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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/04/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 328/2023
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente relatore/estensore dott. S. Fiduccia Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 328/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 1.3.2023 da:
( ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata nel domicilio digitale dell'avv. Giovanni Marcangeli che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis 49 e ss c.p.c.
- Ricorrente –
Contro
( ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE COSTITUITA:
“1)I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL MUTUO RISPETTO;
2)CIASCUNO DEI CONIUGI PROVVEDERÀ AL PROPRIO SOSTENTAMENTO ESSENDO ENTRAMBI
AUTOSUFFICIENTI E NON AVENDO NULLA A PRETENDERE L'UNO DALL'ALTRO; 3) NULLA OSTA AL RILASCIO DEI PASSAPORTI;
4) LA RICORRENTE REITERA LA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO EX
ART. 473 BIS -49 CHE VERRÀ FORMALIZZATA NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. ha adito il Tribunale Parte_1 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato nel Comune di Carsoli (AQ) in data 25.7.2021 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 5, parte I, S. uff. 1, anno 2021, alle condizioni sopra riportate.
In particolare, ha dedotto che la coppia non ha avuto figli e che, nell'ultimo periodo di convivenza, è venuto meno l'affectio coniugalis tra i coniugi anche a causa della mancata contribuzione, da parte del resistente, all'assistenza materiale della famiglia.
Ha, inoltre, dedotto che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale e che Pt_2 entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
In seguito a rinvio per mancato perfezionamento della notifica al resistente, all'udienza del
23.11.2023 è comparsa la sola ricorrente riportandosi alle condizioni di cui al preverbale depositato il giorno prima ed il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione può trovare accoglimento in quanto, come dichiarato dalla ricorrente, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile, sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta.
Con riferimento alle condizioni di separazione, parte ricorrente si limita unicamente a richiedere l'autorizzazione a vivere separati con reciproca rinuncia del mantenimento, stante la loro autosufficienza economica.
3. Quanto alla domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso.
[...]
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 5, parte I, S. ufficio 1, dell'anno 2021.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 17.4.2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente relatore/estensore dott. S. Fiduccia Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 328/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 1.3.2023 da:
( ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata nel domicilio digitale dell'avv. Giovanni Marcangeli che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis 49 e ss c.p.c.
- Ricorrente –
Contro
( ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE COSTITUITA:
“1)I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL MUTUO RISPETTO;
2)CIASCUNO DEI CONIUGI PROVVEDERÀ AL PROPRIO SOSTENTAMENTO ESSENDO ENTRAMBI
AUTOSUFFICIENTI E NON AVENDO NULLA A PRETENDERE L'UNO DALL'ALTRO; 3) NULLA OSTA AL RILASCIO DEI PASSAPORTI;
4) LA RICORRENTE REITERA LA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO EX
ART. 473 BIS -49 CHE VERRÀ FORMALIZZATA NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. ha adito il Tribunale Parte_1 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato nel Comune di Carsoli (AQ) in data 25.7.2021 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 5, parte I, S. uff. 1, anno 2021, alle condizioni sopra riportate.
In particolare, ha dedotto che la coppia non ha avuto figli e che, nell'ultimo periodo di convivenza, è venuto meno l'affectio coniugalis tra i coniugi anche a causa della mancata contribuzione, da parte del resistente, all'assistenza materiale della famiglia.
Ha, inoltre, dedotto che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale e che Pt_2 entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
In seguito a rinvio per mancato perfezionamento della notifica al resistente, all'udienza del
23.11.2023 è comparsa la sola ricorrente riportandosi alle condizioni di cui al preverbale depositato il giorno prima ed il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione può trovare accoglimento in quanto, come dichiarato dalla ricorrente, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile, sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta.
Con riferimento alle condizioni di separazione, parte ricorrente si limita unicamente a richiedere l'autorizzazione a vivere separati con reciproca rinuncia del mantenimento, stante la loro autosufficienza economica.
3. Quanto alla domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso.
[...]
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 5, parte I, S. ufficio 1, dell'anno 2021.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 17.4.2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia