Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 29 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/06/2023, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2023
N. 01590/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da OR PP s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato, Andrea Mozzati, Giorgio Cosulich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Fortunato in NO, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
contro
Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Pisacane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NO Container Terminal s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota a firma del Segretario Generale 30/10/2020, prot. 21672 ("Svolgimento del Servizio portuale di pesatura. Modalità utilizzo della pesa pubblica portuale al Molo “3 gennaio” del porto di NO);
- della nota del Segretario Generale 12/11/2020, prot. 22639 ("Prosecuzione nota prot. n. 0021672 del 30/10/2020");
- di ogni atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa – per quanto possa occorrere e nei limiti di quanto specificato nel presente ricorso con riferimento alla disciplina del servizio di pesatura nel porto di NO – l'ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 1/2019 ("Regolamento per la disciplina coordinata dell'art. 16 della L. n. 84/94 operazioni e servizi portuali").Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OR PP s.p.a. il 10/3/2021:
per quanto riguarda i motivi aggiunti
della nota del Dirigente Ufficio Demanio Marittimo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 7/10/2020, prot. 20262, depositata in giudizio dalla difesa della stessa Autorità in data 8/1/2021, con la quale NO Container Terminal s.p.a. è stata autorizzata "all'utilizzo temporaneo della pesa pubblica sita al Molo “3 Gennaio” del porto di NO.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la fissazione dell’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a., ai fini della verifica della permanenza dell’interesse al ricorso nonché della valutazione del possibile difetto di giurisdizione rilevato dal Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., nella precedente udienza pubblica dell’8 febbraio 2023;
Considerato che la decisione deve comunque essere adottata con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 72 bis c.p.a.;
Rilevato che:
- la parte ricorrente ha dichiarato (con memoria depositata in giudizio il 9 giugno 2023) di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto declaratoria in conformità, con compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto pertanto che:
- alla luce di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa anche l’assenza di contrarie deduzioni sul punto della parte resistente);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Anna Saporito, Referendario
Raffaele Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO