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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 75 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SOAVE Parte_1 C.F._1
BRUNA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO FERRUCCI, 38 10138
TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Emanuele LERRO e Davide GUARDAMAGNA ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in C.SO RE UMBERTO 30, TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
BONANNI DIEGO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA S.
BARTOLOMEO CERTOSA, 2/2 16159 GENOVA;
- parte appellata
e nel contraddittorio con
, contumace;
CP_3
- terza chiamata
Oggetto: Opposizione a precetto cambiario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis in via pregiudiziale e cautelare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara parzialmente efficace l'atto di precetto nella misura di € 20.000,00 oltre alle spese di precetto di € 315,00, oltre accessori di legge per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
Nel merito
In via preliminare per i motivi di cui sopra sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4744/22 emessa in data 06.12.2022 dal Tribunale di Torino – dott.ssa Vigone e notificata all'appellante a mezzo pec in data 07.12.2022 e sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto. in riforma della sentenza di primo grado n. 4744/22 oggi appellata,
In via principale
1) Accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato al sig. in Parte_1
data 03.07.2019 per le ragioni di cui in narrativa e che nulla è dovuto in forza del medesimo alla convenuta;
CP_4
2) Ordinare per l'effetto parte opposta alla restituzione della cambiale di euro 15.000,00 in favore del sig. , scaduta il 31/12/18 ed illegittimamente azionata Pt_1
2 3) Accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno per il Parte_1 rifacimento della pavimentazione della terrazza a regola d'arte, nonché il diritto al risarcimento del danno da infiltrazioni per i locali sottostanti e così per un complessivo importo di € 35.000,00 ovvero nella veriore o maggiore o nella minore somma accertata in corso di causa, o di giustizia arbitranda, e per l'effetto condannare in favore dei proprietari sigg. la convenuta al pagamento Parte_2 Controparte_5 della somma di € 35.000,00 ovvero della veriore o maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o di giustizia arbitranda;
e per l'effetto dichiarare la compensazione del credito dell' appellata nella misura accertata e determinata dal Tribunale con quanto risulterà spettante alla proprietà a titolo di ristoro dei danni tutti derivanti dall'inadempimento Pt_1
degli impegni della Controparte_1
Con vittoria di spese legali di primo e secondo grado, spese generali, spese vive e oneri di legge e spese per ctu e ctp e oneri di legge. in via subordinata
Accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto notificato al sig. Parte_1
in data 03.07.2019 per le ragioni di cui in narrativa e che nulla è dovuto in forza del medesimo alla convenuta nonché il diritto del sig. al ristoro dei CP_4 Parte_1
danni patiti per il rifacimento della terrazza e per le infiltrazioni ai locali sottostanti la terrazza nella somma accertanda e /o in quell' altra determinata dal Ctu nel giudizio di primo grado in euro 32.053,89 e per l'effetto condannare la Controparte_5 al pagamento in favore dell'attore appellante della somma di euro 32.053,89 e conseguentemente compensare il credito portato dall'atto di precetto opposto con la somma così determinata spettante al sig. e ritenere quest' ultimo tenuto al solo versamento Pt_1 in favore dell'appellato della sola differenza .
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio di primo e secondo grado, comprese spese per ctu e ctp.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi che la corte adita confermi la sentenza di primo grado porre le spese di CTU a carico solidale delle parti in causa (appellante – attore in Parte_1 opposizione) (appellata – convenuta in opposizione), Controparte_1 altra appellata –terza chiamata) ed in ogni caso compensi tra le parti le Controparte_6 spese legali del giudizio di primo e secondo grado.”
3 Per parte appellata :“Piaccia alla Eccellentissima Corte Controparte_5
d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare
- rigettare per le ragioni di cui in narrativa l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 4744, pubblicata il 6 dicembre 2022;
- con vittoria di spese del presente grado di giudizio;
in via subordinata, condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale:
- accertare il diritto di credito della nei confronti dell'appellante, nella misura di CP_4
Euro 48.116,05, oltre a interessi di mora al saldo, e per l'effetto, operata la compensazione con le somme al medesimo eventualmente dovute, condannarlo al pagamento del residuo;
-accertare l'operatività della polizza assicurativa e, per l'effetto, condannare la in CP_2
qualità di cessionaria di a tenere indenne e manlevare la per tutto CP_7 CP_4 quanto dovesse essere chiamata a pagare all'appellante, con obbligo di pagamento diretto;
-con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di Cpa, Iva e spese generali”.
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Controparte_2
contrariis reiectis, anche in accoglimento delle eccezioni, domande ed argomentazioni svolte in primo grado e non delibate in quanto assorbite, oltreché contemplando il rigetto dell'appello incidentale di e la Controparte_8 declaratoria di decadenza dall'appello incidentale quanto al controcredito di € 15.000,00 riconosciuto al IG. : Pt_1
a) in via istruttoria,
a1) ammettere i seguenti capitoli di prova, tutti per interpello dell'attore e del legale rappresentante dell'opposta e per testi, indicandosi a testimoni il Controparte_9
della domiciliato presso la sede sociale in Torino, il legale Controparte_10
rappresentante della IN e Mauri Assicuratori S.r.l., domiciliato presso la sede sociale in Torino, l'Ing. Domenico Vizzari, residente in [...]:
- 3d) “Vero che il perito dello successivamente al CP_9 Controparte_11
15/7/2014 sollecitava ripetutamente, a mezzo telefono, l'Ing. Domenico Vizzari affinché effettuasse i necessari interventi di ricerca delle cause delle infiltrazioni, onde poter effettuare ulteriore sopralluogo al fine di determinarne le cause e verificare l'applicabilità o meno della garanzia assicurativa, senza ricevere riscontro”; (a testi il Per. Ass. CP_9
della domiciliato presso la sede sociale in Torino, e l'Ing.
[...] Controparte_10
Domenico Vizzari, residente in [...]);
4 Contr
- 3e) “Vero che lo restituiva l'incarico ad il 29/12/2014” (solo per testi;
CP_11
a testi il Per. Ass. della ed il legale rappresentante CP_9 Controparte_10
della IN e Mauri Assicurazioni S.r.l.);
a2) rispetto alla CTU:
a2a) chiamare il CTU a chiarimenti sulle osservazioni del CT di , cui non è stata CP_2
fornita risposta, relative all'esiguità dell'area di contatto tra l'impermeabilizzazione della terrazza latistante a quella per cui è causa, assuntamente interessata da infiltrazioni riferitamente determinate da un cedimento strutturale, ed alla sussistenza di un nesso causale con i danni riscontrati nell'intera proprietà attorea;
a2b) disporre supplemento di CTU sulla rilevanza concausale e la relativa quantificazione dell'aggravamento del danno ex art. 1227 cod. civ. determinato dall'inerzia delle parti opponente ed opposta successivamente agli accertamenti stragiudiziali disposti da nel CP_2
2013;
b) preliminarmente, dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della sentenza riguardanti le lesioni della IG.ra ; Parte_3
c) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a precetto e, conseguentemente, dell'atto di chiamata di terzo, nella parte in cui, pur dando conto di una supposta ed inespressa causa petendi ai punti 21 e 22 dell'esposizione in fatto, riferendo di presunte, non specificate e non dimostrate lesioni affermatamente patite dal IG. Pt_1
nel Maggio 2019, non descrive l'oggetto della domanda (afferente “danni tutti
[...] patrimoniali e non”) nè per quanto attenga la data ed il luogo del sinistro, né relativamente alle circostanze di svolgimento dell'occorso, in violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4,
e dell'art. 164, comma 4, cod. proc. civ.;
d) sempre in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, e quindi a cascata dell'atto di chiamata, anche nella parte in cui (non) descrive i presunti danni materiali riportati da non meglio precisati “locali sottostanti”, ovvero i relativi “gravi disagi”, e locuzioni similari, così come le problematiche che dovrebbero condurre al rifacimento integrale della terrazza per cui è causa;
e) in via preliminare di merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore ex art. 1667, comma 3, cod. civ. e la decadenza ex art. 1667, comma 2, cod. civ., ovvero, in subordine, la prescrizione ex art. 1669, comma 2, cod. civ., oltre all'intervenuta decadenza di cui al primo comma della medesima norma;
f) nel merito, ed in subordine, respingere ogni e qualsivoglia pretesa attorea siccome infondata in fatto ed in diritto e/o non provata, anche all'esito dell'istruttoria e della CTU;
5 g) in ulteriore e denegato e gradato subordine
g1) respingere la richiesta di manleva svolta dall'autrice della chiamata nei confronti della conchiudente per intervenuta prescrizione ex art. 2952, comma 2, e/o comma 4, cod. civ. o per intervenuta decadenza ex art. 1898 cod. civ.;
g2) respingere la richiesta di manleva svolta dall'autrice della chiamata nei confronti della conchiudente per infondatezza e carenza di copertura assicurativa, anche in considerazione degli esiti dell'istruttoria orale e della CTU, giusta la totale carenza di prova quanto a presunti cedimenti strutturali, oltreché, a maggior ragione, per violazione del combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 cod. civ.;
g3) contenere ogni importo risarcitorio / indennitario denegatamente liquidando negli stretti limiti del (minor) provato, previa individuazione delle rispettive, e pur denegate, quote responsabilitarie, in punto an, nesso eziologico e quantum debeatur, considerato e detratto
(almeno) l'aggravamento del danno successivo agli accertamenti stragiudiziali svolti da parte di nel 2013, contenendo ogni denegata conseguenziale pronuncia negli CP_2
stretti limiti di quanto previsto a' sensi di Polizza e delle C.G.A., entro i massimali, le condizioni, e con i limiti e le franchigie ivi previste ed applicabili, rigettando ogni ulteriore e/o maggiore avversa pretesa e domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e/o non provata;
h) nel merito, in ogni caso, respingere appello, e l'eventuale appello incidentale, siccome infondati in fatto ed in diritto, giusta i motivi tutti dedotti negli atti di causa, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Vinte le spese del secondo grado".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – La coop. IL , proprietaria di lotti di terreno siti in Controparte_5
Comune di Mombello di Torino e titolare di una convenzione urbanistica con quel Comune, ha realizzato una serie di villette bifamiliari una delle quali è stata poi assegnata ai coniugi e con contratto a rogito notaio in data Parte_1 CP_3 Persona_1
25.06.2014; il prezzo è stato concordato in € 255.500, da pagarsi in dieci rate, di cui la nona di € 15.000, con scadenza il 30.12.2018, e la decima di € 20.000, con scadenza 2.01.2019.
6 1.2 - I coniugi sono entrati nella disponibilità dell'immobile a febbraio 2013, Parte_2
prima della stipula del definitivo;
da subito si sarebbero presentati problemi di infiltrazione d'acqua nella terrazza e nei locali sottostanti, non risolti dalla cooperativa appaltatrice con i primi interventi.
Contestualmente all'assegnazione dello stabile, in data 25.06.2014, la CP_5 sottoscriveva un impegno ad eliminare i vizi (“impegno ad adempiere”), attivando la copertura assicurativa presso la (succeduta all'originaria Controparte_2
contraente ); con il medesimo impegno, le parti Controparte_12 concordavano di consegnare la cambiale di € 15.000, corrispondente alla nona rata a scadenza 31.12.2018, al notaio rogante dr. , con l'impegno di questi a Per_1
consegnarla alla cooperativa quando il problema delle infiltrazioni fosse stato risolto.
Tuttavia, la coop. . non si sarebbe mai attivata per eliminare il problema di CP_5
infiltrazioni.
I coniugi , a questo punto, avrebbero provveduto per conto loro a risolvere il Parte_2 problema, spendendo con una ditta terza la cifra di € 31.800.
1.3 - Nel marzo 2019 il notaio consegnava la cambiale di € 15.000 alla coop. Per_1
, sul presupposto che questa avesse nel frattempo denunciato il sinistro alla CP_5
sua compagnia assicuratrice, e ne dava comunicazione al . Pt_1
Con atto di precetto del 23.07.2019, la coop. intimava il pagamento delle CP_5 due cambiali di € 20 mila, pari alla rata in scadenza al 2.01.2019, e di € 15 mila, già consegnata al notaio rogante l'atto di assegnazione dello stabile.
Il precetto veniva notificato al solo , in qualità di debitore cambiario. Parte_1
1.4.1 - ha proposto dinanzi al Tribunale di Torino opposizione a precetto, Parte_1 contestando l'inadempimento della coop. all'impegno assunto nel giugno CP_5
2014 ad eliminare i vizi, ed ha chiesto ordinarsi la restituzione della cambiale di 15 mila euro e condannarsi la cooperativa al risarcimento del danno, quantificato in € 31.800, pari al costo sostenuto per l'impermeabilizzazione della terrazza, più un danno biologico per le lesioni patite da lui e dalla moglie scivolando sul terrazzo bagnato, con compensazione con la diversa somma ex adverso azionata;
il tutto previa emissione di un ordine giudiziale ex art. 107 c.p.c. di chiamata in causa della consorte.
7 1.4.2 – La coop. si è costituita eccependo la decadenza dalla Controparte_5
garanzia per omessa denuncia nei termini e la prescrizione del credito risarcitorio, perchè si tratta di azione per i vizi dell'appalto e non di un'azione per rovina di edificio ai sensi dell'art. 1669 c.c.; ha ribadito di essere comunque creditrice di 20.000 più 15.000 euro, oltre a interessi e spese delle cambiali, i quali andavano al più compensati con il credito risarcitorio;
ha chiesto, ad ogni buon conto, di essere autorizzata a chiamare in causa la sua
Compagnia assicuratrice, onde essere tenuta indenne nel caso di soccombenza.
CP_1
– succeduta a , ha Controparte_2 Controparte_12
a sua volta eccepito, oltre alla nullità della citazione in opposizione e per chiamata in causa per omessa o insufficiente indicazione della causa petendi ed alla carenza di legittimazione attiva del solo in assenza della moglie: Parte_1
- che il vizio lamentato era escluso dalla copertura assicurativa, sia perchè la polizza copriva solo i gravi vizi costruttivi ex art. 1669 c.c., sia perchè comunque erano esclusi espressamente i danni da difettosa impermeabilizzazione;
- la prescrizione breve biennale del credito assicurativo indennitario, non essendovi stata né denuncia del sinistro, né azione di rivalsa a decorrere dal 2013, quando per la prima volta si erano manifestati i problemi di infiltrazione.
1.5 – Il Giudice dell'opposizione ha, dapprima, con ordinanza 18.09.2019, disposto ex art. 107 c.p.c. la chiamata in causa di , che è però rimasta contumace;
quindi, ha CP_3
autorizzato la chiamata in causa, con ordinanza del 3.01.2020, di;
e, su CP_2 istanza ex art. 615, 1° co., c.p.c. del 5.05.2020, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo.
Si procedeva, di seguito, all'assunzione delle prove orali e veniva svolta una CTU, che escludeva trattarsi di gravi vizi costruttivi ex art. 1669 c.c. e quantificava il costo delle opere di ripristino in € 32.053,89, ridotti ad € 28.207,42 per applicazione di un coefficiente di vetustà.
1.6 – Con sent. n. 4744/2022 pubblicata il 6.12.2022, il Tribunale di Torino:
a) ha ritenuto che con l'”impegno ad adempiere” firmato dalla coop. il CP_5
25.06.2014 le parti avessero quantificato forfetariamente il danno da difetto di impermeabilizzazione della terrazza in un importo pari a quello della cambiale di 15 mila euro, consegnata al notaio rogante, mentre nulla avrebbero disposto per la seconda cambiale di 20 mila euro, anch'essa azionata;
8 b) ha ritenuto, quindi, che i 20 mila euro fossero dovuti dal e che il danno fosse Pt_1 stato liquidato direttamente dalle parti à forfait in € 15.000, col che sarebbe divenuto inutile quanto accertato dal CTU sulla entità dei lavori per la rimozione dell'impermeabilizzazione difettosa della terrazza e il ripristino dello status quo;
b-bis) al sarebbero perciò spettati solo i 15 mila euro della prima cambiale;
Pt_1
c) il maggior danno quantificato in € 31.800 era prescritto ex art. 1668 c.c. perché non si tratta di rovina di edificio soggetta a prescrizione decennale ex art. 1669 c.c. e tra il palesarsi dei vizi e la domanda giudiziale erano trascorsi cinque anni;
il danno biologico per la caduta di sulla terrazza bagnata non era stato provato e il , opponente-attore CP_3 Pt_1
in riconvenzionale, non era comunque per esso attivamente legittimato (lo era la moglie asserita danneggiata).
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Le difese delle parti appellate. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il solo , chiedendone la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva;
non è stata riproposta la domanda per il danno non patrimoniale conseguente alle presunte lesioni patite dall'appellante e dalla moglie.
Questa Corte ha dapprima disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331
c.p.c. con la terza chiamata iussu iudicis (già contumace in primo grado) e, CP_3 integrato il contraddittorio con quest'ultima e dichiaratane la contumacia, ha direttamente rinviato per la precisazione delle conclusioni.
2.1 – Con il primo motivo, denuncia come errata l'interpretazione, da parte Parte_1 del Tribunale, dell'”impegno ad adempiere” rilasciato il 25.06.2014 dalla CP_5
come accordo sulla quantificazione del danno: si trattava, in realtà, del riconoscimento dei vizi di impermeabilizzazione e dell'errore di pendenza della terrazza, che avevano determinato i problemi di infiltrazione, e del contestuale impegno della coop. appaltatrice ad eliminare i difetti entro una certa data.
2.2 - Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'errata individuazione della normativa applicabile al caso di specie e l'omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno: non era corretta l'applicazione della garanzia per i vizi dell'appalto e il conseguente termine decadenziale dell'art. 1668 c.c., sia perché non si tratterebbe di un appalto bensì di una compravendita dell'immobile che la coop. ha messo in vendita, sia perché comunque l'impegno ad eliminare i vizi costruttivi fa sorgere in capo alla promittente una nuova
9 obbligazione di facere, che sostituisce la garanzia per i vizi e che è soggetta a prescrizione decennale, sia, infine, perché nella nozione di gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art. 1669
c.c., rientrano le carenze costruttive dell'opera che pregiudichino in modo apprezzabile il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile, come i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile, nell'impianto idrico o nella presenza di infiltrazioni ed umidità – con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.
Il Giudicante di prime cure avrebbe correttamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno, e non escluderla col dire che il relativo diritto era prescritto ex art. 1668 c.c.
2.3 – Col terzo e il quarto motivo, lamenta l'errata od omessa valutazione Parte_1 della CTU e delle prove testimoniali: la consulenza ha quantificato il danno in € 32.053,89 dopo avere riscontrato tutti i vizi e i difetti della terrazza, i testimoni hanno confermato la immediata denuncia del difetto costruttivo, l'inutilità degli interventi della e CP_5 la formazione di pozze d'acqua dovute ad avvallamenti e all'errata pendenza del piano, con problemi di infiltrazioni nei locali sottostanti (così anche il perito della terza chiamata CP_2
.
[...]
2.4 – Con il quinto motivo, si contesta la decisione di compensare le spese di lite, di porre i costi di CTU a carico della sola parte attrice e l'omessa pronuncia sulle spese del procedimento cautelare in corso di causa per la sospensione dell'esecutorietà delle due cambiali azionate.
2.5 – La coop. si è costituita riformulando le eccezioni di Controparte_5 primo grado, e dunque di decadenza ex artt. 1667-1668 c.c. dall'azione di garanzia, dato l'appellato avrebbe dichiarato che il problema di infiltrazioni dalla terrazza si sarebbe per la prima volta manifestato nel febbraio 2013, mentre la domanda risarcitoria è stata avanzata in via riconvenzionale con l'opposizione a precetto cambiario nell'estate 2019; deduce, per la prima volta, il concorso di colpa del danneggiato per avere aggravato gli effetti delle infiltrazioni, non intervenendo tempestivamente;
ha proposto inoltre “appello incidentale condizionato” chiedendo, nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento avversaria, di compensare il credito risarcitorio con la somma ad essa società dovuta, ammontante ad € 48.116,05 comprensivo di interessi di mora e spese (così suddivisi €
10 20.000, più € 240 per bolli, più € 315 per compensi [?], più € 7.075,22 per interessi di mora, totali 27.662,42 per la prima cambiale;
€ 15.000, più € 180 per bolli, più € 5.273,63 per interessi, totale € 20.453,63 per la seconda cambiale).
2.6 – Si è costituita anche , richiamando anch'essa le difese di primo grado, CP_2 in particolare l'assenza di copertura assicurativa per le infiltrazioni e per i vizi costruttivi non qualificabili come rovina di edificio ex art. 1669 c.c. e l'eccezione di prescrizione biennale del credito assicurativo.
3. – Il corretto inquadramento del contratto tra la coop. e i coniugi CP_5 Pt_4
e il valore dell'”impegno ad adempiere” rilasciato dalla prima. L'esame dei primi
[...]
quattro motivi di impugnazione.
3.1 – Secondo quanto si evince dalla narrativa della citazione introduttiva e dalla lettura dell'atto a rogito notaio del 25.06.2014 (doc. 1 fasc. ), i coniugi Per_1 Pt_1 Pt_4
risulterebbero assegnatari di una villetta bifamiliare realizzata dalla coop. IL
[...]
, nell'ambito di un intervento edificatorio più ampio oggetto di Controparte_5
convenzione urbanistica con il Comune di Mombello di Torino, la cui materiale esecuzione
è stata affidata (vds. la CTU di primo grado) alle società costruttrici Parte_5
(quest'ultima indicata nella polizza assicurativa già stipulata Parte_6
con la ). Controparte_12
Ha affermato la Cass., 9.05.2013, n. 11.015 (conf. Id., 28.03.2007, n. 7646), che il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (pur se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio,
l'altro (normalmente, di natura sinallagmatica), che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente; nelle cooperative edilizie, in particolare, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente
Pertanto, il rapporto intercorso tra la coop. e i coniugi e CP_5 Parte_2 relativo all'assegnazione della villetta bifamiliare come da rogito del 25.06.2014 Per_1
è qualificabile come compravendita e non come appalto, giacchè all'assegnazione dello
11 stabile già realizzato corrisponde il pagamento di un corrispettivo del trasferimento della proprietà, secondo uno schema causale corrispondente a quello della compravendita.
E' corretta, quindi, la censura dell'appellante per cui la normativa di riferimento in tema di vizi non può essere quella contenuta negli artt. 1667-1669 c.c.
3.2 – Ora, l'”impegno ad adempiere”, rilasciato dalla contestualmente alla CP_5 conclusione dell'atto di assegnazione il 25.06.2014 e sottoscritto anche dagli assegnatari, odierni appellanti, in quanto contempla specificamente e soltanto un impegno ad eliminare i vizi, anche mediante attivazione dell'assicurazione, mentre l'intesa di consegnare al notaio rogante la cambiale di € 15.000 corrispondente alla penultima rata del prezzo fino alla risoluzione del problema delle infiltrazioni vale come semplice deposito fiduciario del titolo presso un terzo a garanzia dell'adempimento, non può in alcun modo essere intesa – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – come patto di forfetizzazione del danno, in misura corrispondente alla cambiale consegnata al notaio.
Chiarissimo è, al riguardo, il testo del predetto ”impegno ad adempiere”:
12 E' principio più volte affermato in giurisprudenza (da ultimo, Cass., 31.01.2018, n. 2431), in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, che qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge da tale impegno una autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria,
a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e non alterandone la disciplina. In tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale ex art. 1495 c.c., mentre il diverso suo diritto all'eliminazione dei vizi, che trova titolo nell'accordo parallelo con il venditore, ricade nella prescrizione ordinaria decennale: il che è a dire che se l'acquirente non agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo, ma chiede l'esatto adempimento dell'obbligo, il termine prescrizionale è quello decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Per di più, nel caso di specie, l'impegno ad eliminare i vizi è stato assunto dalla cooperativa nei confronti di entrambi gli assegnatari dell'alloggio, i quali, quindi, vengono a trovarsi nella posizione di creditori solidali verso il comune debitore dell'obbligo di facere: con la conseguenza che detto obbligo potrà essere azionato da ciascuno di essi, conforme l'art. 1292 c.c.
3.3 – Ne segue che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello debbono essere accolti, riconoscendo a il diritto, in forza dell'”impegno ad adempiere” Parte_1
rilasciato dalla il 25.06.2024, ad ottenere la eliminazione dei vizi di CP_5
impermeabilizzazione e di costruzione della terrazza (ed il risarcimento del danno da inadempimento di esso, in sostituzione del credito di fare rimasto inadempiuto), non essendo decorso più di un decennio dal momento in cui tale diritto, con l'opposizione a precetto cambiario del 2019, è stata azionata.
E' inammissibile perché non dedotta nei termini dell'art. 167 c.p.c. l'eccezione della difesa per cui il e la moglie, non intervenendo tempestivamente, avrebbero CP_5 Pt_1
aggravato gli effetti dannosi delle infiltrazioni: tale eccezione va infatti qualificata come omesso intervento riparatore del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, 2° co., c.c. ed è pacifico che una tale difesa costituisca eccezione in senso proprio, in quanto consiste nella violazione di un obbligo di condotta successivo al fatto illecito, diretto a contenerne le conseguenze pregiudizievoli e soggetta, come tale, alle preclusioni assertive per il primo ed il secondo grado (ex coeteris, Cass., 25.05.2010, n. 12.714).
13 Il costo delle opere di ripristino è stato quantificato dal CTU di primo grado in € 32.053,89, da ridursi ad € 28.207,42 per applicazione di un coefficiente di vetustà, e tale costituisce la misura del danno risarcibile, quantificato dalla data di deposito della perizia (6.04.2022); attualizzato e con interessi legali alla data dell'ultimo indice ISTAT disponibile (febbraio
2025) vengono € 33.830,84.
3.4 – rivendica, nondimeno, il residuo sul prezzo dell'acquisto, pari alle due CP_5 cambiali da € 15.000 più € 20.000, per cui ha intimato il precetto, più gli interessi di mora e le spese, compensarsi – se del caso – con l'importo riconosciuto al a titolo di Pt_1
risarcimento per i danni da infiltrazioni.
Tale richiesta è in effetti qualificabile come appello incidentale condizionato, in quanto sul punto della conferma della pretesa esecutiva di 15 più 20 mila euro portati dalle cambiali la
è risultata parzialmente soccombente, essendosi vista negare i 15.000 euro CP_5
relativi al titolo già consegnato in deposito fiduciario al notaio (tale è Per_1
evidentemente il punto della decisione che si chiede di riformare, agli effetti di quanto richiesto dall'art. 342 c.p.c.); il gravame è, per di più, subordinato all'accoglimento dell'impugnazione principale quanto al riconoscimento del diritto del al risarcimento Pt_1
del danno.
La richiesta è accoglibile solo per la somma in linea capitale, escluse spese e interessi.
3.4.1 – Quanto alla cambiale da € 15.000, l'”impegno ad adempiere” sottoscritto dalla il 25.06.2014, nella parte in cui prevedeva la consegna del titolo al notaio CP_5
con l'impegno di questi di renderlo alla cooperativa solo quando i vizi fossero Per_1 stati eliminati (“solo dopo la risoluzione del problema”), equivaleva ad un accordo per non mettere ad esecuzione la cambiale stessa fino alla rimozione dei difetti costruttivi e dei danni
– cosa mai avvenuta;
in relazione a detta cambiale, non sono quindi dovuti gli interessi moratori (vi era un pactum de non petendo condizionato all'adempimento della
, mai effettuato) e non sono neppure dovute le spese per azionarla, dato che CP_5
per le stesse ragioni non sarebbe stato possibile azionarla
3.4.2 – Per quel che riguarda la cambiale da € 20.000, in relazione ad essa il , Pt_1 denunciando l'inadempienza della cooperativa, ha legittimamente rifiutato l'adempimento opponendo un'eccezione di inadempimento, che ha reso inesigibile il relativo credito – con conseguente esclusione della decorrenza degli interessi di mora e la non debenza delle
14 spese per azionare il titolo;
vero è, infatti, che la parte che si avvale dell'eccezione di inadempimento si rifiuta bensì di eseguire una prestazione attualmente dovuta e si pone in una situazione di inadempimento, ma tale inadempimento è giustificato in quanto imputabile al creditore e non dà, perciò, luogo ad alcuna conseguenza risarcitoria, neppure in termini di interessi.
3.5 - Nessuna rivalsa spetta, per contro, alla verso la sua Compagnia di CP_5 assicurazione: la polizza per responsabilità civile per i danni all'opera (ossia al fabbricato, per il costo di ripristino al netto di una franchigia del 10 %, con valore minimo di € 20.000) copre soltanto la rovina di edificio ex art. 1669 c.c. (la sussistenza di gravi vizi costruttivi è stata negata dal CTU) ed esclude espressamente i danni da difettosa impermeabilizzazione
(così gli artt. 1 – oggetto dell'assicurazione, e 2 – delimitazione dell'assicurazione, lett. g, delle condizioni generali di contratto).
La domanda in manleva della cooperativa deve, pertanto, essere respinta.
3.6 – Si tratta, a questo punto, di operare la compensazione – come richiesto sia dal Pt_1 che dalla – tra i crediti della seconda, per il residuo sul prezzo di acquisto CP_5
dello stabile, e i crediti risarcitori del primo, quantificati come sopra, al § 3.3, con interessi e rivalutazione alla data odierna.
Questo il conteggio: € 35.000 dovuti alla meno € 33.830,84 da questa dovuti CP_5 al , come creditore solidale, vengono € 1.169,16, a credito della cooperativa. Pt_1
Per la somma di € 1.169,16 va, in conclusione, pronunciata la condanna del come Pt_1
debitore cambiario, in favore della . Controparte_5
4. – Le spese e l'esame del quinto motivo di impugnazione.
Occorre rideterminare, a questo punto, le spese dell'intero procedimento, col che viene contestualmente trattato il quinto motivo dell'impugnazione principale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive della fase cautelare in corso di causa per la sospensiva del titolo ex art. 615, 1° co., c.p.c. (esclusa la fase di studio, comune con il merito), vanno compensate nella misura del 50 % nei rapporti tra l'appellante e la coop.
, stante la parziale reciproca soccombenza, ponendo il restante 50 % a CP_5
carico della cooperativa, che ha visto ridotte in misura consistente le proprie pretese ed è, quindi, soccombente in grado maggiore. Costi di CTU integralmente a carico della coop.
, essendo stati riscontrati i vizi costruttivi. CP_5
15 Le spese seguono la soccombenza, come per legge, nei rapporti tra la e CP_5
ma vanno liquidate nei minimi, attesa la semplicità della Controparte_2 lite, per l'infondatezza originaria della domanda di manleva (l'evento esulava dalla copertura assicurativa) e per la posizione marginale della compagnia, esclusa, per questo giudizio di secondo grado, la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la coop. e Parte_1 Controparte_5 [...]
nel contraddittorio con , avverso la sent. n. 4744/2022 CP_2 CP_3
emessa dal Tribunale di Torino in data 6.12.2022, con atto di citazione notificato in data
7.01.2023:
a) in riforma della sentenza di primo grado, ridetermina il credito di verso Parte_1 la coop. in € 1.169,16 e condanna, per l'effetto, Controparte_5 Pt_1
a pagare detta somma alla coop. , con interessi legali
[...] Controparte_5
dal deposito di questa sentenza a saldo;
b) rigetta la domanda di manleva svolta dalla coop. contro Controparte_5
Controparte_2
c) liquida le spese sostenute da in € 7.616, per il primo grado di giudizio, Parte_1 in € 4.038 per la fase cautelare di sospensiva e in € 6.946 per questo secondo grado di giudizio, il tutto oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, ed oltre a c.u. come in atti;
d) condanna la coop. alla rifusione, in favore di Controparte_5 Pt_1
delle spese processuali dell'intero procedimento, liquidate come al punto
[...]
precedente, nella misura del 50 %, dichiarando compensate le spese per il RESTANTE 50
%;
e) pone definitivamente le spese della CTU di primo grado, liquidate come in atti, a carico della coop. ; Controparte_5
f) condanna la coop. alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_5 spese che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 3.809 Controparte_2
e per il secondo grado in € 3.473, il tutto oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11/04/2025.
16 Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 75 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SOAVE Parte_1 C.F._1
BRUNA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO FERRUCCI, 38 10138
TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Emanuele LERRO e Davide GUARDAMAGNA ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in C.SO RE UMBERTO 30, TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
BONANNI DIEGO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA S.
BARTOLOMEO CERTOSA, 2/2 16159 GENOVA;
- parte appellata
e nel contraddittorio con
, contumace;
CP_3
- terza chiamata
Oggetto: Opposizione a precetto cambiario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis in via pregiudiziale e cautelare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara parzialmente efficace l'atto di precetto nella misura di € 20.000,00 oltre alle spese di precetto di € 315,00, oltre accessori di legge per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
Nel merito
In via preliminare per i motivi di cui sopra sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4744/22 emessa in data 06.12.2022 dal Tribunale di Torino – dott.ssa Vigone e notificata all'appellante a mezzo pec in data 07.12.2022 e sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto. in riforma della sentenza di primo grado n. 4744/22 oggi appellata,
In via principale
1) Accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato al sig. in Parte_1
data 03.07.2019 per le ragioni di cui in narrativa e che nulla è dovuto in forza del medesimo alla convenuta;
CP_4
2) Ordinare per l'effetto parte opposta alla restituzione della cambiale di euro 15.000,00 in favore del sig. , scaduta il 31/12/18 ed illegittimamente azionata Pt_1
2 3) Accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno per il Parte_1 rifacimento della pavimentazione della terrazza a regola d'arte, nonché il diritto al risarcimento del danno da infiltrazioni per i locali sottostanti e così per un complessivo importo di € 35.000,00 ovvero nella veriore o maggiore o nella minore somma accertata in corso di causa, o di giustizia arbitranda, e per l'effetto condannare in favore dei proprietari sigg. la convenuta al pagamento Parte_2 Controparte_5 della somma di € 35.000,00 ovvero della veriore o maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o di giustizia arbitranda;
e per l'effetto dichiarare la compensazione del credito dell' appellata nella misura accertata e determinata dal Tribunale con quanto risulterà spettante alla proprietà a titolo di ristoro dei danni tutti derivanti dall'inadempimento Pt_1
degli impegni della Controparte_1
Con vittoria di spese legali di primo e secondo grado, spese generali, spese vive e oneri di legge e spese per ctu e ctp e oneri di legge. in via subordinata
Accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto notificato al sig. Parte_1
in data 03.07.2019 per le ragioni di cui in narrativa e che nulla è dovuto in forza del medesimo alla convenuta nonché il diritto del sig. al ristoro dei CP_4 Parte_1
danni patiti per il rifacimento della terrazza e per le infiltrazioni ai locali sottostanti la terrazza nella somma accertanda e /o in quell' altra determinata dal Ctu nel giudizio di primo grado in euro 32.053,89 e per l'effetto condannare la Controparte_5 al pagamento in favore dell'attore appellante della somma di euro 32.053,89 e conseguentemente compensare il credito portato dall'atto di precetto opposto con la somma così determinata spettante al sig. e ritenere quest' ultimo tenuto al solo versamento Pt_1 in favore dell'appellato della sola differenza .
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio di primo e secondo grado, comprese spese per ctu e ctp.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi che la corte adita confermi la sentenza di primo grado porre le spese di CTU a carico solidale delle parti in causa (appellante – attore in Parte_1 opposizione) (appellata – convenuta in opposizione), Controparte_1 altra appellata –terza chiamata) ed in ogni caso compensi tra le parti le Controparte_6 spese legali del giudizio di primo e secondo grado.”
3 Per parte appellata :“Piaccia alla Eccellentissima Corte Controparte_5
d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare
- rigettare per le ragioni di cui in narrativa l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 4744, pubblicata il 6 dicembre 2022;
- con vittoria di spese del presente grado di giudizio;
in via subordinata, condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale:
- accertare il diritto di credito della nei confronti dell'appellante, nella misura di CP_4
Euro 48.116,05, oltre a interessi di mora al saldo, e per l'effetto, operata la compensazione con le somme al medesimo eventualmente dovute, condannarlo al pagamento del residuo;
-accertare l'operatività della polizza assicurativa e, per l'effetto, condannare la in CP_2
qualità di cessionaria di a tenere indenne e manlevare la per tutto CP_7 CP_4 quanto dovesse essere chiamata a pagare all'appellante, con obbligo di pagamento diretto;
-con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di Cpa, Iva e spese generali”.
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Controparte_2
contrariis reiectis, anche in accoglimento delle eccezioni, domande ed argomentazioni svolte in primo grado e non delibate in quanto assorbite, oltreché contemplando il rigetto dell'appello incidentale di e la Controparte_8 declaratoria di decadenza dall'appello incidentale quanto al controcredito di € 15.000,00 riconosciuto al IG. : Pt_1
a) in via istruttoria,
a1) ammettere i seguenti capitoli di prova, tutti per interpello dell'attore e del legale rappresentante dell'opposta e per testi, indicandosi a testimoni il Controparte_9
della domiciliato presso la sede sociale in Torino, il legale Controparte_10
rappresentante della IN e Mauri Assicuratori S.r.l., domiciliato presso la sede sociale in Torino, l'Ing. Domenico Vizzari, residente in [...]:
- 3d) “Vero che il perito dello successivamente al CP_9 Controparte_11
15/7/2014 sollecitava ripetutamente, a mezzo telefono, l'Ing. Domenico Vizzari affinché effettuasse i necessari interventi di ricerca delle cause delle infiltrazioni, onde poter effettuare ulteriore sopralluogo al fine di determinarne le cause e verificare l'applicabilità o meno della garanzia assicurativa, senza ricevere riscontro”; (a testi il Per. Ass. CP_9
della domiciliato presso la sede sociale in Torino, e l'Ing.
[...] Controparte_10
Domenico Vizzari, residente in [...]);
4 Contr
- 3e) “Vero che lo restituiva l'incarico ad il 29/12/2014” (solo per testi;
CP_11
a testi il Per. Ass. della ed il legale rappresentante CP_9 Controparte_10
della IN e Mauri Assicurazioni S.r.l.);
a2) rispetto alla CTU:
a2a) chiamare il CTU a chiarimenti sulle osservazioni del CT di , cui non è stata CP_2
fornita risposta, relative all'esiguità dell'area di contatto tra l'impermeabilizzazione della terrazza latistante a quella per cui è causa, assuntamente interessata da infiltrazioni riferitamente determinate da un cedimento strutturale, ed alla sussistenza di un nesso causale con i danni riscontrati nell'intera proprietà attorea;
a2b) disporre supplemento di CTU sulla rilevanza concausale e la relativa quantificazione dell'aggravamento del danno ex art. 1227 cod. civ. determinato dall'inerzia delle parti opponente ed opposta successivamente agli accertamenti stragiudiziali disposti da nel CP_2
2013;
b) preliminarmente, dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della sentenza riguardanti le lesioni della IG.ra ; Parte_3
c) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a precetto e, conseguentemente, dell'atto di chiamata di terzo, nella parte in cui, pur dando conto di una supposta ed inespressa causa petendi ai punti 21 e 22 dell'esposizione in fatto, riferendo di presunte, non specificate e non dimostrate lesioni affermatamente patite dal IG. Pt_1
nel Maggio 2019, non descrive l'oggetto della domanda (afferente “danni tutti
[...] patrimoniali e non”) nè per quanto attenga la data ed il luogo del sinistro, né relativamente alle circostanze di svolgimento dell'occorso, in violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4,
e dell'art. 164, comma 4, cod. proc. civ.;
d) sempre in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, e quindi a cascata dell'atto di chiamata, anche nella parte in cui (non) descrive i presunti danni materiali riportati da non meglio precisati “locali sottostanti”, ovvero i relativi “gravi disagi”, e locuzioni similari, così come le problematiche che dovrebbero condurre al rifacimento integrale della terrazza per cui è causa;
e) in via preliminare di merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore ex art. 1667, comma 3, cod. civ. e la decadenza ex art. 1667, comma 2, cod. civ., ovvero, in subordine, la prescrizione ex art. 1669, comma 2, cod. civ., oltre all'intervenuta decadenza di cui al primo comma della medesima norma;
f) nel merito, ed in subordine, respingere ogni e qualsivoglia pretesa attorea siccome infondata in fatto ed in diritto e/o non provata, anche all'esito dell'istruttoria e della CTU;
5 g) in ulteriore e denegato e gradato subordine
g1) respingere la richiesta di manleva svolta dall'autrice della chiamata nei confronti della conchiudente per intervenuta prescrizione ex art. 2952, comma 2, e/o comma 4, cod. civ. o per intervenuta decadenza ex art. 1898 cod. civ.;
g2) respingere la richiesta di manleva svolta dall'autrice della chiamata nei confronti della conchiudente per infondatezza e carenza di copertura assicurativa, anche in considerazione degli esiti dell'istruttoria orale e della CTU, giusta la totale carenza di prova quanto a presunti cedimenti strutturali, oltreché, a maggior ragione, per violazione del combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 cod. civ.;
g3) contenere ogni importo risarcitorio / indennitario denegatamente liquidando negli stretti limiti del (minor) provato, previa individuazione delle rispettive, e pur denegate, quote responsabilitarie, in punto an, nesso eziologico e quantum debeatur, considerato e detratto
(almeno) l'aggravamento del danno successivo agli accertamenti stragiudiziali svolti da parte di nel 2013, contenendo ogni denegata conseguenziale pronuncia negli CP_2
stretti limiti di quanto previsto a' sensi di Polizza e delle C.G.A., entro i massimali, le condizioni, e con i limiti e le franchigie ivi previste ed applicabili, rigettando ogni ulteriore e/o maggiore avversa pretesa e domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e/o non provata;
h) nel merito, in ogni caso, respingere appello, e l'eventuale appello incidentale, siccome infondati in fatto ed in diritto, giusta i motivi tutti dedotti negli atti di causa, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Vinte le spese del secondo grado".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – La coop. IL , proprietaria di lotti di terreno siti in Controparte_5
Comune di Mombello di Torino e titolare di una convenzione urbanistica con quel Comune, ha realizzato una serie di villette bifamiliari una delle quali è stata poi assegnata ai coniugi e con contratto a rogito notaio in data Parte_1 CP_3 Persona_1
25.06.2014; il prezzo è stato concordato in € 255.500, da pagarsi in dieci rate, di cui la nona di € 15.000, con scadenza il 30.12.2018, e la decima di € 20.000, con scadenza 2.01.2019.
6 1.2 - I coniugi sono entrati nella disponibilità dell'immobile a febbraio 2013, Parte_2
prima della stipula del definitivo;
da subito si sarebbero presentati problemi di infiltrazione d'acqua nella terrazza e nei locali sottostanti, non risolti dalla cooperativa appaltatrice con i primi interventi.
Contestualmente all'assegnazione dello stabile, in data 25.06.2014, la CP_5 sottoscriveva un impegno ad eliminare i vizi (“impegno ad adempiere”), attivando la copertura assicurativa presso la (succeduta all'originaria Controparte_2
contraente ); con il medesimo impegno, le parti Controparte_12 concordavano di consegnare la cambiale di € 15.000, corrispondente alla nona rata a scadenza 31.12.2018, al notaio rogante dr. , con l'impegno di questi a Per_1
consegnarla alla cooperativa quando il problema delle infiltrazioni fosse stato risolto.
Tuttavia, la coop. . non si sarebbe mai attivata per eliminare il problema di CP_5
infiltrazioni.
I coniugi , a questo punto, avrebbero provveduto per conto loro a risolvere il Parte_2 problema, spendendo con una ditta terza la cifra di € 31.800.
1.3 - Nel marzo 2019 il notaio consegnava la cambiale di € 15.000 alla coop. Per_1
, sul presupposto che questa avesse nel frattempo denunciato il sinistro alla CP_5
sua compagnia assicuratrice, e ne dava comunicazione al . Pt_1
Con atto di precetto del 23.07.2019, la coop. intimava il pagamento delle CP_5 due cambiali di € 20 mila, pari alla rata in scadenza al 2.01.2019, e di € 15 mila, già consegnata al notaio rogante l'atto di assegnazione dello stabile.
Il precetto veniva notificato al solo , in qualità di debitore cambiario. Parte_1
1.4.1 - ha proposto dinanzi al Tribunale di Torino opposizione a precetto, Parte_1 contestando l'inadempimento della coop. all'impegno assunto nel giugno CP_5
2014 ad eliminare i vizi, ed ha chiesto ordinarsi la restituzione della cambiale di 15 mila euro e condannarsi la cooperativa al risarcimento del danno, quantificato in € 31.800, pari al costo sostenuto per l'impermeabilizzazione della terrazza, più un danno biologico per le lesioni patite da lui e dalla moglie scivolando sul terrazzo bagnato, con compensazione con la diversa somma ex adverso azionata;
il tutto previa emissione di un ordine giudiziale ex art. 107 c.p.c. di chiamata in causa della consorte.
7 1.4.2 – La coop. si è costituita eccependo la decadenza dalla Controparte_5
garanzia per omessa denuncia nei termini e la prescrizione del credito risarcitorio, perchè si tratta di azione per i vizi dell'appalto e non di un'azione per rovina di edificio ai sensi dell'art. 1669 c.c.; ha ribadito di essere comunque creditrice di 20.000 più 15.000 euro, oltre a interessi e spese delle cambiali, i quali andavano al più compensati con il credito risarcitorio;
ha chiesto, ad ogni buon conto, di essere autorizzata a chiamare in causa la sua
Compagnia assicuratrice, onde essere tenuta indenne nel caso di soccombenza.
CP_1
– succeduta a , ha Controparte_2 Controparte_12
a sua volta eccepito, oltre alla nullità della citazione in opposizione e per chiamata in causa per omessa o insufficiente indicazione della causa petendi ed alla carenza di legittimazione attiva del solo in assenza della moglie: Parte_1
- che il vizio lamentato era escluso dalla copertura assicurativa, sia perchè la polizza copriva solo i gravi vizi costruttivi ex art. 1669 c.c., sia perchè comunque erano esclusi espressamente i danni da difettosa impermeabilizzazione;
- la prescrizione breve biennale del credito assicurativo indennitario, non essendovi stata né denuncia del sinistro, né azione di rivalsa a decorrere dal 2013, quando per la prima volta si erano manifestati i problemi di infiltrazione.
1.5 – Il Giudice dell'opposizione ha, dapprima, con ordinanza 18.09.2019, disposto ex art. 107 c.p.c. la chiamata in causa di , che è però rimasta contumace;
quindi, ha CP_3
autorizzato la chiamata in causa, con ordinanza del 3.01.2020, di;
e, su CP_2 istanza ex art. 615, 1° co., c.p.c. del 5.05.2020, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo.
Si procedeva, di seguito, all'assunzione delle prove orali e veniva svolta una CTU, che escludeva trattarsi di gravi vizi costruttivi ex art. 1669 c.c. e quantificava il costo delle opere di ripristino in € 32.053,89, ridotti ad € 28.207,42 per applicazione di un coefficiente di vetustà.
1.6 – Con sent. n. 4744/2022 pubblicata il 6.12.2022, il Tribunale di Torino:
a) ha ritenuto che con l'”impegno ad adempiere” firmato dalla coop. il CP_5
25.06.2014 le parti avessero quantificato forfetariamente il danno da difetto di impermeabilizzazione della terrazza in un importo pari a quello della cambiale di 15 mila euro, consegnata al notaio rogante, mentre nulla avrebbero disposto per la seconda cambiale di 20 mila euro, anch'essa azionata;
8 b) ha ritenuto, quindi, che i 20 mila euro fossero dovuti dal e che il danno fosse Pt_1 stato liquidato direttamente dalle parti à forfait in € 15.000, col che sarebbe divenuto inutile quanto accertato dal CTU sulla entità dei lavori per la rimozione dell'impermeabilizzazione difettosa della terrazza e il ripristino dello status quo;
b-bis) al sarebbero perciò spettati solo i 15 mila euro della prima cambiale;
Pt_1
c) il maggior danno quantificato in € 31.800 era prescritto ex art. 1668 c.c. perché non si tratta di rovina di edificio soggetta a prescrizione decennale ex art. 1669 c.c. e tra il palesarsi dei vizi e la domanda giudiziale erano trascorsi cinque anni;
il danno biologico per la caduta di sulla terrazza bagnata non era stato provato e il , opponente-attore CP_3 Pt_1
in riconvenzionale, non era comunque per esso attivamente legittimato (lo era la moglie asserita danneggiata).
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Le difese delle parti appellate. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il solo , chiedendone la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva;
non è stata riproposta la domanda per il danno non patrimoniale conseguente alle presunte lesioni patite dall'appellante e dalla moglie.
Questa Corte ha dapprima disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331
c.p.c. con la terza chiamata iussu iudicis (già contumace in primo grado) e, CP_3 integrato il contraddittorio con quest'ultima e dichiaratane la contumacia, ha direttamente rinviato per la precisazione delle conclusioni.
2.1 – Con il primo motivo, denuncia come errata l'interpretazione, da parte Parte_1 del Tribunale, dell'”impegno ad adempiere” rilasciato il 25.06.2014 dalla CP_5
come accordo sulla quantificazione del danno: si trattava, in realtà, del riconoscimento dei vizi di impermeabilizzazione e dell'errore di pendenza della terrazza, che avevano determinato i problemi di infiltrazione, e del contestuale impegno della coop. appaltatrice ad eliminare i difetti entro una certa data.
2.2 - Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'errata individuazione della normativa applicabile al caso di specie e l'omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno: non era corretta l'applicazione della garanzia per i vizi dell'appalto e il conseguente termine decadenziale dell'art. 1668 c.c., sia perché non si tratterebbe di un appalto bensì di una compravendita dell'immobile che la coop. ha messo in vendita, sia perché comunque l'impegno ad eliminare i vizi costruttivi fa sorgere in capo alla promittente una nuova
9 obbligazione di facere, che sostituisce la garanzia per i vizi e che è soggetta a prescrizione decennale, sia, infine, perché nella nozione di gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art. 1669
c.c., rientrano le carenze costruttive dell'opera che pregiudichino in modo apprezzabile il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile, come i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile, nell'impianto idrico o nella presenza di infiltrazioni ed umidità – con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.
Il Giudicante di prime cure avrebbe correttamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno, e non escluderla col dire che il relativo diritto era prescritto ex art. 1668 c.c.
2.3 – Col terzo e il quarto motivo, lamenta l'errata od omessa valutazione Parte_1 della CTU e delle prove testimoniali: la consulenza ha quantificato il danno in € 32.053,89 dopo avere riscontrato tutti i vizi e i difetti della terrazza, i testimoni hanno confermato la immediata denuncia del difetto costruttivo, l'inutilità degli interventi della e CP_5 la formazione di pozze d'acqua dovute ad avvallamenti e all'errata pendenza del piano, con problemi di infiltrazioni nei locali sottostanti (così anche il perito della terza chiamata CP_2
.
[...]
2.4 – Con il quinto motivo, si contesta la decisione di compensare le spese di lite, di porre i costi di CTU a carico della sola parte attrice e l'omessa pronuncia sulle spese del procedimento cautelare in corso di causa per la sospensione dell'esecutorietà delle due cambiali azionate.
2.5 – La coop. si è costituita riformulando le eccezioni di Controparte_5 primo grado, e dunque di decadenza ex artt. 1667-1668 c.c. dall'azione di garanzia, dato l'appellato avrebbe dichiarato che il problema di infiltrazioni dalla terrazza si sarebbe per la prima volta manifestato nel febbraio 2013, mentre la domanda risarcitoria è stata avanzata in via riconvenzionale con l'opposizione a precetto cambiario nell'estate 2019; deduce, per la prima volta, il concorso di colpa del danneggiato per avere aggravato gli effetti delle infiltrazioni, non intervenendo tempestivamente;
ha proposto inoltre “appello incidentale condizionato” chiedendo, nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento avversaria, di compensare il credito risarcitorio con la somma ad essa società dovuta, ammontante ad € 48.116,05 comprensivo di interessi di mora e spese (così suddivisi €
10 20.000, più € 240 per bolli, più € 315 per compensi [?], più € 7.075,22 per interessi di mora, totali 27.662,42 per la prima cambiale;
€ 15.000, più € 180 per bolli, più € 5.273,63 per interessi, totale € 20.453,63 per la seconda cambiale).
2.6 – Si è costituita anche , richiamando anch'essa le difese di primo grado, CP_2 in particolare l'assenza di copertura assicurativa per le infiltrazioni e per i vizi costruttivi non qualificabili come rovina di edificio ex art. 1669 c.c. e l'eccezione di prescrizione biennale del credito assicurativo.
3. – Il corretto inquadramento del contratto tra la coop. e i coniugi CP_5 Pt_4
e il valore dell'”impegno ad adempiere” rilasciato dalla prima. L'esame dei primi
[...]
quattro motivi di impugnazione.
3.1 – Secondo quanto si evince dalla narrativa della citazione introduttiva e dalla lettura dell'atto a rogito notaio del 25.06.2014 (doc. 1 fasc. ), i coniugi Per_1 Pt_1 Pt_4
risulterebbero assegnatari di una villetta bifamiliare realizzata dalla coop. IL
[...]
, nell'ambito di un intervento edificatorio più ampio oggetto di Controparte_5
convenzione urbanistica con il Comune di Mombello di Torino, la cui materiale esecuzione
è stata affidata (vds. la CTU di primo grado) alle società costruttrici Parte_5
(quest'ultima indicata nella polizza assicurativa già stipulata Parte_6
con la ). Controparte_12
Ha affermato la Cass., 9.05.2013, n. 11.015 (conf. Id., 28.03.2007, n. 7646), che il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (pur se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio,
l'altro (normalmente, di natura sinallagmatica), che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente; nelle cooperative edilizie, in particolare, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente
Pertanto, il rapporto intercorso tra la coop. e i coniugi e CP_5 Parte_2 relativo all'assegnazione della villetta bifamiliare come da rogito del 25.06.2014 Per_1
è qualificabile come compravendita e non come appalto, giacchè all'assegnazione dello
11 stabile già realizzato corrisponde il pagamento di un corrispettivo del trasferimento della proprietà, secondo uno schema causale corrispondente a quello della compravendita.
E' corretta, quindi, la censura dell'appellante per cui la normativa di riferimento in tema di vizi non può essere quella contenuta negli artt. 1667-1669 c.c.
3.2 – Ora, l'”impegno ad adempiere”, rilasciato dalla contestualmente alla CP_5 conclusione dell'atto di assegnazione il 25.06.2014 e sottoscritto anche dagli assegnatari, odierni appellanti, in quanto contempla specificamente e soltanto un impegno ad eliminare i vizi, anche mediante attivazione dell'assicurazione, mentre l'intesa di consegnare al notaio rogante la cambiale di € 15.000 corrispondente alla penultima rata del prezzo fino alla risoluzione del problema delle infiltrazioni vale come semplice deposito fiduciario del titolo presso un terzo a garanzia dell'adempimento, non può in alcun modo essere intesa – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – come patto di forfetizzazione del danno, in misura corrispondente alla cambiale consegnata al notaio.
Chiarissimo è, al riguardo, il testo del predetto ”impegno ad adempiere”:
12 E' principio più volte affermato in giurisprudenza (da ultimo, Cass., 31.01.2018, n. 2431), in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, che qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge da tale impegno una autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria,
a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e non alterandone la disciplina. In tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale ex art. 1495 c.c., mentre il diverso suo diritto all'eliminazione dei vizi, che trova titolo nell'accordo parallelo con il venditore, ricade nella prescrizione ordinaria decennale: il che è a dire che se l'acquirente non agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo, ma chiede l'esatto adempimento dell'obbligo, il termine prescrizionale è quello decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Per di più, nel caso di specie, l'impegno ad eliminare i vizi è stato assunto dalla cooperativa nei confronti di entrambi gli assegnatari dell'alloggio, i quali, quindi, vengono a trovarsi nella posizione di creditori solidali verso il comune debitore dell'obbligo di facere: con la conseguenza che detto obbligo potrà essere azionato da ciascuno di essi, conforme l'art. 1292 c.c.
3.3 – Ne segue che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello debbono essere accolti, riconoscendo a il diritto, in forza dell'”impegno ad adempiere” Parte_1
rilasciato dalla il 25.06.2024, ad ottenere la eliminazione dei vizi di CP_5
impermeabilizzazione e di costruzione della terrazza (ed il risarcimento del danno da inadempimento di esso, in sostituzione del credito di fare rimasto inadempiuto), non essendo decorso più di un decennio dal momento in cui tale diritto, con l'opposizione a precetto cambiario del 2019, è stata azionata.
E' inammissibile perché non dedotta nei termini dell'art. 167 c.p.c. l'eccezione della difesa per cui il e la moglie, non intervenendo tempestivamente, avrebbero CP_5 Pt_1
aggravato gli effetti dannosi delle infiltrazioni: tale eccezione va infatti qualificata come omesso intervento riparatore del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, 2° co., c.c. ed è pacifico che una tale difesa costituisca eccezione in senso proprio, in quanto consiste nella violazione di un obbligo di condotta successivo al fatto illecito, diretto a contenerne le conseguenze pregiudizievoli e soggetta, come tale, alle preclusioni assertive per il primo ed il secondo grado (ex coeteris, Cass., 25.05.2010, n. 12.714).
13 Il costo delle opere di ripristino è stato quantificato dal CTU di primo grado in € 32.053,89, da ridursi ad € 28.207,42 per applicazione di un coefficiente di vetustà, e tale costituisce la misura del danno risarcibile, quantificato dalla data di deposito della perizia (6.04.2022); attualizzato e con interessi legali alla data dell'ultimo indice ISTAT disponibile (febbraio
2025) vengono € 33.830,84.
3.4 – rivendica, nondimeno, il residuo sul prezzo dell'acquisto, pari alle due CP_5 cambiali da € 15.000 più € 20.000, per cui ha intimato il precetto, più gli interessi di mora e le spese, compensarsi – se del caso – con l'importo riconosciuto al a titolo di Pt_1
risarcimento per i danni da infiltrazioni.
Tale richiesta è in effetti qualificabile come appello incidentale condizionato, in quanto sul punto della conferma della pretesa esecutiva di 15 più 20 mila euro portati dalle cambiali la
è risultata parzialmente soccombente, essendosi vista negare i 15.000 euro CP_5
relativi al titolo già consegnato in deposito fiduciario al notaio (tale è Per_1
evidentemente il punto della decisione che si chiede di riformare, agli effetti di quanto richiesto dall'art. 342 c.p.c.); il gravame è, per di più, subordinato all'accoglimento dell'impugnazione principale quanto al riconoscimento del diritto del al risarcimento Pt_1
del danno.
La richiesta è accoglibile solo per la somma in linea capitale, escluse spese e interessi.
3.4.1 – Quanto alla cambiale da € 15.000, l'”impegno ad adempiere” sottoscritto dalla il 25.06.2014, nella parte in cui prevedeva la consegna del titolo al notaio CP_5
con l'impegno di questi di renderlo alla cooperativa solo quando i vizi fossero Per_1 stati eliminati (“solo dopo la risoluzione del problema”), equivaleva ad un accordo per non mettere ad esecuzione la cambiale stessa fino alla rimozione dei difetti costruttivi e dei danni
– cosa mai avvenuta;
in relazione a detta cambiale, non sono quindi dovuti gli interessi moratori (vi era un pactum de non petendo condizionato all'adempimento della
, mai effettuato) e non sono neppure dovute le spese per azionarla, dato che CP_5
per le stesse ragioni non sarebbe stato possibile azionarla
3.4.2 – Per quel che riguarda la cambiale da € 20.000, in relazione ad essa il , Pt_1 denunciando l'inadempienza della cooperativa, ha legittimamente rifiutato l'adempimento opponendo un'eccezione di inadempimento, che ha reso inesigibile il relativo credito – con conseguente esclusione della decorrenza degli interessi di mora e la non debenza delle
14 spese per azionare il titolo;
vero è, infatti, che la parte che si avvale dell'eccezione di inadempimento si rifiuta bensì di eseguire una prestazione attualmente dovuta e si pone in una situazione di inadempimento, ma tale inadempimento è giustificato in quanto imputabile al creditore e non dà, perciò, luogo ad alcuna conseguenza risarcitoria, neppure in termini di interessi.
3.5 - Nessuna rivalsa spetta, per contro, alla verso la sua Compagnia di CP_5 assicurazione: la polizza per responsabilità civile per i danni all'opera (ossia al fabbricato, per il costo di ripristino al netto di una franchigia del 10 %, con valore minimo di € 20.000) copre soltanto la rovina di edificio ex art. 1669 c.c. (la sussistenza di gravi vizi costruttivi è stata negata dal CTU) ed esclude espressamente i danni da difettosa impermeabilizzazione
(così gli artt. 1 – oggetto dell'assicurazione, e 2 – delimitazione dell'assicurazione, lett. g, delle condizioni generali di contratto).
La domanda in manleva della cooperativa deve, pertanto, essere respinta.
3.6 – Si tratta, a questo punto, di operare la compensazione – come richiesto sia dal Pt_1 che dalla – tra i crediti della seconda, per il residuo sul prezzo di acquisto CP_5
dello stabile, e i crediti risarcitori del primo, quantificati come sopra, al § 3.3, con interessi e rivalutazione alla data odierna.
Questo il conteggio: € 35.000 dovuti alla meno € 33.830,84 da questa dovuti CP_5 al , come creditore solidale, vengono € 1.169,16, a credito della cooperativa. Pt_1
Per la somma di € 1.169,16 va, in conclusione, pronunciata la condanna del come Pt_1
debitore cambiario, in favore della . Controparte_5
4. – Le spese e l'esame del quinto motivo di impugnazione.
Occorre rideterminare, a questo punto, le spese dell'intero procedimento, col che viene contestualmente trattato il quinto motivo dell'impugnazione principale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive della fase cautelare in corso di causa per la sospensiva del titolo ex art. 615, 1° co., c.p.c. (esclusa la fase di studio, comune con il merito), vanno compensate nella misura del 50 % nei rapporti tra l'appellante e la coop.
, stante la parziale reciproca soccombenza, ponendo il restante 50 % a CP_5
carico della cooperativa, che ha visto ridotte in misura consistente le proprie pretese ed è, quindi, soccombente in grado maggiore. Costi di CTU integralmente a carico della coop.
, essendo stati riscontrati i vizi costruttivi. CP_5
15 Le spese seguono la soccombenza, come per legge, nei rapporti tra la e CP_5
ma vanno liquidate nei minimi, attesa la semplicità della Controparte_2 lite, per l'infondatezza originaria della domanda di manleva (l'evento esulava dalla copertura assicurativa) e per la posizione marginale della compagnia, esclusa, per questo giudizio di secondo grado, la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la coop. e Parte_1 Controparte_5 [...]
nel contraddittorio con , avverso la sent. n. 4744/2022 CP_2 CP_3
emessa dal Tribunale di Torino in data 6.12.2022, con atto di citazione notificato in data
7.01.2023:
a) in riforma della sentenza di primo grado, ridetermina il credito di verso Parte_1 la coop. in € 1.169,16 e condanna, per l'effetto, Controparte_5 Pt_1
a pagare detta somma alla coop. , con interessi legali
[...] Controparte_5
dal deposito di questa sentenza a saldo;
b) rigetta la domanda di manleva svolta dalla coop. contro Controparte_5
Controparte_2
c) liquida le spese sostenute da in € 7.616, per il primo grado di giudizio, Parte_1 in € 4.038 per la fase cautelare di sospensiva e in € 6.946 per questo secondo grado di giudizio, il tutto oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, ed oltre a c.u. come in atti;
d) condanna la coop. alla rifusione, in favore di Controparte_5 Pt_1
delle spese processuali dell'intero procedimento, liquidate come al punto
[...]
precedente, nella misura del 50 %, dichiarando compensate le spese per il RESTANTE 50
%;
e) pone definitivamente le spese della CTU di primo grado, liquidate come in atti, a carico della coop. ; Controparte_5
f) condanna la coop. alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_5 spese che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 3.809 Controparte_2
e per il secondo grado in € 3.473, il tutto oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11/04/2025.
16 Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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