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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 281 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria grazia Passalacqua e
CP_1
p. iva: in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Peppino Basile.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente come operaio generico, CP_1 dal 1.3.2018 al 31.12.2018, “con orario part time per 52,50 ore settimanali” (probabilmente intendendo dire che l'orario di lavoro era i l52.50% di quello ordinario, ossia, 21 ore a settimana, come viene specificato a pag. 4 del ricorso);
- di aver poi lavorato, dal 1.1.2019 al 6.7.2021, alle dipendenze della società resistente, con contratto part time all'82,5% (33 ore/s), espletando le medesime mansioni e rispettando i medesimi orari anzidetti;
- che la prestazione è stata resa, invece, “dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 16:00 e il sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00”, pertanto, “il ricorrente, ha svolto durante l'intero periodo di lavoro alle dipendenze di entrambe le ditte, circa 51 ore di lavoro a settimana”;
- che “al termine del primo rapporto di lavoro, il Sig. non ha percepito il Pt_1
T.F.R.”;
- che “dallo 01.11.2020 al 06.07.2021 è stato messo in Cassa Integrazione Guadagni a causa dell'epidemia COVID”;
- di essersi dimesso in data 6.7.2021.
1 Si duole della mancata corresponsione, per il primo periodo di lavoro, della somma di
€ 10.418,03 (di cui €.798,24 a titolo di T.F.R.) per lavoro supplementare/straordinario e TFR, nonché della mancata corresponsione, per il secondo periodo lavorativo, della somma di € 24.683,15 (di cui €.1.624,52 a titolo di T.F.R.) a titolo di indennità per lavoro supplementare/straordinario, festività, 13^ mensilità, ferie, permessi e differenze sul T.F.R. Chiede quindi la condanna di entrambe le parti resistenti “in solido e/o ciascuna per il relativo periodo” al pagamento di complessivi € 35.101,18.
Si è costituito in giudizio il resistente eccependo la nullità del ricorso e la CP_1 prescrizione dei crediti. Ha poi contestato gli orari lavorativi dedotti in ricorso e ha chiesto il rigetto di ogni domanda.
Anche la società convenuta si è costituita in giudizio eccependo la nullità del ricorso, contestando la continuità dei rapporti lavorativi e gli orari di lavoro dedotti nell'atto introduttivo (ed evidenziando che lo stesso ricorrente, in seno a un accertamento ispettivo, avrebbe riferito di lavorare con gli orari indicati nel contratto). Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che le eccezioni di nullità articolate nelle memorie di costituzione in giudizio delle parti resistenti non possono essere accolte, posto che, dal tenore dell'atto introduttivo, è chiaro che il ricorrente intenda dolersi della mancata corresponsione dell'indennità per lavoro supplementare e straordinario, nonché (con riferimento al solo resistente della mancata corresponsione del CP_1
TFR.
Va poi sottolineato che le allegazioni articolate in ricorso (e non contestate) in ordine alla pretesa continuità dei rapporti lavorativi sono sufficienti a far rilevare una cessione occulta di azienda e, quindi, a far sorgere una responsabilità solidale della società in ordine ai crediti maturati durante il primo rapporto. CP_2
Infatti (esclusa ogni rilevanza della mancata percezione del TFR, che non è prova neppure indiziaria della dedotta continuità), la giurisprudenza considera come indici sintomatici di una cessione occulta di azienda i seguenti elementi: 1) Identità o somiglianza della denominazione sociale: nel caso di specie, alla ditta individuale di è seguita la CP_1 CP_2
2) Identità della sede operativa: nel caso di specie, emerge dai dati indicati nei rispettivi atti di costituzione in giudizio delle convenute il fatto che la sede legale delle due aziende sia la medesima;
è poi incontestato il fatto che l'attività di queste ultime si sia svolta presso il medesimo mulino.
3) Continuità dell'attività economica: nel caso di specie, entrambe le ditte svolgono attività di molitura (fatto incontestato).
2 4) Coincidenza della compagine sociale, con particolare rilevanza di eventuali rapporti familiari fra i soci/amministratori delle aziende in questione: nel caso di specie, è certo che il sig. è padre della legale rappresentante della CP_1
CP_2
5) Continuità del personale: nel caso di specie è certo che (oltre al ricorrente) ha lavorato per entrambe le aziende pure il sig. AM (cfr. deposizione resa dallo stesso in data 8.10.2025, allorché ha dichiarato: “Conosco il sig. CP_1 perché ho lavorato per lui per circa 22 anni anche presso l , lasciando CP_2 chiaramente intendere che il sig. venga percepito come “titolare” pure CP_1 della società amministrata dalla figlia).
6) Prossimità temporale tra la cessazione dell'attività del primo datore e l'inizio di quella del secondo: nel caso di specie, il ricorrente ha riferito di aver lavorato fino al 31.12.2028 per il sig. e dal 1.1.2019 in poi per la società. Detta CP_1 affermazione non è stata contestata dai convenuti. Peraltro, è irrilevante il fatto (riferito nella memoria della che la società venne costituita a CP_2 febbraio 2017, posto che è certo (perché riferito anche dalla stessa) che l'attività è iniziata a gennaio 2019, ossia, in concomitanza temporale con la cessazione dell'attività da parte del sig. CP_1
In conclusione sul punto, si deve ritenere che le deduzioni attoree circa la continuità sostanziale dei rapporti lavorativi sia stata provata con sufficiente grado di certezza.
Venendo al merito, va premesso che non assumono alcuna rilevanza le eventuali dichiarazioni contra se rilasciate dal lavoratore in sede di accesso ispettivo, al punto che lo scrivente ha rigettato la richiesta di esibizione avanzata dalla società. Infatti, da un lato, tali dichiarazioni non possono assumere valore di confessione (non essendo esse rivolte alla controparte); dall'altro lato, per quanto concerne una loro valenza probatoria “ordinaria”, posto che l'art. 2735 cc. consente al giudice di procedere al libero apprezzamento delle dichiarazioni rese a soggetti terzi, va tenuto in debita considerazione il metus che solitamente accompagna l'accesso ispettivo. In altre parole, è coerente con l'id quod plerumque accidit che il lavoratore, al momento dell'accesso degli ispettori, renda dichiarazioni inerenti al proprio orario lavorativo tali da evitare contrasti col proprio datore di lavoro. Ciò vale a maggior ragione se la società presso la quale si svolge l'accesso è amministrata dal coniuge del dichiarante. Lo scrivente, quindi, non esclude (ma, anzi, presume) che il abbia dichiarato Pt_1 agli ispettori di lavorare con gli orari indicati nel contratto;
per tale ragione, ha reputato superflua l'esibizione documentale chiesta dalla società resistente. Ciononostante, tale circostanza è del tutto inconferente al fine di ricostruire l'orario lavorativo osservato dal ricorrente, fermo restando che grava comunque su quest'ultimo l'onere di provare gli orari lavorativi dedotti in ricorso.
Va poi precisato che pure le risultanze dell'applicazione “google maps” e i percorsi dalla stessa registrati sono inconferenti ai fini del decidere (ragione per la quale lo scrivente ha rigettato la richiesta di CTU informatica avanzata dal ). Infatti, la Pt_1 prova che il lavoratore deve fornire investe necessariamente la circostanza di aver
3 prestato attività di lavoro (ovvero, di essere stato a disposizione del datore di lavoro) negli orari dedotti, non quella di essersi recato presso il luogo di lavoro. In altre parole, seppure il lavoratore provasse mediante la detta applicazione di essersi recato presso il mulino quotidianamente negli orari allegati nell'atto introduttivo, ciò non sarebbe comunque sufficiente a pronunciare l'accoglimento della domanda;
a ragionare diversamente, si finirebbe col consentire a qualsivoglia lavoratore che intenda conseguire il pagamento di un emolumento di creare artificiosamente un indizio a proprio favore semplicemente percorrendo un determinato tragitto, senza poi effettivamente svolgere alcuna attività di lavoro.
Venendo finalmente alle risultanze istruttorie: il teste (titolare di una Tes_1 pizzeria che si riforniva di farina presso le ditte resistenti) non ha saputo riferire gli orari lavorativi del ricorrente, e si è limitato a riferire di averlo visto portargli la farina occasionalmente (circa tre volte al mese, per mezz'ora fra le 16,00 e le 18,00). Si tratta di una deposizione “puntiforme”, del tutto inutilizzabile al fine di ricostruire l'orario lavorativo osservato giornalmente dal per tutta la durata del rapporto Pt_1 lavorativo. Il teste AM, che invece lavorava presso il medesimo mulino e, quindi, avrebbe dovuto conoscere gli orari lavorativo del ricorrente (il quale, giova ricordarlo, non era un “semplice” collega, ma era il genero del titolare del mulino e, dal 2019 in poi, il marito dell'amministratrice della società), ha reso dichiarazioni incomplete e contraddittorie. In particolare: il AM ha descritto il proprio orario di lavoro come segue: “Lavoro dal lunedì al sabato con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì prendo il furgone verso le 7:30 e prendo un caffè col titolare e poi verso le 7:50 arrivo presso la sede di lavoro. Vado via verso le 12 e rientro alle 13, finisco verso le 15:30- 15:45. Il sabato lavoro solo la mattina”. Poi, al momento di deporre sull'orario di lavoro osservato dal , ha dapprima cercato più volte di eludere la domanda Pt_1 sviando l'attenzione del giudice sulle mansioni svolte dallo stesso (circostanza non verbalizzata), poi ha indicato il solo orario mattutino (dalle 7,50/9,00 – a seconda che portasse o meno la figlia a scuola- fino alle 12,00) e, con riferimento all'orario pomeridiano, ha nuovamente cercato di eludere la domanda concentrando l'attenzione sul solo periodo pandemico, affermando che “durante il covid alle 13:00 stava già a casa perché non potevamo stare oltre”. Messo alle strette (in quanto il rapporto lavorativo del ricorrente è incontestatamente durato da marzo 2018 a luglio 2021, quindi, ben oltre il periodo del c.d. lock down, che si è protratto da marzo a maggio 2020), il teste ha alla fine dichiarato di non ricordare. Giova poi evidenziare che il AM, che probabilmente intrattiene rapporti di amicizia col sig. (al punto tale da aver dichiarato che ogni giorno, prima delle CP_1
8,00, va a casa dello stesso per prendere un caffè) ha chiaramente cercato di evitare di comparire per deporre, al punto che non si è presentato all'udienza del 30.10.24 (senza giustificazione), né a quella del 18.12.24 (data in cui, attesa la perdurante assenza di giustificazioni, lo scrivente ha irrogato la sanzione pecuniaria), neppure a quella del 27.2.2025 (data in cui lo scrivente ha disposto l'accompagnamento coattivo).
4 Tutte queste circostanze, unitamente considerate, impongono di ritenere che il teste AM sia stato reticente, ragione per la quale lo scrivente ha già disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica del verbale del 8.10.2025.
Ai fini della decisione circa la domanda attorea, tuttavia, occorre pronunciare il rigetto, posto che il ricorrente non ha fornito la prova (inerente all'osservanza degli orari indicati in ricorso) cui era tenuto.
Le spese di lite vanno compensate in quanto la reticenza del teste AM non era prevedibile da parte del ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 12.11.2025 Il giudice
UR TR
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria grazia Passalacqua e
CP_1
p. iva: in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Peppino Basile.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente come operaio generico, CP_1 dal 1.3.2018 al 31.12.2018, “con orario part time per 52,50 ore settimanali” (probabilmente intendendo dire che l'orario di lavoro era i l52.50% di quello ordinario, ossia, 21 ore a settimana, come viene specificato a pag. 4 del ricorso);
- di aver poi lavorato, dal 1.1.2019 al 6.7.2021, alle dipendenze della società resistente, con contratto part time all'82,5% (33 ore/s), espletando le medesime mansioni e rispettando i medesimi orari anzidetti;
- che la prestazione è stata resa, invece, “dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 16:00 e il sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00”, pertanto, “il ricorrente, ha svolto durante l'intero periodo di lavoro alle dipendenze di entrambe le ditte, circa 51 ore di lavoro a settimana”;
- che “al termine del primo rapporto di lavoro, il Sig. non ha percepito il Pt_1
T.F.R.”;
- che “dallo 01.11.2020 al 06.07.2021 è stato messo in Cassa Integrazione Guadagni a causa dell'epidemia COVID”;
- di essersi dimesso in data 6.7.2021.
1 Si duole della mancata corresponsione, per il primo periodo di lavoro, della somma di
€ 10.418,03 (di cui €.798,24 a titolo di T.F.R.) per lavoro supplementare/straordinario e TFR, nonché della mancata corresponsione, per il secondo periodo lavorativo, della somma di € 24.683,15 (di cui €.1.624,52 a titolo di T.F.R.) a titolo di indennità per lavoro supplementare/straordinario, festività, 13^ mensilità, ferie, permessi e differenze sul T.F.R. Chiede quindi la condanna di entrambe le parti resistenti “in solido e/o ciascuna per il relativo periodo” al pagamento di complessivi € 35.101,18.
Si è costituito in giudizio il resistente eccependo la nullità del ricorso e la CP_1 prescrizione dei crediti. Ha poi contestato gli orari lavorativi dedotti in ricorso e ha chiesto il rigetto di ogni domanda.
Anche la società convenuta si è costituita in giudizio eccependo la nullità del ricorso, contestando la continuità dei rapporti lavorativi e gli orari di lavoro dedotti nell'atto introduttivo (ed evidenziando che lo stesso ricorrente, in seno a un accertamento ispettivo, avrebbe riferito di lavorare con gli orari indicati nel contratto). Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che le eccezioni di nullità articolate nelle memorie di costituzione in giudizio delle parti resistenti non possono essere accolte, posto che, dal tenore dell'atto introduttivo, è chiaro che il ricorrente intenda dolersi della mancata corresponsione dell'indennità per lavoro supplementare e straordinario, nonché (con riferimento al solo resistente della mancata corresponsione del CP_1
TFR.
Va poi sottolineato che le allegazioni articolate in ricorso (e non contestate) in ordine alla pretesa continuità dei rapporti lavorativi sono sufficienti a far rilevare una cessione occulta di azienda e, quindi, a far sorgere una responsabilità solidale della società in ordine ai crediti maturati durante il primo rapporto. CP_2
Infatti (esclusa ogni rilevanza della mancata percezione del TFR, che non è prova neppure indiziaria della dedotta continuità), la giurisprudenza considera come indici sintomatici di una cessione occulta di azienda i seguenti elementi: 1) Identità o somiglianza della denominazione sociale: nel caso di specie, alla ditta individuale di è seguita la CP_1 CP_2
2) Identità della sede operativa: nel caso di specie, emerge dai dati indicati nei rispettivi atti di costituzione in giudizio delle convenute il fatto che la sede legale delle due aziende sia la medesima;
è poi incontestato il fatto che l'attività di queste ultime si sia svolta presso il medesimo mulino.
3) Continuità dell'attività economica: nel caso di specie, entrambe le ditte svolgono attività di molitura (fatto incontestato).
2 4) Coincidenza della compagine sociale, con particolare rilevanza di eventuali rapporti familiari fra i soci/amministratori delle aziende in questione: nel caso di specie, è certo che il sig. è padre della legale rappresentante della CP_1
CP_2
5) Continuità del personale: nel caso di specie è certo che (oltre al ricorrente) ha lavorato per entrambe le aziende pure il sig. AM (cfr. deposizione resa dallo stesso in data 8.10.2025, allorché ha dichiarato: “Conosco il sig. CP_1 perché ho lavorato per lui per circa 22 anni anche presso l , lasciando CP_2 chiaramente intendere che il sig. venga percepito come “titolare” pure CP_1 della società amministrata dalla figlia).
6) Prossimità temporale tra la cessazione dell'attività del primo datore e l'inizio di quella del secondo: nel caso di specie, il ricorrente ha riferito di aver lavorato fino al 31.12.2028 per il sig. e dal 1.1.2019 in poi per la società. Detta CP_1 affermazione non è stata contestata dai convenuti. Peraltro, è irrilevante il fatto (riferito nella memoria della che la società venne costituita a CP_2 febbraio 2017, posto che è certo (perché riferito anche dalla stessa) che l'attività è iniziata a gennaio 2019, ossia, in concomitanza temporale con la cessazione dell'attività da parte del sig. CP_1
In conclusione sul punto, si deve ritenere che le deduzioni attoree circa la continuità sostanziale dei rapporti lavorativi sia stata provata con sufficiente grado di certezza.
Venendo al merito, va premesso che non assumono alcuna rilevanza le eventuali dichiarazioni contra se rilasciate dal lavoratore in sede di accesso ispettivo, al punto che lo scrivente ha rigettato la richiesta di esibizione avanzata dalla società. Infatti, da un lato, tali dichiarazioni non possono assumere valore di confessione (non essendo esse rivolte alla controparte); dall'altro lato, per quanto concerne una loro valenza probatoria “ordinaria”, posto che l'art. 2735 cc. consente al giudice di procedere al libero apprezzamento delle dichiarazioni rese a soggetti terzi, va tenuto in debita considerazione il metus che solitamente accompagna l'accesso ispettivo. In altre parole, è coerente con l'id quod plerumque accidit che il lavoratore, al momento dell'accesso degli ispettori, renda dichiarazioni inerenti al proprio orario lavorativo tali da evitare contrasti col proprio datore di lavoro. Ciò vale a maggior ragione se la società presso la quale si svolge l'accesso è amministrata dal coniuge del dichiarante. Lo scrivente, quindi, non esclude (ma, anzi, presume) che il abbia dichiarato Pt_1 agli ispettori di lavorare con gli orari indicati nel contratto;
per tale ragione, ha reputato superflua l'esibizione documentale chiesta dalla società resistente. Ciononostante, tale circostanza è del tutto inconferente al fine di ricostruire l'orario lavorativo osservato dal ricorrente, fermo restando che grava comunque su quest'ultimo l'onere di provare gli orari lavorativi dedotti in ricorso.
Va poi precisato che pure le risultanze dell'applicazione “google maps” e i percorsi dalla stessa registrati sono inconferenti ai fini del decidere (ragione per la quale lo scrivente ha rigettato la richiesta di CTU informatica avanzata dal ). Infatti, la Pt_1 prova che il lavoratore deve fornire investe necessariamente la circostanza di aver
3 prestato attività di lavoro (ovvero, di essere stato a disposizione del datore di lavoro) negli orari dedotti, non quella di essersi recato presso il luogo di lavoro. In altre parole, seppure il lavoratore provasse mediante la detta applicazione di essersi recato presso il mulino quotidianamente negli orari allegati nell'atto introduttivo, ciò non sarebbe comunque sufficiente a pronunciare l'accoglimento della domanda;
a ragionare diversamente, si finirebbe col consentire a qualsivoglia lavoratore che intenda conseguire il pagamento di un emolumento di creare artificiosamente un indizio a proprio favore semplicemente percorrendo un determinato tragitto, senza poi effettivamente svolgere alcuna attività di lavoro.
Venendo finalmente alle risultanze istruttorie: il teste (titolare di una Tes_1 pizzeria che si riforniva di farina presso le ditte resistenti) non ha saputo riferire gli orari lavorativi del ricorrente, e si è limitato a riferire di averlo visto portargli la farina occasionalmente (circa tre volte al mese, per mezz'ora fra le 16,00 e le 18,00). Si tratta di una deposizione “puntiforme”, del tutto inutilizzabile al fine di ricostruire l'orario lavorativo osservato giornalmente dal per tutta la durata del rapporto Pt_1 lavorativo. Il teste AM, che invece lavorava presso il medesimo mulino e, quindi, avrebbe dovuto conoscere gli orari lavorativo del ricorrente (il quale, giova ricordarlo, non era un “semplice” collega, ma era il genero del titolare del mulino e, dal 2019 in poi, il marito dell'amministratrice della società), ha reso dichiarazioni incomplete e contraddittorie. In particolare: il AM ha descritto il proprio orario di lavoro come segue: “Lavoro dal lunedì al sabato con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì prendo il furgone verso le 7:30 e prendo un caffè col titolare e poi verso le 7:50 arrivo presso la sede di lavoro. Vado via verso le 12 e rientro alle 13, finisco verso le 15:30- 15:45. Il sabato lavoro solo la mattina”. Poi, al momento di deporre sull'orario di lavoro osservato dal , ha dapprima cercato più volte di eludere la domanda Pt_1 sviando l'attenzione del giudice sulle mansioni svolte dallo stesso (circostanza non verbalizzata), poi ha indicato il solo orario mattutino (dalle 7,50/9,00 – a seconda che portasse o meno la figlia a scuola- fino alle 12,00) e, con riferimento all'orario pomeridiano, ha nuovamente cercato di eludere la domanda concentrando l'attenzione sul solo periodo pandemico, affermando che “durante il covid alle 13:00 stava già a casa perché non potevamo stare oltre”. Messo alle strette (in quanto il rapporto lavorativo del ricorrente è incontestatamente durato da marzo 2018 a luglio 2021, quindi, ben oltre il periodo del c.d. lock down, che si è protratto da marzo a maggio 2020), il teste ha alla fine dichiarato di non ricordare. Giova poi evidenziare che il AM, che probabilmente intrattiene rapporti di amicizia col sig. (al punto tale da aver dichiarato che ogni giorno, prima delle CP_1
8,00, va a casa dello stesso per prendere un caffè) ha chiaramente cercato di evitare di comparire per deporre, al punto che non si è presentato all'udienza del 30.10.24 (senza giustificazione), né a quella del 18.12.24 (data in cui, attesa la perdurante assenza di giustificazioni, lo scrivente ha irrogato la sanzione pecuniaria), neppure a quella del 27.2.2025 (data in cui lo scrivente ha disposto l'accompagnamento coattivo).
4 Tutte queste circostanze, unitamente considerate, impongono di ritenere che il teste AM sia stato reticente, ragione per la quale lo scrivente ha già disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica del verbale del 8.10.2025.
Ai fini della decisione circa la domanda attorea, tuttavia, occorre pronunciare il rigetto, posto che il ricorrente non ha fornito la prova (inerente all'osservanza degli orari indicati in ricorso) cui era tenuto.
Le spese di lite vanno compensate in quanto la reticenza del teste AM non era prevedibile da parte del ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 12.11.2025 Il giudice
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