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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 3498/23 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' 14/3/25 ex art. 189 cpc, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' avv. A. Montanaro per mandato in atti Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in Controparte_1 giudizio dall' avv. R. D. Franco per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Con atto ritualmente notificato, il traeva in lite la finanziaria innanzi all' Pt_1 Controparte_1 intestato Ufficio, per ivi sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 845/23, reso in data 29/5/23 dal
Tribunale di sede per l' importo di € 2134,97, oltre accessori e spese.
A sostegno causale della pretesa, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, non essendovi prova dell' inclusione del rapporto in esame nella convenzione di cessione asseritamente intercorsa con Findomestic spa, cedente, in favore della convenuta, rappresentatasi titolare quale cessionaria, ne' della sua inserzione nel Registro delle Imprese.
Lamentata anche la mancata prova del credito (non essendovi alcun collegamento tra l' estratto di salda-conto ed il contratto intercorso, in relazione alla frazione del credito che il giudice del monitorio riconosceva come documentato ai sensi degli artt. 633 segg. cpc), concludeva per l' accoglimento delle proprie ragioni, vinte le spese con distrazione. .
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, la quale, premettendo come il rapporto, il credito e l' inadempimento dell' obbligo di restituire il dovuto fossero rimaste evenienze incontestate, in ogni caso provati mediante i documenti offerti in visione (gia' in allegato al ricorso monitorio), svolgendo transizione difensiva con cui affermava che spettasse al debitore fornire la prova di aver pagato (favorito il creditore, su tale aspetto, dalle presunzioni gravanti sulla parte inadempiente), reclamato il diritto di vedersi riconosciuto l' intero importo domandato con il ricorso monitorio (assunto come ingiustamente ridotto dal giudice designato, stante la sua dimostrazione documentale attraverso il contratto di finanziamento e l' estratto conto), concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna del debitore al pagamento integrale degli importi originariamente domandati in monitorio, anche ai sensi dell' art. 2033 c.c., gradatamente a quelle risultanti di giustizia, oltre accessori e vittoria di spese.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma. .
MOTIVI
In limine va dato atto che la causale di improcebilita' ai sensi delle previsioni ex D. Lgs. 28/10, emersa in atti, e' stata superata ed assorbita dal rituale esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio in corso di causa, come consentito dalla normativa di riferimento, non ostando in tale direzione il relativo fallimento, essendo sufficiente, allo scopo, il mero tentativo.
Sempre in via pregiudiziale, va disattesa la pretesa di rimessione in termini per effetto della irrituale scelta, da parte opponente, del rito novellato (anziche' applicare il rito antecedente, trattandosi di ricorso monitorio depositato prima della entrate in vigore della miniriforma cosiddetta “Cartabia”), avanzata dalla difesa convenuta (solo) in sede di memorie conclusionali.
In primis va osservato che la norma transitoria relativa alle tempistiche sull' entrata in vigore della riforma (art. 35 del D. Lgs 149/22) nel disporre la regola generale dell' appicabilita' della novella ai processi successivi al 28/2/23, si riferisce a quelli “instaurati” successivamente , esplicitazione che pone dubbi interpretativi per il caso di processo promosso in opposizione a decreto ingiuntivo, gia' oggetto di posizioni ermeneutiche discordanti precedentemente, e, quantunque la tesi maggioritaria sembrerebbe ricondurre per tale protocollo processuale la pendenza al deposito del ricorso, non puo' ragionevolmente escludersi una diversa opzione, quale puo' essere la data di emissione del decreto ingiuntivo ovvero quella dell' introduzione del giudizio di opposizione, rimanendo tutte varianti ragionevolmente attendibili.
Invero, l' utilizzo del termine “instaurazione” (e non di pendenza), lascia un margine di incertezza sulla sua esatta applicazione, ove si consideri che l' esigenza che sta alla base delle disposizioni transitorie e' quella di rendere chiaro agli operatori il rito applicabile medio tempore, e, sebbene non possa negarsi l' unicita' del processo monitorio, preceduto, invero, da una fase “necessaria” inaudita altera parte rispetto all'altra, eventuale, in contraddittorio, non vi sono criteri certi ed indiscutibili per cui debba ritenersi che il legislatore abbia voluto riferirsi, ai fini dell' applicabilita' del rito nel periodo transitorio, anche nella fattitspcie ex art. 645 cpc, al deposito del decreto ingiuntivo e non all' introduzione del giudizio oppositivo, trattandosi in ogni caso di una appendice autonoma ed eventuale, anche, se non altro, al fine di non creare dissidi interpretativi, evidenziato in merito che, in un caso o nell' altro, il rito garantisce comunque la “par condicio” delle parti e l' esercizio del diritto di difesa, sebbene in modalita' e secondo regole diverse.
Ne pare cogliere nel segno l' excursus convenuto, gradatamente elaborato sempre in chiave recuperatoria delle facolta' difensive asseritamente pretermesse, nella parte in cui, affermando che nel decreto ex art. 171 bis non fossero stati concessi alle parti i termini di cui al successivo art. 171 ter per le difese preliminari alla discusisone, ex n. 1, 2 e 3, lamenta, egualmente, la violazione del diritto di difesa. Ne e' errato, a parere del relatore, il postulato di diritto che implicitamente ne regge la ratio, secondo cui il giudice avrebbe dovuto concedere tali termini, laddove e' solarmente evincibile all' esame della norma ( prima della modifica del cosiddetto correttivo Cartabia, applicabile ratione temporis) che la facolta' delle parti di depositare le memorie difensive ex art. 171 ter cpc non deve essere preceduta da una concessione, come pare chiaramente orientare l' incipit della disposizione, ove esplicita che “Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative, possono” (depositare le memorie di cui ai punti n. 1, 2 e 3, ndr).
In tal senso depone anche la diversa formulazione adottata rispetto a quella dell' art. 183 cpc, sesto comma, rito previgente, ove esplicita che il giudice concede alle parti i termini di trattazione scritta,
n. 1, 2 e 3.
Non puo' dirsi, in ragione di tanto, che l' opponente abbia fatto un cattivo uso delle regole processuali in rapporto alle previsioni transitorie in esame, avendo applicato il nuovo rito opzionando che la decorrenza sarebbe riferibile alla data di emissione del decreto ingiuntivo, reso in costanza del nuovo regime.
La questione rimane, in ogni caso, superata dall' intempestivita' del rilievo di parte convenuta, che, si ribadisce, solo in sede di memorie conclusionali ha inteso chiedere la rimessione in termini, laddove il giudizio si era gia' (interamente) svolto con il nuovo rito, senza che vi fossero state rimostranze da parte di chi avente interesse.
In tal modo, avendo avuto la parte convenuta la possibilta' di difendersi regolarmente (nei limiti che la costituzione tardiva ha consentito), svolgento adeguate e pertinenti difese, ogni questione in merito, non incidente in pregiudizio del diritto di difesa, deve ritenersi superata dagli sviluppi processuali.
Per completare l' excursus sulle criticita' in rito, va, infine, rilevata l' inammissibilita' della riconvenzionale spiegata dalla convenuta (funzionale alla condanna della resistente anche agli importi esclusi dal giudice del monitorio), cui non e' concessa tale facolta', assumendo il convenuto la veste
(sostanziale) di attore, prerogativa spettante, in effetti, al solo convenuto opponente (sebbene attore in senso formale) secondo lo schema predisposto nel presidio ex art. 645 cpc, come da note quanto condivise interpretazioni in tema, salvo il caso di “reconventio reconventionis”, qui non in rilievo (Cass., ex pluribus, 13086/07).
Non a caso, parte opposta, consapevole do tanto, ha inteso rinunciare alla domanda, sebbene solo e sempre in sede di comparsa conclusionale, ovvero quando non e' piu' consentito esprimere difese incidenti sull' oggetto della decisione.
Nel merito, pare chiaro come la vicenda oppositiva mira a contestare il diritto della ricorrente per assunto difetto di legittimazione attiva e, in via logicamente gradata, per difetto di prova della titolarita' del credito azionato in monitorio.
Sul primo profilo di censura, va evidenziata la differenza che intercorre tra la legittimazione, quale condizione dell' azione, dalla titolarita', laddove si consideri che la legittimazione sussista ove vi sia astratta coincidenza tra il soggetto che si assume titolare di una posizione tutelabile con chi la aziona in lite, gia' di per se' meritevole di ottenere una pronuncia giudiziale, mentre la titolarita' consiste nell' accertamento di effettiva appartenenza di quel diritto a chi lo reclama, risolvendosi tale aspetto nell' esigenza di indagare su un presupposto costitutivo della pretesa, appartenente, inequivocabilmente, al merito. Nel caso di diritto creditorio caduto in successione per atto tra vivi (compresa la cessione, noto strumento che determina la mutazione del soggetto del rapporto dal lato attivo), pare sin troppo ovvio osservare che la legititmazione attiva e' determinata dalla dichiarazione della parte che agisce di esserne titolare, purche', naturalmente, sia rappresentato che essa agisca quale titolare in virtu' ci convenzione di cessione stipulata in proprio favore, che costituisce ipotesi qui riscontrabile, mentre va accertato se ne sussista l' effettiva titolarita', messa in dubbio dall' opponente, che, in effetti, ne ha contestato la “legittimita' “ del ricorrente in termini sostanziali, tali da essere riqualificati quali aspetti meritori, innescando, in tal modo l' onere di provare l' evenienza, incombente sulla assunta creditrice, sulle cui concrete modalita' e' aperta, allo stato, accesa discussione, anche in sede di legittimita'.
Dalla posizione piu' tradizionale, sposata anche dalla Suprema Corte (vedasi, ex pluribus, Cass. 31118/17), si e' prevenuti a successivi arresti, in un contesto evolutivo oltremodo variegato e disomogeneo, che, ponendo al centro della vicenda traslativa l' interesse del debitore ad avere certezza del reale titolare del credito, affermano, ove sia contestata la legittimazione del pretendente, che la prova del credito in capo alla cessionaria non possa limitarsi all' attestazione di avvenuta pubblicazione della cessione (anche nelle forme divulgative previste dall' art. 58 TUB in caso di cessioni in blocco, quale forma di pubblicita' equipollente ed alternativa rispetto a quella del tradizionale avviso ex art. 1264 c.c), non costituendo tale formalita' il credito in capo al cessionario che, ordinariamente, avviene mediante un vero e proprio contratto di cessione tra il titolare originario (cedente) ed il subentrante cessionario, mentre l' avviso al debitore ceduto assume efficacia meramente dichiarativa, in quanto mirato a rendergli la cessione opponibile.
In tal caso, la cessionaria deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l' avvenuta cessione del credito in oggetto, in quanto solo un contratto che contenga il credito (esplicitamente o de relato) ne puo' materializzare la prova costitutiva, non essendo sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U., poiche' opera anche in caso di cartolarizzazione la regola generale di cui all' art. 115 cpc (Cass. 24789/20, conf., Cass. 17994/23).
A bilanciare le due posizioni “rigide”, pare affermarsi, di recente, una concezione intermedia, che sugella una sorta di compromesso, pur ispirandosi ad una prospettiva, seppur attenuata, favorevole alla posizione del debitore ceduto, tende ad affievolire gli oneri probatori incombenti sul creditore cessionario, dandosi prevalenza agli aspetti piu' sostanziali della vicenda traslatoria, qualificando, in particolare, quelli indiziariamente rilevanti, quali il possesso del contratto di finanziamento originario, la dichiarazione del cedente di effettiva cessione in favore del soggetto che se ne dichiara titolare, ed ancora, forse anche in via prevalente, la pubblicazione della cessione sulla G.U., purche' naturalmente, nel caso in cui, come di sovente avviene, l' oggetto della cessione non e' esattamente specificato, se non de relato, gli elementi comuni presi in considerazione per le singole categorie consentano di individuare senza incertezze i crediti oggetto di cessione, e che, dunque, il rapporto contestato sia incluso nella cessione al di la' di ogni ragionevole dubbio.
Emblematica, in tale novata prospettiva, emerge Cass. 7866/24, a mente della quale, rimanendo fermo l' onere di dimostrazione (del trasferimento) del credito in capo a chi lo voglia far valere, la pubblicazione della cessione nella GU non esonera chi agisce affermandosi successore a titolo particolare (sempre nel caso di contestazione) dalla prova rigorosa della sua inclusione nel contratto di cessione, che puo' dirsi soddisfatta anche mediante l' avviso di pubblicazione predetto se le indicazioni contenute siano sufficientemente precise al fine ricondurlo con certezza tra quelli ricompresi nel trasferimento in blocco. In tal caso, sara' necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, o, alternativamente, ne occorrera' la dimostrazione in altro modo (anche mediante elementi presuntivi, in ossequio all' impostazione ermeneutica tradizionale, che tanto aveva gia' opinato).
Aderendosi alla linea ermeneutica piu' “morbida” sposata dalla Corte, che pare piu' esaustivamente orientata rispetto alle opinoni antecedenti, per cui la prova della cessione non debba necessariamente passare dalla produzione del contratto, dovendosi adattare il principio di diritto al caso di specie, come concretamente presentatosi, va significato che tale prova nel caso risulta conseguita secondo risultanze documentali che inducono concordemente in tale direzione.
Risultano, in effetti, elementi indiziari univoci per ritenere provata la cessione che ha interessato il credito in oggetto, nonche' la sua inclusione nella convenzione (offerta in visione in fascicolo monitorio) sebbene individuato per categorie, ovvero de relato, conformandosi le sue caratteristiche essenziali ai parametri che perimetrano l' oggetto delle cessioni, peraltro suffragate dalla comunicazione di avvenuta cessione direttamente inviate al debitore dalla cessionaria, in relazione alla quale nessuna contestazione risulta mossa dal debitore in tempi non sospetti, tutti elementi tali che escludono ogni ragionevole dubbio in merito.
Le ragioni avversanti vanno, dunque disattese sul punto di censura.
Egualmente va argomentato in ordine all' assunta mancata prova del credito.
Ribadito che nel provvedimento avversato veniva ingiunto il pagamento della sola frazione del credito riveniente dal rapporto di apertura del credito con carta, il saldo negativo pari ad € 2134,00 pare dato documentalmente acquisito, in quanto tale da ritenere ragionevolmente dimostrata al di la' di ogni ragionevole dubbio l' effettiva sussistenza del credito anche nella domandata quantita'.
Rilevano in tale direzione la mancata contestazione del salda-conto, la allegata nota analitica del movimento dell' intero rapporto (offerta sempre in fascicolo di parte), entrambi rimasti incontestati nella loro congruita' ed integrita' contabile;
ancora, la mancata presa di posizione avverso la comunicazione di cessione inviate dall' istituto subentrante, sicche' la solo genericamente sollevata eccezione di mancata dimostrazione del credito sarebbe stata superabile solo con la specifica contestazione delle singole partite contabili, e, se del caso, mediante produzione di quietanze di pagamento mirate a dimostrarne l' estinzione, totale o parziale, da provarsi inderogabilmente in forma scritta, come preteso dall' art. 2726 c.c.
Elementi, in astratto, validamente utilizzabili nella chiave revocativa sposata dall' opponente, qui, tuttavia, nemmeno accennati.
Conforme l' orientamento della Suprema Corte, che, invero, ha inteso opinare che la mancata specifica contestazione del saldo contabile comporta la sua definitiva approvazione, rilevando in via probatoria anche in fase oppositiva (Cass. 4735/98), secondo principio qui applicabile a maggior ragione, atteso che, come anticipato, la parte creditrice ha inteso zelantemente corredarlo anche della nota analitica dell' andamento del rapporto.
Le ragioni oppositive, in definitiva, accertata la titolarita' del credito in capo alla ricorrente, nonche' la prova della sua entita' contabile, vanno disattese, con conferma integrale del decreto ingiuntivo e declaratoria di inammissibilita' della riconvenzionale spiegata dall' opposta, assorbite le gradate domande formulate dalla stessa nelle conclusioni di merito della comparsa di risposta. Le difficolta applicative e la complessita' ermeneutica degli istituti attinti alla presente motivazione, caratterizzati da forte frammentarieta' e discordanza della giurisprudenza in tema, considerata la reciproca soccombenza, giustificano una ragionevole compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l' opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiara assorbite le gradate ragioni formulate dall' opposta, e l' inammissibilita' della riconvenzionale dalla stessa spiegata, compensando integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Cosi' deciso, Taranto, 10/4/25
IL GO A. TAURINO