Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3319/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Alina Rossato Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3319/2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
28.03.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'Avv. DIAFERIO DAIANA, come da mandato Parte_2
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 10.07.2003 nel
Comune di Padova tra la RA e il IG , Parte_1 Parte_2
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova, N.189, Parte 1, anno 2003
ed ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova di provvedere alle
annotazioni di legge;
2) l'immobile sito in Padova, Via dei Mille, 2, adibito a casa familiare, di comproprietà
dei IGi e , così catastalmente censito nel N.C.T. Parte_1 Parte_2
di Padova, Foglio 100, particella 707, sub. 5, p. T – 2 -3, Cat. A/3, Classe 4,
Consistenza 6 vani, rendita € 759,19, verrà assegnata alla RA che Pt_1
continuerà a viverci unitamente alla LI . La RA e il Per_1 Parte_1
IG si impegnano a cedere a titolo gratuito la quota ciascuno del Parte_2
50% della nuda proprietà dell'immobile, come sopra indentificato alla LI , Per_1
conservando ognuno per sé il 50% dell'usufrutto. Segnatamente, la RA Parte_1
e il IG , si obbligano sin da ora a perfezionare, mediante
[...] Parte_2
atto pubblico innanzi al Notaio che verrà prescelto, la cessione a titolo gratuito a
favore della LI , entro sei mesi dal deposito della sentenza di scioglimento Per_1
del matrimonio, salvo diversi accordi, del seguente diritto reale: cessione della propria
quota pari al 50 % della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Padova, Via dei
Mille, 2, come sopra catastalmente identificata (così catastalmente censito nel N.C.T. di
Padova, Foglio 100, particella 707, sub. 5, p. T – 2 -3, Cat. A/3, Classe 4, Consistenza
6 vani, rendita € 759,19.
3) Il IG corrisponderà la somma di euro 300,00 mensili alla Parte_2
RA a titolo di contributo al mantenimento della LI , Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e
con aumento Istat dall'anno successivo alla data della sentenza di scioglimento del
matrimonio, nonché il 50% delle spese straordinarie come determinate dal Protocollo
del Tribunale di Padova, sino a quando non sarà autosufficiente;
3
4) Le parti sono economicamente autosufficienti e dichiarano per l'effetto di non aver
nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
5) Le parti si danno atto di aver regolamentato definitivamente ogni loro rapporto
economico e patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a
qualsivoglia titolo o ragione;
6) Spese, diritti ed onorari di causa integralmente compensati.”
Per il P.M.: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 10.07.2003 a Padova (PD) e trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del suddetto Comune al n. 189, parte I, anno 2003.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale in data 17.01.2017 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol.
843/2017 del 27.01.2017.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale in data 17.01.2017.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 2) nella parte inerente all'assegnazione della casa coniugale, e dei punti dal 3) al 5) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi con l'interesse della prole 4
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, al punto 2) delle rassegnate conclusioni, nella parte inerente all'impegno delle parti alla cessione a titolo gratuito della quota di proprietà
dell'immobile adibito a casa coniugale, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura della causa nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in data 10.07.2003 a Padova (PD) e trascritto nel relativo Parte_2
Registro parte I , atto n. 189, anno 2003;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto del punto 2) limitatamente alla parte inerente all'assegnazione della casa coniugale e dei punti dal 3) al 5) delle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti 5