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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6354 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5536 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 27.10.2025 e vertente TRA
, con l'avvocato Achille Buonafede Parte_1
PARTE APPELLANTE E (CF - P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Fabrizio Pucci che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avvocato Filippo Angelini Rota
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1237/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione in opposizione, impugnava il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 24055/2016, depositato il 17.10.2016, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 13.268,00, oltre accessori e spese, in favore della parte opposta, esponendo:
- Che il provvedimento monitorio era illegittimo poiché fondato su documentazione unilaterale;
- Che non vi erano riscontri in ordine alla qualità rivestita nell'ambito dell ed in ordine ai servizi per i quali si chiedeva il CP_1 pagamento;
- Che non si recava più al Circolo da circa 8 anni non rientrando nella categoria dei soci giocatori e frequentatori essendo ormai da anni un socio ordinario;
- Che dal 2008 aveva comunicato all'Associazione la propria intenzione di non frequentare più il Circolo Sportivo. Concludeva, pertanto, come riportato in epigrafe. Si costituiva l'Associazione opposta, depositando fascicolo di parte, contenente comparsa di costituzione con la quale allegava:
- Che l'opposizione era indeterminata;
- Che le spese erano state deliberate dall'Assemblea dei soci, che aveva provveduto all'approvazione dei bilanci e dei rendiconti;
- Che non aveva mai contestato dette delibere e nemmeno le diffide conseguenti ai pagamenti deliberati;
- Che non aveva mai espresso la volontà di non voler proseguire nella iscrizione né aveva fornito riscontri;
- Che era stata prodotta la lettera del 1.6.1995 con la quale l' aveva CP_1 comunicato la ammissione dell'odierno opponente quale socio azionista giocatore;
- Che detta ammissione aveva comportato l'accettazione delle norme dello statuto e del regolamento che disciplinavano l' . CP_1
Concludeva, pertanto, come riportato puntualmente in epigrafe».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: « 1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
3.000,00, oltre accessori di legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «Merito dell'opposizione - Mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'opponente Tanto premesso, dall'istruttoria sono emerse i seguenti riscontri:
- La lettera del 1.6.1995 con la quale la comunica all'odierno opponente CP_1
l'ammissione nella qualità di “azionista giocatore”, per come richiesto espressamente nella domanda sottoscritta dallo stesso opponente;
- Le delibere di approvazione dei bilanci per gli anni 2014 e 2015;
- L'estratto conto delle somme dovute dall'opponente. A fronte della produzione documentale dell'opposta , l'opponente non CP_1 produce alcun riscontro sia in ordine al venir meno della propria qualità di “azionista giocatore”, sia in ordine a eventuali contestazioni in merito alle delibere sia in ordine alle spese. L'opponente si limita, infatti, a dedurre un onere probatorio non assolto da parte dell'opposta Associazione, omettendo di fornire ogni riscontro in ordine a quanto allegato, ed a proporre infondate contestazioni sulle spese, quale la indicazione di persona diversa dallo stesso ( , recante lo stesso cognome) trascurando di Persona_1 non avere fatto nessuna contestazione precisa nell'opposizione su dette spese e trascurando che lo Statuto prevede espressamente che “ lo quote sociali fissate per i familiari sono a carico del socio azionista del cui nucleo familiare fanno parte”. Pertanto, l'originaria ammissione presuntivamente dà luogo agli oneri richiesti poiché non vi è alcun riscontro in ordine ad una volontà di recesso dall' che CP_1 notoriamente svolge la sua attività in favore degli associati sulla base delle contribuzioni deliberate dall'Assemblea. Peraltro, le prestazioni per le quali si chiede il pagamento sono in linea con la qualità di associato rivestita essendo connesse con il gioco del golf. Nessuna contestazione specifica, dunque, risulta essere espressa in ordine alle prestazioni rese che hanno dato luogo alla somma ingiunta, per come riportato in bilancio, approvato senza contestazioni, con la indicazione espressa del credito. Pertanto, sulla base di quanto sopra, deve ritenersi che l'opponente non ha mai espresso il suo recesso alla qualità di azionista-giocatore, mantenendone tutti gli obblighi di Statuto, con conseguente obbligo di pagamento degli oneri associativi e delle spese risultanti dal bilancio approvato, per come attestato dall'estratto notarile. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta. Spese Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente».
§ 3. — Ha proposto appello il sig. ed ha così concluso: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n. 1237/2020 del Tribunale di Roma - sez. XVI civile - Dr. Ruggiero, depositata il 20.1.2020, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 87175/2016 R. G., non notificata:
- in via preliminare, in accoglimento della istanza inibitoria proposta, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata da parte del sig. , con provvedimento inaudita altera parte, ovvero in Parte_1 subordine in esito alla urgente convocazione delle parti in Camera di Consiglio;
-ed in integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio:
1) dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale Civile di Roma, in data 11.10.2016, depositato il 17.10.2016 con il n. 24055/16 (RG 14776/2016), meglio descritto in narrativa;
2) rigettare, comunque, tutte le domande e pretese nei confronti del sig. , Parte_1 come azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, siccome improponibili, improcedibili, inammissibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto;
3) dichiarare, comunque, che nulla è dovuto per i titoli di cui al ricorso alla Ass. ; Controparte_1
4) disporre ogni consequenziale pronunciamento restitutorio di quanto corrisposto in adempimento alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di caúsa di entrambi i gradi di giudizio”. L ha resistito al gravame ed ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- Rigettare in toto l'appello in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, oltre accessori;
- Condannare l'appellante anche per lite temeraria, sussistendone nel caso di specie chiaramente i presupposti, ai sensi dell'art. 96 cpc.”. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 27.10.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. INSUSSISTENZA DI PROVA IN ATTI DELL'ASSERITO CREDITO AZIONATO IN MONITORIO La parte appellante censura la valutazione effettuata in primo grado dal Tribunale in merito alla prova del credito azionato, asserendo l'insufficienza ed irrilevanza della documentazione prodotta dall CP_1
Mancherebbe, ad avviso della parte, la produzione di una delibera assembleare di quantificazione e riparto delle specifiche quote ed oneri straordinari dovuti nelle annualità di riferimento, nonché difetterebbe la relativa comunicazione. Ciò, in violazione dell'art. 14 dello Statuto, a mente del quale "L'ammontare delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari, con loro differenziazione per le varie categorie dei Soci, viene stabilito dall'Assemblea. Di esso viene data comunicazione mediante lettera circolare ai soci ed affissione nell'albo del club". L'inconferenza della documentazione sarebbe inoltre basata sull'assunto che i bilanci prodotti siano relativi ad annualità (2014 e 2015) differenti rispetto agli esercizi di maturazione del credito vantato (2012 e 2013), così come indicati nell'estratto conto. Inoltre, viene altresì rilevata l'inidoneità probatoria sia dell'estratto conto sia delle delibere di approvazione del bilancio, in quanto ritenuti documenti unilateralmente formati. Altrettanto inconferente sarebbe, secondo l'appellante, la lettera di ammissione in qualità di azionista giocatore, avendo il Tribunale errato nel desumere automaticamente da tale qualifica la debenza delle somme contestate, afferenti a servizi di cui il sig. non ha mai usufruito. Pt_1
2. INSUSSISTENZA DI ALCUNA CARENZA DI ALLEGAZIONE, CONTESTAZIONE E PROVA DELL'OPPONENTE L'appellante asserisce di avere effettuato contestazioni specifiche in relazione agli illegittimi addebiti. Non risulterebbe a suo avviso neppure provata la sua qualifica di socio azionista, difettando nella lettera prodotta alcuna specificazione in ordine alla categoria della
“azione a lui consegnata”. La sentenza sarebbe altresì viziata nella parte in cui non ha ritenuto provato il recesso esercitato dall'associato. Quest'ultimo ritiene infatti che la cessazione del rapporto sia avvenuta con modalità idonee a garantirne la conoscenza da parte dell CP_1
Sarebbe anzi contrario a correttezza e buona fede pretendere il pagamento degli oneri da parte di un soggetto che per fatti concludenti è fuoriuscito dalla compagine associativa nel 2008. Tale conclusione troverebbe le sue fondamenta nella derogabilità della disciplina legale di cui all'art. 24 c.c., così come non dirimenti sarebbero i requisiti indicati nello Statuto, che non assumono valenza ad substantiam. Infine, non sarebbe a suo avviso sufficiente a negare la prova del recesso la sua omessa comunicazione al club a mezzo di lettera raccomandata.
§ 5. — L'appello è infondato sulla base dei seguenti motivi:
-l'appellante risulta “ ” dal 1.7.1995, come Parte_2 documentato dalla parte opposta mediante la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (accettazione richiesta di iscrizione quale socio azionista contenente l'indicazione dell'ammontare della quota ordinaria e straordinaria, iscrizione F.I.G., quota previdenza) e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (azione n. 808);
- nello Statuto è previsto: quale socio azionista, è dunque tenuto al pagamento delle quote Parte_1 sociali, comprese quelle fissate per i familiari appartenenti al proprio nucleo familiare;
- non risulta che l'appellante abbia perso la qualità di socio azionista;
- non risulta che si sia dimesso a mezzo di lettera raccomandata alla Parte_1
Segreteria del Club;
- non è dedotto dall'appellante di non aver ricevuto la lettera circolare ai soci contenente l'ammontare delle quote sociali e contributi straordinari o la mancata affissione all'albo, ed in ogni caso dette quote e contributi sono indicati nel loro ammontare nel certificato di iscrizione;
-dal bilancio di verifica dal 1.1.2014 al 31.12.2014 depositato dall'opposta in copia conforme all'originale, risulta che fosse debitore, alla data di chiusura Parte_1 del bilancio, della somma di euro 13.268,60;
-dall'estratto conto depositato nel fascicolo monitorio e indirizzato all'opponente all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione, risultano specificatamente indicate tutte le voci componenti il complessivo debito di euro 13.268,60 riportato nel bilancio consuntivo al 31.12.2013;
- dette voci, che partono dalla data del 1.1.2012 al 15.12.2013 comprendono il mancato pagamento delle quote ordinarie per il socio e per i familiari, i contributi straordinari, la tessera F.I.G., il pagamento dell'IMU, il rimborso finanziamento credito sportivo, l'utilizzo di attrezzatura da parte del socio e dei familiari, l'iscrizione a gara socio e del familiare;
-la somma dell'ammontare di queste voci, pari a euro 13.268,60, corrisponde a quella riportata nel bilancio consuntivo al 31.12.2013;
-si presume che il bilancio consuntivo al 31.12.2013 abbia riportato la quota di debito afferente maturata nel 2012. Parte_1
Considerato pertanto che l'ammontare del debito maturato dall'appellante nella somma indicata nel bilancio consuntivo al 2013 corrisponde all'estratto conto depositato in atti, deve ritenersi che la parte opposta oggi appellata abbia provato l'ammontare del credito maturato nei confronti dell'appellante, mediante l'indicazione specifica delle voci che compongono l'ammontare del credito, corrispondente a quella indicata in bilancio. Le contestazioni riguardanti la mancata prova dell'ammontare delle quote annuali e dei contributi straordinari non tengono conto che nella scheda di iscrizione risulta specificatamente indicata l'ammontare della quota ordinaria e straordinaria, iscrizione F.I.G., quota previdenza;
che l'IMU è dovuta per legge;
che il socio azionista giocatore è tenuto al pagamento della quota dei familiari. Quanto alle somme relative all'utilizzo delle attrezzature, gettoni campo pratica, iscrizione a gare da parte del socio e del familiare, deve ritenersi che la censura riguardante la mancata prova del credito risulti superata dalla coincidenza della somma a debito risultante dall'estratto conto e quella riportata nel consuntivo al 31.12.2013. In ogni caso la contestazione, in quanto fondata sulla tesi secondo la quale l'appellante non sarebbe socio azionista e sarebbe receduto in data imprecisata dal , tesi questa, CP_1 smentita dagli atti di causa, va disattesa.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. nei Parte_1 confronti dell' contro la sentenza resa tra le Controparte_1 parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, salvo i successivi controlli da parte della Cancelleria. Così deciso in Roma il giorno 27.10.2025. Il presidente estensore
, con l'avvocato Achille Buonafede Parte_1
PARTE APPELLANTE E (CF - P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Fabrizio Pucci che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avvocato Filippo Angelini Rota
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1237/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione in opposizione, impugnava il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 24055/2016, depositato il 17.10.2016, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 13.268,00, oltre accessori e spese, in favore della parte opposta, esponendo:
- Che il provvedimento monitorio era illegittimo poiché fondato su documentazione unilaterale;
- Che non vi erano riscontri in ordine alla qualità rivestita nell'ambito dell ed in ordine ai servizi per i quali si chiedeva il CP_1 pagamento;
- Che non si recava più al Circolo da circa 8 anni non rientrando nella categoria dei soci giocatori e frequentatori essendo ormai da anni un socio ordinario;
- Che dal 2008 aveva comunicato all'Associazione la propria intenzione di non frequentare più il Circolo Sportivo. Concludeva, pertanto, come riportato in epigrafe. Si costituiva l'Associazione opposta, depositando fascicolo di parte, contenente comparsa di costituzione con la quale allegava:
- Che l'opposizione era indeterminata;
- Che le spese erano state deliberate dall'Assemblea dei soci, che aveva provveduto all'approvazione dei bilanci e dei rendiconti;
- Che non aveva mai contestato dette delibere e nemmeno le diffide conseguenti ai pagamenti deliberati;
- Che non aveva mai espresso la volontà di non voler proseguire nella iscrizione né aveva fornito riscontri;
- Che era stata prodotta la lettera del 1.6.1995 con la quale l' aveva CP_1 comunicato la ammissione dell'odierno opponente quale socio azionista giocatore;
- Che detta ammissione aveva comportato l'accettazione delle norme dello statuto e del regolamento che disciplinavano l' . CP_1
Concludeva, pertanto, come riportato puntualmente in epigrafe».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: « 1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
3.000,00, oltre accessori di legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «Merito dell'opposizione - Mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'opponente Tanto premesso, dall'istruttoria sono emerse i seguenti riscontri:
- La lettera del 1.6.1995 con la quale la comunica all'odierno opponente CP_1
l'ammissione nella qualità di “azionista giocatore”, per come richiesto espressamente nella domanda sottoscritta dallo stesso opponente;
- Le delibere di approvazione dei bilanci per gli anni 2014 e 2015;
- L'estratto conto delle somme dovute dall'opponente. A fronte della produzione documentale dell'opposta , l'opponente non CP_1 produce alcun riscontro sia in ordine al venir meno della propria qualità di “azionista giocatore”, sia in ordine a eventuali contestazioni in merito alle delibere sia in ordine alle spese. L'opponente si limita, infatti, a dedurre un onere probatorio non assolto da parte dell'opposta Associazione, omettendo di fornire ogni riscontro in ordine a quanto allegato, ed a proporre infondate contestazioni sulle spese, quale la indicazione di persona diversa dallo stesso ( , recante lo stesso cognome) trascurando di Persona_1 non avere fatto nessuna contestazione precisa nell'opposizione su dette spese e trascurando che lo Statuto prevede espressamente che “ lo quote sociali fissate per i familiari sono a carico del socio azionista del cui nucleo familiare fanno parte”. Pertanto, l'originaria ammissione presuntivamente dà luogo agli oneri richiesti poiché non vi è alcun riscontro in ordine ad una volontà di recesso dall' che CP_1 notoriamente svolge la sua attività in favore degli associati sulla base delle contribuzioni deliberate dall'Assemblea. Peraltro, le prestazioni per le quali si chiede il pagamento sono in linea con la qualità di associato rivestita essendo connesse con il gioco del golf. Nessuna contestazione specifica, dunque, risulta essere espressa in ordine alle prestazioni rese che hanno dato luogo alla somma ingiunta, per come riportato in bilancio, approvato senza contestazioni, con la indicazione espressa del credito. Pertanto, sulla base di quanto sopra, deve ritenersi che l'opponente non ha mai espresso il suo recesso alla qualità di azionista-giocatore, mantenendone tutti gli obblighi di Statuto, con conseguente obbligo di pagamento degli oneri associativi e delle spese risultanti dal bilancio approvato, per come attestato dall'estratto notarile. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta. Spese Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente».
§ 3. — Ha proposto appello il sig. ed ha così concluso: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n. 1237/2020 del Tribunale di Roma - sez. XVI civile - Dr. Ruggiero, depositata il 20.1.2020, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 87175/2016 R. G., non notificata:
- in via preliminare, in accoglimento della istanza inibitoria proposta, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata da parte del sig. , con provvedimento inaudita altera parte, ovvero in Parte_1 subordine in esito alla urgente convocazione delle parti in Camera di Consiglio;
-ed in integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio:
1) dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale Civile di Roma, in data 11.10.2016, depositato il 17.10.2016 con il n. 24055/16 (RG 14776/2016), meglio descritto in narrativa;
2) rigettare, comunque, tutte le domande e pretese nei confronti del sig. , Parte_1 come azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, siccome improponibili, improcedibili, inammissibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto;
3) dichiarare, comunque, che nulla è dovuto per i titoli di cui al ricorso alla Ass. ; Controparte_1
4) disporre ogni consequenziale pronunciamento restitutorio di quanto corrisposto in adempimento alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di caúsa di entrambi i gradi di giudizio”. L ha resistito al gravame ed ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- Rigettare in toto l'appello in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, oltre accessori;
- Condannare l'appellante anche per lite temeraria, sussistendone nel caso di specie chiaramente i presupposti, ai sensi dell'art. 96 cpc.”. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 27.10.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. INSUSSISTENZA DI PROVA IN ATTI DELL'ASSERITO CREDITO AZIONATO IN MONITORIO La parte appellante censura la valutazione effettuata in primo grado dal Tribunale in merito alla prova del credito azionato, asserendo l'insufficienza ed irrilevanza della documentazione prodotta dall CP_1
Mancherebbe, ad avviso della parte, la produzione di una delibera assembleare di quantificazione e riparto delle specifiche quote ed oneri straordinari dovuti nelle annualità di riferimento, nonché difetterebbe la relativa comunicazione. Ciò, in violazione dell'art. 14 dello Statuto, a mente del quale "L'ammontare delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari, con loro differenziazione per le varie categorie dei Soci, viene stabilito dall'Assemblea. Di esso viene data comunicazione mediante lettera circolare ai soci ed affissione nell'albo del club". L'inconferenza della documentazione sarebbe inoltre basata sull'assunto che i bilanci prodotti siano relativi ad annualità (2014 e 2015) differenti rispetto agli esercizi di maturazione del credito vantato (2012 e 2013), così come indicati nell'estratto conto. Inoltre, viene altresì rilevata l'inidoneità probatoria sia dell'estratto conto sia delle delibere di approvazione del bilancio, in quanto ritenuti documenti unilateralmente formati. Altrettanto inconferente sarebbe, secondo l'appellante, la lettera di ammissione in qualità di azionista giocatore, avendo il Tribunale errato nel desumere automaticamente da tale qualifica la debenza delle somme contestate, afferenti a servizi di cui il sig. non ha mai usufruito. Pt_1
2. INSUSSISTENZA DI ALCUNA CARENZA DI ALLEGAZIONE, CONTESTAZIONE E PROVA DELL'OPPONENTE L'appellante asserisce di avere effettuato contestazioni specifiche in relazione agli illegittimi addebiti. Non risulterebbe a suo avviso neppure provata la sua qualifica di socio azionista, difettando nella lettera prodotta alcuna specificazione in ordine alla categoria della
“azione a lui consegnata”. La sentenza sarebbe altresì viziata nella parte in cui non ha ritenuto provato il recesso esercitato dall'associato. Quest'ultimo ritiene infatti che la cessazione del rapporto sia avvenuta con modalità idonee a garantirne la conoscenza da parte dell CP_1
Sarebbe anzi contrario a correttezza e buona fede pretendere il pagamento degli oneri da parte di un soggetto che per fatti concludenti è fuoriuscito dalla compagine associativa nel 2008. Tale conclusione troverebbe le sue fondamenta nella derogabilità della disciplina legale di cui all'art. 24 c.c., così come non dirimenti sarebbero i requisiti indicati nello Statuto, che non assumono valenza ad substantiam. Infine, non sarebbe a suo avviso sufficiente a negare la prova del recesso la sua omessa comunicazione al club a mezzo di lettera raccomandata.
§ 5. — L'appello è infondato sulla base dei seguenti motivi:
-l'appellante risulta “ ” dal 1.7.1995, come Parte_2 documentato dalla parte opposta mediante la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (accettazione richiesta di iscrizione quale socio azionista contenente l'indicazione dell'ammontare della quota ordinaria e straordinaria, iscrizione F.I.G., quota previdenza) e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (azione n. 808);
- nello Statuto è previsto: quale socio azionista, è dunque tenuto al pagamento delle quote Parte_1 sociali, comprese quelle fissate per i familiari appartenenti al proprio nucleo familiare;
- non risulta che l'appellante abbia perso la qualità di socio azionista;
- non risulta che si sia dimesso a mezzo di lettera raccomandata alla Parte_1
Segreteria del Club;
- non è dedotto dall'appellante di non aver ricevuto la lettera circolare ai soci contenente l'ammontare delle quote sociali e contributi straordinari o la mancata affissione all'albo, ed in ogni caso dette quote e contributi sono indicati nel loro ammontare nel certificato di iscrizione;
-dal bilancio di verifica dal 1.1.2014 al 31.12.2014 depositato dall'opposta in copia conforme all'originale, risulta che fosse debitore, alla data di chiusura Parte_1 del bilancio, della somma di euro 13.268,60;
-dall'estratto conto depositato nel fascicolo monitorio e indirizzato all'opponente all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione, risultano specificatamente indicate tutte le voci componenti il complessivo debito di euro 13.268,60 riportato nel bilancio consuntivo al 31.12.2013;
- dette voci, che partono dalla data del 1.1.2012 al 15.12.2013 comprendono il mancato pagamento delle quote ordinarie per il socio e per i familiari, i contributi straordinari, la tessera F.I.G., il pagamento dell'IMU, il rimborso finanziamento credito sportivo, l'utilizzo di attrezzatura da parte del socio e dei familiari, l'iscrizione a gara socio e del familiare;
-la somma dell'ammontare di queste voci, pari a euro 13.268,60, corrisponde a quella riportata nel bilancio consuntivo al 31.12.2013;
-si presume che il bilancio consuntivo al 31.12.2013 abbia riportato la quota di debito afferente maturata nel 2012. Parte_1
Considerato pertanto che l'ammontare del debito maturato dall'appellante nella somma indicata nel bilancio consuntivo al 2013 corrisponde all'estratto conto depositato in atti, deve ritenersi che la parte opposta oggi appellata abbia provato l'ammontare del credito maturato nei confronti dell'appellante, mediante l'indicazione specifica delle voci che compongono l'ammontare del credito, corrispondente a quella indicata in bilancio. Le contestazioni riguardanti la mancata prova dell'ammontare delle quote annuali e dei contributi straordinari non tengono conto che nella scheda di iscrizione risulta specificatamente indicata l'ammontare della quota ordinaria e straordinaria, iscrizione F.I.G., quota previdenza;
che l'IMU è dovuta per legge;
che il socio azionista giocatore è tenuto al pagamento della quota dei familiari. Quanto alle somme relative all'utilizzo delle attrezzature, gettoni campo pratica, iscrizione a gare da parte del socio e del familiare, deve ritenersi che la censura riguardante la mancata prova del credito risulti superata dalla coincidenza della somma a debito risultante dall'estratto conto e quella riportata nel consuntivo al 31.12.2013. In ogni caso la contestazione, in quanto fondata sulla tesi secondo la quale l'appellante non sarebbe socio azionista e sarebbe receduto in data imprecisata dal , tesi questa, CP_1 smentita dagli atti di causa, va disattesa.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. nei Parte_1 confronti dell' contro la sentenza resa tra le Controparte_1 parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, salvo i successivi controlli da parte della Cancelleria. Così deciso in Roma il giorno 27.10.2025. Il presidente estensore