obbligo della impugnazione giudiziaria entro 270 giorni (poi portati dalla a 180) che prima non era prevista (comma 1); - CP_4
introducendo la decadenza per tutti i casi di invalidità del licenziamento (comma 2); introducendo la decadenza per tutte le ipotesi indicate ai commi 3 e 4: in particolare, e fra l'altro, per i contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010), con decorrenza dalla scadenza del termine, per i contratti di lavoro a termine già conclusi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, compresa l'ipotesi prevista dal d.lgs. n. 276 del 2003, art. 27, e, cioè, l'ipotesi della somministrazione irregolare.
Il problema della decorrenza dei termini nei rapporti di interposizione nasce dall'art. 32, co. 4, lett. d) della L. 183/2010 (cd. Collegato lavoro), ai sensi del quale il termine
(di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale e di centottanta giorni per quella giudiziale) si applica anche "[...] in ogni altro caso in cui [...] si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".
Ne discende che tutte le azioni con cui si chiedesse al giudice, per effetto della declaratoria di "irregolarità" del regime interpositorio, la riconduzione della titolarità del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso da quello formalmente titolare (ivi compreso, con evidenza, il caso della somministrazione illegittima), risultano soggette al termine decadenziale in discorso
La fattispecie contemplata dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 32 si riferisce, infatti, alla somministrazione regolare espressamente richiamata, ma anche all'appalto illegittimo o alla violazione delle norme sul distacco e, comunque, a tutte quelle tipologie che possono realizzarsi nell'ambito di gruppi societari che nascondono
5 un'unicità d'impresa come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicato la contitolarità del rapporto di lavoro (Cass. 25 maggio 2017 n. 13197)
Rientrano nell'alveo di operatività del termine di decadenza tutti i casi di impugnazione finalizzati all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto terzo, individuato quale preteso effettivo unico titolare del rapporto.
In altri termini, ricade nell'operatività della decadenza menzionata ogni domanda finalizzata alla stabilizzazione presso un datore di lavoro ritenuto effettivo, ovvero al conseguimento di un risultato di contenuto economico comunque risarcitorio che presupponga l'accertamento del rapporto di dipendenza di quest'ultimo.
In questi casi, ciò che la norma fa rientrare nell'ambito limitativo del termine di decadenza per l'impugnazione è l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo, quale preteso effettivo o unico titolare del rapporto.
Circa il dies a quo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi regolata dalla lettera
d) del 4° comma citato non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Tale imprecisione normativa è stata infatti corretta , quanto meno per la fattispecie della somministrazione , dal nuovo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che all'art.39 ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge
n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore". (Cfr. Corte di
Cassazione sentenza n. 13179/2017)
Ed, invero, “una tale decorrenza infatti risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con
l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto”.
Peraltro, siffatta interpretazione è l'unica coerente con la ratio della normativa, destinata a garantire un risultato in termini di certezza giuridica.
6 Diversamente opinando, il termine di decadenza introdotto nella menzionata lettera d) sarebbe tamquam non esset poiché opererebbe esclusivamente la previsione concernente l'intimazione del licenziamento.
La decadenza di cui alla lettera d), invece, opera a prescindere dal recesso che potrebbe, in teoria, anche non essere intimato al dipendente.
Tanto premesso, dal coacervo di tali disposizioni, emerge che per richiedere la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto (nella specie la convenuta è necessario Controparte_1 proporre impugnazione stragiudiziale, entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il formale datore di lavoro ( Controparte_3
Orbene, dalla documentazione in atti (Cfr. modello C 2 storico, allegato n. 1 della produzione di parte ricorrente) risulta che il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della in data 06.04.2020 e che lo stesso ha impugnato Controparte_3 stragiudizialmente, entro il termine di 60 giorni, il licenziamento ed il contratto di appalto in oggetto (chiedendo la contestuale costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ) con pec inviata e consegnata in data 23.06.2020 Controparte_1
(cfr. allegati n. 4 produzione ricorrente) e, successivamente, ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale, in data 01.12.2020, entro il termine di 180 giorni.
Pertanto, avendo rispettato il ricorrente i termini di decadenza prescritti dal citato art. 32, l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta va disattesa. _1
Parimenti, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla società resistente di poter articolare la propria difesa ed al giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Orbene, venendo al merito della controversia, la domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Ai fini della decisione, appare, in ogni caso, utile effettuare una breve ricostruzione della disciplina applicabile nel caso di specie.
7 Ebbene, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
L'appalto è considerato genuino quando l'appaltatore non è un semplice intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che impiega una propria organizzazione di mezzi e che assume i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.
La nozione di appalto lecito, pur ancorata alla disciplina generale del contratto prevista dall'art. 1655 c.c., viene valorizzata in una prospettiva giuslavoristica e ruota tutta intorno alla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore.
In base alla nuova disciplina introdotta dalla legge Biagi, la legittimità dell'appalto è svincolata dalla proprietà dei mezzi di produzione ed è strettamente legata al profilo organizzativo e direttivo dell'attività d'impresa gestita dall'appaltatore.
Nessun limite legislativo è stato introdotto rispetto alle attività che possono validamente costituire oggetto di contratto di appalto;
per questo, qualsiasi attività di impresa, finanche facente parte del core business dell'azienda, può in astratto divenire oggetto di appalto.
Inoltre, poiché ai fini dell'appalto lecito è necessaria e sufficiente l'organizzazione a proprio rischio dei mezzi necessari alla realizzazione dell'opera o del servizio e non la proprietà degli stessi, l'appalto sarà lecito anche qualora l'appaltatore si limiti a organizzare, in piena autonomia e utilizzando i poteri datoriali, i propri dipendenti per l'assolvimento dell'obbligazione dedotta in contratto.
L'effettività dell'organizzazione in capo all'appaltatore, nel lessico della norma, potrà, dunque, risultare dalla combinazione di due elementi.
Il primo può individuarsi nell'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa, tenendo in debito conto le esigenze del servizio dedotto in contratto, con un chiaro riferimento alla possibilità che il servizio appaltato non richieda rilevanti risorse strutturali o impiantistiche e possa essere realizzato
8 attraverso una genuina impresa di tipo “leggero” o cd. “dematerializzata”. In altri termini, la sola proprietà delle attrezzature e degli strumenti di lavoro in capo all'appaltante non può essere di per sé elemento individualizzante per affermare l'illiceità dell'appalto laddove l'intrinseco valore economico degli strumenti di lavoro
è insignificante in relazione all'assoluta prevalenza della valenza della prestazione di servizio.
Il secondo elemento è rappresentato dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, tratto eminente di distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro dove il potere direttivo e di controllo è in capo all'utilizzatore. In particolare, assume rilevanza – soprattutto nel caso di appalto di manodopera in cui è scarso l'apporto di strumenti di lavoro – verificare a chi spetta l'effettiva titolarità del rapporto di lavoro attraverso l'esame degli indici rivelatori della subordinazione.
L'art. 29, comma 3-bis del citato decreto legislativo, ratione temporis applicabile, prevede poi che “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”.
In altri termini, al fine di verificare la non genuinità dell'appalto – che sottende la presenza di un'impresa fittizia, priva cioè di un'autonoma organizzazione – è possibile far riferimento ad alcuni indici presuntivi di natura giurisprudenziale.
In primo luogo, l'appaltatore deve essere un soggetto "imprenditoriale" dal punto di vista tecnico, economico ed organizzativo, con assunzione del rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto.
Per verificare la presenza di tale indice di genuinità o meno dell'appalto, sono stati valorizzati una serie di elementi: l'assenza di esperienza professionale dell'appaltatore nel settore di riferimento dell'appalto; la diversità tra l'attività svolta dall'appaltatore rispetto a quella che il suo dipendente avrebbe dovuto eseguire presso il committente;
l'inesistenza, nella compagine aziendale dell'appaltatore, di personale qualificato ed idoneo a svolgere le mansioni connesse alle attività appaltate, l'estraneità dell'oggetto
9 dell'appalto rispetto alle attività normalmente fornite dall'appaltatore, rientranti nel suo oggetto sociale (cfr. corte di Cassazione civile, sez. lav., 06/04/2011, n. 7898).
Ancora, va rilevato, sul punto, che il potere direttivo deve essere esercitato dall'appaltatore.
Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità ha rilevato non genuini quegli appalti ove vi era una assoluta coincidenza dell'orario di lavoro tra i dipendenti dell'appaltatore e quelli del committente ovvero dal pagamento delle retribuzioni da parte del committente ai singoli dipendenti dell'appaltatore nonché in presenza di controllo diretto da parte del committente sui dipendenti dell'appaltatore; l'obbligo di questi ultimi di farsi autorizzare le ferie ed i permessi dal committente ed ancora dalla scelta del numero dei dipendenti da utilizzare rimessa al committente (cfr. Cassazione civile sez. lav. 16 ottobre 2013 n. 23522 ).
Sul punto, secondo Cass. n. 12201 del 06/06/2011 “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto”.
Inoltre, l'appalto può essere considerato genuino anche se il committente mette a disposizione le attrezzature e i mezzi occorrenti per l'esecuzione dell'opera o del servizio dedotti in contratto, sempreché la responsabilità che deriva dal loro utilizzo sia integralmente a carico dell'appaltatore, su cui deve permanere il rischio d'impresa.
In conclusione, affinché possa ritenersi sussistente un appalto genuino è necessario che sussista in capo all'appaltatore l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo dei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa
(cfr. Corte di Cassazione n. 15557/2019 e n. 13786/2021).
Per potersi giungere, quindi, alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore deve risultare l'assenza dell'organizzazione dei mezzi necessari e/o del rischio di impresa.
L'organizzazione può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati, mentre il rischio di
10 impresa è assimilabile al rischio complessivo dei rapporti esistenti nei confronti di tutti i terzi portatori di autonomi interessi, ossia all'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, caratteristiche tipiche dell'appalto.
Quindi, gli elementi su cui l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi sono così riassumibili: la sussistenza di un'organizzazione autonoma in capo all'appaltatore caratterizzata dall'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio d'impresa.
La mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso genera il risultato vietato dalla legge.
È quindi necessario verificare che “all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (cfr. Cass. n. 18455 del 2023).
La valutazione di tali elementi deve tener conto che possono essere oggetto di affidamento tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente. In siffatte ipotesi, il nesso di strumentalità del servizio appaltato con l'organizzazione del committente comporta che è pur sempre legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, sicché “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto” (cfr. già Cass. n. 13015 del 1993).
Quindi, è ammissibile un potere di coordinamento e di direzione in capo al committente, così come anche di formazione, purché questi incidano sull'espletamento del servizio e siano finalizzati solo alla conformazione del servizio e quindi alla
11 realizzazione dell'oggetto dell'appalto. Mentre, i suddetti poteri non possono mai essere rappresentati da un'ingerenza tale da escludere la libertà di iniziativa economica.
Ai fini della liceità dell'appalto, all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro ed i lavoratori alle proprie dipendenze, cioè specificamente di conformare in concreto la prestazione dei lavoratori nell'esecuzione del servizio.
D'altra parte, alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, necessariamente, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo – ancora – con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente. Così che risulta decisivo accertare non la mera presenza di un referente dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione.
Laddove, invece, l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo si configura la fattispecie vietata dell'interposizione illecita.
Altro elemento connotante l'appalto genuino è la c.d. gestione a proprio rischio.
L'appaltatore deve organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi.
Tuttavia, non può desumersi la illeceità dell'appalto dal mero utilizzo di beni del committente. Ciò in quanto l'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative alla organizzazione del servizio appaltato, pur non essendo proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Tanto premesso, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che non risulta sufficientemente provata nel caso di specie l'illiceità dell'appalto.
12 Orbene, all'esito della prova orale espletata, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine alla natura illecita dell'appalto.
Preliminarmente, va rilevato che, con contratto di appalto del 12.11.2015 (cfr. allegato produzione parte resistente), affidava in appalto alla Società Controparte_2
i seguenti servizi: “manutenzione di I° livello, di tipo programmato o Controparte_3
correttivo, alle locomotive elettriche da treno E405, E633, E652, E655/E656 (1^ e 2^ serie), E656 3^ serie;
occasionali attività manutentive anche su altri tipi di locomotive
(a titolo di esempio D145, D146, D345, D445); eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
eventuali interventi di manutenzione da eseguire “fuori sede”.
In seguito al “trasferimento del ramo d'azienda” da a far data dal Controparte_2
01.01.2017, veniva costituita che subentrava a nel Controparte_1 CP
suddetto contratto di appalto con (cfr. produzione parte resistente). Controparte_3
Sul punto, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato ininterrottamente, dal 01.07.2010, in qualità di elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno per conto, fino all'ottobre 2016, della e, dopo tale Controparte_2 data, della sebbene formalmente inquadrato alle dipendenze della Controparte_1
titolare dell'appalto stipulato, secondo la prospettazione dell'istante, Controparte_3
in violazione di quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
Va da subito evidenziato che le mansioni dedotte dal ricorrente (“elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno”) rientrano, certamente, nelle attività oggetto del contratto di appalto (in primis: “manutenzione di
I° livello, di tipo programmato o correttivo, alle locomotive elettriche da treno”).
Si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della somministrazione illecita di manodopera posta alla base della pretesa azionata.
Ed, invero, i testi escussi non riferiscono elementi sufficienti a sostegno di quanto dedotto nell'atto introduttivo;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa la sussistenza di un appalto illecito.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 15.11.2022 – ex collega TEone_1 del ricorrente – dichiarava: “ADR: “Conosco i ricorrenti perché erano colleghi di lavoro;
attualmente ho una causa pendente con la resistente”; ADR: “Noi lavoravamo presso
13 l'impianto di Maddaloni-Marcianise, prima per e dal 2017 in poi per;
CP _1 specifico che l'impianto di manutenzione era sempre lo stesso” ADR: “Io ho lavorato fino al
2020; ero dipendente di ma le direttive mi erano impartite dai capi tecnici di CP_3
, sig. e sig. . Mi pare di ricordare che il sig. si _1 CP_5 Controparte_6 CP_5 chiamasse Ricordo che gli stessi erano sempre presenti nell'officina e che facevamo Per_1 sempre capo a loro, che ci impartivano le direttive tramite un ordine di lavoro giornaliero”;
ADR: “Io ho iniziato a lavorare nel 2004; ricordo che il già lavorava lì, mentre il Pt_1 iniziò 7-8 anni dopo di me. In particolare, io lavoravo come elettricista, mentre i Tes_2 ricorrenti come meccanici. L'attività era di manutenzione di locomotrici elettriche”; ADR:
“L'ordine di servizio veniva consegnato di mattina e ci veniva consegnato da uno dei due capi TE tecnici” “In caso di assenza, richiesta di giorno di ferie o di permessi, a fine giornata comunicavo a tutti i presenti nella stanza in cui lavoravo che mi sarei assentato in quel determinato giorno, organizzandoci tra noi ragazzi della squadra con il nostro coordinatore, sig. , dato che eravamo molto affiatati tra noi;
specifico che il sig. era Parte_2 Pt_2 un operaio, che lavorava come elettricista come me. Lui era il lavoratore più anziano, che TE lavorava da più tempo di me;
lui faceva da tramite con i capi tecnici” “L'attività svolta TE era sempre la stessa;
nel corso del tempo, l'attrezzatura è sempre rimasta la stessa” “Ci occupavamo esclusivamente della manutenzione delle locomotrici elettriche;
per tale attività siamo stati formati svolgendo un tirocinio con vecchi colleghi nostri che all'epoca lavoravano sull'impianto. Si trattava di ex ferrovieri, i quali formavano il personale neoassunto” ADR: “Il controllo del lavoro svolto veniva effettuato dai capi tecnici che, a fine giornata, venivano e salivano sulle macchine. Essi venivano ad inizio giornata per l'ordine di lavoro giornaliero ed al termine per suddetto controllo” ADR: “Tutti osservavamo un orario di lavoro che andava dalle 8,00 alle 16,30. Solo all'inizio del rapporto di lavoro, per qualche mese, ci siamo organizzati con turni” ADR: “Non c'era nessuno della a cui potessimo rivolgerci. CP_3
TE Non c'era mai nessuno presente” “In caso di ritardo, impossibilità sopraggiunta di recarsi al lavoro o problemi, provvedevo a telefonare al sig. o ai ragazzi della squadra;
Pt_2 specifico che l'ordine di lavoro giornaliero era cartaceo e che conteneva tutte le indicazioni circa il lavoro da svolgere, il guasto da risolvere etc. In base a tali indicazioni ci organizzavamo tra noi sei-sette della squadra e su tale foglio segnalavamo ogni intervento eseguito, per poi consegnarlo siglato a fine giornata al capo tecnico, che saliva sul locomotore per la prova finale
e per la verifica del lavoro svolto. Non so se successivamente il capo tecnico aggiungesse TE qualcosa sul foglio circa il buon esito” “Lavoravo dal lunedì al venerdì e saltuariamente,
14 in base al richieste di o riguardanti esigenze di lavoro straordinarie, di CP _1
TE sabato”, “Con riguardo alle circostanze affermate a proposito del ruolo del sig. , Pt_2 posso dire che questo ruolo è stato dallo stesso assolto per tutto il periodo del mio rapporto di lavoro”; ADR: “In precedenza, ci sono stati altri capi tecnici: quando sono arrivato io erano i signori , e . Essi erano dipendenti di Parte_4 CP_7 Controparte_8 CP ed hanno lavorato come capi tecnici presso l'impianto per una decina d'anni”.
Ancora, il teste – anche lui ex collega del ricorrente – all'udienza del TEone_4
15.06.2023, riferiva: “ADR: “Conosco i ricorrenti perché siamo stati colleghi di lavoro. Io attualmente ho una controversia pendente contro la resistente del medesimo tenore”; ADR: “Io TE lavoravo presso l'impianto di Maddaloni-Marcianise, a partire dal 2003 fino al 2019”;
“Facevamo la manutenzione ferroviaria su motori elettrici, essendo io tecnico specializzato in tale ambito, mentre i ricorrenti erano tecnici meccanici addetti alla manutenzione”; ADR: “Se ricordo bene ha iniziato a lavorare prima di me ed ha lavorato fino al 2019; se Pt_1 Tes_2 ricordo bene, ha iniziato nel 2012-2013”; ADR: “Avevamo gli stessi orari: dalle 8,00 alle 16,30 dal lunedì al venerdì; talvolta, su richiesta – prima di e poi di – ci veniva CP _1 richiesto di andare anche il sabato, ma non ricordo bene con quali orari”; ADR: “Circa
l'organizzazione del lavoro, ricordo che venivano i capi tecnici quotidianamente a dirci cosa dovevamo fare. Voglio specificare che prima del 2010 i capi tecnici erano e Controparte_8
successivamente, sono stati i signori e Ricordo che gli ordini CP_7 CP_6 CP_5 erano impartiti a voce. C'era, poi, un coordinatore – sig. ” ADR: “Ricordo che i capi Pt_2 tecnici erano dipendenti di (signori e e prima di _1 CP_6 CP_5 CP
(signori e;
ricordo, tuttavia, che nel passaggio da a nulla CP_8 CP_7 CP _1
TE è cambiato” “Ricordo che, oltre a venire ad inizio giornata per impartire gli ordini, i capi tecnici a fine giornata venivano ad effettuare un controllo circa il corretto espletamento delle attività a noi affidate: ad esempio, se si trattava di sostituire un neon, controllavano che TE l'avessimo fatto e che l'avessimo fatto correttamente” “Ricordo che il sig. Pt_2 organizzava un po' il lavoro tra di noi;
era operaio come noi, ma, stando da più tempo, era più TE esperto e perciò coordinava” “Ricordo che utilizzavamo attrezzature per svolgere le attività: calibri, chiavi etc. e ricordo che dapprima erano di proprietà di e poi di CP
TE
. Erano degli strumenti con il loro logo” “In caso di ferie e di permessi, lo _1 riferivamo sul cantiere ai colleghi ed al coordinatore e ci autogestivamo tra di noi in modo da TE coprire e sopperire a vicenda in caso di eventuali assenze degli altri” “Sul cantiere mi TE sembra di ricordare che nessuno mai sia venuto per conto di “Oltre a lavorare CP_3
15 per prima del 2010 ho lavorato per Tuttavia, ricordo che non è cambiato CP_3 CP_9 nulla nel passaggio tra le varie aziende. Ciò anche sotto il profilo del coordinamento;
di questo TE se n'è sempre occupato il sig. ” “Se ricordo bene anche l'orario, grosso modo, è Pt_2 sempre stato quello. Sinceramente, a distanza di anni, non ricordo se c'è stata una variazione turnistica. Anche la procedura di lavoro come descritta poc'anzi, in ogni caso, non è mai TE cambiata” “Ricordo che all'inizio c'erano delle persone più esperte che ci hanno spiegato come svolgere le nostre mansioni;
successivamente, io, il ed altri che hanno iniziato nel Pt_2
2003-2004 abbiamo a nostra volta spiegato ad altri come svolgere il lavoro. Onestamente non ricordo per chi lavorassero queste persone più esperte. Forse i dipendenti che hanno formato me lavoravano per ”. CP
Infine, il teste – responsabile della ed, in particolare, Parte_2 Controparte_3 della squadra dei dipendenti di cui faceva parte l'odierno ricorrente – escusso all'udienza del 10.09.2024, dichiarava: “ADR: “sono stato dipendente della dal CP_3
2011, mi sembra, al 2020; ADR: “ho un giudizio in corso dello stesso tenore del presente;
ADR:
“io ero responsabile per la e lavoravo presso un I.M.C. impianto manutenzione CP_3 rotabili a Marcianise;
ADR: “ero quindi il responsabile della squadra di dipendenti di cui facevano parte i sig.ri e;
ADR: “ci occupavamo in generale di manutenzione Tes_2 Pt_1 rotabili elettrici, sia manutenzione correttiva programmata che riparazione speciale” ADR. “io ho lavorato dal 2002 presso l'impianto di Marcianise, svolgendo sempre lo stesso lavoro, per le varie società che si sono avvicendate, in particolare prima della ho lavorato con la _10 unipersonale, la Majer e poi Elettromeccanica Campana” ADR: “la squadra che _11 lavorava presso il sito di Marcianise era composta da diversi lavoratori, di cui facevano parte i ricorrenti, originariamente composta da diversi lavoratori che alla fine si sono ridotti ad un numero di 6 o 7 dipendenti” Adr: “l'orario di lavoro era dalle 8.00 alle 16.30 con una pausa di mezz'ora dal lunedì al venerdì; ADR: “il lavoro veniva predisposto dai capitecnici di , _1 in particolare da ultimo e che predisponevano Controparte_6 Persona_2 settimanalmente un programma di lavoro da svolgere, tuttavia ogni giorno, in base all'arrivo del lavoro da fare, mi davano l'ordinativo del lavoro da svolgere in quella giornata e io in base alla tipologia di attività da svolgere lo assegnavo ai singoli lavoratori della squadra in base al profilo professionale o altro, ovvero in base al tipo di lavoro se elettrico, meccanico o pneumatico.” ADR: “le domande di ferie venivano gestite dall'azienda sulla base di CP_3 solito di una programmazione che noi stessi predisponevamo, garantendo la presenza a lavoro di alcuni a rotazione, per quanto riguarda le ferie estive;
altre richieste di ferie venivano inviate
16 a me che inoltravo alla che poi autorizzava” ADR: “quando veniva consegnato CP_3
l'ordine di lavoro dai era fatto per iscritto mediante un documento che veniva a me Parte_5 consegnato e poi lo stesso documento, a completamento del lavoro, veniva da me riconsegnato ai capitecnici dopo aver fatto un collaudo in loro presenza: detto documento veniva firmato dai capitecnici e anche da me nel momento in cui veniva riconsegnato;
lo stesso veniva sottoscritto anche nel momento in cui mi veniva consegnato dal capotecnico sia da me che dal capotecnico che mi assegnava il lavoro” ADR: “capitava spesso che i capitecnici verificassero sul cantiere TE le lavorazioni che dovevamo eseguire recandovisi personalmente” “gli strumenti e i macchinari erano di proprietà , si trattava di strumenti di precisione o attrezzature _1 quali sollevatori a colonna o ad esempio un macchinario fisso che si chiama che è Per_3 appunto un macchinario fisso che serve a sollevare pesi molto elevati, o anche i carroponti, anch'essi a struttura fissa, ad esempio calibri o manometri erano di proprietà di ” _1
TE
“le modalità di lavoro che ho prima descritto sono sempre le stesse durante il rapporto di lavoro e anche prima, per intenderci quando lavavo con le precedenti società cui ho fatto riferimento, ovvero mi veniva consegnato, in qualità di responsabile, il lavoro da svolgere dai capitecnici mediante il documento cui ho fatto riferimento, che poi veniva riconsegnato all'esito TE dell'espletamento dell'attività e della verifica” “io oggi lavoro per Mercitalia Shonting TE
& Terminal, non svolgo le stesse mansioni e mi occupo di manutenzione rotabili diesel”
“l'attività che svolgo adesso è diversa dalle precedenti innanzi tutto perché si tratta di manutenzione di rotabili diesel e poi adesso ho un responsabile a cui faccio riferimento, mentre prima ero io il responsabile della squadra”.
Ancora i testi di parte resistente, su tali aspetti hanno riferito quanto segue: “ADR: “Il responsabile della si avvaleva dei suoi collaboratori, mentre io dei miei, che erano dei CP_3 capi tecnici (sig. e sig. ), che consegnavano al responsabile Persona_2 Controparte_6 della ovvero , un documento contenente l'ordine giornaliero CP_3 Parte_2 tramite il c.d. allegato 5; si trattava di un vero e proprio verbale di consegna della locomotiva alla ditta recante le indicazioni circa le anomalie del rotabile. Era un verbale fatto in CP_3 contraddittorio, sottoscritto dalle parti, ovvero da uno dei capi tecnici e dal responsabile della
che erano le persone previste dalla procedura di interfaccia” (cfr. dichiarazioni CP_3
teste , responsabile dell'impianto di Maddaloni-Marcianise, rese TEone_5
dall'udienza del 15.11.2022) ed, ancora: “ADR: “la manutenzione, sia programmata che non programmata, ovvero nascente da esigenze estemporanee indicate dai macchinisti, era organizzata e specificamente indicata in un documento, il cd. allegato 5 previsto nel contratto
17 di manutenzione, che veniva firmato da noi capi tecnici in qualità di rappresentanti di
e dal capocantiere, sig. , della , e veniva consegnato _1 Parte_2 Controparte_12 appunto al capocantiere che poi si occupava della distribuzione del lavoro tra i vari dipendenti”
[…] ADR: “l'organizzazione del lavoro dei ricorrenti era svolta dalla in particolare CP_3
per quanto attiene all'organizzazione del lavoro e autorizzazione di ferie e permessi ad esempio, veniva svolta dalla ditta (cfr. dichiarazioni del teste , rese CP_3 Persona_2
all'udienza del 15.06.2023, all'epoca dei fatti dipendente di ). _1
Orbene, quanto alla gestione amministrativa del personale – profilo peraltro non specificamente contestato e, comunque, addotto a fondamento dell'illiceità dell'appalto – tutti i testimoni escussi, anche quelli di parte ricorrente, hanno confermato la completa estraneità della resistente, individuando in Parte_2
il referente per l'organizzazione delle ferie (nelle quali alcun ruolo aveva la resistente), la richiesta di permessi o altre esigenze attinenti al personale;
parimenti, all'esito della prova orale, risulta in maniera univoca che non vi era alcuna eterodirezione da parte della resistente nello svolgimento del programma di lavoro rientrante nell'oggetto dell'appalto ed anche nelle modalità di espletamento della prestazione da parte del gruppo di , atteso che l'articolazione oraria della prestazione, anche CP_3
straordinaria, era sempre determinata dal referente di , come risulta dalle CP_3 dichiarazioni rese.
Non vi è prova, dunque, che il personale di svolgesse il controllo _1
organizzativo e gestionale della forza lavoro della impresa appaltatrice, consistente nel controllo della presenza sul lavoro, nella gestione dei turni, nell'eventuale sostituzione di personale assente, nella scelta del numero di dipendenti da adibire a ciascuna singola mansione e dei dipendenti che per ciascun turno e in un determinato periodo di tempo dovevano svolgere le varie mansioni appaltate.
Tali poteri di controllo gestionale, se ne deduce, erano esercitati dalla , CP_3 tramite il proprio coordinatore, con esclusione di qualsiasi ingerenza da parte del committente.
Al riguardo, a fronte della deduzione di parte ricorrente – anche in sede di note depositate in data 24.03.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. –secondo cui l'attività svolta sarebbe stata di mera esecuzione sulla base di un programma eteroimposto sul quale non vi era possibilità di interventi e che la stessa figura del signor sarebbe Pt_2
18 stata equiparabile a quella di un mero coordinatore delle attività senza alcun potere di incidere sul programma di lavoro stesso, deve evidenziarsi che tale assunto non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria espletata che, viceversa, ha pienamente confermato le fasi dello svolgimento dell'attività così come dedotte e provate anche documentalmente da parte resistente.
In particolare, l'appalto per cui è causa aveva ad oggetto la manutenzione/riparazione
(di tipo programmato o correttivo) di alcune tipologie di locomotive elettriche, nonché occasionali attività manutentive anche su altre tipologie di locomotive (diverse da quelle principali) ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria (cfr. doc. 1 contratto produzione parte resistente).
L'attività di manutenzione seguiva una precisa scansione temporale, che si articolava in tre fasi: una volta giunta in officina la locomotiva, il tecnico di oltre Controparte_1
agli eventuali interventi di manutenzione programmata, effettuava una ricognizione sul sistema informatico di gestione della manutenzione (c.d. SAP-RSMS), e sui libri di bordo del mezzo, per rilevare se fossero eventualmente presenti altre avarie.
All'esito di tale ricognizione, il Tecnico di procedeva all'apertura di un Controparte_1 ordine di lavoro (c.d. OdL) in , indicando tutte le tipologie di interventi _13
manutentivi da effettuare sulla locomotiva (cfr. gli OdL allegati alla memoria di costituzione).
Successivamente, all'apertura dell'OdL in SAP-RSMS, lo stesso tecnico redigeva, altresì, il Verbale di Consegna/Riconsegna (cfr. allegati produzione resistente), compilando la sezione “Consegna rotabile” di tale verbale.
Il verbale di consegna/riconsegna, così compilato, veniva firmato in contraddittorio tra il referente incaricato da (nella specie e su delega di era il signor _1 Per_4
) e quello dell'Impresa LT (che potevano essere i signori Parte_2
o in sostituzione del responsabile , e da quel momento la CP_6 CP_5 Pt_6
locomotiva veniva formalmente consegnata alla impresa appaltatrice. Era poi il referente dell'impresa appaltatrice che provvedeva a far effettuare l'intervento manutentivo richiesto, assegnandolo a quelli, tra i propri dipendenti, che erano in possesso delle competenze professionali necessarie per svolgerlo.
Al fine di soddisfare i necessari requisiti di tracciabilità contemplati nel contratto di appalto e nella documentazione ad esso collegata, l'impresa appaltatrice provvedeva
19 a registrare tutte le informazioni attinenti alle attività svolte;
all'esito, il referente dell'impresa appaltatrice o suo delegato provvedevano a compilate la “dichiarazione di conformità” e compilavano la sezione nel verbale denominata “riconsegna” del rotabile.
Tale verbale, unitamente a tutta la documentazione dell'intervento, veniva restituita al referente di , che procedeva ad effettuare un controllo, all'esito del quale, _1
chiudeva l'OdL.
Questa scansione temporale delle fasi di manutenzione e la procedura c.d. di interfaccia è stata confermata da tutti i testimoni escussi.
I testimoni di parte resistente e quelli di parte ricorrente (in particolare, i signori e ), infatti, hanno confermato, come sopra riportato, che il signor Tes_4 Pt_2
svolgeva un ruolo di coordinamento delle attività dei dipendenti della Pt_2
e che lo stesso era l'unico a interfacciarsi con i responsabili di , per CP_3 _1
l'acquisizione del programma di lavoro e la riconsegna nonché eventuali criticità, e che nessuno dei dipendenti di ha mai esercitato un potere direttivo nei confronti _1
dei dipendenti della . CP_3
L'unica deposizione dissonante, quanto alle relazioni con in ordine alla _1
consegna/acquisizione del programma di lavoro, è quella resa dal teste che Tes_1
riferisce di una relazione diretta con i referenti di , e e della _1 CP_6 CP_5 mediazione del solo in assenza dei primi due. Pt_2
La deposizione di tale testimone, tuttavia, oltre ad essere isolata, deve essere valutata dalla giudicante con particolare rigore perché, provenendo da un soggetto che è titolare di giudizi contro la resistente, non è pienamente attendibile stante l'interesse concreto della parte alla definizione anche per sé favorevole del giudizio. (cfr. ex multis
Cass. n. 26044/2023).
Peraltro, essa è isolata se si considera che sia i testimoni di parte resistente che della stessa parte ricorrente tra cui lo stesso, ed Parte_2 TEone_4 rimarcano, che fosse il ad avere il coordinamento delle attività presso Pt_2
e che si interfacciasse in via stabile ed esclusiva con il responsabile di CP_3
, sia per la consegna del programma di lavoro che la riconsegna dello stesso;
_1 era, inoltre, sempre il signor ad organizzare nello specifico il lavoro della Pt_2
squadra, senza alcuna interferenza dei responsabili di . _1
20 Era il signor , quindi, a coordinare l'attività dei dipendenti di sulla Pt_2 CP_3
base del programma di lavoro offerto da . La circostanza che il programma _1
di lavoro, sub specie di intervento da effettuare, partisse dalla società committente non può ex se viziare di genuinità l'appalto come asserito da parte ricorrente perché, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità summenzionata, è ben possibile un coordinamento da parte della committente funzionale all'esecuzione dell'appalto stesso e al suo corretto adempimento;
pertanto, sia sul piano genetico che funzionale non si ravvisa, nella specie, alcuna indebita ingerenza nell'organizzazione del lavoro e del personale che lascerebbe supporre l'illiceità dello stesso.
Parimenti inconferente, ai fini della statuizione dell'illiceità, è l'invocata assenza di beni di proprietà della società appaltatrice.
Sicuramente non decisivo è l'impiego di alcune attrezzature fornite da _1
(come le attrezzature di officina “fisse” per la movimentazione ed il sollevamento dei materiali - quali ad esempio gru, cala-assi - nonché alcune delle attrezzature “mobili”
- come cavalletti di sollevamento, transpallet, - Apparecchiature Computerizzate per
Prova Freno ACPF, ecc.) perché è lo stesso capitolato d'appalto (cfr. produzione della parte resistente) a prevedere che dette attrezzature venissero concesse in comodato d'uso gratuito alle ditte appaltatrici ed anche i singoli strumenti di lavoro “più comuni” (come, ad esempio, “chiavi, cacciaviti ed altri tipi di utensili” come riferito da un testimone ( , escusso all'udienza del 10.09.2024), erano di proprietà Controparte_6
della società appaltatrice.
Peraltro, l'impiego della strumentazione era costitutivo di responsabilità in capo alla società appaltatrice in caso di danneggiamenti alla stessa e di mancato possesso delle abilitazioni necessarie in capo agli utilizzatori della strumentazione (art. 13 capitolato).
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame non sussistano i presupposti dell'appalto illecito;
conseguentemente, la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Mercitalia
s.p.a. va disattesa.
In via subordinata, la parte ricorrente ha, poi, richiesto di accertare l'avvenuta retrocessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, di ordinare alla di Controparte_1 assumere alle proprie dipendenze il ricorrente e di ripristinare il suo rapporto di lavoro.
21 Il ricorrente, al riguardo, invoca l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., avendo _1
riassorbito il ramo d'azienda costituito dall'officina /cantiere di Maddaloni.
L'istante ha, infatti, dedotto quanto segue: “invero la cessazione delle attività presso il sito di Maddaloni da parte della in realtà ha concretizzato, a far data dal 2 CP_3
marzo 2020, un trasferimento di azienda mediante retrocessione del ramo di azienda alla con conseguente applicabilità del disposto contenuto nel 1° Controparte_1
comma dell'art. 2112 del c.c.” (cfr. pagina 9 del ricorso).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento di ramo di azienda si è concretizzato atteso che la non ha mai dismesso alla il Controparte_1 CP_3
segmento produttivo indicato (nella specie Scalo di Maddaloni – Marcianise) che è rimasto sempre nella titolarità e disponibilità della medesima e da _1 quest'ultima gestito.
Difatti, come emerge dalla documentazione allegata (contratto di appalto e capitolato) la si è limitata ad appaltare a tale compagine societaria ( ) una _1 CP_3 serie di servizi di manutenzione (manutenzione di I° livello, di tipo programmato o correttivo alle locomotive elettriche da treno, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di manutenzione fuori sede) senza cedere alcunché. Pertanto, non può ritenersi sussistente alcuna retrocessione del ramo di azienda come dedotto in ricorso.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente respinta.
La complessità e la controvertibilità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
S. Maria C.V., 26.03.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
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