TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 28 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1277/2022 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale dell'avv. Antonio Barbiero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Patti, cod. fisc. CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Natale Bonfiglio del Foro P.IVA_1
di Messina, da cui è rappresentato e difeso per procura in atti resistente
Avente ad oggetto: assunzione lavoratore- appalto
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 09/03/2022, rappresentava che a seguito Parte_1
dell'impugnazione del provvedimento di assegnazione dell'appalto del servizio di gestione dei rifiuti alla società il Cga della Regione Sicilia aggiudicava l'appalto a Parte_2 CP_1
[...
alla quale sarebbe spettato farsi carico dei lavoratori assunti dalla società cedente.
Il ricorrente pertanto adiva questo Tribunale per sentir dichiarare in via d'urgenza il suo diritto al passaggio dalla società uscente alla ditta subentrante con condanna Parte_2 CP_1 alle mensilità dovute ed al risarcimento dei danni subiti e subenti, spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario in forma aggravata ex art 96, co. I, cpc.
La resisteva in giudizio, preliminarmente chiedendo dichiararsi parte ricorrente CP_1 decaduta, non avendo provveduto all'integrazione del contraddittorio nei termini assegnati, dovendo essere estesa al giudizio di merito la declaratoria di estinzione del subprocedimento cautelare. In via subordinata insisteva per la riunione del presente giudizio al procedimento iscritto al n. rg. 1283/2022 R.G., concludendo per il rigetto del ricorso.
Con verbale del 11/10/2022, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , il quale non si costituiva in giudizio a seguito di Parte_3
rituale notifica (depositata in note del 25/11/2022).
Già in data 10/08/2022, il giudice aveva dichiarato estinto il giudizio cautelare, rinviando per le spese alla fase di merito, posto che il ricorrente non aveva adempiuto agli oneri di notifica disposti dagli artt. 140 e 143 cpc..
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Presupposti del diritto all'assunzione.
Il ricorrente rappresentava come la c.d. clausola sociale di cui ai Ccnl sia ispirata alla tutela e alla salvaguardia dell'occupazione; per tale ragione, tale clausola impone alla società subentrante di farsi carico in via prioritaria dei lavoratori della società uscente, assumendo la manodopera che abbia maturato il diritto al passaggio nel cambio di appalto.
L'art. 4 Ccnl multiservizi (applicato nel rapporto di lavoro alle dipendenze della Parte_2 secondo parte ricorrente) prevede un'anzianità di 4 mesi di lavoro per l'integrazione del rapporto di lavoro presso la società subentrante e l'art. 6 Ccnl fise ambiente (richiamato da parte resistente) prevede un'anzianità di 240 giorni.
Orbene, posto che la trasformazione del contratto del ricorrente a tempo indeterminato avveniva il 21 febbraio 2022 e che la subentrava alla società uscente l'1 marzo CP_1
2022, il ricorrente non maturava il diritto al passaggio al momento del cambio di appalto.
La ditta dichiarava che l'assunzione del ricorrente fosse avvenuta nel mese di Parte_2 giugno 2021, non supportando il dato da prove documentali;
piuttosto, il documento di
“Comunicazione obbligatoria unificato unilav.” (all. al ricorso) esplicita quale data di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato il 21/02/2022, null'altro essendo provato ed allegato in atti circa la data di assunzione del lavoratore presso la società uscente.
La quale ditta uscente, peraltro, integrava l'elenco nominativo dei lavoratori interessati al subentro con il nome del ricorrente, il quale era stato assunto in esubero, solo successivamente al riconoscimento stragiudiziale del contratto a tempo determinato di . Parte_1
3. Decisione e spese.
Tanto premesso, il ricorso è rigettato non avendo il ricorrente maturato il diritto al passaggio alle dipendenze della ditta appaltatrice, assorbite, per la ragione più liquida, tutte le altre questioni.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza;
vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così Parte_1
provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore della società CP_1
che liquida in € 4.636,5 per la presente fase ed euro 1.614 per la fase cautelare, per
[...] compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 29 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando