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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 22.02.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.275/2024 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata;
Parte_1
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato dall'avv. Marcella Mattia, CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.01.24 il sig. esponeva di aver ricevuto Parte_1 un provvedimento di recupero di un presunto indebito per pagamenti non dovuti dell'integrazione al TM relativo al periodo gennaio-novembre 2017.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione CP_1 di giudice del lavoro, per sentir dichiarare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, la statuizione dell'annullamento dell'indebito stante la mancanza di motivazione del diritto fatto valere dall' , nonché la condanna dell' al CP_1 CP_1 pagamento delle provvidenze economiche, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio dando atto del verificarsi di un errore di lavorazione centralizzata e chiedendo la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
Nel verbale di udienza del 10.04.25 la parte ricorrente precisava che l' aveva CP_1 richiesto la statuizione della cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale in quanto la parte resistente non aveva prodotto la prova del perfezionamento della notifica in epoca precedente alla iscrizione al ruolo del giudizio. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n.
10478: “nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”.
E comunque, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- ed infine deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del
5.11.2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez.
II n. 19845 del 23.07.2019 est. ), deve assumere la forma di sentenza. Per_1
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'intervenuta dichiarazione della parte resistente di aver commesso un errore in sede di “lavorazione centralizzata” con la conseguente riattribuzione al sig. delle quote di integrazione TM da gennaio a novembre Pt_1
2017, di fatto riconoscendo la fondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte del riconoscimento dell' , CP_1 deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale (Cassazione Civile,
14939/2020:“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
In tal senso la parte resistente si è limitata ad una mera petizione di principio sostenendo la riattribuzione delle quote alla parte ricorrente in epoca precedente alla data di presentazione del ricorso, omettendo di fornire la prova della data di riattribuzione, ma soprattutto sostenendo che gli arretrati sono stati versati dall' CP_1 nel luglio 2024 e comunicati nell'ottobre del 2024 consentendo al Tribunale il raggiungimento della prova che l' ha comunicato l'equivoco solo in epoca CP_1 successiva alla data di iscrizione al ruolo del giudizio e rispetto alla data di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Tanto determina la fondatezza della condanna al pagamento delle spese di lite. Accertata la soccombenza virtuale dell' la liquidazione dei compensi di lite segue la CP_1 soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio e applicando i valori minimi dei parametri con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, resa in forma semplificata, come previsti dal
DM 55/2014 coordinato con il DM 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.01.24 da nei confronti di , Parte_2 CP_1 così provvede: dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi di lite CP_1 che liquida in €.832,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 22.05.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 22.02.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.275/2024 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata;
Parte_1
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato dall'avv. Marcella Mattia, CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.01.24 il sig. esponeva di aver ricevuto Parte_1 un provvedimento di recupero di un presunto indebito per pagamenti non dovuti dell'integrazione al TM relativo al periodo gennaio-novembre 2017.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione CP_1 di giudice del lavoro, per sentir dichiarare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, la statuizione dell'annullamento dell'indebito stante la mancanza di motivazione del diritto fatto valere dall' , nonché la condanna dell' al CP_1 CP_1 pagamento delle provvidenze economiche, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio dando atto del verificarsi di un errore di lavorazione centralizzata e chiedendo la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
Nel verbale di udienza del 10.04.25 la parte ricorrente precisava che l' aveva CP_1 richiesto la statuizione della cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale in quanto la parte resistente non aveva prodotto la prova del perfezionamento della notifica in epoca precedente alla iscrizione al ruolo del giudizio. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n.
10478: “nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”.
E comunque, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- ed infine deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del
5.11.2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez.
II n. 19845 del 23.07.2019 est. ), deve assumere la forma di sentenza. Per_1
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'intervenuta dichiarazione della parte resistente di aver commesso un errore in sede di “lavorazione centralizzata” con la conseguente riattribuzione al sig. delle quote di integrazione TM da gennaio a novembre Pt_1
2017, di fatto riconoscendo la fondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte del riconoscimento dell' , CP_1 deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale (Cassazione Civile,
14939/2020:“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
In tal senso la parte resistente si è limitata ad una mera petizione di principio sostenendo la riattribuzione delle quote alla parte ricorrente in epoca precedente alla data di presentazione del ricorso, omettendo di fornire la prova della data di riattribuzione, ma soprattutto sostenendo che gli arretrati sono stati versati dall' CP_1 nel luglio 2024 e comunicati nell'ottobre del 2024 consentendo al Tribunale il raggiungimento della prova che l' ha comunicato l'equivoco solo in epoca CP_1 successiva alla data di iscrizione al ruolo del giudizio e rispetto alla data di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Tanto determina la fondatezza della condanna al pagamento delle spese di lite. Accertata la soccombenza virtuale dell' la liquidazione dei compensi di lite segue la CP_1 soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio e applicando i valori minimi dei parametri con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, resa in forma semplificata, come previsti dal
DM 55/2014 coordinato con il DM 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.01.24 da nei confronti di , Parte_2 CP_1 così provvede: dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi di lite CP_1 che liquida in €.832,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 22.05.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA