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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG 4253/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
elett.te dom.ta in Casoria alla via Giolitti n. 4, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Maria Rosaria Anna Conte Paone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E in persona del l.r.p.t., e per essa, quale procuratrice speciale Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Bologna alla Parte_2 via Della Beverara n. 19 presso la sede della rappresentata e Controparte_2 difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei.
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
2.03.2023 atto di precetto per il pagamento di € 188.843,37, basato sul decreto ingiuntivo n.
8993/2021 emesso in data 2.12.2021 dal Tribunale di Napoli, si opponeva a tale precetto eccependo: la carenza di legittimazione e di rappresentanza processuale;
l'inopponibilità della cessione del credito;
la violazione del beneficium ordinis; la mancanza della certezza del credito. 2
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente.
Con comparsa del 6.07.2023 si costituiva il cedente poi estromesso per CP_3 intervento ex art. 111 c.p.c. di chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con ordinanza del 9.03.2025, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Preliminarmente va rilevato che le eccezioni sulla carenza della legittimità processuale della opposta sono superate dalla costituzione della cessionaria e dalla documentazione depositata.
Sempre preliminarmente, la presente opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. investendo la validità e l'efficacia del titolo esecutivo.
Va sottolineato, poi, che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del
2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007). 3
Passando al caso di specie l'opponente eccepisce vizi alla base del rapporto sottostante al decreto ingiuntivo (quale il mutuo tra la e il de cuius ). Orbene CP_4 Persona_1 trattasi di circostanze tutte precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, e – per quanto sopra argomentato – le stesse si sarebbero dovute far valere nell'opportuna sede di merito
(e cioè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poi in quello di appello) e non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione. Lo stesso dicasi in merito alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della in qualità di cessionaria della CP_3
in quanto il d.i. è emesso direttamente nei confronti della nonché ancora CP_4 CP_3 in relazione al beneficium ordinis, in quanto il titolo è emesso direttamente nei confronti della odierna opponente e così anche in relazione alla eccezione sul calcolo degli interessi come liquidati nel titolo esecutivo (decreto ingiuntivo).
Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (eccetto quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 26 marzo 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
elett.te dom.ta in Casoria alla via Giolitti n. 4, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Maria Rosaria Anna Conte Paone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E in persona del l.r.p.t., e per essa, quale procuratrice speciale Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Bologna alla Parte_2 via Della Beverara n. 19 presso la sede della rappresentata e Controparte_2 difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei.
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
2.03.2023 atto di precetto per il pagamento di € 188.843,37, basato sul decreto ingiuntivo n.
8993/2021 emesso in data 2.12.2021 dal Tribunale di Napoli, si opponeva a tale precetto eccependo: la carenza di legittimazione e di rappresentanza processuale;
l'inopponibilità della cessione del credito;
la violazione del beneficium ordinis; la mancanza della certezza del credito. 2
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente.
Con comparsa del 6.07.2023 si costituiva il cedente poi estromesso per CP_3 intervento ex art. 111 c.p.c. di chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con ordinanza del 9.03.2025, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Preliminarmente va rilevato che le eccezioni sulla carenza della legittimità processuale della opposta sono superate dalla costituzione della cessionaria e dalla documentazione depositata.
Sempre preliminarmente, la presente opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. investendo la validità e l'efficacia del titolo esecutivo.
Va sottolineato, poi, che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del
2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007). 3
Passando al caso di specie l'opponente eccepisce vizi alla base del rapporto sottostante al decreto ingiuntivo (quale il mutuo tra la e il de cuius ). Orbene CP_4 Persona_1 trattasi di circostanze tutte precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, e – per quanto sopra argomentato – le stesse si sarebbero dovute far valere nell'opportuna sede di merito
(e cioè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poi in quello di appello) e non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione. Lo stesso dicasi in merito alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della in qualità di cessionaria della CP_3
in quanto il d.i. è emesso direttamente nei confronti della nonché ancora CP_4 CP_3 in relazione al beneficium ordinis, in quanto il titolo è emesso direttamente nei confronti della odierna opponente e così anche in relazione alla eccezione sul calcolo degli interessi come liquidati nel titolo esecutivo (decreto ingiuntivo).
Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (eccetto quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 26 marzo 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione