Rigetto
Sentenza 3 settembre 2025
Parere interlocutorio 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7179 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07179/2025REG.PROV.COLL.
N. 00977/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Di Vece e Caterina Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e l’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi - Melacrino - Morelli” di -OMISSIS- -U.O.C. Provv. Econ. e Gestione Logistica, non costituito in giudizio;
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Falcomatà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di -OMISSIS- n. 359/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Calabria, Sezione staccata di -OMISSIS-, la società ricorrente, specializzata in assistenza sanitaria domiciliare ed ospedaliera, ha impugnato l’informativa antimafia, di natura interdittiva, prot. n. -OMISSIS-del 19 maggio 2021 emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di -OMISSIS- unitamente ai provvedimenti conseguenziali, indicati nell’epigrafe del ricorso, emessi dall’ANAC, dall’Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino -Morelli di -OMISSIS- nonché dal Comune di -OMISSIS-.
2. - L’informativa in contestazione risulta motivata sulla scorta del quadro indiziario desunto dalla nota del Comando provinciale Carabinieri n. -OMISSIS- del 3 maggio 2021, dalla nota della Questura n. -OMISSIS-del 3 maggio 2021 e dall’esito dell’attività istruttoria eseguita dal Gruppo Interforze Antimafia di cui al D.M.I. del 14 marzo 2013 del 5 maggio 2021, ritenuto complessivamente sintomatico della probabilità del condizionamento della società ricorrente da parte delle locali consorterie di ‘ndrangheta. Ciò in considerazione degli elementi di fatto di seguito sintetizzati, taluni dei quali coincidenti con quelli addotti a sostegno della precedente interdittiva n. -OMISSIS-del 5 dicembre 2012, annullata dal TAR Calabria, Sezione staccata di -OMISSIS-, con sentenza n. 592 del 5 novembre 2013:
a ) vincolo di coniugio intercorrente tra la sig.ra -OMISSIS-, Presidente del Consiglio di amministrazione della società istante, ed il sig. -OMISSIS-:
- sottoposto nel 2010, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.; tale misura è stata poi annullata con decreto della Corte di Appello del 12 aprile 2012;
- imputato dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso ed art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992 con l’aggravante dell’art. 7 L. n. 203/1991, sottoposto, nel 2007, alla misura della custodia cautelare in carcere nell’ambito del procedimento penale definito “ operazione -OMISSIS- ” (n. -OMISSIS- R.G.N.R./D.D.A.) riguardate la cd. cosca “-OMISSIS-” (ancora adesso operativa nella zona -OMISSIS- di -OMISSIS-, con la quale, come accertato dall’Autorità Giudiziaria penale, questi avrebbe avuto significativi rapporti di collaborazione e solidarietà, ancorché penalmente irrilevanti, avuto particolare riguardo alla figura del sig. -OMISSIS-, deceduto nel 2011, ritenuto elemento di spicco della cosca); tale procedimento è stato definito con la sentenza di assoluzione del sig. -OMISSIS-per non aver commesso il fatto (sentenza n. 6/2009);
- titolare dell’omonima impresa di onoranze funebri, tratto in arresto nel 2008 per danneggiamento seguito da incendio, poiché colto in flagranza a dare fuoco, con finalità intimidatorie/ritorsive, ad un’autovettura in uso al sig. -OMISSIS-, coordinatore dei servizi erogati, in concorrenza, dalla “-OMISSIS-”;
- socio al 34% ed amministratore della società -OMISSIS-, il cui assetto societario è così composto: sig. -OMISSIS- (socio al 33% ed amministratore), titolare dell’omonima impresa individuale operante nel medesimo settore, sottoposta all’amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.l.gs n. 159/2011, con decreto n. 202/2020 RG MP e n. 1/2021 dell’Autorità giudiziaria penale, in quanto ritenuta riconducibile all'esponente mafioso sig. -OMISSIS-; società -OMISSIS-, di cui una socia risulta coniugata con un soggetto, già diffidato di P.S., il cui fratello, già sorvegliato speciale di P.S., attualmente detenuto, è stato condannato in primo grado, dal GUP di -OMISSIS- alla pena della reclusione di 15 anni e mesi 4, per omicidio e tentato omicidio, nell’ambito dell’operazione di polizia “ -OMISSIS- ”, genero del sig. -OMISSIS- ritenuto, in vita, storico elemento apicale della ‘ndrangheta calabrese; anche il coniuge dell’ulteriore socia della -OMISSIS- risulta avere pregiudizi gravi anche per reati contro la P.A. e l’ordine pubblico, associazione di tipo mafioso e usura;
- fratello del sig. -OMISSIS-, già sorvegliato speciale di P.S. e destinatario di misura di prevenzione (annullata), con pregiudizi per rapina, porto e detenzione abusiva di armi, associazione di tipo mafioso (cosca -OMISSIS-), provvedimenti contro la criminalità mafiosa ex art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992 (assolto) ed altro. In data 5 aprile 2011, sottoposto a fermo di P.G. per associazione di tipo mafioso e estorsione emesso dalla locale Procura della Repubblica D.D.A. nell’ambito del procedimento penale nr. -OMISSIS- RGNR/DDA;
b ) controlli:
- della sig.ra -OMISSIS-, consigliere della società ricorrente, con soggetti gravati da pregiudizi per estorsione ed altro, aggravati dall’art. 7 della legge n. 203/1991, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni ed altro; anche il relativo coniuge è stato controllato dalle Forze di Polizia con soggetti controindicati;
- del sig. -OMISSIS-, responsabile dell’impresa in esame, con soggetti parimenti gravati da gravi pregiudizi tra cui estorsione, truffa, ricettazione, danneggiamento aggravato ed altro;
c ) la carica di consigliere assunta, nel recente passato dal sig. -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS- (già collaboratore di giustizia, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. e gravato da numerosi e pregnanti pregiudizi penali, ritenuto, prima della sua collaborazione, affiliato alla cosca -OMISSIS-, con il grado di “ santista ”, e successivamente elemento di spicco delle cosche -OMISSIS- e -OMISSIS-).
3. - Nel ricorso di primo grado la società ha dedotto un unico articolato motivo di ricorso nel quale ha lamentato “ 1. Violazione e falsa applicazione della normativa antimafia in materia di interdittive – Carenza dei presupposti di fatto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento del fatto e violazione degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011 ” deducendo, in estrema sintesi:
- un grave deficit istruttorio e motivazionale in ragione della fragilità del quadro indiziario descritto nell’interdittiva, tenuto conto dell’incensuratezza dell’amministratrice dott.ssa -OMISSIS-, e dell’avvenuto annullamento, con sentenza dello stesso TAR n. 592/2013, della precedente interdittiva, fondata anch’essa sul vincolo di coniugio intercorrente con il sig. -OMISSIS-;
- quest’ultimo, non è mai stato sottoposto a misura custodiale nell’ambito del procedimento penale definito “ operazione -OMISSIS- ”, e con sentenza n. 6/2009 è stato assolto;
- la misura di prevenzione applicata nei confronti del sig. -OMISSIS-è stata annullata dalla Corte di appello di -OMISSIS- (12 aprile 2012) e quest’ultimo non ha commesso ulteriori reati rispetto a quello risalente al lontano 2008;
- i “contatti”, penalmente irrilevanti, che il sig. -OMISSIS-avrebbe avuto con il defunto sig. -OMISSIS-, esponente di spicco dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, sarebbero stati soltanto due ed assai risalenti nel tempo (2005 e 2006) e, come tali, non potrebbero supportare la prognosi relativa all’esistenza di un concreto e, soprattutto, attuale pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente;
- le vicende penali e di prevenzione penale che hanno interessato il fratello del sig. -OMISSIS-si sarebbero parimenti concluse in senso favorevole;
- in merito alla contiguità alla locale criminalità organizzata dei soggetti giuridici componenti la Società Consortile -OMISSIS-, a cui aveva aderito anche l’impresa funebre del sig. -OMISSIS-, la Prefettura non avrebbe dedotto alcun elemento sintomatico della piena consapevolezza di siffatte pretese circostanze in capo a quest’ultimo;
- inoltre, il Consorzio in questione, costituitosi in ragione del caotico susseguirsi di numerose leggi regionali in materia funeraria e di polizia mortuaria, non sarebbe mai stato operativo ed in ogni caso il sig. -OMISSIS-avrebbe definitivamente reso le sue dimissioni (25 maggio 2021), al pari del sig. -OMISSIS-(20 maggio 2021), per come risultante dal verbale del consiglio di amministrazione dell’1 giugno 2021;
- la Prefettura non avrebbe dedotto alcun elemento idoneo a comprovare l’esistenza di cointeressenze economiche tra la Sanitelgest, odierna ricorrente, ed il Consorzio di cui faceva parte l’impresa funebre gestita dal predetto sig. -OMISSIS-; né la sig.ra -OMISSIS- potrebbe ritenersi responsabile delle frequentazioni intrattenute dai propri dipendenti e collaboratori al di fuori dell’orario di lavoro, e comunque tali frequentazioni non sarebbero state circostanziate avuto riguardo all’identità dei pretesi interlocutori ed alle circostanze spazio-temporali in cui si sarebbero verificate;
- in ogni caso, tanto la sig.ra -OMISSIS- quanto il sig. -OMISSIS- si sarebbero dimessi dalle relative cariche, come si evince dal verbale del Consiglio di amministrazione del 14 maggio 2021;
- in merito alla posizione del sig. -OMISSIS- all’interno della società ricorrente, risalente al 26 febbraio 2018, sarebbe poco credibile che il figlio di un collaboratore di giustizia che ha reso dichiarazioni incriminanti proprio nei confronti della cosca -OMISSIS- venga assunto da una società ritenuta condizionabile dalla medesima cosca; in ogni caso, il sig. -OMISSIS- si sarebbe dimesso dalle cariche di consigliere e socio, per come documentato in atti (verbale consiglio amministrazione del 14 dicembre 2019).
Sulla base di tali prospettazioni la ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
3.1 - Nel giudizio di primo grado l’Amministrazione intimata si è costituita depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
3.2 - Si sono costituiti anche la ASP di -OMISSIS- ed il Comune di -OMISSIS- i cui atti sono stati impugnati unitamente al provvedimento prefettizio essendo ad esso conseguenziali.
3.3 - Con decreto del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Misure di Prevenzione del 10 marzo 2022, la società è stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34- bis del d.lgs. n. 159/2011 per la durata di un anno; tale misura è stata più volte prorogata.
4. - Con la sentenza n. 359 del 4 giugno 2024 il ricorso è stato respinto.
5. - Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
5.1 - Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero dell’Interno, la Prefettura di -OMISSIS- e l’ANAC; si è costituito anche il Comune di -OMISSIS- chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
5.2 - Le parti hanno depositato scritti difensivi a sostegno delle rispettive tesi.
6. - All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
7. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
Con i due motivi di appello l’appellante ha denunciato: la nullità/illegittimità della sentenza impugnata per motivazione apparente in relazione alle contestazioni svolte con il ricorso di primo grado e per violazione del diritto di difesa; ha denunciato, inoltre i vizi di violazione di legge (artt. 24, 41 e 97 Cost. e artt. 84, 91 e 93 del d.lgs. n. 159/2011 oltre all’art. 3 della l. n 241/1990) e di eccesso di potere sotto differenti profili; infine ha dedotto anche i vizi di elusione di giudicato e di violazione dei principi di legalità e tipicità delle fattispecie rilevanti ex d.lgs. n. 159/2011.
7.1 Tali censure, che possono esaminarsi congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connesse, non possono trovare accoglimento.
8. – Innanzitutto, va respinta la prospettazione dell’appellante diretta a sostenere che la Prefettura appellata avrebbe fondato il nuovo provvedimento di interdizione antimafia sulla base degli elementi che erano stati già dedotti nella precedente interdittiva (poi annullata), e che erano stati ritenuti irrilevanti dal giudice amministrativo e da quello penale.
Dalla semplice lettura della sentenza n. 592/2013 si evince che i presupposti che reggevano il precedente provvedimento di interdizione antimafia non possono ritenersi sovrapponibili a quelli indicati nell’atto impugnato in questo giudizio, tenuto anche conto dell’ampio intervallo di tempo intercorso tra la data di adozione della prima e della seconda interdittiva antimafia (la prima risalente al 2012 e la seconda adottata nel 2021).
8.1 - Neppure si ravvisano errori o omissioni nel riportare i fatti storici: il Prefetto ha correttamente dato atto dei provvedimenti favorevoli emessi dal giudice penale nei confronti dei fratelli -OMISSIS-, come pure ha ricordato che la precedente interdittiva antimafia, emessa dal Prefetto di -OMISSIS- con provvedimento n. -OMISSIS-del 5 dicembre 2012, era stata annullata dal TAR di -OMISSIS- con sentenza n. 592 del 5 novembre 2013.
Tenuto conto che, come già rilevato, la nuova interdittiva non si fonda sui medesimi presupposti della precedente, annullata dal TAR, l’illegittimità di quell’atto e l’insufficienza dei presupposti di fatto sui quali esso si fondava, non può riverberare i suoi effetti sul provvedimento oggi impugnato, che presenta una motivazione che tiene conto delle circostanze sopravvenute, che assumono valore significativo ai fini della prevenzione antimafia.
8.2 - Il nuovo decreto prefettizio ha preso atto delle assoluzioni in sede penale e della caducazione delle misure di prevenzione, nondimeno ha correttamente rappresentato che – a prescindere dagli esiti penali che potrebbero essere anche favorevoli – in sede di prevenzione antimafia rilevano anche i dati fattuali, quali la personalità e la condotta del sig. -OMISSIS--OMISSIS- e la sua contiguità con il clan “-OMISSIS-”, ancora oggi operativo nel quartiere -OMISSIS- di -OMISSIS-, come dimostrano le inchieste “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ” del 2020.
8.3 - L’appellante sostiene che il sig. -OMISSIS-non risulta indagato nell’ambito di queste inchieste: la circostanza non è rilevante, in quanto il richiamo alle suddette operazioni è stato effettuato dalla Prefettura al fine di dimostrare che, nonostante il tempo trascorso, il clan “-OMISSIS-” è ancora attivo sul territorio di -OMISSIS-; tenuto conto della poliedricità dell’attività svolta dai clan della ‘ndrangheta, che riguardano differenti settori, l’estraneità alle indagini penali in questione non comporta, come conseguenza, l’automatica inesistenza del rischio di contaminazione da parte del clan.
8.4 - Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione la natura di misura di prevenzione del provvedimento di interdizione antimafia: il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona, infatti, fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2025, n. 4969).
Il giudice amministrativo è, dunque, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia e il suo sindacato, con pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, deve apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio necessariamente probabilistico, stante la natura preventiva - e non già sanzionatoria - della misura in esame (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2025, n. 4969).
8.5 - Correttamente, quindi, il Prefetto ha ricordato che “ la permeabilità mafiosa di un’impresa può manifestarsi non soltanto direttamente, per il tramite del soggetto che esercita poteri di amministrazione, rappresentanza e direzione, ma anche indirettamente per il tramite di coloro che, familiari e non, con questo intrattengono rapporti; ciò del resto è il criterio ispiratore della disciplina antimafia, tendente a focalizzare l’attenzione sui rapporti e sulle influenze “di fatto”, oltre che sugli aspetti formali della titolarità delle imprese ”;
- “ tale considerazione, basata su acquisizioni processuali ben consolidate in materia di criminalità organizzata, trova piena consacrazione nell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, in forza del quale “il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa” ”.
8.6 - Pertanto, tenuto conto che la finalità dell’interdittiva antimafia è quella della massima anticipazione della tutela preventiva, intesa come risposta dello Stato verso il crimine organizzato, il provvedimento può fondarsi su fatti e vicende che secondo un giudizio probabilistico o anche secondo la comune esperienza, possano far presumere che tale ingerenza sussista.
9. - Partendo da tali principi deve ritenersi che la valutazione svolta dall’Amministrazione, circa il rischio di permeabilità dell’impresa appellante da parte della criminalità organizzata tramite il sig. -OMISSIS-, risulta immune da vizi.
9.1 - Innanzitutto, non risulta palesemente illogico o irragionevole ritenere che la situazione di coniugio esistente tra la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, amministratrice della società interdetta, ed il coniuge sig. -OMISSIS-, possa costituire un elemento concreto di rischio infiltrativo: si tratta, infatti, di coniugi conviventi, situazione nella quale è “più probabile che non” che possa verificarsi l’ingerenza del marito nella gestione dell’impresa della quale risulta amministratrice la moglie: specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia, può verificarsi infatti una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione e tolleranza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1743/2016; id. n. 2855/2019 e ss.).
Del resto tale valutazione probabilistica, fondata sulla “ comune esperienza ”, non è stata in alcun modo smentita da elementi probatori contrari, diretti a superare tale valutazione prognostica, dimostrando la professionalità della amministratrice e l’assoluta estraneità del coniuge nella partecipazione alla gestione dell’impresa, o quantomeno al suo potere di influenza sulle scelte imprenditoriali della moglie: come già rilevato, è assai comune in materia di prevenzione antimafia il ricorso ad intestazioni fittizie, a “teste di legno” e, quindi, il mero riferimento ai dati formali non può escludere il rischio di ingerenza.
9.2 - Per quanto riguarda, invece, la condizione del sig. -OMISSIS-, i fatti penalmente rilevanti evocati dal Prefetto e richiamati dal TAR forniscono un quadro a dir poco “opaco” sulla sua persona, essendo stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per circa 2 anni, poi sottoposto a processo per gravi reati tipici di mafia o aggravati ex art. 7 L. n. 203/1991, infine assolto per non essere stata raggiunta la prova della contitolarità di taluni beni dell’organizzazione criminale (essendo stato indagato come prestanome); ai fini dell’inquadramento del sig. -OMISSIS-, rileva anche la vicenda del danneggiamento per il quale egli è stato tratto in arresto per aver incendiato l’autovettura di una impresa concorrente nel settore dei servizi funerari, nel quale egli stesso opera, tenendo una condotta chiaramente intimidatoria, tipica della criminalità organizzata.
9.3 - Se si considera il profilo del sig. -OMISSIS-come sopra delineato, lo stato di convivenza ed il coniugio con la amministratrice della società Sanitelgest – società cooperativa sociale, e si tiene anche conto dell’affinità tra l’attività svolta da quest’ultima e quella esercitata dallo stesso sig. -OMISSIS-nel settore dei servizi funerari (in quanto titolare dell’impresa individuale “Onoranze Funebri” di -OMISSIS--OMISSIS-) e della sua partecipazione alla S.C.F. - Società Consortile -OMISSIS- r.l., la valutazione della Prefettura sul rischio di infiltrazione mafiosa della società ricorrente si appalesa tutto ragionevole alla luce del principio della c.d. probabilità cruciale.
9.4 - Inoltre, sono stati acquisiti in sede istruttoria ulteriori elementi che rafforzano tale valutazione: assumono rilievo indiziario anche i ruoli ricoperti all’interno dell’azienda da persone anch’esse contigue, anche per ragioni familiari, ad ambienti malavitosi (come nel caso del sig. -OMISSIS- – consigliere della società cooperativa -, figlio di -OMISSIS- sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. e gravato da numerosi pregiudizi penali, affiliato alla cosca -OMISSIS- con il grado di “ santista ” e successivamente ritenuto elemento di spicco delle cosche “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, e ciò a prescindere dalla durata dell’incarico di consigliere e dal fatto che si sia dimesso un anno prima dell’adozione dell’interdittiva antimafia.
Anche la consigliera dell’impresa sig.ra -OMISSIS- vanta controlli con soggetti controindicati gravati da pregiudizi penali aggravati dall’art. 7 della legge n. 203/1991, ed è coniugata con un soggetto anch’esso controllato con soggetti controindicati; la stessa situazione ricorre nel caso del responsabile dell’impresa sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, anch’esso controllato con soggetti con pregiudizi penali per reati di estorsione, truffa, ricettazione, danneggiamento aggravato ed altro.
9.5 - Infine, come ha condivisibilmente ritenuto il Tribunale Penale, Sezione Misure di Prevenzione di -OMISSIS- con il decreto n. 40/2021, depositato il 10 marzo 2022, di ammissione della società alla misura del controllo giudiziario ex art. 34- bis del d.lgs. n. 159/2011, l’interdittiva si fonda soprattutto sulla partecipazione alla S.C.F. Società Consortile -OMISSIS- r.l. (di cui è socio per il 34% del capitale, in amministrazione giudiziaria dal 22 gennaio 2021 in ragione della sua gestione occulta da parte dell’esponente mafioso -OMISSIS-), e alla -OMISSIS-, (di cui è socio per il 33% del capitale, società gestita da -OMISSIS-, amministratrice unica e socia al 50%, coniugata con -OMISSIS-, segnalato per vari reati tra i quali anche per il delitto di associazione mafiosa, e da -OMISSIS-, coniugata con -OMISSIS- diffidato di P.S. e fratello di -OMISSIS-, condannato in primo grado ad anni quindici e mesi quattro di reclusione per omicidio e tentato omicidio e genero del boss -OMISSIS-).
Come ha sottolineato il Tribunale Penale, Sezione Misure di Prevenzione, nel decreto n. 40/2021 di ammissione della appellante al controllo giudiziario ex art. 34- bis del d.lgs. n. 159/2011, gli indici del pericolo di infiltrazione mafiosa, dunque, sono da individuare nelle cointeressenze di -OMISSIS--OMISSIS- con altre società ritenute vicine agli ambienti mafiosi, individuate dal Tribunale Penale nelle società prima indicate.
Il Tribunale Penale ha poi ritenuto rilevanti anche la precedente partecipazione sociale dello -OMISSIS- e le riportate frequentazioni con soggetti pregiudicati da parte del Consigliere della società istante -OMISSIS- -OMISSIS- e del suo marito -OMISSIS-, nonché da parte del Responsabile -OMISSIS- -OMISSIS-.
10. - Alla luce dei principi espressi nel suddetto decreto perdono di consistenza le tesi difensive dell’appellante dirette a sostenere che i fatti indicati dal Prefetto (ad es. la riconducibilità delle imprese a soggetti differenti dai loro formali titolari) non sarebbero stati a conoscenza del Sig. -OMISSIS-e che il Consorzio non avrebbe mai operato, sicché le frequentazioni con le imprese inserite nel contesto mafioso non avrebbero potuto condizionare l’attività imprenditoriale dell’appellante.
11. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
12. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti tenuto conto della particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.