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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Katia Pinto - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 355 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Eros Capraro, Parte_1 C.F._1 giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via C.A.
Mannarino, n. 11/A
appellante
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Antonio SO, mandato in atti, ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Otranto, Via Alimini, n. 1/e
appellati
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 817/2024, pubblicata in data 29.02.2024 e notificata il 08.03.2024, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da e nei confronti del geom. Controparte_1 CP_2 [...]
, volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni assunte, Pt_1 la sua responsabilità in ordine alla causazione dei vizi e dei difetti dell'immobile acquistato e la condanna alla rimozione degli stessi ed al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.
2. Ed invero. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il geometra , esponendo di aver Parte_1 stipulato con quest'ultimo un contratto preliminare di compravendita, in data 08.06.2015, per l'acquisto di un terreno e della quota indivisa di 1/6 di una fascia di zona destinata ad area comune, situati entrambi in via Zanella, in Melendugno ( fraz. Borgagne). Rappresentavano che il convenuto, nel contratto preliminare, oltre al trasferimento dei beni, si impegnava a redigere il progetto dell'immobile da costruirsi,
a provvedere al relativo accatastamento e ad assumere l'incarico di direttore dei lavori;
che, tuttavia, egli non eseguiva la direzione dei lavori ed ometteva di recarsi sul cantiere per le dovute verifiche, eseguiva l'accatastamento con ritardo rispetto ai termini d'uso, non provvedeva alla modifica del progetto – circostanza per la quale gli attori si rivolgevano ad altro professionista, arch. – ed CP_3 eseguiva in ritardo di 18 mesi il livellamento del manto stradale, costringendoli a riposizionare i vasistas dello scantinato ad una diversa altezza;
deducevano, infine, la mala fede del geometra nella determinazione del prezzo della stradina privata, asseritamente superiore al prezzo di mercato. Gli attori concludevano chiedendo, pertanto, di accertare l'inadempimento del convenuto e la sua responsabilità per la causazione dei vizi e dei difetti della costruzione;
per l'effetto, di condannarlo alla rimozione dei vizi ed al risarcimento dei danni, quantificati in 30.000,00 euro, con vittoria di spese.
2.1. Con ordinanza del 03.02.2021, il Tribunale, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto. Senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la lettura del dispositivo all'udienza del 20.06.2023.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.06.2023, se pure tardivamente si costituiva in giudizio
, contestando integralmente l'atto introduttivo e chiedendo il rigetto delle avverse pretese, Parte_1 ma con ordinanza del 20.06.2023, veniva dichiarata l'inammissibilità della costituzione di , Parte_1 essendo intervenuta oltre i termini di cui all'art. 293 c.p.c..
2 Pt_
3. Il Tribunale, quindi, ritenuti provati gli impegni assunti dall' nel contratto preliminare e l'attività espletata dal tecnico, successivamente incaricato dagli attori per le modifiche al progetto, ha accertato l'inadempimento del convenuto e la sua responsabilità per i danni cagionati, liquidati equitativamente, ex art. 1226 c.c., in 6.000,00 euro, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato il 08.04.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza suindicata, per i seguenti motivi di gravame:
a) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato
l'inadempimento dell'appellante in ragione del solo contratto preliminare e delle fatture dell'arch. SO, senza alcun accertamento in ordine alla sussistenza del danno presuntivamente subito, né alla pertinenza dell'attività posta in essere dall'arch. SO con gli obblighi oggetto del preliminare: l'appellante, infatti, ha rilevato che non vi è prova di contestazioni in ordine alla omessa direzione dei lavori, dei vizi e dei difetti di costruzione che sarebbero stati causati e del danno che gli appellati avrebbero subito, anche per ciò che concerne le prestazioni eseguite in ritardo;
in ordine a queste ultime, ha precisato che alcun termine era stato previsto nel contratto preliminare. Con riferimento alla omessa redazione del progetto, ha chiarito di essersi impegnato ad eseguire delle mere modifiche ad un progetto già completato – per il quale gli appellati avevano provveduto anche al pagamento degli oneri
– e che, invece, i coniugi avrebbero richiesto modifiche tali da determinare Controparte_4 uno stravolgimento del progetto originario. In ordine agli importi indicati nelle fatture dell'arch. SO, ha riferito che trattasi di prestazioni differenti da quelle che egli aveva assunto nel contratto preliminare. Ha contestato di aver determinato il prezzo della stradina in mala fede, essendo l'intera somma pattuita conforme alla perizia giurata, allegata all'atto di compravendita e sottoscritta anche dagli appellati.
b) erroneo ricorso al criterio della quantificazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.:
l'appellante ha dedotto che tale strumento di determinazione del danno è ammissibile in presenza di un danno oggettivamente accertato, la cui esatta stima sia oggettivamente ed incolpevolmente impossibile, circostanza non ricorrente nel caso in esame, dal momento che, trattandosi di danni di natura edilizia, la quantificazione in concreto appare agevole e possibile.
Sul punto, ha chiarito che alcuna prova vi è in atti sulla natura e sull'entità dei presunti danni e che, pertanto, anche la c.t.u. richiesta si rivelerebbe meramente esplorativa.
c) erroneo ricorso al principio di soccombenza per la determinazione delle spese di lite:
l'appellante ha riferito che, avendo il Tribunale riconosciuto e liquidato circa il 20% dell'importo originariamente richiesto, doveva disporre una compensazione delle spese di
3 lite.
4.1 Ritualmente costituiti, e , in via preliminare, hanno eccepito Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, reiterate le argomentazioni difensive già spiegate in primo grado, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. All'udienza del 03.10.2024, gli appellati hanno rappresentato la volontà di non porre in esecuzione la sentenza di primo grado sino alla decisione della Corte e, contestualmente, l'appellante ha rinunciato all'inibitoria; il Cons. Istruttore, dunque, dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ha fissato dinanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 21 ottobre 2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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6. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. deve essere rigettata. È pacifico in giurisprudenza che gli artt. 342 e 434 c.p.c., modificati dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 e novellati, da ultimo, anche dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(Riforma Cartabia), vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. n.
27199/2017); è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che la parte appellante ponga il Giudice in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta. Nel caso di specie, si deve ritenere che l'atto di appello depositato sia conforme a tali requisiti di legge: nel corpo dell'atto sono riportati i punti della sentenza di primo grado oggetto di gravame ed è chiaro quali sono i motivi per i quali, a dire dell'appellante, il provvedimento dovrebbe essere riformato;
non si ravvisa, dunque, alcuna lesione del diritto di difesa nei confronti degli appellati, che, infatti, hanno potuto argomentare nella propria comparsa di costituzione le ragioni per le quali la pronuncia del Tribunale andrebbe confermata.
7. Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
4 7.1. Con riferimento al primo motivo di impugnazione – concernente l'an della pretesa risarcitoria – occorre rilevare che il Tribunale ha focalizzato la propria attenzione su una sola delle condotte contestate dagli attori nei confronti del geometra, ovvero l'omessa redazione delle modifiche al progetto dell'immobile da costruirsi, ravvisando nei confronti dell'appellante un inadempimento agli obblighi assunti nel contratto preliminare ed omettendo qualsivoglia accertamento in ordine agli ulteriori addebiti.
Il Collegio ritiene, tuttavia, di non condividere tale conclusione: appaiono, infatti, fondate le allegazioni difensive dell'appellante, il quale ha riferito che al momento della sottoscrizione del preliminare egli si era impegnato ad apportare delle mere modifiche ad un progetto già esistente e non a redigere un progetto ex novo, radicalmente diverso da quello già eseguito, come giustificherebbe anche l'irrisorietà del compenso pattuito. Di tali allegazioni difensive vi è prova, in primo luogo, nel contratto preliminare, presente in atti, in cui è previsto che nel prezzo “si ritengono incluse le spese e gli onorari per la progettazione già eseguita sul lotto oggetto della compravendita” e che il geometra “si impegna altresì ad apportare le modifiche che eventualmente dovessero rendersi necessarie”; ebbene, da un'interpretazione letterale di tale clausola, apposta dalle parti nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, è possibile desumere non solo che le modifiche fossero eventuali e marginali, ma che i non abbiano palesato al Controparte_4 professionista, al momento della sottoscrizione del preliminare, la propria volontà di modificare radicalmente il progetto: tale circostanza trova conferma anche nel comportamento assunto dagli odierni appellati, che hanno provveduto al pagamento degli oneri relativi al progetto già approvato, circostanza Pt_ dedotta dall' e non contestata.
7.2. E' provato, altresì, che gli attori abbiano richiesto non semplici modifiche, bensì un progetto totalmente diverso rispetto a quello- oggetto dell'accordo contrattuale- precedentemente accettato: gli stessi , nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, riconoscono che sin Controparte_4 dalle prime fasi della trattativa avevano chiesto al geometra un nuovo progetto e che per tale ragione hanno poi conferito l'incarico ad un altro professionista, il quale ha provveduto, effettivamente, alla redazione di un progetto totalmente difforme, che richiedeva un'attività di progettazione ex novo: in luogo di un'abitazione al piano terra e mansarda al piano primo, infatti, si trattava di sviluppare un progetto al piano interrato, dove collocare il deposito-parcheggio, ed al piano terra, in cui realizzare l'intera abitazione.
Tale radicale difformità, dunque, esula da una attività di mera modifica del progetto iniziale, sicché non consente di ascrivere all'appellante un inadempimento degli obblighi contrattuali assunti col preliminare sul punto, dal momento che la scelta dei coniugi di modificare il progetto esorbita dagli Controparte_4 impegni del contratto preliminare e, pertanto, non può determinare, nei confronti del geometra né il sorgere di un obbligo di eseguire la diversa prestazione pretesa, né alcun inadempimento;
peraltro, la difformità del progetto si desume anche dalle voci di spesa indicate dall'arch. SO nelle sue fatture, in
5 cui sono indicate attività totalmente estranee a quelle di mere modifiche oggetto del preliminare (sul punto, alcuna allegazione di segno contrario è stata fornita dagli appellati).
7.3. Le ulteriori condotte di inadempimento pure in citazione contestate all'appellante – sulle quali però il Tribunale, come si è detto, non si è pronunciato, implicitamente rigettandole, sicché sul punto, non oggetto di gravame, deve ritenersi ormai formato il giudicato – sono comunque anch'esse rimaste sfornite di prova.
7.3.1. Per completezza, si rammenta, in primo luogo che quando si contesti la responsabilità contrattuale nelle obbligazioni di mezzi o di facere professionale, colui che agisce per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve provare la fonte del suo diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, premurandosi di dimostrare la sussistenza e l'entità del danno subito;
il debitore è, invece, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non imputabilità dell'inadempimento (ex multis, Cass. S.U. n.
13533/2001). Ebbene, nel caso in esame i hanno solo indicato i presunti inadempienti Controparte_4 del geometra, senza fornire alcuna prova in ordine al danno subito e/o ai difetti che tali condotte avrebbero cagionato all'immobile; vi è un'elencazione dei vizi solo nella comparsa conclusionale di primo grado, in cui si fa riferimento ad un'errata quota del livello stradale e ad un muro perimetrale non allineato al suolo, ma tali allegazioni – oltre che inammissibili, perché tardive in sede di comparsa conclusionale – non appaiono in ogni caso provate.
7.3.2 Anche con riferimento alla omessa direzione dei lavori, non vi è prova di eventuali contestazioni formulate dai committenti nel corso dell'esecuzione del contratto;
non si comprende, inoltre, in che modo sia stato quantificato l'importo di 30.000,00 euro richiesto a titolo di risarcimento, non essendo stati allegati e provati i difetti contestati: sono presenti in atti solo delle fotografie raffiguranti dei “danni al rasato” (allegato n. 7) - di cui non è provata la riconducibilità all'attività del geometra (anche tenuto conto della realizzazione di un progetto totalmente difforme rispetto a quello da lui redatto) - e gli altri mezzi istruttori indicati nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. non sono stati ammessi, poiché le prove orali vertevano su circostanze documentali e, in ogni caso, non riguardanti i danni lamentati, mentre la c.t.u. si presentava come meramente esplorativa.
7.3.4. Né tantomeno può ritenersi provato il danno, tenuto conto delle sole fatture dell'arch. SO, presenti in atti, in quanto oltre a non essere provata la circostanza che le attività da quest'ultimo eseguite fossero quelle non adempiute dall'appellante, non vi è prova neppure dell'avvenuto pagamento degli importi indicati in dette fatture.
7.4. Infine non è fondata neppure la tesi di una presunta mala fede del geometra nella determinazione del prezzo di 1/6 dell'area comune da adibire a stradina: come provato documentalmente dall'appellante, il
6 prezzo dell'intera vendita era stato stimato in una perizia giurata, sottoscritta dagli appellati e allegata all'atto di compravendita del 08.06.2015, rep. n. 1745.
7.5. Per ciò che concerne l'accatastamento dell'immobile e la liberazione dell'area di bitume, con il relativo livellamento, l'appellante ha riferito che trattasi di attività che sono state eseguite e che in ordine al ritardo contestato non era stato previsto nel contratto preliminare alcun termine. Ebbene, se in relazione all'accatastamento appaiono fondate le argomentazioni difensive dell'appellante, della mancanza di termine per tale adempimento, per ciò che concerne invece la liberazione dell'area di bitume, era previsto che tale attività dovesse essere eseguita entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del preliminare;
il tecnico ha riferito di non averla potuta eseguire tempestivamente in quanto la strada era occupata dal materiale necessario all'esecuzione dei lavori degli appellati e di avervi comunque provveduto in tempi rapidi, una volta che la stessa era stata liberata;
effettivamente i non hanno fornito allegazioni di Controparte_4 segno contrario e, soprattutto, non hanno dimostrato il danno che sarebbe stato loro causato dall'esecuzione tardiva delle suddette prestazioni.
8. La mancata dimostrazione dell'inadempimento e del danno subito e, dunque, dell'an della pretesa risarcitoria, porta all'accoglimento dell'appello ed alla integrale riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda proposta in citazione da e;
consegue Controparte_1 CP_2
l'assorbimento del secondo motivo di gravame, inerente la entità del danno, frutto di una errata liquidazione in via equitativa.
9. La riforma della sentenza impone anche di ridefinire le spese del doppio grado, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, – con conseguente assorbimento anche del terzo motivo di appello inerente il regime delle spese di primo grado – tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, Pt_ 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Mentre, stante la tardiva ed inammissibile costituzione dell , rimasto dunque sostanzialmente contumace, non occorre provvedere sulle spese di lite di primo grado non avendo la parte vittoriosa – che non ha censurato in gravame la declaratoria di inammissibilità della sua costituzione tardiva – rimasta contumace sostenuto alcun esborso e sopportato il corrispondente carico ( Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13253), quelle invece del presente grado di giudizio, sono liquidate, come in dispositivo, a favore della parte vittoriosa ed a carico della parte soccombente, individuate alla stregua dell'esito finale e globale del processo, più che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 atto di citazione notificato il 08.04.2024, nei confronti di e , avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Lecce n. 817/2024, pubblicata in data 29.02.2024, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda formulata con citazione in primo grado da e;
Controparte_1 CP_2
2) Condanna e alla rifusione in favore di delle Controparte_1 CP_2 Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, magistrato ordinario in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Katia Pinto - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 355 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Eros Capraro, Parte_1 C.F._1 giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via C.A.
Mannarino, n. 11/A
appellante
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Antonio SO, mandato in atti, ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Otranto, Via Alimini, n. 1/e
appellati
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata ex art. 352 cpc
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 817/2024, pubblicata in data 29.02.2024 e notificata il 08.03.2024, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da e nei confronti del geom. Controparte_1 CP_2 [...]
, volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni assunte, Pt_1 la sua responsabilità in ordine alla causazione dei vizi e dei difetti dell'immobile acquistato e la condanna alla rimozione degli stessi ed al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.
2. Ed invero. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il geometra , esponendo di aver Parte_1 stipulato con quest'ultimo un contratto preliminare di compravendita, in data 08.06.2015, per l'acquisto di un terreno e della quota indivisa di 1/6 di una fascia di zona destinata ad area comune, situati entrambi in via Zanella, in Melendugno ( fraz. Borgagne). Rappresentavano che il convenuto, nel contratto preliminare, oltre al trasferimento dei beni, si impegnava a redigere il progetto dell'immobile da costruirsi,
a provvedere al relativo accatastamento e ad assumere l'incarico di direttore dei lavori;
che, tuttavia, egli non eseguiva la direzione dei lavori ed ometteva di recarsi sul cantiere per le dovute verifiche, eseguiva l'accatastamento con ritardo rispetto ai termini d'uso, non provvedeva alla modifica del progetto – circostanza per la quale gli attori si rivolgevano ad altro professionista, arch. – ed CP_3 eseguiva in ritardo di 18 mesi il livellamento del manto stradale, costringendoli a riposizionare i vasistas dello scantinato ad una diversa altezza;
deducevano, infine, la mala fede del geometra nella determinazione del prezzo della stradina privata, asseritamente superiore al prezzo di mercato. Gli attori concludevano chiedendo, pertanto, di accertare l'inadempimento del convenuto e la sua responsabilità per la causazione dei vizi e dei difetti della costruzione;
per l'effetto, di condannarlo alla rimozione dei vizi ed al risarcimento dei danni, quantificati in 30.000,00 euro, con vittoria di spese.
2.1. Con ordinanza del 03.02.2021, il Tribunale, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto. Senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la lettura del dispositivo all'udienza del 20.06.2023.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.06.2023, se pure tardivamente si costituiva in giudizio
, contestando integralmente l'atto introduttivo e chiedendo il rigetto delle avverse pretese, Parte_1 ma con ordinanza del 20.06.2023, veniva dichiarata l'inammissibilità della costituzione di , Parte_1 essendo intervenuta oltre i termini di cui all'art. 293 c.p.c..
2 Pt_
3. Il Tribunale, quindi, ritenuti provati gli impegni assunti dall' nel contratto preliminare e l'attività espletata dal tecnico, successivamente incaricato dagli attori per le modifiche al progetto, ha accertato l'inadempimento del convenuto e la sua responsabilità per i danni cagionati, liquidati equitativamente, ex art. 1226 c.c., in 6.000,00 euro, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato il 08.04.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza suindicata, per i seguenti motivi di gravame:
a) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato
l'inadempimento dell'appellante in ragione del solo contratto preliminare e delle fatture dell'arch. SO, senza alcun accertamento in ordine alla sussistenza del danno presuntivamente subito, né alla pertinenza dell'attività posta in essere dall'arch. SO con gli obblighi oggetto del preliminare: l'appellante, infatti, ha rilevato che non vi è prova di contestazioni in ordine alla omessa direzione dei lavori, dei vizi e dei difetti di costruzione che sarebbero stati causati e del danno che gli appellati avrebbero subito, anche per ciò che concerne le prestazioni eseguite in ritardo;
in ordine a queste ultime, ha precisato che alcun termine era stato previsto nel contratto preliminare. Con riferimento alla omessa redazione del progetto, ha chiarito di essersi impegnato ad eseguire delle mere modifiche ad un progetto già completato – per il quale gli appellati avevano provveduto anche al pagamento degli oneri
– e che, invece, i coniugi avrebbero richiesto modifiche tali da determinare Controparte_4 uno stravolgimento del progetto originario. In ordine agli importi indicati nelle fatture dell'arch. SO, ha riferito che trattasi di prestazioni differenti da quelle che egli aveva assunto nel contratto preliminare. Ha contestato di aver determinato il prezzo della stradina in mala fede, essendo l'intera somma pattuita conforme alla perizia giurata, allegata all'atto di compravendita e sottoscritta anche dagli appellati.
b) erroneo ricorso al criterio della quantificazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.:
l'appellante ha dedotto che tale strumento di determinazione del danno è ammissibile in presenza di un danno oggettivamente accertato, la cui esatta stima sia oggettivamente ed incolpevolmente impossibile, circostanza non ricorrente nel caso in esame, dal momento che, trattandosi di danni di natura edilizia, la quantificazione in concreto appare agevole e possibile.
Sul punto, ha chiarito che alcuna prova vi è in atti sulla natura e sull'entità dei presunti danni e che, pertanto, anche la c.t.u. richiesta si rivelerebbe meramente esplorativa.
c) erroneo ricorso al principio di soccombenza per la determinazione delle spese di lite:
l'appellante ha riferito che, avendo il Tribunale riconosciuto e liquidato circa il 20% dell'importo originariamente richiesto, doveva disporre una compensazione delle spese di
3 lite.
4.1 Ritualmente costituiti, e , in via preliminare, hanno eccepito Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, reiterate le argomentazioni difensive già spiegate in primo grado, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. All'udienza del 03.10.2024, gli appellati hanno rappresentato la volontà di non porre in esecuzione la sentenza di primo grado sino alla decisione della Corte e, contestualmente, l'appellante ha rinunciato all'inibitoria; il Cons. Istruttore, dunque, dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ha fissato dinanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 21 ottobre 2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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6. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. deve essere rigettata. È pacifico in giurisprudenza che gli artt. 342 e 434 c.p.c., modificati dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 e novellati, da ultimo, anche dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(Riforma Cartabia), vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. n.
27199/2017); è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che la parte appellante ponga il Giudice in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta. Nel caso di specie, si deve ritenere che l'atto di appello depositato sia conforme a tali requisiti di legge: nel corpo dell'atto sono riportati i punti della sentenza di primo grado oggetto di gravame ed è chiaro quali sono i motivi per i quali, a dire dell'appellante, il provvedimento dovrebbe essere riformato;
non si ravvisa, dunque, alcuna lesione del diritto di difesa nei confronti degli appellati, che, infatti, hanno potuto argomentare nella propria comparsa di costituzione le ragioni per le quali la pronuncia del Tribunale andrebbe confermata.
7. Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
4 7.1. Con riferimento al primo motivo di impugnazione – concernente l'an della pretesa risarcitoria – occorre rilevare che il Tribunale ha focalizzato la propria attenzione su una sola delle condotte contestate dagli attori nei confronti del geometra, ovvero l'omessa redazione delle modifiche al progetto dell'immobile da costruirsi, ravvisando nei confronti dell'appellante un inadempimento agli obblighi assunti nel contratto preliminare ed omettendo qualsivoglia accertamento in ordine agli ulteriori addebiti.
Il Collegio ritiene, tuttavia, di non condividere tale conclusione: appaiono, infatti, fondate le allegazioni difensive dell'appellante, il quale ha riferito che al momento della sottoscrizione del preliminare egli si era impegnato ad apportare delle mere modifiche ad un progetto già esistente e non a redigere un progetto ex novo, radicalmente diverso da quello già eseguito, come giustificherebbe anche l'irrisorietà del compenso pattuito. Di tali allegazioni difensive vi è prova, in primo luogo, nel contratto preliminare, presente in atti, in cui è previsto che nel prezzo “si ritengono incluse le spese e gli onorari per la progettazione già eseguita sul lotto oggetto della compravendita” e che il geometra “si impegna altresì ad apportare le modifiche che eventualmente dovessero rendersi necessarie”; ebbene, da un'interpretazione letterale di tale clausola, apposta dalle parti nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, è possibile desumere non solo che le modifiche fossero eventuali e marginali, ma che i non abbiano palesato al Controparte_4 professionista, al momento della sottoscrizione del preliminare, la propria volontà di modificare radicalmente il progetto: tale circostanza trova conferma anche nel comportamento assunto dagli odierni appellati, che hanno provveduto al pagamento degli oneri relativi al progetto già approvato, circostanza Pt_ dedotta dall' e non contestata.
7.2. E' provato, altresì, che gli attori abbiano richiesto non semplici modifiche, bensì un progetto totalmente diverso rispetto a quello- oggetto dell'accordo contrattuale- precedentemente accettato: gli stessi , nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, riconoscono che sin Controparte_4 dalle prime fasi della trattativa avevano chiesto al geometra un nuovo progetto e che per tale ragione hanno poi conferito l'incarico ad un altro professionista, il quale ha provveduto, effettivamente, alla redazione di un progetto totalmente difforme, che richiedeva un'attività di progettazione ex novo: in luogo di un'abitazione al piano terra e mansarda al piano primo, infatti, si trattava di sviluppare un progetto al piano interrato, dove collocare il deposito-parcheggio, ed al piano terra, in cui realizzare l'intera abitazione.
Tale radicale difformità, dunque, esula da una attività di mera modifica del progetto iniziale, sicché non consente di ascrivere all'appellante un inadempimento degli obblighi contrattuali assunti col preliminare sul punto, dal momento che la scelta dei coniugi di modificare il progetto esorbita dagli Controparte_4 impegni del contratto preliminare e, pertanto, non può determinare, nei confronti del geometra né il sorgere di un obbligo di eseguire la diversa prestazione pretesa, né alcun inadempimento;
peraltro, la difformità del progetto si desume anche dalle voci di spesa indicate dall'arch. SO nelle sue fatture, in
5 cui sono indicate attività totalmente estranee a quelle di mere modifiche oggetto del preliminare (sul punto, alcuna allegazione di segno contrario è stata fornita dagli appellati).
7.3. Le ulteriori condotte di inadempimento pure in citazione contestate all'appellante – sulle quali però il Tribunale, come si è detto, non si è pronunciato, implicitamente rigettandole, sicché sul punto, non oggetto di gravame, deve ritenersi ormai formato il giudicato – sono comunque anch'esse rimaste sfornite di prova.
7.3.1. Per completezza, si rammenta, in primo luogo che quando si contesti la responsabilità contrattuale nelle obbligazioni di mezzi o di facere professionale, colui che agisce per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve provare la fonte del suo diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, premurandosi di dimostrare la sussistenza e l'entità del danno subito;
il debitore è, invece, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non imputabilità dell'inadempimento (ex multis, Cass. S.U. n.
13533/2001). Ebbene, nel caso in esame i hanno solo indicato i presunti inadempienti Controparte_4 del geometra, senza fornire alcuna prova in ordine al danno subito e/o ai difetti che tali condotte avrebbero cagionato all'immobile; vi è un'elencazione dei vizi solo nella comparsa conclusionale di primo grado, in cui si fa riferimento ad un'errata quota del livello stradale e ad un muro perimetrale non allineato al suolo, ma tali allegazioni – oltre che inammissibili, perché tardive in sede di comparsa conclusionale – non appaiono in ogni caso provate.
7.3.2 Anche con riferimento alla omessa direzione dei lavori, non vi è prova di eventuali contestazioni formulate dai committenti nel corso dell'esecuzione del contratto;
non si comprende, inoltre, in che modo sia stato quantificato l'importo di 30.000,00 euro richiesto a titolo di risarcimento, non essendo stati allegati e provati i difetti contestati: sono presenti in atti solo delle fotografie raffiguranti dei “danni al rasato” (allegato n. 7) - di cui non è provata la riconducibilità all'attività del geometra (anche tenuto conto della realizzazione di un progetto totalmente difforme rispetto a quello da lui redatto) - e gli altri mezzi istruttori indicati nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. non sono stati ammessi, poiché le prove orali vertevano su circostanze documentali e, in ogni caso, non riguardanti i danni lamentati, mentre la c.t.u. si presentava come meramente esplorativa.
7.3.4. Né tantomeno può ritenersi provato il danno, tenuto conto delle sole fatture dell'arch. SO, presenti in atti, in quanto oltre a non essere provata la circostanza che le attività da quest'ultimo eseguite fossero quelle non adempiute dall'appellante, non vi è prova neppure dell'avvenuto pagamento degli importi indicati in dette fatture.
7.4. Infine non è fondata neppure la tesi di una presunta mala fede del geometra nella determinazione del prezzo di 1/6 dell'area comune da adibire a stradina: come provato documentalmente dall'appellante, il
6 prezzo dell'intera vendita era stato stimato in una perizia giurata, sottoscritta dagli appellati e allegata all'atto di compravendita del 08.06.2015, rep. n. 1745.
7.5. Per ciò che concerne l'accatastamento dell'immobile e la liberazione dell'area di bitume, con il relativo livellamento, l'appellante ha riferito che trattasi di attività che sono state eseguite e che in ordine al ritardo contestato non era stato previsto nel contratto preliminare alcun termine. Ebbene, se in relazione all'accatastamento appaiono fondate le argomentazioni difensive dell'appellante, della mancanza di termine per tale adempimento, per ciò che concerne invece la liberazione dell'area di bitume, era previsto che tale attività dovesse essere eseguita entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del preliminare;
il tecnico ha riferito di non averla potuta eseguire tempestivamente in quanto la strada era occupata dal materiale necessario all'esecuzione dei lavori degli appellati e di avervi comunque provveduto in tempi rapidi, una volta che la stessa era stata liberata;
effettivamente i non hanno fornito allegazioni di Controparte_4 segno contrario e, soprattutto, non hanno dimostrato il danno che sarebbe stato loro causato dall'esecuzione tardiva delle suddette prestazioni.
8. La mancata dimostrazione dell'inadempimento e del danno subito e, dunque, dell'an della pretesa risarcitoria, porta all'accoglimento dell'appello ed alla integrale riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda proposta in citazione da e;
consegue Controparte_1 CP_2
l'assorbimento del secondo motivo di gravame, inerente la entità del danno, frutto di una errata liquidazione in via equitativa.
9. La riforma della sentenza impone anche di ridefinire le spese del doppio grado, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, – con conseguente assorbimento anche del terzo motivo di appello inerente il regime delle spese di primo grado – tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, Pt_ 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Mentre, stante la tardiva ed inammissibile costituzione dell , rimasto dunque sostanzialmente contumace, non occorre provvedere sulle spese di lite di primo grado non avendo la parte vittoriosa – che non ha censurato in gravame la declaratoria di inammissibilità della sua costituzione tardiva – rimasta contumace sostenuto alcun esborso e sopportato il corrispondente carico ( Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13253), quelle invece del presente grado di giudizio, sono liquidate, come in dispositivo, a favore della parte vittoriosa ed a carico della parte soccombente, individuate alla stregua dell'esito finale e globale del processo, più che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 atto di citazione notificato il 08.04.2024, nei confronti di e , avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Lecce n. 817/2024, pubblicata in data 29.02.2024, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda formulata con citazione in primo grado da e;
Controparte_1 CP_2
2) Condanna e alla rifusione in favore di delle Controparte_1 CP_2 Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, magistrato ordinario in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.
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